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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
(segue verbale dell'udienza del 15 maggio 2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice Luisa Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1008 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno
2015 tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. , entrambi residenti in Parte_2 C.F._2
Capoterra, località Frutti d'Oro, ed elettivamente domiciliati in Cagliari, nella via Dante n.83, presso lo studio dell'avvocato Carla Muscu, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice contro
, P. IVA in persona del liquidatore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata, nella via Bruscu Onnis
n.6, presso lo studio degli avvocati Gianfranco Carboni e Mauro Montisci, che la rappresentano e difendono in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta
Parte convenuta
Oggetto: contratto di appalto – inadempimento – risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
1 “voglia il Giudice, 1) accertato il parziale inadempimento contrattuale della
[...]
, in persona di , condannare quest'ultima a corrispondere CP_1 Persona_1 agli attori la somma di € 12.888,74, per lavori non realizzati, la somma di € 790,66, a titolo di spese sostenute per accertare detto inadempimento mediante CTP, oltre al risarcimento del danno, forfetariamente quantificato in € 5.000,00, o a quella somma maggiore o minore che riterrà di giustizia. 2) In ogni caso con vittoria di onorari, spese forfetarie e accessori di legge del giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Nell'interesse della società convenuta si conclude affinchè il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis Voglia:
1) rigettare le domande dei coniugi e assolvendo la società convenuta Pt_2 Pt_1 da ogni avversa pretesa;
2) condannare gli attori al pagamento delle spese del giudizio maggiorate di rimborso forfettario al 15%, Cassa Avvocati e accessori, con distrazione delle stesse a favore dei sottoscritti difensori i quali dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi;
3) in via subordinata istruttoria: si insiste affinchè il Tribunale Ill.mo disponga la dedotta Consulenza Tecnica d'Ufficio perchè l'Ausiliario, Cont previa descrizione dello stato dei luoghi, accerti: a) le opere realizzate dalla in relazione ai lavori di ampliamento di cui al contratto 13.2.2013 ed il loro valore;
b) il valore delle opere aggiuntive realizzate dalla società convenuta descritte ai capi 2, 4 e
5 della comparsa di costituzione e risposta e la loro esecuzione secondo la regola dell'arte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 società al fine di ottenere l'accertamento del suo parziale Controparte_1 inadempimento al contratto di appalto e, per l'effetto, la condanna alla restituzione di parte del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
A sostegno della propria pretesa, gli attori hanno sostenuto che:
- in data 13/02/2013 avevano stipulato con la società convenuta un contratto avente ad oggetto l'ampliamento della propria abitazione sita in Capoterra, località Frutti d'Oro, nella via del Giacinti n.15/a;
- aveva pattuito con la società appaltatrice dapprima il prezzo di euro 36.200,00 oltre iva, poi ridotto ad euro 34.000,00, e la realizzazione di opere accessorie esterne al prezzo di euro 12.500,00, incluse la posa in opera e le forniture;
- quanto alle modalità di corresponsione del prezzo, avevano determinato il pagamento del 30% al momento dell'ordine, del 40% a 30 giorni dall'inizio dei
2 lavori, del 20% alla fine degli stessi e del restante 10% a seguito di collaudo, e avevano pattuito la consegna entro 90 giorni (che scadevano il 15/05/2013);
- l'impresa aveva avviato la sua attività, seppure con un certo ritardo, e tra il
19/02/2013 e il 4/06/2013 era stato corrisposto l'intero prezzo pattuito;
- in forza del rapporto di amicizia sussistente con il titolare dell'impresa edile
, che aveva lamentato difficoltà economiche, era stato versato Persona_1
l'importo di euro 12.500,00 in contanti, a titolo di compenso dovuto per l'esecuzione delle opere esterne;
il convenuto non aveva sottoscritto un atto di quietanza ma la consegna era avvenuta in presenza di testimoni;
- nonostante la corresponsione dell'intero prezzo, gli operai della società spesso non si erano presentati in cantiere e i lavori erano proceduti a CP_1
rilento;
- a fronte delle loro lamentele, aveva rappresentato una Persona_1
situazione di grave difficoltà economica e aveva chiesto il pagamento degli infissi, che avrebbe invece dovuto acquistare in base al capitolato dei lavori;
- nella speranza di concludere celermente i lavori, avevano provveduto anche a tale ulteriore spesa ma l'impresa aveva comunque insistito nel tenere un comportamento negligente e scorretto;
- la mancata ultimazione dei lavori, e in particolare la mancata impermeabilizzazione della terrazza, aveva cagionato una infiltrazione d'acqua piovana, con conseguente formazione di umidità, muffa e distacco dell'intonaco nelle stanze sottostanti;
- nel mese di settembre 2014, trascorso oltre un anno dalla data fissata per la conclusione dei lavori, gli attori avevano manifestato all'impresa la volontà di risolvere il contratto e, per l'effetto, avevano intimato di restituire i materiali non consegnati, il prezzo versato per i lavori non eseguiti e per gli infissi pagati due volte, nonché il risarcimento del danno;
- avevano quindi incaricato un proprio tecnico di fiducia, ing. Persona_2
di verificare lo stato delle opere e calcolare l'ammontare di quelle non eseguite,
e avevano invitato la società convenuta a partecipare alle operazioni eseguite in data 21/10/2014;
- ciononostante, S.G.T. non aveva presenziato al sopralluogo;
3 - in data 18/11/2014 l'Ing. aveva consegnato la perizia estimativa, nella Per_2
quale gli importi delle lavorazioni non eseguite erano stati quantificati in euro
12.888,74;
- nelle more, la società era stata ammessa alla procedura di concordato CP_1
preventivo e, al fine di addivenire ad un accordo, aveva proposto agli attori il pagamento di una somma irrisoria, pari ad euro 1.000,00, non accettata.
