Sentenza 16 maggio 2012
Massime • 1
All'esito del giudizio abbreviato è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali la sentenza irrevocabile di condanna a pena che sia oggetto di palese errore di calcolo, in grado di comportarne la sostanziale illegalità. (Fattispecie relativa a sentenza con la quale era stata applicata una diminuzione di pena inferiore a quella prevista obbligatoriamente dalla legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/05/2012, n. 26117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26117 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 16/05/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 831
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 8232/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OM AN N. IL 19/02/1948;
avverso l'ordinanza n. 11063/2001 GIP TRIBUNALE di BARI, del 01/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
SENTITE le conclusioni del PG Dott. Policastro Aldo che ha chiesto annullamento con rinvio.
OSSERVA
OM AN veniva condannato dal GIP del Tribunale di Bari, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena detentiva di anni nove di reclusione: detta pena era stata determinata previa riduzione di un terzo, per la scelta del rito, sulla pena di 12 anni di reclusione. Tale sentenza passava in giudicato ed il difensore del OM rivolgeva al GIP del Tribunale di Bari (quale giudice di primo grado) istanza di correzione di errore materiale sul rilievo che la diminuzione di un terzo sulla pena di 12 anni di reclusione avrebbe dovuto portare ad una pena detentiva finale di 8 anni. Il GIP adito pronunciava "non luogo a provvedere", sul rilievo che si tratterebbe di questione da porre con gli strumenti di impugnazione e non inquadrabile nella procedura per l'errore materiale. Ricorre per cassazione il OM, tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale asserendo che il giudice adito avrebbe dovuto ritenersi competente, quale giudice dell'esecuzione, a decidere sulla richiesta di correzione dell'errore materiale evidenziato. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
Vero è che l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti il procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta;
ma tale principio non può certo valere allorquando il giudice dell'esecuzione è chiamato a porre rimedio, come nel caso in esame, ad un palese errore materiale di calcolo nella determinazione della pena che ha comportato la sostanziale illegalità, sia pure solo in punto di quantum in conseguenza di macroscopico errore di calcolo, della pena inflitta: ed invero, la pena di 9 anni di reclusione indicata quale risultato della diminuzione di un terzo (spettante di diritto per la scelta del rito abbreviato) su una pena di 12 anni, risulta all'evidenza illegale nel quantum essendo stata applicata all'interessato una diminuzione di pena inferiore a quella prevista per legge. Deve operarsi una distinzione, in punto di deducibilità in sede di esecuzione di una pena che si assume illegale, tra la pena risultata illegale (nella specie e/o nella quantità) senza alcuna giustificazione rinvenibile nella sentenza (frutto, cioè, di mero ed esclusivo errore macroscopico), e quella cui si pervenga in esito ad un (per quanto discutibile o addirittura erroneo) apparato argomentativo;
con la conseguenza che solo la prima ipotesi - chiaramente corrispondente al caso in esame - deve ritenersi riconducibile ad un errore che il sistema processuale non può consentire, dunque emendabile anche in executivis.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'impugnato provvedimento deve essere quindi annullato, con rinvio, per nuovo esame, al GIP del Tribunale di Bari che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012