Sentenza 2 aprile 2008
Massime • 2
La contemporanea detenzione illegale di un'arma comune da sparo e delle munizioni che ne costituiscono ordinaria dotazione integra un'unica ipotesi di reato.
In tema di reati concernenti le armi, la denuncia di trasferimento di un'arma da un luogo a un altro va ripetuta anche quando il trasferimento avvenga nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S. (o in mancanza, nella stazione dei CC. competente), al fine di consentire alla competente autorità di avere in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l'arma è detenuta, per l'eventuale effettuazione dei necessari controlli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2008, n. 17808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17808 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 02/04/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 043686/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT IE, N. IL 20/01/1941;
avverso ORDINANZA del 08/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di AGRIGENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale di Agrigento - costituito ai sensi dell'art. 324 c.p.p.. rigettava la richiesta di riesame avanzata dall'AT avverso il decreto di convalida del sequestro di armi e munizioni, emesso dal P.M. il 10.12.2007.
Osservava il Tribunale che a costui si imputava il reato previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 38 e 221 e art. 58 del regolamento, per non avere notificato alla competente autorità il trasferimento di detto compendio, regolarmente denunciato, da una ad altra sua residenza.
Non era equipollente la dichiarazione orale, che l'AT sosteneva di avere reso;
ne' rilevava la circostanza che la variazione domiciliare emergesse da richiesta di rinnovo del porto d'armi, in quanto la relativa documentazione non copriva l'intero arco cronologico qui rilevante (anni 1979/80 quelli del trasferimento;
anni 1982 e 1988 quelli del rinnovo).
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione, a mezzo del suo difensore, l'AT, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione.
La denuncia del possesso di armi (non era necessaria quella delle munizioni, costituenti la dotazione delle stesse) era stata fatta, in assenza di un commissariato di p.s., alla stazione dei Carabinieri di Canicattì, che aveva giurisdizione su entrambe le strade nelle quali il ricorrente aveva risieduto;
era quindi soddisfatto il precetto normativo.
Inoltre, in sede di richiesta di rinnovo del porto d'armi (come si era potuto documentare per i soli anni relativamente ai quali sussisteva riferimento cartaceo), l'AT aveva sempre indicato la nuova residenza, integrando così l'obbligo di denuncia del trasferimento delle armi, in quanto la detta richiesta era stata comunicata dai Carabinieri agli uffici di polizia, nel frattempo istituiti.
Il ricorso è infondato.
Deve premettersi che, in tema di reato concernente le armi, la ripetizione della denuncia di un'arma trasferita da un luogo ad un altro, è necessaria anche quando il trasferimento avvenga nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di p.s. (o, come nella specie, in mancanza, della stessa stazione dei Carabinieri); e ciò al fine di consentire alla competente autorità di avere in qualsiasi momento certezza del luogo ove l'arma stessa è detenuta, per l'eventuale effettuazione dei necessari controlli (cfr., in un quadro di giurisprudenza conforme, Sez. 1, 23.9.1999, Zarrilli). Ciò posto, deve negarsi che l'argomento difensivo, secondo il quale una denuncia implicita di trasferimento dell'arma doveva ricavarsi dalla variata indicazione domiciliare, data all'atto della richiesta di rinnovo della licenza di porto, abbia fondamento;
il trasferimento del soggetto non comporta automaticamente quello dell'arma, che, eventualmente, avrebbe potuto essere detenuta in altro e diverso luogo. E, d'altra parte, le formalità della denuncia di trasferimento sono proprio finalizzate allo scopo indicato dalla giurisprudenza, qui non realizzato.
Quanto alla codetenzione delle munizioni, pur rilevandosi che la corrispondenza alla dotazione dell'arma, è meramente affermata dal ricorrente e non dimostrata, va anche detto che la detenzione contemporanea di un'arma da sparo e delle relative munizioni, concreta - nella situazione ora vista - un'unica ipotesi di reato e quindi non rileva sul piano della responsabilità (cfr. Sez. 6, 27.5.2003, Orlandi). Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008