Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2013, n. 31965
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Sentenza 2 luglio 2013

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La mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi impedimento del giudice che ha adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, è equiparabile alla omessa motivazione e non determina pertanto l'inesistenza della pronuncia, ma la sua nullità, rilevabile solo se dedotta mediante impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2013, n. 31965
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31965
    Data del deposito : 2 luglio 2013

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