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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 52532/2020 R.G.N.R. vertente
TRA
, Parte_1 in persona dell'amministratore p.t. elettivamente domiciliato in Parte_2 Pt_1
Largo dei Lombardi n.4, presso lo studio dell'avv. Gregorio Arena, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora CP_2
Tranfa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in in via Zara n.13, in virtù di Pt_1
procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – appalto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 31.10.2025, con la concessione dei termini di legge, ex art.190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.12957/2020, del 19.8.2020, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.34643/2020, con cui veniva ingiunto al
, sito in il pagamento, in favore della Parte_1 Pt_1 Controparte_1
Cont
(di seguito ), della somma di € 27.810,46, oltre interessi e spese del rito
[...]
monitorio.
L'importo ingiunto (comprensivo di i.v.a.) -di cui alle fatture 35, 40, 46, 54 e 63 del 2020- era relativo a quanto dovuto dal condominio in relazione all'esecuzione dei lavori, da esso commissionati, di manutenzione di opere “private” connessi ai più ampi lavori di manutenzione ordinaria del condominio oggetto del contratto del 21 marzo 2019.
In particolare, come documentalmente provato, si trattava di lavori attinenti alle parti private poste sulla facciata del complesso (balconi, frontalini, parapetti, sottobalconi).
Il chiedeva di annullare il decreto ingiuntivo opposto accertando l'insussistenza Parte_1
della dedotta obbligazione di pagamento delle opere private a carico di esso Parte_1
Chiedeva, altresì, di condannare la società opposta al pagamento del risarcimento del danno ex art. 96, comma I e III, c.p.c. nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
Cont In via subordinata, chiedeva di ridurre la pretesa creditoria della nella misura che dovesse determinarsi in corso di causa a seguito di accertamento della quantità e della corrispondenza alla regola d'arte delle opere private effettivamente eseguite e, per l'effetto, comunque, di annullare il decreto ingiuntivo opposto.
Il opponente in particolare ha dedotto che esso aveva sottoscritto con la società Parte_1
opposta il contratto di appalto, del 21.3.2019, per le sole opere condominiali, contestando di aver commissionato con il medesimo contratto anche le opere sulle singole proprietà assumendone il relativo onere.
In particolare, deduceva al riguardo che gli accordi sulla scelta e la realizzazione delle opere cd.
“private” erano stati presi direttamente tra l'opposta e i singoli condomini sulla base dei prezzi indicati nel computo metrico nella sezione “Opere Private” e che il certificato di fine lavori dell'11.02.2020 doveva ritenersi riferito alle sole opere contemplate nel contratto d'appalto e, cioè,
a quelle condominiali.
Cont La società si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 co.
I e III c.p.c. con valutazione della medesima ai fini della liquidazione delle spese legali in suo favore. Durante il procedimento era acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte e, con ordinanza resa all'udienza del giorno 1.12.2021, era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale ritiene infondata l'eccezione di parte opponente in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, per quanto si tratti di lavori realizzati in favore di proprietà individuali, gli stessi hanno trovato fondamento proprio nel contratto sottoscritto tra e Parte_1
appaltatrice e non già in autonomi contratti, rispetto ai quali il Condominio sarebbe rimasto estraneo.
Sul punto, premesso che, come detto, le cosiddette opere private riguardavano comunque la facciata del fabbricato (riguardando i balconi), va rilevato, innanzitutto, come nel contratto vi è menzione di dette opere.
Invero, nel computo metrico allegato al contratto di appalto in discussione, sono comprese anche le “opere private”; all'art.27, relativo al predetto computo metrico, è specificato che le indicazioni in esso contenute “forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa delle caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto”; inoltre all'art.2 del contratto, oltre a specificarsi che l'ammontare ivi indicato riguardava le sole opere condominiali, nel precisare che il prezzo era stato individuato a corpo, faceva salva la circostanza che alcune lavorazioni non fossero in tutto o in parte eseguite per esplicita richiesta del condominio o dei privati a seconda se riguardasse le opere condominiali o private.
Va rilevato, poi, che, come sostanzialmente incontestato entrambe i lavori, condominiali e privati, erano svolti nel medesimo contesto con l'utilizzo del medesimo piano di sicurezza e le medesime impalcature.
Non risultano accordi privati tra condomini e l'impresa, mente risulta che il direttore dei lavori si occupava di verificare anche l'esecuzione delle opere c.d. private (cfr. report allegati); lo stesso amministratore chiedeva al direttore dei lavori di provvedere alla ripartizione delle spese relative alle opere private (cfr. pec del 19.2.2020 -alleg.18) ed il direttore dei lavori richiedeva l'adeguamento del compenso, inizialmente riconosciuto solo in relazione alle opere condominiali, anche per l'attività compiuta in relazione alle opere private (cfr. pec 11.2.2020 – alleg.17).
Va rilevato, poi, come anche la rateizzazione del pagamento dei lavori delle opere private, a cui fanno riferimento le fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto, è stata concordata con il
. Parte_1
Infatti, nel verbale di assemblea del 18.2.2020 viene dato atto che “l'assemblea da mandato all'amministratore di procedere alla ripartizione degli importo relativi alle opere eseguite sui balconi privati, come computo metrico d'appalto e relativa contabilità e le altre lavorazioni condominiali chiede di ripartire in 5 rate si invita l'amministratore anche a conteggiare l'ulteriore somma richiesta dall'Arch di cui agli avvisi di fattura” e nella mail del 25 Controparte_3
Cont febbraio 2020 l'amministratore comunicava alla di accettare la rateizzazione in cinque rate
“come richiesto dall'assemblea”.
Si ritiene, quindi, che tutte le suddette circostanze siano univocamente indicative che anche i lavori riguardanti i balconi privati fossero stati commissionati dal ad integrazione di Parte_1
lavori già commissionati sulle strutture condominiali in base al computo metrico allegato al contratto e che al direttore dei lavori fosse stato affidato il compito di dirigere e verificare l'esecuzione di entrambe le tipologie dei lavori.
Va rilevato, poi, che per quanto detto e considerato che anche nella contabilità consuntiva dei lavori erano stati indicati anche quelli effettuati sui balconi privati, si ritiene che il verbale di fine lavori del giorno 11 febbraio 2020, redatto dal direttore dei lavori, riguardi l'esecuzione dell'intera opera, come indirettamente confermato dalla delibera del relativa alla richiesta di Parte_1 dilazionamento del pagamento dei lavori medesimi, sintomatica dell'avvenuta verifica dell'esecuzione degli stessi.
Pertanto, si ritiene che la suddetta documentazione contrattuale sia idonea a provare la regolare esecuzione dei lavori in questione e la correttezza dell'ammontare del credito ingiunto.
Per quanto detto, va rigettato l'atto di opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte opponente non sussistendone i presupposti, considerata la soccombenza della stessa, nonché la richiesta di applicazione dell'art.96
III comma c.p.c. avanzata dall'impresa, non ritenendone sussistere i presupposti in considerazione delle particolari modalità della vicenda contrattuale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'atto di opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.12957/2020, del 19.8.2020, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.34643/2020; rigetta le richieste ex art.96 c.p.c.; condanna il in alla rifusione, in favore della Parte_1 Pt_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in €.6.000,00 Controparte_1
per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 11.2.2025
Il Giudice
Alfredo Landi