Per queste ragioni, i coniugi hanno chiesto l'accertamento Pt_3 Pt_2 del parziale inadempimento della società e, per l'effetto, Controparte_1
la corresponsione di euro 13.679,40, di cui euro 12.888,74 a titolo di lavori pagati e non realizzati ed euro 790,66 a titolo di spese sostenute per la consulenza tecnica, oltre al risarcimento dei danni quantificati forfettariamente nella somma di euro 5.000,00.
Si è costituita in giudizio , in persona del Controparte_1
liquidatore e legale rappresentante , che ha contestato l'avversa Persona_1
prospettazione dei fatti, evidenziando che:
- il prezzo per i lavori di ampliamento dell'abitazione di parte attrice era stato fissato in euro 36.200,00 oltre iva, e non era mai stato ridotto nella minor somma di euro 34.000,00;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori i committenti avevano richiesto la realizzazione di opere aggiuntive non previste nel computo metrico, in particolare: la tinteggiatura esterna di tutto il fabbricato (e non solo dei locali realizzati in ampliamento), la pulitura di grondaie e cornicioni, lo spostamento della tettoia in legno e la modifica dello scarico delle grondaie esistenti;
- tali opere erano state puntualmente eseguite, nonostante per le stesse non fosse stato concordato alcun prezzo;
- gli attori avevano commissionato anche ulteriori lavori di sistemazione del giardino, indicati nel documento 1 allegato;
- la aveva anche realizzato due pozzetti ed un marciapiede esterno, CP_1
sempre su richiesta della parte committente;
- per tutti i lavori extra non era stato pattuito un compenso: dunque, né quello di euro 12.500,00 asseritamente corrisposto dagli attori, né quello di euro
4 12.850,00 indicato in calce al computo prodotto dalla controparte, avendo tali opere un valore superiore;
- la società aveva realizzato la maggior parte dei lavori previsti ma i committenti non avevano pagato il corrispettivo, come concordato, in base allo stato di avanzamento dei lavori;
- i coniugi – avevano provveduto al pagamento della somma di Pt_1 Pt_2
euro 36.551,98, di cui alle fatture e ai bonifici dagli stessi prodotti, mentre non avevano pagato anche la somma di euro 12.500,00 in contanti;
- i committenti avevano deciso di provvedere autonomamente all'acquisto degli infissi mediante un ordine effettuato all'estero, per il cui montaggio avevano richiesto l'assistenza della convenuta;
- nel mese di settembre 2014 gli attori avevano proibito alla società di ultimare le poche opere rimaste e non avevano consentire di recuperare l'attrezzatura.
Tanto premesso, la società convenuta ha contestato le risultanze della relazione tecnica elaborata dall'ing. sostenendo di non essere Persona_2
debitrice per le somme corrisposte per lavori non eseguiti ma anzi creditrice per lavori realizzati e non pagati, dei quali si riservava di chiedere il pagamento in separato giudizio.
ha chiesto quindi il rigetto delle avverse pretese. Controparte_1
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti,
l'espletamento dell'interrogatorio formale degli attori e l'assunzione di prove testimoniali.
All'esito dell'istruttoria il credito azionato dalla parte attrice è risultato accertato nei limiti e per le ragioni che di seguito si esporranno.
***
È incontestato che in data 13/02/2013 gli attori e Parte_1
avevano stipulato con la società un contratto di Parte_2 CP_1
appalto avente ad oggetto i lavori di ampliamento dell'immobile sito in
Capoterra, località Frutti d'Oro, nella via dei Giacinti n.15/a.
Secondo la prospettazione di parte attrice, il prezzo pattuito per tali lavori, pari inizialmente alla somma di euro 36.200,00, era stato successivamente ridotto all'importo di euro 34.000,00; le parti avevano poi raggiunto un
5 successivo accordo per l'esecuzione di ulteriori opere esterne al costo complessivo di euro 12.500,00, incluse la posa in opera e le forniture, importo che era stato poi ridotto nella minore somma di euro 10.000,00.
A sostegno di quanto assunto, gli attori hanno prodotto in giudizio i preventivi elaborati dalla società convenuta (doc. 1 di parte attrice) e hanno sostenuto che successivamente gli importi indicati a titolo di corrispettivo erano stati ridotti a titolo di sconto sul prezzo (doc. 1 e 2 allegati alle prime memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
In proposito hanno esposto che “la prima fattura, n. 4 del 19.02.2013, sia stata emessa dalla in ragione del pagamento di un “acconto 30% di € CP_1
36.200,00”, laddove, invece, le ultime due, nn. 18 e 19, rispettivamente di imponibile pari ad € 472,73 ed € 2.632,29, per un totale di € 3.105,02, recano chiaramente la causale “saldo lavori” e concludono una serie di pagamenti, da parte degli odierni attori, pari ad imponibile di € 30.894,99 che, sommato all'IVA, pari ad € 3.105,02, raggiunge l'importo pattuito tra le odierne parti di
€ 34.000,01, come da documento che si allega, dal quale si evince che la somma indicata in preventivo era stata ridotta, con l'apposizione, a mano dell'impresa , della dicitura “34.000,00 Sconto”, di cui si chiede Per_1
l'accertamento calligrafico, qualora venisse disconosciuta”.
La società convenuta ha contestato l'avversa prospettazione dei fatti, CP_1
negando sia che l'importo del primo preventivo, pari a euro 36.200,00, fosse stato ridotto a euro 34.000,00, sia che le parti avessero raggiunto un successivo accordo sul prezzo per le opere extra contratto.
In particolare, secondo l'appaltatrice, i committenti avevano richiesto l'esecuzione di opere aggiuntive non previste nel primo computo metrico
(relativo ai soli lavori di ampliamento), nei termini sopra esposti, e avevano commissionato anche l'esecuzione di ulteriori lavori per la sistemazione del giardino.
A conferma, la S.G.T. ha prodotto in giudizio un documento contenente un riepilogo dei lavori aggiuntivi e ha sostenuto che rispetto a questi ultimi le parti non avevano raggiunto un accordo sul corrispettivo (doc. 1 di parte convenuta).
