Sentenza 28 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di reati concernenti le armi, la denuncia di trasferimento di un'arma da un luogo ad un altro va ripetuta anche nel caso di trasferimento nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S., al fine di consentire alla competente autorità di avere in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l'arma è detenuta, per l'eventuale effettuazione dei necessari controlli.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2015, n. 7855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7855 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 28/01/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 112
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 40546/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA MI N. IL 01/11/1964;
avverso la sentenza n. 940/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del 08/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 20 febbraio 2013 il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, condannava alla pena di mesi uno di arresto CA RM, imputato del reato di cui al artt. 38 e 221 T.U.L.P.S. - in tal modo modificata la originaria imputazione - per non aver comunicato all'autorità di P.S. il trasferimento, dalla abitazione alla sua oreficeria, della rivoltella cal. 357 magnum Ruger, legalmente detenuta (capo a) e del reato di cui all'art. 697 c.p., per aver detenuto, all'interno del suo esercizio commerciale,
n. 5 cartucce cal. 357 magnum;
in Battipaglia, il 17 aprile 2010. Il tribunale, ai fini della determinazione della pena, concedeva le attenuanti generiche ed unificava i reati ai sensi dell'art. 81 c.p.. 2. La condanna veniva integralmente confermata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza in data 8 aprile 2014, avverso la quale ricorre per cassazione l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità per violazione di legge e vizio della motivazione.
Argomenta, in particolare, la difesa ricorrente: la pistola, legalmente detenuta dall'imputato, era stata spostata dall'abitazione, ove sarebbe rimasta incustodita, all'esercizio commerciale di oreficeria per essere meglio custodita nella cassaforte;
d'altra parte non è venuto mai meno il rapporto di detenzione tra prevenuto e l'arma; la corte distrettuale ha altresì errato là dove non ha tenuto conto dell'insegnamento di legittimità, secondo il quale la detenzione delle cartucce rientra nella detenzione dell'arma e del suo caricatore;
inoltre l'arma è stata sempre detenuta nel contesto di competenza del commissariato presso il quale è stata denunciata la detenzione, ivi insistendo sia l'abitazione del prevenuto che il suo esercizio commerciale;
sulla rilevanza di siffatta circostanza fattuale ai fini della sussistenza del reato contestato sussiste un contrasto giurisprudenziale, per risolvere il quale, salva una pronuncia favorevole alla difesa della sezione adita, appare opportuno investire le ss.uu.. 3. Il ricorso è infondato.
3.1 Come già innanzi anticipato, si contesta all'imputato il reato previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 38 e 221 ed art. 58 del Regolamento, per non avere l'interessato comunicato alla competente autorità di P.S. il trasferimento della pistola di cui alla rubrica, regolarmente denunciata, dalla sua abitazione ad altro luogo, il locale commerciale utilizzato dal prevenuto per il commercio di preziosi.
Ciò premesso quanto al fatto, incontestato, osserva il Collegio che, in tema di reato concernente le armi, la ripetizione della denuncia di un'arma trasferita da un luogo ad un altro è necessaria anche quando il trasferimento avvenga nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di p.s. e ciò al fine di consentire alla competente autorità di avere in qualsiasi momento certezza del luogo ove l'arma stessa è detenuta, per l'eventuale effettuazione dei necessari controlli (cfr., in un quadro di giurisprudenza costante, Sez. 1, 23.9.1999, Zarrilli e, più recente, Cass., sez. 1, 2.4.2008, n. 17808). Al riguardo, pertanto, corretta si appalesa la decisione impugnata ed infondata, di conseguenza, la ragione di doglianza.
3.2 Quanto invece alla codetenzione delle munizioni, la cui corrispondenza alla dotazione dell'arma, nella concreta fattispecie, è anch'essa circostanza certa e non contestata, rileva la Corte, in primo luogo che è circostanza, questa, rappresentata per la prima volta nel presente giudizio di legittimità.
Nella fattispecie inoltre all'imputato non risulta affatto contestata alcuna illegittimità della detenzione in sè, bensì l'illegittimo trasferimento di essa da un luogo ad un altro, di guisa che nel caso concreto trova applicazione il principio ermeneutico secondo cui la detenzione di munizioni, senza averne fatto denuncia, costituisce di per sè reato, a prescindere dalla legittimità della detenzione della relativa arma, e ciò perché non è possibile in tal caso procedere all'assorbimento di un reato nell'altro stante l'autonomia dei due reati (Cass., sez. 1, 03/03/1986, Marigliano, rv. 172791).
4. Alla stregua di quanto sin qui argomentato, il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2015