Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
E N IO Z A R T IS е G E REPUBBLICA ITALIANA R A D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 02 T N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S Oggetto E Gudice SEZIONE TERZA CIVILE conciletile. Egents Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 9858/99 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere Cron.Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere 2771 Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud. 06/07/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S E NT EN ZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL-SOLE 24 ORE- OFF. AR CE, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti il29 GEN. 2002 IL CANCELLIERE VIA LUIGI RIZZO 81, presso lo studio dell'avvocato PINO D'ALBERTO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato avversO la sentenza n. 30/98 del Giudice conciliatore di ROMA, ufficio VI, emessa il 21/04/98 e depositata il 23/04/98 (R.G. 408/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica2001 1483 udienza del 06/07/01 dal Consigliere Dott. Giovanni 1 л Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 8 aprile 1994 ZZ Francesco conveniva, dinanzi al Conciliatore di Roma, il Comune di Roma e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (per L. 294.000) subiti per una in- sidia stradale (una buca) mentre percorreva con la pro- pria auto Passat la via di Grottaperfetta. Il Comune restava contumace. Con sentenza del 23 aprile 1998 il Conciliatore ri- gettava le domande e compensava le spese tra le parti. Il Pretore rilevava che dalla documentazione in atti risultava che il proprietario dell'auto era la moglie TO CI DA e che difettava la legittimazio- ne attiva dell'attore. Contro la decisione ricorre il ZZ deducendo unico motivo;
non ha svolto difese il Comune. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non può essere accolto in relazione alla natura equitativa della decisione, che applica una re- gola integratrice e sostitutiva di quella propria delle norme giuridiche che regolano la fattispecie. 2 Deduce infatti il ricorrente la violazione dell'art. 2043 C.C. (in relazione alla legittimazione per l'illecito) e dell'art. 100 c.p.c., in relazione alla propria legittimazione attiva, pera vere interesse ad agire per il recupero delle somme anticipate per la riparazione del veicolo, intestato alla moglie, ma nel- la sua disponibilità. Il giudice dell'equità ha invece ritenuto congrua la diversa regola secondo cui è il proprietario del veicolo danneggiato che è legittimato ad agire per il risarcimento del danno, essendo irrilevante che abbia nel frattempo riparato l'auto con danari prestati dal proprio marito. Si tratta di una regola equitativa, non sindacabile in sede di legittimità, in quanto non lesiva né di principi regolatori della materia, né di diritti costi- tuzionali, né di norme procedurali o di diritti di di- fesa. Nulla per le spese non essendosi costituiva la con- troparte.
P.Q.M.
E Rigetta il ricorso, nulla per le spese del giudizio N O I Z A di cassazione. R T IS Roma, 6 luglio 2001. G E R A IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE D Солбки Шчата f E L T IL CANCELLIERE C1 N E Gina Casoli 3 S E