Sentenza 23 settembre 2015
Massime • 1
In tema di reati concernenti le armi, anche dopo le modifiche introdotte all'art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, l'omessa comunicazione del trasferimento di un'arma già denunciata all'autorità di pubblica sicurezza da una località all'altra del territorio dello Stato integra il reato contravvenzionale di cui agli artt. 58 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e 221 T.U.L.P.S. e non l'ipotesi delittuosa prevista dagli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2015, n. 22730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22730 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2015 |
Testo completo
227 3 0/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 833/2015 Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente SENTENZA N - rel. Consigliere Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere REG. GENERALE Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere N. 44983/2014 Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. FILIPPO CASA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso CORTE APPELLO di ROMA nei confronti di: TI IO AR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 3601/2012 TRIBUNALE di TIVOLI de! 13/01/2014; visti gli atti, la sentenza impugnata e ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 13 gennaio 2014, ha dichiarato NI AR TI responsabile del reato di cui all'art. 20-bis legge n. 110 del 1975 per avere trascurato di adoperare le necessarie cautele nella custodia della pistola marca Beretta modello 950 calibro 6,35 e del relativo munizionamento, del reato di cui agli artt. 58 r.d. n. 635 del 1940 e 221 r.d. n. 773 del 1931 per avere trasferito la indicata pistola da un'abitazione all'altra in Guidonia, omettendo di ripetere la denuncia di detenzione dell'arma, e del reato di cui all'art. 697 cod. pen. per avere detenuto nove proiettili calibro 6,35 senza averne fatto denuncia all'Autorità, come accertato in Guidonia l'11 giugno 2012, e l'ha condannato, riconosciuta la continuazione tra i fatti contestati, alla pena sospesa di mesi quattro di arresto, disponendo la confisca di quanto in sequestro e la sua trasmissione alla competente sezione di artiglieria. Il Tribunale richiamava gli esiti della svolta istruttoria, consistita nella escussione del teste Cristian Benedetto, in servizio presso la Tenenza dei Carabinieri di Guidonia Montecelio, che aveva riferito che l'accesso presso l'abitazione dell'imputato era stato determinato dalla segnalazione di una lite in corso con tale Margiotta da parte del medesimo imputato, che aveva poi consegnato spontaneamente agli operanti una pistola regolarmente registrata, come descritta nel capo d'imputazione, oltre a nove proiettili. Tale pistola, detenuta all'interno di un armadio comune tra gli indumenti, senza le necessarie cautele atte a impedirne l'appropriazione ad opera di terzi, era stata trasferita senza denuncia dalla precedente abitazione e i proiettili erano risultati non denunciati, con conseguente integrazione di tutti i reati ascritti.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, che ne chiede l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
2.1. Secondo il ricorrente, il Tribunale, condividendo la qualificazione giuridica del fatto formulata dal Pubblico ministero, ha ravvisato nel trasferimento della detenzione di arma comune da sparo da un luogo a un altro, senza ripetizione della denuncia alla competente Autorità di P.S., la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 221 T.U.L.P.S. (sanzione) in relazione all'art. 58 r.d. n. 635 del 1940 (precetto), senza considerare il mutamento del quadro di riferimento normativo per effetto del nuovo testo dell'art. 38, comma 5, T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 3 d.lgs. n. 204 del 2010. 2 La nuova previsione normativa, che ha implicitamente abrogato l'art. 58, comma 3, r.d. n. 635 del 1940, riguarda, in particolare, con modalità in parte diverse, la previsione dell'obbligo di presentare la nuova denuncia di detenzione nel caso di trasferimento dell'arma in diverso luogo.
2.2. Un tale obbligo, che la formula normativa di cui all'indicato art. 58 ("trasferimento da una località all'altra dello Stato") aveva reso di dubbia operatività nei casi in cui lo spostamento dell'arma fosse avvenuto nella circoscrizione territoriale del medesimo ufficio di pubblica sicurezza, era stato incidentalmente affermato dalle Sezioni unite, con sentenza del 24 marzo 1984, anche con riguardo a detto spostamento in considerazione della punibilità della condotta omissiva ai sensi dell'art. 221 T.U.L.P.S., ritenendo la norma regolamentare di cui al predetto art. 58 come speciale rispetto all'art. 38 T.U.L.P.S., che nulla statuiva al riguardo. Dopo la riforma del 2010, l'obbligo di ripetizione della denuncia è, invece, direttamente previsto dall'art. 38, comma 5, T.U.L.P.S. e la sua sanzione come delitto, e non più come contravvenzione ai sensi dell'art. 221 T.U.L.P.S., deve essere coerentemente ravvisata negli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. All'imputato è stato contestato, tra l'altro, di avere omesso di ripetere la denuncia di detenzione dell'arma, regolarmente denunciata, in occasione del suo trasferimento, in Guidonia, da via San Filippo Neri 48 a via del Giglio 26, ai sensi degli artt. 58 r.d. n. 635 del 1940 e 221 r.d. n. 773 del 1931. Il riscontrato trasferimento dell'arma, senza denuncia, dalla sua precedente ubicazione è stato valutato dal Tribunale, che ha ritenuto provata senza dubbi ragionevoli la responsabilità dell'imputato per il reato contravvenzionale ascritto, che ha unificato per continuazione -unitamente al reato contravvenzione di cui all'art. 20-bis legge n. 110 del 1975- con il più grave reato, del pari contravvenzionale, di cui all'art. 697 cod. pen.
