Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9408
CASS
Sentenza 27 giugno 2002

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Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi del nono comma dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995, che vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in forza del successivo decimo comma dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti in data anteriore alla entrata in vigore della citata legge, Pertanto, deve escludersi la sussistenza di un diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere una retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa (nella specie, dei geometri liberi professionisti) per il periodo di tempo concernente la relativa perdita contributiva. Nè tale disciplina si pone in alcun modo in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., avuto riguardo alla sua ragionevolezza, corrispondendo la stessa ad una esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali che impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata nel tempo e ritardata; e, per altro verso, non potendo ritenersi la circostanza che solo per i lavoratori dipendenti la legge preveda meccanismi riparatori - come la rendita vitalizia, o il diritto al risarcimento del danno da esercitare contro il datore di lavoro ex quater 2116 cod. civ. - idonea a ledere il principio di uguaglianza, in considerazione della diversità di situazioni sussistente tra il dipendente che perde benefici previdenziali a causa delle omissioni contributive del datore di lavoro, ed il professionista che omette per un periodo della sua vita professionale di versare i contributi e successivamente intende recuperare i benefici perduti trasferendo sull'assicuratore, almeno in parte, il costo dell'operazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9408
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9408
Data del deposito : 27 giugno 2002

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