Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/1998, n. 2775
CASS
Sentenza 16 gennaio 1998

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L'oggettività giuridica del reato di omessa denuncia del reato previsto dagli artt. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e 58 del relativo regolamento di esecuzione è identificabile nell'esigenza di rendere noto all'autorità di p.s. il luogo in cui sono detenute le armi, in modo da consentire i necessari controlli. Ne discende che la denuncia di trasferimento delle armi, proprio perché indispensabile a soddisfare l'interesse protetto dalla norma incriminatrice, costituisce oggetto di un dovere la cui operatività non cessa nell'atto stesso in cui non viene adempiuto, ma si protrae nel tempo fino a quando l'obbligato non abbia comunicato all'autorità la nuova località in cui l'arma è stata trasferita: correlativamente, la consumazione del reato ha inizio con l'omessa denuncia e cessa soltanto quando, con il venir meno dell'inerzia del soggetto, sia eliminata la situazione antigiuridica attraverso l'esecuzione del comportamento prescritto dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/1998, n. 2775
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2775
    Data del deposito : 16 gennaio 1998

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