Sentenza 20 gennaio 2014
Massime • 1
Non configura un caso di inesistenza giuridica o abnormità del provvedimento l'applicazione di pena illegale, per errore nella determinazione o nel calcolo di essa, e, ove la sua determinazione sia frutto non di argomentata valutazione, ma di palese errore giuridico o materiale, se ne impone la rettifica o la correzione da parte del giudice dell'esecuzione, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 25, comma secondo, Cost. e nell'art. 7 CEDU, i quali escludono la possibilità d'infliggere una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, in relazione a decreto penale che aveva applicato la pena detentiva congiuntamente a quella pecuniaria, benchè l'ipotesi di reato contestata prevedesse l'applicazione delle due sanzioni solo alternativamente, si era limitato a rilevare l'ineseguibilità della prima e più afflittiva sanzione, escludendo l'inesistenza o l'abnormità dell'intero provvedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2014, n. 14677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14677 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2014 |
Testo completo
146 77 / 14 71 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Sent. n. sez..222/2014 Composta da: CC 20/01/2014 Severo Chieffi -Presidente - R.G.N. 26293/2013 -Consigliere - Aldo Cavallo Antonella Patrizia Mazzei -Relatore- Giuseppe Locatelli -Consigliere- Giacomo Rocchi -Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DU MA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova in data 18/03/2013, n. 542/2012. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2014, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Aurelio Galasso, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 18 marzo 2013 il Tribunale di Genova, giudice dell'esecuzione, ha dichiarato illegale e, per l'effetto, non eseguibile la pena detentiva applicata a LA MA con decreto di condanna, in data 7 marzo 2011, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, pari a mesi e giorni quindici di arresto, convertita in euro 11.250 uno (undicimiladuecentocinquanta) di ammenda, confermando per il resto la pena да е pecuniaria applicata congiuntamente a quella detentiva nella misura di euro 6.000 (seimila) di ammenda e ordinando l'esecuzione solo di quest'ultima. Il LA, infatti, era stato condannato congiuntamente alla suddetta pena, detentiva e pecuniaria, per il reato previsto dall'art. 5, lett. b), e 6 della legge 30/04/1962, n. 283, avendo detenuto alimenti in cattivo stato di conservazione, in violazione della norma incriminatrice che prevede, alternativamente, la pena detentiva o pecuniaria.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il LA personalmente, per dedurre i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 1 cod. pen., 25 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., avendo il giudice dell'esecuzione, a fronte della rilevata illegalità della pena applicata, omesso di dichiarare l'inesistenza ovvero l'abnormità del decreto di condanna, con la conseguente totale ineseguibilità di esso, nonostante l'esplicita denuncia di tali sanzioni processuali da parte del ricorrente.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ritenuta l'infondatezza, nel caso di specie, della dedotta inesistenza o abnormità dell'atto, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1.1. Questa Corte si è già pronunciata sul tema della pena illegale, applicata con provvedimento divenuto irrevocabile, e ha affermato il principio secondo cui, in sede esecutiva, l'illegittimità della pena può essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata -salvo che non sia frutto di errore macroscopico- trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza (Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, dep. 19/09/2013, Villirillo, Rv. 256879). In particolare, la condanna a pena illegittima, contenuta in sentenza non ritualmente impugnata, non può essere rettificata in sede esecutiva, salvo che sia configurabile un'ipotesi di assoluta abnormità della sanzione (Sez. 1, n. 4869 del 06/07/2000, dep. 09/08/2000, Colucci, Rv. 216746); la pena sia frutto di un errore macroscopico non giustificabile e non di una argomentata, pur discutibile, valutazione (Sez. 1, n. 12453 del 03/03/2009, dep. 19/03/2009, Alfieri, Rv. 243742); la sanzione sia 2 е ст oggetto di palese errore di calcolo, in grado di comportarne la sostanziale illegalità (Sez. 4, n. 26117 del 16/05/2012, dep. 05/07/2012, Toma, Rv. 253562). E, invero, il principio di legalità della pena, enunciato dall'art. 1 cod. pen. ed implicitamente dall'art. 25, comma secondo, Cost., informa di sé tutto il sistema penale e non può ritenersi operante solo in sede di cognizione. Tale principio, che vale sia per le pene detentive sia per le pene pecuniarie, vieta che una pena che non trovi fondamento in una norma di legge, anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria, possa avere esecuzione, essendo avulsa da una pretesa punitiva dello Stato (Sez. 5, n. 809 del 29/04/1985, dep. 20/05/1985, Lattanzio, Rv. 169333).
