Sentenza 17 aprile 2012
Massime • 1
La parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha revocato il sequestro conservativo, derivando dal combinato disposto degli artt. 325, comma secondo e 318 cod. proc. pen. la legittimazione a proporre richiesta di riesame o ricorso diretto in cassazione di chiunque vi abbia interesse.
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Per leggere il testo dell'ordinanza qui presentata, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Nell'ambito di un procedimento penale riguardante reati di bancarotta fraudolenta, su richiesta presentata dalla costituita parte civile, veniva disposto il sequestro conservativo di alcuni beni immobili appartenenti a due imputate. In seguito ad istanza di riesame presentata da queste ultime, il Tribunale di Lecce ordinava l'annullamento della misura, disponendo la contestuale restituzione dei beni. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione la parte civile esponendo, oltre alla sussistenza di un danno di grave entità, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 127, 178 lett. c) …
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1. Con l'ordinanza qui pubblicata, la seconda Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la problematica concernente la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia revocato in tutto o in parte un sequestro conservativo disposto nel suo interesse[1]. Nel caso di specie, il Tribunale di Messina, in veste di giudice del riesame, annullava nei confronti di un imputato un sequestro conservativo, disponendo l'immediata restituzione dei beni all'avente diritto. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione nell'interesse delle parti civili, chiedendosi l'annullamento del provvedimento impugnato per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2012, n. 37655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37655 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2012 |
Testo completo
37655 /1 2 M . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 456 UL UA ->Presidente - Sent. n. sez. CC 17/04/2012 Antonio Bevere - R.G.N. 05588/2012 Paolo Oldi Relatore - VA de RD Paolo Antonio Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CEDIS S.P.A. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario Enrico Stasi quale parte civile nel procedimento nei confronti di De RD IL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/11/2011 del Tribunale del riesame di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco RO Iacoviello, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Pierluigi Ciaramella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
uditi per l'imputato gli avv.ti Nicola Mazzacuva e Michele Laforgia, che hanno concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 21 novembre 2011 il Tribunale del riesame di Bari ha annullato il provvedimento col quale il giudice dell'udienza preliminare presso lo stesso Tribunale aveva disposto il sequestro conservativo su beni mobili e immobili di IL De RD fino a concorrenza della somma di 16 milioni di euro.
1.1. Il provvedimento di sequestro era stato adottato nei confronti del De RD e di RO IO, imputati del delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2) della legge fallimentare, nonché della responsabile civile società cooperativa Conad, a tutela delle ragioni di credito vantate dalla Cedis s.p.a. in amministrazione straordinaria, quale persona offesa dal reato costituitasi parte civile.
1.2. Ha ritenuto il Tribunale che fosse carente il requisito del periculum in mora, in quanto la consistenza patrimoniale della responsabile civile Conad era tale da garantire ampiamente ogni obbligazione civile scaturente dal reato;
inoltre non risultavano poste in essere condotte indirizzate a pregiudicare le ragioni dei creditori.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la Cedis s.p.a., nella ribadita sua qualità di persona offesa dal reato, lamentando non essersi considerato che la curatela fallimentare della Comart s.r.l., controllante della ricorrente, aveva proposto un'azione giudiziale nei confronti della Conad per la somma di 109 milioni di euro: il che avrebbe dovuto indurre a dubitare della capienza del patrimonio della responsabile civile, irrilevante essendo a tal fine l'entità del fatturato, su cui pure il giudice del riesame si è soffermato.
2.1. Agli atti vi è una memoria depositata nell'interesse dell'imputato, con cui si eccepisce l'inammissibilità del gravame: sia per carenza di legittimazione in capo alla ricorrente, sia per essere i motivi diretti a censurare il percorso motivazionale dell'ordinanza contro il disposto dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., sia infine per manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Lungi dall'essere viziato da inammissibilità, il ricorso è invece fondato e merita accoglimento.
