Sentenza 23 settembre 1999
Massime • 1
In tema di reati concernenti le armi, la ripetizione della denuncia di un'arma, trasferita da un luogo a un altro, è necessaria anche quando il trasferimento avvenga nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S.; e ciò al fine di consentire alla competente autorità di avere in qualsiasi momento certezza del luogo ove l'arma stessa è detenuta, per l'eventuale effettuazione dei necessari controlli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/1999, n. 5137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5137 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 23/9/1999
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 5137
3. Dott. MOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 14864/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) RR AN n. il 17.12.1949
avverso sentenza del 08.10.1997 PRETORE di TR sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto di dichiararsi il ricorso inammissibile.
LA CORTE OSSERVA.
Con sentenza 08.10.1997 il Pretore di IT ha condannato RR AN ritenuto colpevole del reato di omessa denuncia di arma, riconosciute le attenuanti generiche alla pena di lire 150.000 di ammenda oltre alla confisca e distruzione dell'arma in sequestro. L'arma, come risulta dalla sentenza, risultò essere custodita non già nel luogo ove era stata denunciata, bensì in luogo diverso e cioè in Contrada Serra ove si trova l'abitazione di campagna dell'imputato. Secondo il Pretore il tale situazione, il detentore dell'arma era tenuto a ripetere la denuncia di cui all'art. 38 TULPS ancorché il trasferimento dell'arma fosse avvenuto nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S. Ha proposto appello (considerato poi come ricorso per cassazione trattandosi di sentenza inappellabile) lo AR per il tramite del suo difensore avv. Giancarlo Mazzei deducendo:
1) che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto nel merito perché il teste che aveva proceduto al controllo ed al sequestro dell'arma era apparso incerto, insicuro ed impreciso.
2) che il fatto comunque non costituisce reato. Non è vero che per il trasferimento dell'arma nell'ambito territoriale della medesima Autorità di P.S. occorra rinnovare la denuncia.
Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.
Quanto al primo: esso attiene al merito. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla base della testimonianza del maresciallo dei CC di IT, RT Domenico, il quale aveva proceduto al sequestro dell'arma.
(il ricorrente al riguardo sostiene che il teste sarebbe stato impreciso ma questa è una azione del tutto generica, e che comunque non può avere ingresso in giudizio di legittimità).
Quanto al secondo motivo, è ormai giurisprudenza pacifica quella secondo cui, anche se l'arma, a suo tempo regolarmente denunciata, venga trasferita in una abitazione che si trovi nell'ambito della stessa circoscrizione di pubblica sicurezza, sussiste l'obbligo di una nuova denuncia (per tutte si vedano: Cass. Sez. I 31.10.1995, Palazzo;
Cass. Sez. I 14.11.1996, Guerrieri;
Sez. I 03.12.1997 P.M. in proc. Serretta).
Va dunque ribadito il principio, seguente: "In tema di reati concernenti le armi, la ripetizione della denuncia di un'arma, trasferita da un luogo ad un altro, è necessaria anche quando, il trasferimento avvenga nell'ambito, della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S.; e ciò al fine di consentire alla competente Autorità di avere in qualsiasi momento certezza del luogo ove l'arma stessa è detenuta, per potere effettuare se del caso i necessari controlli". Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1999