Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2003, n. 7559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7559 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
0068423 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIAREPUBBLICA ITALIAN MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 07559/03 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dag Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 6547/00 Cron. 16700 Presidente Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere - Rep. Rel. Consigliere Ud. 27/09/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER DI PALMA Consigliere Dott. Salvatore Consigliere - Dott. Maria Cristina GIANCOLA SACH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso 10 studio dell'avvocato TERESINA TITINA MACRI', difeso dall'avvocato ARNALDO AMATUCCI, giusta procura a margine;
CORTE SUPREM - ricorrente CAMPION
contro
N. 68423 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
2002 3383 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 7/00 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 07/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito, per il resisitente, 1'Avvocato dello Stato ALBENZIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del primo, quarto e secondo motivo del ricorso;
rigetto del terzo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio Iva di Arezzo notificava in data 25.5.1992 a EL ZO,titolare della ditta Poker un avviso di rettifica relativo all'anno 1989,con il quale veniva determinata un'imposta evasa di £.95.683.000 e irrogate pene pecuniarie per £.478.515.000. Il EL,esercente attività di commercio all'ingrosso di metalli preziosi,aveva dichiarato cessata l'attività della ditta al 13.9.1989. La rettifica conseguiva ad una verifica in data 13.4.1990 della Guardia di Finanza di Arezzo, nei confronti del EL, all'esito della quale era risultato che il medesimo, nonostante la formale dichiarazione di cessazione dell'attività,ne aveva invece proseguito lo svolgimento. In data 30.5.1992 il EL presentava all'Ufficio Iva di Arezzo una dichiarazione integrativa ex art.49 L.413/1991 per gli anni dal 1984 al 1989; non impugnava il menzionato avviso di rettifica. In data 7.3.1997 veniva notificata al contribuente una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo delle somme suindicate, oltre interessi ed accessori. Il ricorso proposto dal EL avverso tale cartella di pagamento veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo con sentenza n.357/01/97,sul rilievo che l'art.49 L.413/91 cit. non introduce limitazioni alla possibilità di condono,riferibile a tutto l'anno solare d'interesse del contribuente: ma,su appello dell'Ufficio, la sentenza veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana,con sentenza n.7/27/2000,depositata il 7.2.2000. -1- 1 : I Giudici di appello hanno rilevato in primo luogo, sulla base della documentazione in atti: che il periodo oggetto di richiesta di condono è stato quello compreso fra l'1.1.1989 ed il 13.9.1989, data di dichiarazione di cessazione dell'attività della ditta Poker e non anche quello, ulteriore(fino al termine dell'anno solare) e che il contribuente non ha invece richiesto,ai sensi dell'art.50 L.413/1991,il condono relativo a tale ulteriore periodo,per il quale, comunque, la dichiarazione ai fini iva è stata omessa. In secondo luogo i Giudici di appello hanno ritenuto ininfluente la avvenuta sanatoria delle infrazioni formali, ai sensi dell'art.8 del DL n.83/1991, tenuto conto da un lato della validità della denuncia di cessazione di attività,e,dall'altro, che alla stessa aveva fatto seguito lo svolgimento della medesima attività,circostanza,questa, oggetto di specifico rilievo da parte della Guardia di Finanza prima e di contestazione dell'Ufficio Iva, poi. Quindi stante la rilevata definitività dell'avviso di rettifica e la mancata deduzione di vizi propri della cartella di pagamento emessa e notificata di conseguenza - la CT riteneva di dovere rigettare il ricorso introduttivo del contribuente. Ricorre per cassazione il EL con quattro mezzi di gravame. Si è costituito e resiste con controricorso il Ministero delle Finanze. Il ricorrente ha depositato memoria ex art.378 cpc. Motivi della decisione Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 17,24 e 26 DPR 602/1973, in particolare lamentando la tardività della iscrizione a ruolo e della notifica della relativa cartella. -2- Con un secondo motivo il EL deduce violazione della L.413/1991,per avere l'Ufficio notificato l'avviso di rettifica in assenza di potere,ogni attività accertativa essendo sospesa in pendenza dei termini per presentare la domanda di condono. Le doglianze formulate con i motivi che precedono devono ritenersi inammissibili. Quella di cui al secondo motivo,perché(a parte la sua genericità) investe la legittimità di un atto l'avviso di accertamento in rettifica,notificato - precedentemente alla notifica della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio divenuto definitivo per mancata tempestiva - impugnazione e quindi, ai sensi dell'art. 19 comma terzo D.Lgs.vo 546/1992,non più impugnabile. La prima,perché trattasi di censura che risulta proposta per la prima volta in questa sede. Invero,dalla pur analitica ricostruzione che dello