3. Secondo la tesi del ricorrente, a seguito del mutamento del quadro normativo per effetto del d.lgs. n. 204 del 2010, l'obbligo di ripetizione della denuncia di detenzione dell'arma, nel caso di trasferimento della stessa in luogo diverso, è ora espressamente previsto dall'art. 38, comma 5, r.d. n. 773 del 1931, che ha implicitamente abrogato l'art. 58, comma 3, r.d. n. 635 del 1940, e deve, per l'effetto, ritenersi sanzionato come delitto ai sensi degli artt. 2 e 7 3 legge n. 895 del 1967 e successive modifiche, e non più come contravvenzione ai sensi dell'art. 221 r.d. n. 773 del 1931. 4. Si rileva in diritto che l'art. 3, comma 1, lett. e), punto b), d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, contenente "attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi", ha, tra l'altro, introdotto nell'art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), il quinto comma, a norma del quale "la denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia". Tale obbligo è anche previsto dall'art. 58, comma 3, r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento), che dispone che "in caso di trasferimento del detto materiale (armi, munizioni, esplodenti, indicati nel primo comma) da una località all'altra dello Stato, salvo l'obbligo (dell'avviso all'autorità di pubblica sicurezza) di cui all'articolo 34, secondo comma, della legge (T.U.L.P.S.), il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'articolo 38 della legge (T.U.L.P.S.) nella località dove il materiale stesso è stato trasportato".
4.1. La coesistenza di detta previsione normativa, che la novella non ha abrogato, con l'art. 38 citato, che nella sua formulazione antecedente alla stessa novella, constava di tre commi e nulla disponeva specificamente in ordine alla ipotesi del trasferimento dell'arma denunciata in luogo diverso da quello indicato in precedenza all'autorità di polizia, ha formato oggetto, a fronte della segnalata sussistenza di un contrasto giurisprudenziale quanto alle conseguenze dell'omessa ripetizione della denuncia, di un intervento risolutore delle Sezioni unite con sentenza n. 6176 del 24 marzo 1984. Con detta sentenza si è affermato che “l'omessa ripetizione della denuncia da parte di chi trasferisca in altro luogo l'arma già denunciata all'autorità di P.S. di una diversa circoscrizione territoriale integra il reato di cui all'art. 58 del regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di P.S., contenente una norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 38 dello stesso T.U. che (con le successive modifiche introdotte con la legge 14 ottobre 1974, n. 497), disciplina la omessa iniziale denuncia dell'arma" (Sez. U, n. 6176 del 24/03/1984, Romano, Rv. 165131), e si è puntualizzato che "la norma o la prescrizione di rinvio, espressamente richiamata a completamento del precetto, viene a svolgere una funzione integratrice della norma penale in bianco e a essere, quindi, in essa incorporata", da ciò discendendo che "la norma in bianco non è in contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 25 cost. poiché, attraverso il suddetto . procedimento di integrazione, la fonte immediata della norma penale resta pur 4 sempre la legge (in senso formale O sostanziale), mentre la norma regolamentare o l'atto della pubblica amministrazione riveste il ruolo di completamento ed integrazione del precetto nei limiti e con il contenuto indicati con sufficiente specificazione dalla norma primaria" (Sez. U, n. 6176 del 24/03/1984, Romano, Rv. 165132), e individuandosi un rapporto di integrazione nel detto art. 58 e nell'art. 221 T.U.L.P.S., definito norma penale in bianco.
