Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi del nono comma dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995, che vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in forza del successivo decimo comma dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti in data anteriore alla entrata in vigore della citata legge, Pertanto, deve escludersi la sussistenza di un diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere una retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa (nella specie, dei geometri liberi professionisti) per il periodo di tempo concernente la relativa perdita contributiva. Nè tale disciplina si pone in alcun modo in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., avuto riguardo alla sua ragionevolezza, corrispondendo la stessa ad una esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali che impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata nel tempo e ritardata; e, per altro verso, non potendo ritenersi la circostanza che solo per i lavoratori dipendenti la legge preveda meccanismi riparatori - come la rendita vitalizia, o il diritto al risarcimento del danno da esercitare contro il datore di lavoro ex quater 2116 cod. civ. - idonea a ledere il principio di uguaglianza, in considerazione della diversità di situazioni sussistente tra il dipendente che perde benefici previdenziali a causa delle omissioni contributive del datore di lavoro, ed il professionista che omette per un periodo della sua vita professionale di versare i contributi e successivamente intende recuperare i benefici perduti trasferendo sull'assicuratore, almeno in parte, il costo dell'operazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9408 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Palermo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla piazza Sallustio n. 9, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SA NZ, BA MA, BE LB, RT IO, ON MA, AG UG, NI RI, PA DO, RC UC, NI IO, NI MA (quali eredi di NI IZ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Bruno N. Sassani e Francesco P. Luiso, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati alla via XX Settembre n. 3, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza del Tribunale di Lucca - Sezione Lavoro n. 179/99 del 22/1-1/3/1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1248/97), notificata in data 23 aprile 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2001 dal consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Gianfranco Palermo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per "l'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso per quanto di ragione e il rigetto degli altri motivi".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Lucca ZO RS, MA TO, ER IN, LI ER, MA TI, AU NA, NO MO, DO SP e ZI IN - tutti titolari di pensione erogata dalla "Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti" - convenivano in giudizio la cennata "Cassa" chiedendo, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 990/1955, il riconoscimento della retrodatazione della loro pensione e la condanna dell'ente alla corresponsione degli arretrati non prescritti e, inoltre, l'adeguamento delle rate di assegno di pensione per effetto dell'aumento della percentuale della base pensionabile e della percentuale "ISTAT" in virtù della normativa successivamente entrata in vigore.
Si costituiva in giudizio la "Cassa" che impugnava integralmente la domanda attorea, evidenziando comunque l'acquiescenza degli interessati ai provvedimenti di liquidazione della pensione. L'adito Pretore accoglieva la domanda di retrodatazione delle pensioni nei termini di cui ai ricorsi introduttivi e la domanda d'adeguamento come dinanzi proposta dai ricorrenti e - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Lucca (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e compensava le spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rilevato che: a) "il diritto del geometra al trattamento assicurativo nasce dall'iscrizione obbligatoria alla Cassa, cui si deve provvedere d'ufficio ove ricorra l'iscrizione dello stesso all'albo professionale e senza che ne sia conditio iuris il versamento dei contributi o la riscossione coattiva di questi (artt. 1 legge 37/67 e 2 legge 990/55"; b) "anche una pensione già liquidata può essere modificata nell'importo dei ratei per effetto di norme successive ... conclusione che si ricava: - dal d.m. 19 gennaio 1988 (emesso in virtù del disposto di cui all'art 2 u.c.
della legge n. 773/82) e dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 236/90, per quanto attiene alla percentuale del reddito per il calcolo della pensione, dalle scadenze come indicate in sentenza di primo grado;
- dall'art. 15, terzo comma della legge n. 773/82 e dal d.m. 18 settembre 1990 (emesso in virtù dell'ultimo comma di detto art. 15) per quanto attiene alla percentuale di calcolo per la rivalutazione Istat, dalle scadenze come indicate nella sentenza impugnata".
Per la cassazione di tale sentenza la "Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti" ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.