___
6 Sono risultati in contestazione tra le parti l'effettiva esecuzione delle opere previste nel primo preventivo dei lavori di ampliamento e di quelle extra contratto, il prezzo effettivamente convenuto tra le parti, nonché l'entità del pagamento del corrispettivo eseguito dalla parte committente.
Con riferimento all'effettiva realizzazione delle opere indicate nel preventivo del 13/02/2013, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori inerenti all'ampliamento del fabbricato di proprietà della parte attrice, si osserva quanto segue.
A fronte della contestazione di parziale inadempimento formulata dalla parte committente, la società convenuta ha sostenuto di avere realizzato “la maggior parte dei lavori previsti”.
Gli attori committenti, ritenendo che diverse opere non fossero state integralmente eseguite dalla società convenuta, avevano incaricato un proprio tecnico di fiducia affinché procedesse a un sopralluogo e alla stima dei lavori effettivamente realizzati in contraddittorio con la società appaltatrice (doc. 7 di parte attrice).
Nonostante l'invito di partecipazione alle operazioni peritali, la società non vi aveva preso parte.
Considerate le richieste istruttorie reiterate dalla parte convenuta con le comparse conclusionali, è opportuno rilevare che la società appaltatrice era stata posta nelle condizioni di presenziare e di partecipare alle operazioni peritali svolte in sede stragiudiziale ma che la stessa ha omesso di parteciparvi senza addurre alcun giustificato motivo.
L'espletamento in questa sede di una nuova consulenza tecnica - avente ad oggetto i medesimi quesiti di quella svolta in fase stragiudiziale - avrebbe avuto il solo effetto di prolungare inutilmente i tempi processuali, con violazione del principio del giusto processo.
Per tale ragione e alla luce degli esiti complessivi dell'istruttoria non si è ritenuto necessario procedere all'accertamento tecnico richiesto.
Ciò premesso, nel corso delle indagini tecniche svolte in fase stragiudiziale il tecnico di parte attrice aveva provveduto ad analizzare il computo metrico
7 estimativo predisposto dalla società appaltatrice e aveva proceduto poi ad una comparazione di tale documento con lo stato dei luoghi.
Nelle dichiarazioni sostitutive allegate alla relazione, la committente aveva evidenziato che relativamente alle voci n. 20, 21, 22, 23 Parte_1
e 24 - inerenti, rispettivamente, al portoncino blindato, alla porta e alle finestre
- non era stata effettuata né la fornitura, né la posa degli infissi.
Inoltre, quanto alla voce n.31 del computo metrico estimativo, la parte committente aveva dedotto che “le pompe di calore sarebbero state del tipo inverter marca Mitsubishi che, però, non furono mai né consegnate al committente, tantomeno installate”.
Pertanto, il tecnico aveva analizzato ciascuna voce del computo metrico estimativo del preventivo avente ad oggetto i lavori di ampliamento, evidenziando per ciascuna voce l'eventuale esecuzione totale, parziale ovvero la radicale non esecuzione alla luce dello stato dei luoghi.
Come analiticamente indicato nella relazione, all'esito di tale indagine è emerso che i lavori eseguiti dalla società appaltatrice possono essere quantificati, sulla base del computo metrico estimativo dalla stessa redatto, nella somma di euro 24.634,11, mentre le lavorazioni non eseguite possono essere stimate nell'importo pari ad euro 11.565,92.
___
Con riferimento ai lavori aggiuntivi, le parti hanno prodotto in giudizio un documento attestante le medesime opere extra contratto (doc. 1 di parte attrice e doc. 1 di parte convenuta).
Tuttavia, soltanto nel documento di parte attrice è presente anche una seconda pagina del preventivo, nella quale è indicato il totale pari ad euro
12.850,00.
L'indagine tecnica commissionata dagli attori prima della causa aveva avuto a oggetto anche l'effettiva esecuzione di tali opere e il tecnico incaricato aveva provveduto a confrontare quanto indicato nel preventivo dei lavori aggiuntivi con lo stato effettivo dei luoghi.
8 All'esito di tale analisi, è emerso che soltanto la voce n.5 inerente all'esecuzione della porta presso il locale esterno e la voce n.9 relativa ai portelloni non erano stati eseguiti dalla società convenuta.
Sulla base del totale del preventivo estimativo pari a euro 12.850,00, il tecnico aveva dunque stimato che le opere eseguite potevano essere quantificate in euro 11.527,18, mentre quelle non eseguite nell'importo di euro
1.322,82.
___
Quanto all'analisi del corrispettivo dell'appalto, oggetto di contestazione tra le parti, si osserva quanto segue.
Con riferimento al primo preventivo dei lavori di ampliamento dell'immobile dell'importo originario pari ad euro 36.200,00, è risultata in contestazione la successiva riduzione del prezzo nella minore somma di euro
34.000,00.
In particolare, la società convenuta ha sostenuto che la dicitura apposta a mano, contenuta nel documento prodotto in giudizio dagli attori con le prime memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., non fosse a sé riferibile.
In forza di tale esplicita ed inequivoca contestazione della sottoscrizione, qualificabile nei termini di disconoscimento di cui agli artt. 214 e 215 c.c., spettava alla parte che ha prodotto in giudizio il documento e che intendeva valersene produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216
c.c.
Pertanto, in mancanza di verificazione, non potendo essere utilizzata tale scrittura, si deve ritenere valido il primo preventivo dell'importo pari ad euro
36.200,00.
Con riferimento invece al secondo preventivo inerente ai lavori aggiuntivi, considerato che la parte convenuta ha negato che rispetto a tali lavori fosse stato raggiunto un accordo sul prezzo, si deve evidenziare quanto segue.
La prospettazione dei fatti fornita dalla società convenuta - secondo cui la stessa aveva redatto un riepilogo delle lavorazioni aggiuntive senza indicare il prezzo - appare altamente inverosimile.