4.2. Detta decisione, muovendo dalla incontestabile premessa della non identità, sul piano del disvalore sociale e morale, delle condotte di chi omette del tutto la denuncia dell'arma e di chi, denunciatala regolarmente, omette di ripetere la denuncia in caso di trasferimento dell'arma stessa in altra circoscrizione di P.S., ha, in particolare, evidenziato la rilevabilità di una diversità delle condotte anche sul piano obiettivo, avuto riguardo agli elementi differenziali della seconda meno grave condotta omissiva, i cui presupposti di fatto, riconducibili all'elemento materiale del reato -dei quali è priva la condotta omissiva di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. relativo all'inosservanza dell'obbligo di iniziale denuncia- risiedono nel trasferimento dell'arma in località soggetta a una diversa autorità di P.S. e nel fatto di essersi già provveduto alla denuncia dell'arma stessa. Essa, inoltre, ha rilevato che gli indicati elementi differenziali qualificano, come rapporto di specialità risolutivo dell'apparente concorso di norme, il rapporto intercorrente fra la norma generale dell'art. 38 T.U.L.P.S., che prevede la omessa iniziale denuncia dell'arma, sanzionata, per l'espressa riserva contenuta nell'art. 17 dello stesso T.U., nell'art. 697 cod. pen. [trasfuso poi - dopo l'aggravamento di pena previsto dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895 (art. 2, 7)- nella legge 14 ottobre 1974, n. 497 (art. 10 e 14, comminanti, oltre la multa, la reclusione da mesi otto ad anni cinque e mesi quattro)], e la normativa speciale, relativa alla omessa ripetizione della denuncia da parte di chi trasferisca l'arma già denunciata in altra circoscrizione territoriale di P.S., costituita dall'art. 58 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. e dall'art. 221 dello stesso T.U., che ne prevede autonomamente la sanzione, senza alcuna riserva in favore del codice penale ("con decreto reale su proposta del ministro dell'interno saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinate materie da esso regolate (...) Le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire 1000").
4.3. La giurisprudenza di legittimità, in coerenza con detti principi, che ha ulteriormente sviluppato, è consolidata nell'affermare che, in tema di reati concernenti le armi, la denuncia di trasferimento di un'arma da un luogo a un altro va ripetuta anche nel caso di trasferimento nell'ambito della circoscrizione 5 territoriale del medesimo ufficio locale di P.S., al fine di consentire alla competente autorità di avere in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l'arma è detenuta per l'eventuale effettuazione dei necessari controlli, e nell'inquadrare l'omessa ripetizione di tale denuncia come fattispecie contravvenzionale riconducibile alla previsione dell'indicato art. 58 del regolamento e sanzionata dall'art. 221 T.U.L.P.S. (da ultimo, Sez. 1, n. 7855 del 28/01/2015, Castagna, Rv. 262467, in fattispecie nella quale era stato contestato il reato previsto dagli artt. 38 e 221 r.d. n. 773 del 1931 e 58 r.d. n. 635 del 1940; e, già in precedenza, tra le altre, Sez. 1, n. 35907 del 30/10/2014, dep. 2015, Pugliese;
Sez. 1, n. 17808 del 02/04/2008, Amato, Rv. 239851; Sez. 5, n. 18433 del 21/04/2005, Rita, Rv. 232293; Sez. 1, n. 2775 del 16/01/1998, Turriano, Rv. 210000; Sez. 1, n. 5137 del 23/09/1999, Zarrilli, Rv. 214430; Sez. 1, n. 10813 del 25/09/1995, Palazzo, Rv. 202670).
4.4. In tale contesto, deve prendersi atto che l'intervento legislativo nel prevedere che l'art. 38 citato si riferisce, oltre che alla presentazione della denuncia iniziale (riguardante tutte le armi comuni ovvero parti di esse), alla sua ripresentazione in ogni caso in cui l'arma sia trasferita, ha completato - recependo nel testo normativo l'obbligo già previsto nel testo regolamentare- la disciplina della denuncia di detenzione delle armi, dando attuazione ai principi della direttiva comunitaria 2008/51/CE in punto di "tracciabilità" delle armi da fuoco, intesa come "controllo sistematico" del loro percorso, in vista del loro collegamento ai proprietari in qualsiasi momento. Detto intervento, che ha mantenuto in vigore l'art. 58, comma 3, del regolamento, che tuttora prevede che "in caso di trasferimento (...) il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge", denuncia che, già prevista in via generale dall'art. 38, primo comma, T.U.L.P.S., è ora estesa in via specifica dal successivo terzo comma all'ipotesi in cui "il possessore trasferisca l'arma (...)", non può che essere letto nella coordinata lettura del quadro normativo e in coerenza con i condivisi argomenti delle Sezioni unite quanto alle differenze sostanziali delle due già ripercorse condotte omissive (di chi omette del tutto la denuncia dell'arma e di chi, denunciatala regolarmente, omette di ripetere la denuncia in caso di trasferimento dell'arma stessa in altra circoscrizione di P.S.) e al più attenuato disvalore della seconda condotta- come volto a rimarcare, posta l'esplicitazione dell'obbligo di ripetizione della denuncia, già sussistente e positivamente imposto dall'art. 38, e la riaffermata valenza penale della sua violazione, l'estraneità della fattispecie all'area di tipicità del delitto e la sua confermata qualificazione giuridica quale contravvenzione, 6 sanzionata dall'art. 221 T.U.L.P.S., come contestata e ritenuta nel caso in esame.
5. Al rigetto del ricorso, alla luce delle svolte considerazioni, non segue alcuna pronuncia ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Angela Tardio dott. Maria Cristina Siotto Jungle Roudo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 MAG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FA ELLA 7