Sentenza 16 gennaio 1998
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L'oggettività giuridica del reato di omessa denuncia del reato previsto dagli artt. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e 58 del relativo regolamento di esecuzione è identificabile nell'esigenza di rendere noto all'autorità di p.s. il luogo in cui sono detenute le armi, in modo da consentire i necessari controlli. Ne discende che la denuncia di trasferimento delle armi, proprio perché indispensabile a soddisfare l'interesse protetto dalla norma incriminatrice, costituisce oggetto di un dovere la cui operatività non cessa nell'atto stesso in cui non viene adempiuto, ma si protrae nel tempo fino a quando l'obbligato non abbia comunicato all'autorità la nuova località in cui l'arma è stata trasferita: correlativamente, la consumazione del reato ha inizio con l'omessa denuncia e cessa soltanto quando, con il venir meno dell'inerzia del soggetto, sia eliminata la situazione antigiuridica attraverso l'esecuzione del comportamento prescritto dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/1998, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARLUCCI GIULIO Presidente del 16/01/1998
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 65
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N.43116/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) RI VI n. il 15.05.1946
avverso sentenza del 02.07.1997 PRETORE di RECCOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giovanni Silvestri
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Albano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2.7.1997, il Pretore di Genova-Sezione distaccata di Recco condannava NO SI alla pena di lire 100.000 di ammenda ritenendolo colpevole del reato di cui agli artt. 58, comma 3 r.d. 6.5.1940, n. 635, 221, comma 2 T.U.L.P.S. - accertato in Recco il 16.4.1996 - per avere omesso la denuncia di trasferimento di un fucile da caccia marca Tanfoglio, cal. 12, da piazzale Mameli in Recco, ove era regolarmente denunciato, a via Verzemma n. 27 dello stesso comune.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale sul rilievo che il pretore, pur avendo accertato che il trasferimento era avvenuto da oltre sei anni, aveva omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il punto centrale dell'indagine è costituito dalla soluzione dell'alternativa relativa al carattere istantaneo o permanente del reato previsto dall'art. 38 t.u.l.p.s., in relazione all'art. 58 del regolamento di esecuzione, e punito ai sensi dell'art. 221 dello stesso testo unico, dato che se la fattispecie contravvenzionale fosse di natura istantanea dovrebbe dichiararsene l'estinzione per prescrizione, a norma dell'art. 129, comma 1 c.p.p., essendosi la condotta illecita esaurita circa sei anni prima che fosse accertata. La tesi sviluppata dal ricorrente è stata accolta in una decisione di questa stessa Sezione con cui è stato precisato che il reato in esame è connotato dall'istantaneità della condotta e si consuma nel momento in cui viene eseguito il trasferimento dell'arma nella nuova abitazione senza che sia fatta la prescritta denuncia all'autorità di p.s. (Cass., Sez. I, 30 ottobre 1995, P.M. in proc. Merlino).
Un'attenta e meditata analisi della struttura del reato di cui agli artt. 38 t.u.l.p.s. e 58 del regolamento di esecuzione induce questa Corte a rimeditare il predetto indirizzo e ad optare per una soluzione interpretativa di segno contrario che appare maggiormente rispondente alle linee della giurisprudenza in tema di reati omissivi. È stato, infatti, ripetutamente chiarito che ai reati omissivi deve attribuirsi la configurazione di reati permanenti quando siano qualificati dal perdurare nel tempo delle situazioni penalmente sanzionate riferibili alla inerzia del prevenuto, il quale ha la possibilità di farle cessare ponendo in essere l'azione prescrittagli dalla legge o dal provvedimento di una pubblica autorità (Cass., Sez. I, 18 dicembre 1986, Memor): con la precisazione che, nel caso in cui sia prefissato un termine per l'adempimento del dovere sanzionato penalmente e la condotta dovuta possa essere utilmente compiuta anche in tempo successivo, la scadenza di detto temine integra soltanto il momento iniziale, in cui il comportamento omissivo diventa penalmente rilevante, a partire dal quale la consumazione del reato si protrae fino a quando la situazione antigiuridica non venga meno per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa (Cass., Sez. III, 29 settembre 1987, Barucca;
Cass., Sez. I, 11 giugno 1986, Turnaturi). Tali principi sono stati recentemente ribaditi in materia di contravvenzioni per inosservanza di ordini legalmente dati dall'autorità a proposito delle quali è stato rilevato che la consumazione del reato non è istantanea ma dura per tutto il tempo in cui permane la condotta omissiva allorché sussista, anche dopo la scadenza dell'eventuale termine, l'interesse al rispetto dell'ordine, potendo considerarsi soddisfatto detto interesse soltanto quando sia posto in essere il comportamento attivo idoneo a rimuovere la situazione antigiuridica (Cass., Sez. I, 11 luglio 1997, P.G. in proc. Grillo;
Cass., Sez. I, 4 giugno 1997, P.M. in proc. Benhadid). Alla luce delle precedenti considerazioni è indubbia la Correttezza della ratio decidendi della sentenza impugnata che ha escluso il carattere istantaneo del reato di omessa denuncia del trasferimento dell'arma. Invero, deve porsi in risalto che l'oggettività giuridica del reato previsto dagli artt. 38 t.u.l.p.s. e 58 del regolamento di esecuzione è identificabile nell'esigenza di rendere noto all'autorità di p.s. il luogo in cui sono detenute le armi in modo da consentire i necessari controlli (Cass., Sez. I, 25 settembre 1995, Palazzo;
Cass., Sez. I, 7 luglio 1995, P.M. in proc. Beruacchi). Deve trarsene il corollario che la denuncia di trasferimento delle armi, proprio perché indispensabile a soddisfare l'interesse protetto dalla norma incriminatrice, costituisce oggetto di un dovere la cui operatività non cessa nell'atto stesso in cui non viene adempiuto, ma si protrae nel tempo fino a quando l'obbligato non abbia comunicato all'autorità la nuova località in cui l'arma è stata trasferita: correlativamente, la consumazione del reato ha inizio con l'omessa denuncia e cessa soltanto quando, col venir meno dell'inerzia del soggetto, sia eliminata la situazione antigiuridica attraverso l'esecuzione del comportamento prescritto dalla legge.
Pertanto, data la natura permanente del reato ascritto all'imputato, deve conclusivamente riconoscersi l'infondatezza del motivo di ricorso volto ad ottenere l'applicazione della prescrizione il cui decorso ha avuto inizio non alla data del trasferimento dell'arma ma nel momento in cui è stata accertata l'omessa denuncia di tale fatto.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1998