9 Nel primo preventivo la parte appaltatrice aveva provveduto non solo ad elencare le opere oggetto di appalto, ma anche il costo dei lavori.
Né risponde all'id quod plerumque accidit che l'impresa appaltatrice rediga un prospetto dei lavori, indicando specificamente materiali e misure, senza precisare il costo degli stessi.
Sotto altro aspetto, nel corso delle indagini peritali commissionate dagli attori, il tecnico ha analizzato alcuni prezzi delle lavorazioni non eseguite in tutto o in parte, confrontandole con il prezziario regionale della Sardegna e con i prezzi di mercato (così per le macchine per la climatizzazione).
Pertanto, le quantificazioni del perito di parte attrice sono state raffrontate con degli indici esterni oggettivi.
Ancora, pur avendo contestato il corrispettivo, ritenendo che il valore delle lavorazioni previste per la sistemazione del giardino fosse superiore, la parte convenuta non ha fornito alcuna diversa quantificazione delle opere.
Per queste ragioni, si deve ritenere valido il corrispettivo indicato nel preventivo pari ad euro 12.850,00.
___
Secondo la prospettazione della parte convenuta, i committenti avevano richiesto l'esecuzione di ulteriori lavori non previsti nel computo metrico, quali la tinteggiatura esterna di tutto il fabbricato (il computo metrico prevedeva la tinteggiatura esterna solo dei locali realizzati in ampliamento), la pulitura di grondaie e cornicioni, lo spostamento di una tettoia in legno, la modifica dello scarico delle grondaie esistenti.
Inoltre, la società convenuta ha dedotto di avere ulteriormente eseguito, su richiesta dei committenti, anche due pozzetti ed un marciapiede esterno, non ricompresi nei precedenti preventivi.
Sul punto, gli attori hanno evidenziato che “la tinteggiatura non è mai stata richiesta, ma è stata eseguita arbitrariamente dall'impresa - peraltro in maniera approssimativa ed incompleta - al solo fine di ingannare il tempo, quando, in cantiere, mancavano i materiali necessari per l'esecuzione delle opere […] Inoltre, la tettoia doveva essere necessariamente eliminata ab origine, per consentire l'esecuzione dell'ampliamento ed è stata, infatti,
10 demolita, mentre cornicioni e grondaie non sono mai stati toccati, tantomeno per essere puliti e, a tutt'oggi, non sono stati forniti né posizionati, pur essendo previsti nel computo metrico e regolarmente pagati, né si è mai intervenuti su alcuno scarico di queste ultime”.
Infine, con riferimento alla realizzazione dei due pozzetti e del marciapiede esterno gli attori hanno negato “da un lato, che la abbia costruito dei CP_1
pozzetti di qualsivoglia genere, dall'altro, che l'opera realizzata, definita marciapiede, era necessaria per collegarsi al perimetro già esistente e doveva essere necessariamente incluso nella progettazione”.
Alla luce della diversa prospettazione delle parti, si è ritenuto opportuno procedere all'assunzione delle prove orali dedotte sul punto.
Nel corso dell'interrogatorio formale gli attori e Parte_1 Parte_2
hanno negato di avere commissionato alla società convenuta i lavori
[...]
aggiuntivi non previsti in contratto, quali la tinteggiatura esterna di tutto il fabbricato (il computo metrico originario prevedeva la tinteggiatura esterna solo dei locali realizzati in ampliamento), la pulitura di grondaie e cornicioni, lo spostamento di una tettoia in legno, la modifica dello scarico delle grondaie esistenti;
hanno sostenuto che i due pozzetti fognari non erano stati realizzati e il marciapiede era già esistente e, come evidenziato nel documento n.1 mostrato alle parti, doveva essere solo piastrellato.
Il testimone ex consulente della società Testimone_1 convenuta, ha confermato che gli attori avevano chiesto l'esecuzione di opere aggiuntive rispetto al mero ampliamento del fabbricato di loro proprietà; quanto all'effettiva esecuzione dei lavori extra da parte della società convenuta, ha genericamente sostenuto che le opere indicate erano state eseguite ma che, quanto più specificamente alla tinteggiatura, non ne avesse avuto conoscenza diretta (avendo cessato la collaborazione con la società convenuta nel mese di giugno 2013) ma solo de relato, avendolo appreso dall'amministratore della società.
Essendo pacifico tra le parti che nel mese di settembre 2014 i lavori presso il fabbricato non si erano ancora conclusi, la dichiarazione del teste Tes_1
11 circa la completa esecuzione dei lavori non appare Testimone_1
attendibile. ed , entrambi operai della società convenuta CP_2 CP_3 all'epoca dei fatti, sentiti in materia di prova contraria, hanno riconosciuto di avere lavorato presso il cantiere in modo parziale e non continuativo e hanno dichiarato di non conoscere il preventivo dei lavori e di non sapere quali opere dovessero essere eseguite presso l'immobile degli attori;
entrambi hanno riferito di essersi occupati di alcune lavorazioni, quali la realizzazione della fondazione, gli intonaci e la tinteggiatura del muro esterno da parte di CP_2
e il posizionamento delle piastrelle nel perimetro esterno della casa da
[...]
parte di . CP_3
Il teste dipendente della società convenuta all'epoca dei fatti e Testimone_2 fino all'anno 2013, ha riferito di avere partecipato all'esecuzione dei lavori di ampliamento presso il fabbricato di proprietà attrice ma ha precisato di non avere eseguito i lavori inerenti alla realizzazione del canale di gronda (n.16 del preventivo), alla apposizione degli infissi (nn.18, 20 - 24), alla posa in opera dell'impianto elettrico (nn.26-27), alla tinteggiatura interna e alla demolizione dei muri interni.
Il teste ha invece riconosciuto di avere eseguito personalmente i lavori di fornitura e posa in opera delle controcasse per interni e degli infissi esterni
(nn.17 e 19).