1.2. Il ricorrente postula che l'illegittimità della pena congiunta, in luogo di quella alternativa, applicata con provvedimento irrevocabile, nella specie decreto di condanna non ritualmente impugnato essendo stato oggetto di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile e non di opposizione, determini l'inesistenza o l'abnormità dell'intero provvedimento applicativo e, di conseguenza, la totale ineseguibilità di esso. Tale tesi è palesemente infondata nel caso in esame, connotato dall'irrogazione di pene previste dall'ordinamento giuridico, seppure in via alternativa e non congiunta, con riguardo al contestato reato contravvenzionale di cui all'art. 5, comma primo, lett. b), e 6, comma terzo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, con successive modificazioni (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). E, invero, l'inesistenza giuridica dei provvedimenti del giudice è configurabile esclusivamente rispetto a quegli atti che, seppur materialmente esistenti, siano privi dei requisiti minimi (quali la provenienza da un organo investito del potere giurisdizionale penale, l'esternazione in forma scritta, l'adozione nei confronti di una persona esistente e assoggettabile alla giurisdizione penale) necessari per poter essere riconosciuti come atti processuali del giudice e, come tali, assolutamente inidonei a produrre quegli effetti che la legge ricollega agli atti di questo tipo e insuscettibili di essere sanati dal giudicato;
essa non comprende, invece, quegli atti che, pur essendo provvisti dei requisiti minimi per essere qualificati come atti processuali, siano tuttavia affetti da vizi che, a seconda della maggiore o minore gravità ad essi attribuita dall'ordinamento, possono incidere, con diversi gradi di rilevanza, sulla loro validità e sono rilevabili solo se dedotti mediante impugnazione (Sez. 4, n. 1986 del 02/09/1985, dep. 10/09/1985, Costanzo, Rv. 170313; Sez. 2, n. 7761 del 15/11/1986, dep. 27/06/1987, Troja, Rv. 176261; Sez. 5, n. 7 del 26/04/1989, dep. 09/05/1989, Goria, Rv. 181304). 3 е ст다 In applicazione di tale nozione giuridica è stata ritenuta inesistente, oltre alla sentenza emessa da soggetto estraneo all'ordinamento giudiziario, quella assolutamente priva di dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato, ma non anche la sentenza carente di motivazione (Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011, dep. 22/07/2011, Ferrari, Rv. 251027; Sez. 6, n. 31965 del 02/07/2013, dep. 23/07/2013, Sicignano, Rv. 255888); e la decisione pronunciata nei confronti di imputato dopo la morte dello stesso (Sez. U, n. 3489 del 23/01/1982, dep. 30/03/1982, Renna, Rv. 153021; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, dep. 12/03/2010, Iaconis, Rv. 246541). Ancora diversa è la pur evocata nozione di abnormità, la quale può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto, pur essendo giuridicamente esistente, si ponga, per la sua singolarità, al di fuori del sistema organico della legge processuale;
sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, Battistella, Rv. 238240). Diversamente dall'atto giuridicamente inesistente, l'atto abnorme non è indifferente alla formazione del giudicato, poiché le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi;
con la sola eccezione delle ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti non abnormi ma, appunto, inesistenti perché affetti da un'anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, dep. 31/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221; conformi tra le molte: Sez. 3, n. 20377 del 24/02/2004, dep. 30/04/2004, La Rocca, Rv. 229034; Sez. 6, n. 30920 del 30/06/2009, dep. 24/07/2009, Cavagliano, Rv. 244556).
1.3. Va, dunque, affermato il principio di diritto secondo cui l'applicazione di pena illegale, per errore nella determinazione e/o nel calcolo di essa, non configura un caso di inesistenza giuridica o abnormità del provvedimento che la dispone, e, ove sia il frutto di palese errore giuridico o materiale e non di argomentata valutazione del giudice della cognizione, ne impone la correzione o rettifica da parte del giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., nel rispetto dell'art. 25, comma secondo, Cost. e dell'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), che escludono l'inflizione di pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 4 е д Segue che legittimamente, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione ha escluso la più gravosa pena detentiva, applicata nel decreto penale congiuntamente a quella pecuniaria, nonostante la previsione alternativa delle medesime sanzioni nell'art. 6, comma terzo, legge n. 283 del 1962, in riferimento all'art. 5, comma primo, lett. b), della stessa legge, e, coerentemente, ha determinato la pena da eseguire nella sola sanzione pecuniaria dell'ammenda più favorevole al condannato;
con la precisazione che tale correzione postuma rispetto all'irrevocabilità del decreto di condanna, contrariamente all'assunto del ricorrente, non lo ha privato degli effetti favorevoli del relativo procedimento speciale, a norma dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. (estinzione del reato e di ogni effetto penale della condanna).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, il 20 gennaio 2014. Il consigliere estensore Il presidente Severo Chieffi Antonella Patrizia Mazzei utane Plar. maye Achill DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 MAR 2014 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5