1.1. Per quanto sorretto da un recentissimo arresto giurisprudenziale in senso conforme (Sez. 6, n. 5928 del 31/01/2012, Cipriani, Rv. 252076) non può 2 essere condiviso l'assunto propugnato dalla difesa dell'imputato nella memoria depositata l'11 aprile 2012, secondo cui la parte civile non sarebbe legittimata a proporre ricorso per cassazione. Si reputano, invero, più persuasive le argomentazioni spese a supporto del contrario indirizzo interpretativo, basato sul rilievo per cui dal combinato disposto degli articoli 325, comma 2, e 318 cod. proc. pen. deriva la legittimazione a proporre richiesta di riesame avverso il - provvedimento di sequestro conservativo o ricorso diretto per cassazione di chiunque vi abbia interesse;
d'altra parte, l'esclusione della legittimazione della parte civile, in ordine all'impugnazione di un provvedimento cautelare diretto a garantire le obbligazioni civili derivanti da reato, sarebbe lesivo del diritto di difesa ad essa assicurato (Sez. 5, n. 5021/04 del 17/12/2003, Feola, Rv. 228071; Sez. 4, n. 2394 del 21/06/1995, Tirelli, Rv. 202021).
1.2. Quanto alle cause di inammissibilità indicate dalla difesa nella deduzione, da parte della ricorrente, di critiche eccedenti i confini della violazione di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) e nella manifesta infondatezza, valga quanto di seguito esposto.
2. Interrogandosi sull'esistenza del periculum in mora il Tribunale ha valutato la consistenza patrimoniale della responsabile civile società cooperativa Conad, pervenendo al convincimento che il suo patrimonio netto, stimato in euro 44.217.751,00, unitamente alle disponibilità liquide di euro 38.592.405,00, assicurasse la garanzia patrimoniale in vista dell'eventuale accoglimento dell'azione risarcitoria esercitata dalla parte civile nel procedimento penale, per un importo massimo di euro 16.000.000,00. 2.1. Senonché, annullando per tali ragioni l'ordinanza che aveva disposto il sequestro, quel collegio ha omesso di confutare un argomento di fondamentale rilievo, come quello facente leva sul contenzioso instaurato nei confronti della Conad dalla curatela del fallimento della società Comart. s.r.l., controllante della Cedis s.p.a.: contenzioso finalizzato a ottenere un risarcimento dei danni quantificati in euro 109.000.000,00. Non è in alcun modo contrastato, invero, l'assunto secondo cui, nell'ipotesi in cui l'azione così esercitata dal terzo risultasse fondata, ne risulterebbe compromessa quella adeguatezza del patrimonio della responsabile civile che, nell'ordinanza impugnata, costituisce la ragione primaria della decisione assunta: e la cui assenza, secondo un indirizzo giurisprudenziale di gran lunga maggioritario, ancorché non unanime, varrebbe da sola a giustificare la misura cautelare (v. Sez. 5, n. 7481 del 27/01/2011, A., Rv. 249607; Sez. 6, n. 43660 del 26/11/2010, Cesaroni, Rv. 248819; Sez. 6, n. 26486 del 06/05/2010, Barbieri, Rv. 247999; Sez. 5, n. 43246 del 26/09/2008, Ronco, Rv. 241933; contra: Sez. 5, n. 13284 del 02/02/2011, Frustaci, Rv. 3 250209).
2.2. Il provvedimento impugnato si mostra, pertanto, viziato dalla totale carenza di motivazione su un punto di determinante rilievo, attesa la sua -per l'appunto il attitudine a incidere positivamente su uno dei presupposti richiesti dalla legge per l'adozione della misura del -periculum in mora sequestro conservativo.
3. Secondo un principio da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, nella nozione di *violazione di legge», per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione in tema di misure cautelari reali, giusta il disposto dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientra la mancanza assoluta di motivazione in quanto correlata all'inosservanza di una precisa norma processuale, quale l'art. 125, comma 3, dello stesso codice.
3.1. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il giudice di rinvio, che si designa nello stesso Tribunale di Bari (in diversa composizione), sottoporrà a rinnovata valutazione la richiesta di riesame del provvedimento cautelare tenendo conto di quanto suesposto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari. Così deciso il 17/04/2012. Il Consigliere estensore Il Presidente UL UA Paolo Oldi Porto G$1.الله DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 28 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise . 4