In conclusione, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali si desume che gli operai avevano lasciato il cantiere quando i lavori non erano ancora ultimati e che gli stessi, comunque, non avevano una piena consapevolezza della situazione sia perché non conoscevano i preventivi, sia perché si erano occupati del cantiere oggetto di causa soltanto per un periodo limitato, essendo poi stati spostati in diversi cantieri della società convenuta o avendo cessato la propria collaborazione professionale con la stessa.
Pertanto, non si può ritenere raggiunta la prova, secondo il criterio causale del più probabile che non, che la società convenuta abbia realizzato compiutamente ulteriori opere non previste nei preventivi e non pagate dalla parte committente.
12 In ogni caso, la società convenuta non ha formulato in questa sede alcuna domanda tesa a ottenere il pagamento del compenso per i lavori extra contratto eseguiti, avendo espressamente sostenuto di essere creditrice di somme di danaro per lavori eseguiti e non pagati ed avendo contestualmente fatto
“riserva di richiederle in separato giudizio” (comparsa di costituzione, pag.7).
___
All'esito dell'istruttoria è risultato che la società convenuta ha eseguito lavori per un importo complessivo pari ad euro 36.161,29.
La società S.G.T. ha espressamente riconosciuto di avere ottenuto il pagamento dai coniugi – di un importo complessivo pari ad Pt_2 Pt_1
euro 36.551,98, di cui alle fatture e ai bonifici prodotti (comparsa di costituzione e risposta, pag. 6).
È invece in contestazione tra le parti il pagamento della somma di euro
12.500,00, asseritamente effettuato dalla parte attrice in contanti “quale totale compenso dovuto per l'esecuzione delle opere esterne per le quali il convenuto non sottoscriveva le ricevute predisposte dalla signora ma che, Pt_1 fortunatamente, venivano consegnati alla presenza di testimoni”.
Anche sul punto, pertanto, sono state assunte prove testimoniali.
I testi , all'epoca dei fatti responsabile amministrativo Testimone_3
presso la e ex Parte_4 Testimone_4
amministratore della stessa società, hanno dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto nel periodo ricompreso tra luglio 2012 e agosto 2013 lavoravano presso gli stessi uffici della parte attrice Parte_1
In particolare, i testi hanno confermato che la sede della società convenuta si trovava presso lo stabile della propria sede lavorativa, e che l'ufficio CP_1 dell'amministratore legale della si trovava accanto alle Controparte_4
loro stanze e a quella di Parte_1
Per tali ragioni di fatto, nel periodo ricompreso tra la primavera e l'estate del 2013 avevano assistito alla consegna da parte di di somme Parte_1
di denaro in contante su richiesta di . Persona_1
Entrambi i testimoni hanno riferito che la dazione del denaro avveniva mediante tranches o acconti sul prezzo presso la stanza di e di Parte_1
13 non avere cognizione della somma totale conferita dalla prima in favore della società convenuta.
I testi hanno precisato di sapere che tali pagamenti avvenivano in ragione dei lavori che l'impresa appaltatrice stava eseguendo e avrebbe dovuto eseguire presso l'immobile di parte attrice.
Inoltre, gli stessi hanno confermato che l'attrice di volta in volta predisponeva delle quietanze, mai firmate dall'amministratore della società convenuta, il quale nel corso di un colloquio con l'attrice aveva sostenuto che avrebbe sottoscritto tutte le ricevute al termine dei lavori, circostanza che non era mai avvenuta.
Pertanto, in ragione degli elementi obiettivi, concordi e precipui emersi dalle dichiarazioni dei testi, è risultata provata, secondo l'ordinario criterio causale della verosimiglianza o del più probabile che non, la dazione del denaro in contante da parte dell'attrice in favore della società convenuta.
In particolare, i testi hanno riferito le medesime circostanze di fatto, con dovizia di dettagli circa il luogo, le modalità e le ragioni per le quali la collega aveva consegnato del denaro in favore dell'amministratore Parte_1
della società convenuta.
Inoltre, la parte attrice ha prodotto in giudizio le ricevute di pagamento prive di firma predisposte per ciascuna dazione di denaro, con indicazione delle date e della causale (doc. 3 di parte attrice).
Per queste ragioni, all'esito dell'istruttoria si deve ritenere dimostrato che la parte attrice avesse corrisposto in favore della società convenuta la somma complessiva pari ad euro 49.051,98.
Considerato che è risultato che i lavori effettivamente eseguiti da CP_1 possono essere quantificati nell'importo pari ad euro 36.161,29, emerge un credito in favore della parte committente pari ad euro Parte_5
12.890,69, indebitamente pagato per lavori mai eseguiti dall'appaltatrice.
Pertanto, S.G.T. deve essere condannata alla restituzione della somma pari ad euro 12.890,69 in favore dei coniugi e Parte_1 Parte_2
oltre interessi in misura legale dalla domanda giudiziale al saldo.
____
14 Gli attori hanno inoltre dedotto che a causa dell'inadempimento della società convenuta hanno subito un danno meritevole di risarcimento.
Sul punto, premesso l'accertamento del parziale inadempimento imputabile alla società è stato provato l'esborso relativo alle spese sostenute per CP_1
l'accertamento tecnico effettuato dall'ing. teso a quantificare Persona_2
le opere realizzate e quelle non eseguite.
Dall'esame delle produzioni documentali è risultato che a tale titolo gli attori avevano sostenuto un costo pari a complessivi euro 790,66 (doc. 8 di parte attrice).
Non sono invece emerse altre conseguenze pregiudizievoli patite dagli attori, che si sono limitati a dedurre genericamente di avere subito un danno stimabile nella somma pari ad euro 5.000,00, senza tuttavia fornire dimostrazione della consistenza ed effettiva entità di tale posta risarcitoria.
Pertanto, il danno conseguenza patito dalla parte attrice è pari alla somma di euro 790,66.
