Sentenza 9 marzo 2010
Massime • 1
La morte del ricorrente, intervenuta prima della decisione del ricorso da parte della Corte di cassazione, determina l'inesistenza giuridica della sentenza, che deve pertanto essere dichiarata dallo stesso giudice che l'ha deliberata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2010, n. 10199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10199 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 09/03/2010
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 404
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 5535/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO MILANO;
avverso la sentenza n. 29234/2008 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 16/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, di annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Attivato dal procuratore generale distrettuale competente per l'esecuzione, il procuratore generale in sede ha chiesto la correzione della sentenza deliberata dalla Seconda sezione di questa Corte all'udienza del 16.11.2009 (non ancora depositata), perché l'imputato AN ON risulta essere deceduto il 25.9.2009. La parte pubblica ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per morte del reo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Dal certificato di morte in atti risulta confermato l'avvenuto decesso dello ON prima che la sentenza fosse deliberata. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata.
Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione (come afferma l'impropria massima tratta da Sez. 1^, sent. 14509 del 5.3 - 2.4.2009, rv 243147) ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (Sez. 6^, sent. 31410 del 30.4 - 25.7.2003, rv 226207;
Sez. 6^, sent. 1804 del 9.5 - 17.7.1995, rv. 202825; Sez. 6^, sent. 31299 del 15 - 29.7.2009, rv 244703). Non sempre infatti il giudice che ha deliberato la sentenza è anche giudice dell'esecuzione, come chiarito dall'art. 665 c.p.p., commi 2 e 3.
Nel caso di specie ne consegue, in particolare, l'attribuzione della relativa competenza a questa stessa Corte di cassazione piuttosto che al giudice del merito che pur sarebbe il giudice che svolge le funzioni di giudice dell'esecuzione nel procedimento (ai sensi del richiamato art. 665 c.p.p., comma 3) e, ciò, nonostante l'inoppugnabilità dei provvedimenti di questa Corte al di fuori dei casi tassativi previsti dall'art. 625 bis c.p.p.. Si tratta infatti di rilevare una situazione che esclude il determinarsi di successivi effetti giuridici di sorta. Del resto, ancora in rito, proprio la stessa ricordata sentenza 14509/2009 contiene la deliberazione di inesistenza della precedente pronuncia di cassazione.
Revocata la sentenza 16.11.2009, va quindi annullata senza rinvio la sentenza di appello, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di questa Corte di legittimità.
P.Q.M.
Revoca la sentenza emessa dalla Seconda sezione di questa Corte all'udienza del 16.11.2009 nei confronti di ON AN e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Milano del 4.10.2007 per essere il reato estinto per morte dell'imputato.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010