Resistono con controricorso gli intimati ZO RS, MA TO, ER IN, LI ER, MA TI, AU NA, NO MO, DO SP nonché gli eredi di ZI IN (sigg. Lucia Marcucci, Antonio IN e Maria IN). Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo la ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 38 Cost.; artt. 2, 3 e 4 della legge n. 773/1982; d. lgs. n. 509/1994; art. 55 del r.d.l. n. 1827/1935 - mod. con art. 41 della legge n. 153/1969; art. 3, nn. 9 e
10, della legge n. 335/1995 in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) e insufficienza e illogicità della motivazione (art. 360, n. 5 cod. proc. civ.)" - rileva che "l'impugnata sentenza dovrebbe essere annullata e caducata, avendo consentito il Tribunale di Lucca, con la sua scarna decisione - irrimediabilmente viziata, anche in parte motiva, dal non pertinente riferimento alla sentenza n. 7543/1993 della Corte regolatrice - di riaprire un rapporto già definitivamente cristallizzato con la liquidazione del trattamento pensionistico, a suo tempo avvenuta conformemente a quanto richiesto dagli odierni resistenti e non più modificabile, se non a prezzo di radicale contrasto con precise norme di legge;
anche perché gli odierni resistenti non hanno versato, e neppure offerto, alla Cassa alcuna somma per contributi afferenti gli anni interessati dalla richiesta di 'retrodatazione'; ma che, quand'anche volessero effettuare il relativo versamento, ciò sarebbe loro precluso dal tassativo divieto, posto all'ente dall'art. 3, n. 9, della legge n. 335/1995, di ricevere le corrispondenti somme".
Con il secondo motivo di ricorso la sentenza del Tribunale viene censurata per "illogicità ed intrinseca contraddittorietà della motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)" - "nei punti salienti del ragionamento che ha indotto il giudice a quo alla falsa applicazione delle norme richiamate nel primo mezzo" - in quanto "l'iscrizione ex lege non è per sè sufficiente a far ottenere il risultato sostanziale al quale gli odierni resistenti tendono, fermo essendo che, se dall'iscrizione alla Cassa consegua la nascita del rapporto assicurativo e contributivo, è solo dalla regolarità di tale rapporto che possono conseguire le prestazioni, che il geometra è in astratto legittimato a fruire, (per cui) non sussistendo tale presupposto nel caso all'esame, dovrebbe apparire evidente come il corrispondente risultato non possa essere perseguito e sia addirittura riscontrabile, in capo agli odierni resistenti, un conseguente difetto di interesse ad agire".
Con il terzo motivo la ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 15, quarto comma, e 13, quarto e quinto comma, della legge n. 773/1982; d. Min. Lav. 18 settembre 1990 in relazione all'art. 360 n. 3, cod. proc. civ.) e insufficienza di motivazione (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)" - evidenzia "come la decisione, resa fra le parti dal Tribunale di Lucca, sia viziata anche sotto un profilo di stretta legittimità, per avere comunque falsamente applicato la disciplina summenzionata ed averne conseguentemente imposto l'osservanza: -) in una ipotesi, nella quale nessun reddito, computabile ai fini pensionistici, risulta essere stato conseguito dagli odierni resistenti successivamente al 30 dicembre 1990; -) muovendo dall'erroneo presupposto che le norme richiamate consentano la rivalutazione delle entità di 'tutti' i redditi da assumere per il calcolo delle medie decennali di riferimento, ancorché maturati in epoca anteriore all'emanazione del decreto, rimesso alla competenza del Ministero". Con il quarto, ed ultimo, motivo la ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2, nono comma della legge n. 773/1982; art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. "E"; art. 1 della legge n. 236/1990, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) e carenza di motivazione, illogicità
manifesta, intrinseca contraddittorietà (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)" - ritiene che "il vizio, caratterizzante l'impugnata sentenza,
con la quale, muovendo da un problema di (mero) adeguamento del trattamento di quiescenza, si è finito - in modo assolutamente arbitrario e con pronuncia del tutto immotivata - per aprire la via ad una indebita riliquidazione del trattamento stesso, da operare 'ora per allorà, alla stregua di criteri completamente diversi da quelli all'epoca vigenti, sembra confermare l'illegittimità della sentenza stessa, che dovrebbe pertanto essere caducata anche in questa parte, con auspicabile intervento delle Sezioni Unite, attesa l'incertezza derivante dalle pronunce, tutt'altro che esaustive, rese a riguardo dalla Sezione Lavoro".
2 - I primi due motivi, con cui la ricorrente denunzia (insieme ad una insufficiente motivazione della sentenza impugnata) l'errata interpretazione delle norme in materia di iscrizione alla "Cassa di previdenza" e di prescrizione dei contributi previdenziali in quanto il rapporto pensionistico deve presupporre necessariamente l'iscrizione ed il versamento dei relativi contributi (nella specie, non versati e prescritti), - motivi da esaminare insieme perché connessi - si appalesano fondati.