Trattandosi di debito di valore compete alla parte danneggiata il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità delle somme indicate fin dal momento in cui la spesa è stata affrontata (Cass., SS.UU., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Il ritardato pagamento rispetto al momento in cui il danno si è verificato deve essere riparato attraverso il ricorso agli interessi c.d. compensativi, che non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione, per l'appunto, compensativa, tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca del prodursi del danno.
La loro attribuzione costituisce, dunque, una mera modalità o tecnica liquidatoria (Cass. sez. 1, sentenza n. 19636 del 07/10/2005; Cass. sez. U, sentenza n. 8520 del 05/04/2007).
Per la determinazione di questo profilo di danno può farsi riferimento ad elementi di carattere presuntivo e a fatti di comune esperienza, con l'applicazione, in via astratta, di diversi parametri.
Attingendo al notorio, e in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza, compresa quella del Tribunale di Cagliari, in mancanza di altri
15 elementi di prova, neanche allegati dalla parte danneggiata, può presumersi che nel periodo in esame il denaro sarebbe stato investito in titoli di Stato o in depositi bancari, o altri tipi di investimento cui di regola ricorrono i risparmiatori, che avrebbero consentito di lucrare un interesse medio annuo che può stimarsi pari al tasso degli interessi legali.
Nell'ambito della valutazione equitativa, imposta dall'art. 2056 c.c., deve inoltre tenersi conto del tasso d'inflazione, cioè del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta determinato sulla base degli indici ISTAT fra la data del fatto e quella dell'esborso, calcolando gli interessi compensativi sul valore delle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate nell'arco del termine del ritardato pagamento (Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712; sez. 3, 10.3.2000 n. 2796).
Applicando tali criteri, il danno da risarcire alla parte attrice, integrato dalla perdita degli interessi che sarebbero via via maturati sulle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate fino alla data della presente decisione, è pari a euro 1.063,92 (somma rivalutata dalla data dell'ultima fattura del 22/12/2014 ad oggi).
Il credito risarcitorio spettante agli attori è pari a complessivi euro 1.063,92.
___
In conclusione, all'esito del giudizio è risultato che gli attori Pt_1
e sono titolari di un diritto di credito nei confronti
[...] Parte_2
di pari alla somma di euro 12.890,69 dovuto a Controparte_1
titolo di indebito ex art. 2033 c.c., nonché di un diritto di credito risarcitorio pari alla somma di euro 1.063,92 originato dall'inadempimento di agli CP_1
obblighi contrattuali.
___
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza per cui, nel caso di specie, considerato che la pretesa della parte attrice è risultata fondata, le stesse devono essere poste a carico della società convenuta, come liquidato in dispositivo.
16 Nel caso di specie, la causa è terminata in vigenza del nuovo D.M. 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. condanna al pagamento in favore degli attori Controparte_1
e della somma pari a euro 12.890,69, oltre Parte_1 Parte_2
interessi in misura legale dalla domanda giudiziale al saldo;
2. condanna al pagamento in favore degli attori Controparte_1
e della somma pari a euro 1.063,92, oltre Parte_1 Parte_2
interessi in misura legale dalla decisione al saldo;
3. rigetta le altre domande;
4. condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali in favore degli attori e che si Parte_1 Parte_2
liquidano in euro 5.077,00 per competenze di avvocato, euro 254,00 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva come dovute per legge.
Cagliari, 15/05/2025
Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice Luisa Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1008 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno
2015 tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F. , entrambi residenti in Parte_2 C.F._2
Capoterra, località Frutti d'Oro, ed elettivamente domiciliati in Cagliari, nella via Dante n.83, presso lo studio dell'avvocato Carla Muscu, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice contro
, P. IVA in persona del liquidatore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata, nella via Bruscu Onnis
n.6, presso lo studio degli avvocati Gianfranco Carboni e Mauro Montisci, che la rappresentano e difendono in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta
Parte convenuta
Oggetto: contratto di appalto – inadempimento – risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
1 “voglia il Giudice, 1) accertato il parziale inadempimento contrattuale della
[...]
, in persona di , condannare quest'ultima a corrispondere CP_1 Persona_1 agli attori la somma di € 12.888,74, per lavori non realizzati, la somma di € 790,66, a titolo di spese sostenute per accertare detto inadempimento mediante CTP, oltre al risarcimento del danno, forfetariamente quantificato in € 5.000,00, o a quella somma maggiore o minore che riterrà di giustizia. 2) In ogni caso con vittoria di onorari, spese forfetarie e accessori di legge del giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Nell'interesse della società convenuta si conclude affinchè il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis Voglia:
1) rigettare le domande dei coniugi e assolvendo la società convenuta Pt_2 Pt_1 da ogni avversa pretesa;
2) condannare gli attori al pagamento delle spese del giudizio maggiorate di rimborso forfettario al 15%, Cassa Avvocati e accessori, con distrazione delle stesse a favore dei sottoscritti difensori i quali dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi;
3) in via subordinata istruttoria: si insiste affinchè il Tribunale Ill.mo disponga la dedotta Consulenza Tecnica d'Ufficio perchè l'Ausiliario, Cont previa descrizione dello stato dei luoghi, accerti: a) le opere realizzate dalla in relazione ai lavori di ampliamento di cui al contratto 13.2.2013 ed il loro valore;
b) il valore delle opere aggiuntive realizzate dalla società convenuta descritte ai capi 2, 4 e
5 della comparsa di costituzione e risposta e la loro esecuzione secondo la regola dell'arte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 società al fine di ottenere l'accertamento del suo parziale Controparte_1 inadempimento al contratto di appalto e, per l'effetto, la condanna alla restituzione di parte del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