svolgimento del processo opera la sentenza impugnata - non risulta che il EL avesse posto tale doglianza ( sotto il profilo della tardività della iscrizione a ruolo) a specifico motivo di contestazione nell'originario ricorso avverso la cartella di pagamento e neppure a fondamento delle controdeduzioni formulate nel giudizio di appello.Del resto, il ricorso sul punto difetta della necessaria autosufficienza,nel senso che non viene specificato se e quando una tale censura sia stata sottoposta all'esame del Giudice di merito,cui non può quindi essere addebitata la dedotta violazione di legge. -3- Con un terzo motivo il contribuente deduce violazione dell'art.49 L.413/1991,errata interpretazione dell'art.50 della medesima fonte normativa e violazione dell'art.28 DPR 633/1972. I Giudici di secondo grado non avrebbero considerato che il condono fa riferimento alla dichiarazione annuale ed a tutte le operazioni comprese in detto periodo dichiarate o non, vere o non vere.... e che il riferimento وو dell'art.49 alla nozione di periodo di imposta ( e quindi alla distinzione tra anno solare e periodo più breve)rappresenta una disposizione di favore per il contribuente avendo il legislatore, una volta posta la regola dell'anno solare, inteso evitare che venissero escluse dal condono quelle annualità -o per inizio dell'attività nel corso dell'anno o per cessazione della che stessa in un momento precedente alla chiusura dello stesso sarebbero altrimenti risultate incomplete. Il motivo non ha fondamento. Invero, il comma quarto dell'art.49 L.413/1991 stabilisce che per periodo di imposta si intende l'anno solare o,in caso di inizio o di cessazione di 66 attività, il minor periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione annuale”. Senonchè,con l'avviso di rettifica l'Ufficio gli contestava proprio la continuazione,per tutta la durata dell'anno 1989, dello svolgimento della medesima attività, invece dichiarata cessata ed al riguardo è appenail caso di rilevare che,stante la definitività di tale atto impositivo in quanto tempestivamente non impugnato, non è consentito - stante il disposto del citato art.19 comma terzo D.Lgs.vo 546/1992,per cui “ognuno degli atti 4 autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”- rimettere in discussione in sede di opposizione alla cartella esattoriale una circostanza di fatto rimasta definitivamente accertata.A questa stregua,l'interpretazione stessa del comma quarto dell'art.49 L.413/1991 citato proposta dal ricorrente e prima rammentata risulta del tutto priva di rilievo, oltre che di fondamento. Invero,è rimasta accertata sia la continuazione dell'attività fatto in se stesso non più discutibile,per quanto prima osservato) fino allo spirare del 1989, sia la circostanza che il contribuente ebbe a condonare, relativamente a tale anno,solo il periodo di tempo compreso fino alla data del 13.9.1989: escludendo invece l'utilizzo della sanatoria di cui all'art.50 L.413/1991,pur avendo omesso la dichiarazione per il residuo periodo del 1989,doverosa per via del compimento di operazioni imponibili ai fini dell'iva( fatto anche questo non discutibile,stante la rilevata definitività dell'avviso di accertamento). Pertanto,date tali premesse in fatto,appare corretto,in linea di diritto, il convincimento dei Giudici di appello circa il fondamento della pretesa erariale,stante la mancata tempestiva presentazione da parte del EL della dichiarazione annuale atta a coprire l'intero anno solare, e non solo una parte di esso, e la mancata presentazione della dichiarazione, integrativa di quella omessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.50 della L.413/1991; nonché la irrilevanza della sanatoria delle irregolarità formali ai sensi dell'art.8 DL 83/1991 convertito con modificazioni in L.154/1991,vertendosi nella specie in vera e propria evasione d'imposta.
5- ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA Il motivo di doglianza in esame deve quindi essere disatteso. Con un quarto motivo il EL deduce violazione dell'art. 25 D.Lgs.vo 472/1997, non avendo la CT tenuto conto del modificato( in senso favorevole al contribuente)regime delle sanzioni, applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del menzionato decreto legislativo. La censura è inammissibile,perché nuova.Invero,non risulta che ai Giudici di appello sia stata richiesta l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui al D.Lgs.vo 472/1997,pur costituendo preciso onere dell'interessato di formulare ogni opportuna domanda al riguardo,trattandosi di disposizioni in vigore dall'1.4.1998 ed applicabili ai sensi dell'art.25 su richiamato, ai giudizi - come il presente - a quella data pendenti. deve essere Il ricorso alla stregua dei rilievi tutti che precedono rigettato. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio che si ritiene di liquidare a favore della A.F. in complessivi euro 3.250,00,di cui euro 3000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese dl presente giudizio, liquidate in euro 3250,00 di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.9.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente wiki x سر 6 IL CANCELLIERE C DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi .. 15 MAM ZUUZ Dr. Ennio Amicone IL CAMPELLIERE G₁ Amark Casaño