Infatti, in base a quanto statuito dalla normativa applicabile in materia, è da ritenersi che: a) l'effettivo versamento dei contributi deve sempre, e comunque, concorrere con il requisito dell'iscrizione perché il provvedimento di collocazione in quiescenza possa essere legittimamente adottato (artt. 2, 3 e 4 della legge n. 773/1982); b) le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale e obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di legge (art. 3 della legge n. 335/1995, in relazione all'art. 55 del r.d.l. n. 1827/1935, così come modificato dall'art. 41 della legge n. 153/1969); c) i termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge n. 335/1995 (art. 3 n. 10 della legge cennata).
A maggiore approfondimento dei cennati punti essenziali della normativa su principi basilari dell'ordinamento previdenziale - che contraddicono la conclusione cui è pervenuto erroneamente il Tribunale di Lucca - si rimarca che l'iscrizione di ufficio prevista dall'art. 2 lettera a) della legge n. 990/1955 si riferisce al solo momento genetico ("iscrizione alla Cassa") ed alla fondazione del relativo status ("iscritto alla Cassa") da cui derivano, per l'iscritto, non solo diritti, ma anche obblighi e, tra questi ultimi, soprattutto il pagamento della contribuzione - che, nella specie, grava esclusivamente sull'iscritto perché non vi è un datore di lavoro obbligato a tale pagamento -.
Peraltro, su tale punto, non si deve confondere l'obbligo dell'iscritto di pagare i contributi e la facoltà della Cassa di esigere detti contributi in base ad una particolare procedura secondo modalità giustificate dalle finalità della Cassa e funzionali ai suoi doveri istituzionali.
In particolare, secondo quanto statuito dall'arL 3 della legge n. 335/1995, le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatorie si prescrivono e non possono essere versate dopo la scadenza del termine previsto: normativa applicabile, non solo nei confronti degli enti previdenziali riferiti alla posizione pensionistica dei lavoratori subordinati, ma anche nei riguardi delle "casse" che gestiscono forme di previdenza per lavoratori autonomi, in quanto l'unico requisito legislativamente richiesto è che l'ente previdenziale gestisca - come ricorre nella specie per la "Cassa" ricorrente - forme pensionistiche "obbligatorie". A conferma di tali considerazioni vale evidenziare che questa Corte, di recente (con sentenza n. 11140/2001 della quale viene trascritta la parte essenziale), ha testualmente rilevato, in materia di prescrizione nella contribuzione relativa alle Casse di previdenza di lavoratori autonomi (nel giudizio di cui alla cennata sentenza, dei "dottori commercialisti"), che: a) già l'art. 55 (secondo comma) del r.d.l. n. 1827/1935 cit. stabiliva, per i contributi dovuti all'I.N.P,S., che non fosse "ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione"; b) attualmente, l'art. 3 (comma 9) della legge n. 335/1995 cit. dispone che "le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati".
In tale regime, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha una sicura efficacia estintiva, e non semplicemente preclusiva, poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi;
essa opera di diritto e deve perciò essere rilevata d'ufficio dal giudice, mentre il pagamento dopo la prescrizione costituisce pagamento d'indebito e dà diritto alla restituzione.
Il fondamento di questa disciplina è ragionevole, ciò che esclude ogni suo contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. Esso corrisponde ad un'esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata nel tempo e ritardata e che trova espressione anche nell'indisponibilità negoziale della materia, sancita dall'art. 2115, terzo comma, cod. civ. (Cass. 19 gennaio 1968 n. 131 e 5 ottobre 1998 n. 9865). Tale indisponibilità giustifica anche la sottrazione dell'operatività della prescrizione estintiva all'autonomia dell'ente creditore.