A sostegno della propria pretesa, gli attori hanno sostenuto che:
- in data 13/02/2013 avevano stipulato con la società convenuta un contratto avente ad oggetto l'ampliamento della propria abitazione sita in Capoterra, località Frutti d'Oro, nella via del Giacinti n.15/a;
- aveva pattuito con la società appaltatrice dapprima il prezzo di euro 36.200,00 oltre iva, poi ridotto ad euro 34.000,00, e la realizzazione di opere accessorie esterne al prezzo di euro 12.500,00, incluse la posa in opera e le forniture;
- quanto alle modalità di corresponsione del prezzo, avevano determinato il pagamento del 30% al momento dell'ordine, del 40% a 30 giorni dall'inizio dei
2 lavori, del 20% alla fine degli stessi e del restante 10% a seguito di collaudo, e avevano pattuito la consegna entro 90 giorni (che scadevano il 15/05/2013);
- l'impresa aveva avviato la sua attività, seppure con un certo ritardo, e tra il
19/02/2013 e il 4/06/2013 era stato corrisposto l'intero prezzo pattuito;
- in forza del rapporto di amicizia sussistente con il titolare dell'impresa edile
, che aveva lamentato difficoltà economiche, era stato versato Persona_1
l'importo di euro 12.500,00 in contanti, a titolo di compenso dovuto per l'esecuzione delle opere esterne;
il convenuto non aveva sottoscritto un atto di quietanza ma la consegna era avvenuta in presenza di testimoni;
- nonostante la corresponsione dell'intero prezzo, gli operai della società spesso non si erano presentati in cantiere e i lavori erano proceduti a CP_1
rilento;
- a fronte delle loro lamentele, aveva rappresentato una Persona_1
situazione di grave difficoltà economica e aveva chiesto il pagamento degli infissi, che avrebbe invece dovuto acquistare in base al capitolato dei lavori;
- nella speranza di concludere celermente i lavori, avevano provveduto anche a tale ulteriore spesa ma l'impresa aveva comunque insistito nel tenere un comportamento negligente e scorretto;
- la mancata ultimazione dei lavori, e in particolare la mancata impermeabilizzazione della terrazza, aveva cagionato una infiltrazione d'acqua piovana, con conseguente formazione di umidità, muffa e distacco dell'intonaco nelle stanze sottostanti;
- nel mese di settembre 2014, trascorso oltre un anno dalla data fissata per la conclusione dei lavori, gli attori avevano manifestato all'impresa la volontà di risolvere il contratto e, per l'effetto, avevano intimato di restituire i materiali non consegnati, il prezzo versato per i lavori non eseguiti e per gli infissi pagati due volte, nonché il risarcimento del danno;
- avevano quindi incaricato un proprio tecnico di fiducia, ing. Persona_2
di verificare lo stato delle opere e calcolare l'ammontare di quelle non eseguite,
e avevano invitato la società convenuta a partecipare alle operazioni eseguite in data 21/10/2014;
- ciononostante, S.G.T. non aveva presenziato al sopralluogo;
3 - in data 18/11/2014 l'Ing. aveva consegnato la perizia estimativa, nella Per_2
quale gli importi delle lavorazioni non eseguite erano stati quantificati in euro
12.888,74;
- nelle more, la società era stata ammessa alla procedura di concordato CP_1
preventivo e, al fine di addivenire ad un accordo, aveva proposto agli attori il pagamento di una somma irrisoria, pari ad euro 1.000,00, non accettata.
Per queste ragioni, i coniugi hanno chiesto l'accertamento Pt_3 Pt_2 del parziale inadempimento della società e, per l'effetto, Controparte_1
la corresponsione di euro 13.679,40, di cui euro 12.888,74 a titolo di lavori pagati e non realizzati ed euro 790,66 a titolo di spese sostenute per la consulenza tecnica, oltre al risarcimento dei danni quantificati forfettariamente nella somma di euro 5.000,00.
Si è costituita in giudizio , in persona del Controparte_1
liquidatore e legale rappresentante , che ha contestato l'avversa Persona_1
prospettazione dei fatti, evidenziando che:
- il prezzo per i lavori di ampliamento dell'abitazione di parte attrice era stato fissato in euro 36.200,00 oltre iva, e non era mai stato ridotto nella minor somma di euro 34.000,00;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori i committenti avevano richiesto la realizzazione di opere aggiuntive non previste nel computo metrico, in particolare: la tinteggiatura esterna di tutto il fabbricato (e non solo dei locali realizzati in ampliamento), la pulitura di grondaie e cornicioni, lo spostamento della tettoia in legno e la modifica dello scarico delle grondaie esistenti;
- tali opere erano state puntualmente eseguite, nonostante per le stesse non fosse stato concordato alcun prezzo;
- gli attori avevano commissionato anche ulteriori lavori di sistemazione del giardino, indicati nel documento 1 allegato;
- la aveva anche realizzato due pozzetti ed un marciapiede esterno, CP_1
sempre su richiesta della parte committente;
- per tutti i lavori extra non era stato pattuito un compenso: dunque, né quello di euro 12.500,00 asseritamente corrisposto dagli attori, né quello di euro
4 12.850,00 indicato in calce al computo prodotto dalla controparte, avendo tali opere un valore superiore;
- la società aveva realizzato la maggior parte dei lavori previsti ma i committenti non avevano pagato il corrispettivo, come concordato, in base allo stato di avanzamento dei lavori;
- i coniugi – avevano provveduto al pagamento della somma di Pt_1 Pt_2
euro 36.551,98, di cui alle fatture e ai bonifici dagli stessi prodotti, mentre non avevano pagato anche la somma di euro 12.500,00 in contanti;
- i committenti avevano deciso di provvedere autonomamente all'acquisto degli infissi mediante un ordine effettuato all'estero, per il cui montaggio avevano richiesto l'assistenza della convenuta;
- nel mese di settembre 2014 gli attori avevano proibito alla società di ultimare le poche opere rimaste e non avevano consentire di recuperare l'attrezzatura.
Tanto premesso, la società convenuta ha contestato le risultanze della relazione tecnica elaborata dall'ing. sostenendo di non essere Persona_2
debitrice per le somme corrisposte per lavori non eseguiti ma anzi creditrice per lavori realizzati e non pagati, dei quali si riservava di chiedere il pagamento in separato giudizio.
ha chiesto quindi il rigetto delle avverse pretese. Controparte_1
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti,
l'espletamento dell'interrogatorio formale degli attori e l'assunzione di prove testimoniali.