La legislazione previdenziale concede talvolta la possibilità di un tardivo versamento di contributi a fine di miglioramento della singola posizione assicurativa, come ad esempio nei casi in cui l'assicurato sia ammesso al "riscatto" di determinati periodi, per lo più utilizzati per la preparazione professionale attraverso corsi di studio, e non per il lavoro, col conseguente difetto di contribuzione. L'interesse pubblico alla migliore preparazione professionale dei lavoratori induce il legislatore a concedere la contribuzione tardiva sulla base di specifici presupposti e comunque con previsioni non applicabili per analogia (le numerose, ingiustificate disparità di trattamento in materia hanno dovuto infatti essere corrette in sede di giustizia costituzionale: tra le più recenti Corte Cost. 5 febbraio 1996 n. 20 e numerose altre ivi citate). Questi casi, pertanto, nulla tolgono al fondamento giustificativo delle norme sulla prescrizione contenute negli artt. 55, secondo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935 e 3, comma 9, l. n. 335 del 1995. Tutto ciò ribadito, si conferma che il citato art. 3 (comma 9) deve applicarsi non soltanto all'INPS, ma a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. La legge "ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione" (art. 1 comma 1) ed ha perciò portata generale. È
vero che al suo interno vengono talvolta indicati gli ambiti di applicabilità delle singole disposizioni: alcune sono riferite alla sola "assicurazione generale obbligatoria", altre alle "forme sostitutive ed esclusive" (art. 1, commi 6, 10, 25, 28), altre ai "lavoratori autonomi iscritti all'INPS (art. 1, commi 10 e 18) o ai soli "enti privatizzati" (art. 3, comma 12). Ma l'art. 3, comma 9, non distingue e si riferisce a tutte le assicurazioni obbligatorie, comprendendo anche quelle diverse dall'invalidità, vecchiaia e superstiti. Ed è canone ermeneutico comunemente accettato che, dove la legge non distingue, neppure all'interprete è dato di distinguere.
Il summenzionato fondamento ragionevole della sottrazione alla disponibilità del debitore della disciplina della prescrizione estintiva in materia di contribuzione previdenziale ha una validità generale onde non permette di discernere tra le diverse forme assicurative. Che poi solamente per i lavoratori dipendenti la legge preveda meccanismi riparatori (come la detta rendita vitalizia oppure il diritto al risarcimento del danno, da esercitare contro il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2116 cod. civ.) è circostanza che non lede il principio d'uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.. Nè può essere parificata - come ha ritenuto questa Corte con la trascritta sentenza n. 11140/2001 - la situazione del lavoratore dipendente, che perde benefici previdenziali a causa delle omissioni contributive del datore di lavoro e perciò può costituirsi la rendita o chiedere il risarcimento del danno, e la situazione del professionista, che per un periodo della sua vita professionale omette di contribuire e più tardi vuole recuperare i beneficì perduti trasferendo sull'assicuratore, almeno in parte, il costo dell'operazione; così è stata ritenuta priva di fondamento la tesi secondo cui la irretroattività della legge n. 33 5 del 1995 (art. 11 preleggi) imporrebbe di applicarne l'art. 3, comma 9, cit. solo nel caso di contributi non ancora prescritti nel momento della sua entrata in vigore, atteso che la disposizione ora citata vieta l'utilizzazione di contributi prescritti in qualsiasi momento, ossia impedisce di conseguire benefici previdenziali sulla base di quei contributi, ed il divieto non opera che per il futuro, restando così esclusa qualsiasi efficacia retroattiva: tale è il solo possibile significato da attribuire al decimo comma dell'art. 3 che stabilisce l'applicabilità della nuova disciplina "anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge".
Conclusivamente, in questi sensi vanno accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso - restando assorbite le ulteriori censure ivi proposte dalla ricorrente - e la sentenza deve essere cassata per l'errata interpretazione delle norme applicabili nella specie.
3 - L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso non può che determinare l'assorbimento del terzo e del quarto motivo in quanto la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivì accolti comporterà la ridefinizione complessiva della posizione pensionistica dei controricorrenti.
4 - In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi di ricorso come dinanzi accolti e la causa va rimessa al Giudice di rinvio - che si designa nella Corte di Appello di Firenze - il quale si atterrà al seguente principio di diritto:
"nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi del nono comma dell'art. 3 della legge n. 335/1995, che vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in forza del successivo decimo comma dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti prima della entrata in vigore della cennata legge, con la conseguenza che deve escludersi un diritto soggettivo dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere una retrodatazione dell'iscrizione alla cassa (che gestisce una forma di previdenza per i lavoratori autonomi costituiti, nella specie, dai geometri) per il periodo di tempo concernente la relativa perdita contributiva". Al Giudice di rinvio va rimessa, altresì, la statuizione in merito alla regolamentazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso;
dichiara assorbiti il terzo ed il quarto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002