All'esito dell'istruttoria il credito azionato dalla parte attrice è risultato accertato nei limiti e per le ragioni che di seguito si esporranno.
***
È incontestato che in data 13/02/2013 gli attori e Parte_1
avevano stipulato con la società un contratto di Parte_2 CP_1
appalto avente ad oggetto i lavori di ampliamento dell'immobile sito in
Capoterra, località Frutti d'Oro, nella via dei Giacinti n.15/a.
Secondo la prospettazione di parte attrice, il prezzo pattuito per tali lavori, pari inizialmente alla somma di euro 36.200,00, era stato successivamente ridotto all'importo di euro 34.000,00; le parti avevano poi raggiunto un
5 successivo accordo per l'esecuzione di ulteriori opere esterne al costo complessivo di euro 12.500,00, incluse la posa in opera e le forniture, importo che era stato poi ridotto nella minore somma di euro 10.000,00.
A sostegno di quanto assunto, gli attori hanno prodotto in giudizio i preventivi elaborati dalla società convenuta (doc. 1 di parte attrice) e hanno sostenuto che successivamente gli importi indicati a titolo di corrispettivo erano stati ridotti a titolo di sconto sul prezzo (doc. 1 e 2 allegati alle prime memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
In proposito hanno esposto che “la prima fattura, n. 4 del 19.02.2013, sia stata emessa dalla in ragione del pagamento di un “acconto 30% di € CP_1
36.200,00”, laddove, invece, le ultime due, nn. 18 e 19, rispettivamente di imponibile pari ad € 472,73 ed € 2.632,29, per un totale di € 3.105,02, recano chiaramente la causale “saldo lavori” e concludono una serie di pagamenti, da parte degli odierni attori, pari ad imponibile di € 30.894,99 che, sommato all'IVA, pari ad € 3.105,02, raggiunge l'importo pattuito tra le odierne parti di
€ 34.000,01, come da documento che si allega, dal quale si evince che la somma indicata in preventivo era stata ridotta, con l'apposizione, a mano dell'impresa , della dicitura “34.000,00 Sconto”, di cui si chiede Per_1
l'accertamento calligrafico, qualora venisse disconosciuta”.
La società convenuta ha contestato l'avversa prospettazione dei fatti, CP_1
negando sia che l'importo del primo preventivo, pari a euro 36.200,00, fosse stato ridotto a euro 34.000,00, sia che le parti avessero raggiunto un successivo accordo sul prezzo per le opere extra contratto.
In particolare, secondo l'appaltatrice, i committenti avevano richiesto l'esecuzione di opere aggiuntive non previste nel primo computo metrico
(relativo ai soli lavori di ampliamento), nei termini sopra esposti, e avevano commissionato anche l'esecuzione di ulteriori lavori per la sistemazione del giardino.
A conferma, la S.G.T. ha prodotto in giudizio un documento contenente un riepilogo dei lavori aggiuntivi e ha sostenuto che rispetto a questi ultimi le parti non avevano raggiunto un accordo sul corrispettivo (doc. 1 di parte convenuta).
___
6 Sono risultati in contestazione tra le parti l'effettiva esecuzione delle opere previste nel primo preventivo dei lavori di ampliamento e di quelle extra contratto, il prezzo effettivamente convenuto tra le parti, nonché l'entità del pagamento del corrispettivo eseguito dalla parte committente.
Con riferimento all'effettiva realizzazione delle opere indicate nel preventivo del 13/02/2013, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori inerenti all'ampliamento del fabbricato di proprietà della parte attrice, si osserva quanto segue.
A fronte della contestazione di parziale inadempimento formulata dalla parte committente, la società convenuta ha sostenuto di avere realizzato “la maggior parte dei lavori previsti”.
Gli attori committenti, ritenendo che diverse opere non fossero state integralmente eseguite dalla società convenuta, avevano incaricato un proprio tecnico di fiducia affinché procedesse a un sopralluogo e alla stima dei lavori effettivamente realizzati in contraddittorio con la società appaltatrice (doc. 7 di parte attrice).
Nonostante l'invito di partecipazione alle operazioni peritali, la società non vi aveva preso parte.
Considerate le richieste istruttorie reiterate dalla parte convenuta con le comparse conclusionali, è opportuno rilevare che la società appaltatrice era stata posta nelle condizioni di presenziare e di partecipare alle operazioni peritali svolte in sede stragiudiziale ma che la stessa ha omesso di parteciparvi senza addurre alcun giustificato motivo.
L'espletamento in questa sede di una nuova consulenza tecnica - avente ad oggetto i medesimi quesiti di quella svolta in fase stragiudiziale - avrebbe avuto il solo effetto di prolungare inutilmente i tempi processuali, con violazione del principio del giusto processo.
Per tale ragione e alla luce degli esiti complessivi dell'istruttoria non si è ritenuto necessario procedere all'accertamento tecnico richiesto.
Ciò premesso, nel corso delle indagini tecniche svolte in fase stragiudiziale il tecnico di parte attrice aveva provveduto ad analizzare il computo metrico
7 estimativo predisposto dalla società appaltatrice e aveva proceduto poi ad una comparazione di tale documento con lo stato dei luoghi.
Nelle dichiarazioni sostitutive allegate alla relazione, la committente aveva evidenziato che relativamente alle voci n. 20, 21, 22, 23 Parte_1
e 24 - inerenti, rispettivamente, al portoncino blindato, alla porta e alle finestre
- non era stata effettuata né la fornitura, né la posa degli infissi.
Inoltre, quanto alla voce n.31 del computo metrico estimativo, la parte committente aveva dedotto che “le pompe di calore sarebbero state del tipo inverter marca Mitsubishi che, però, non furono mai né consegnate al committente, tantomeno installate”.
Pertanto, il tecnico aveva analizzato ciascuna voce del computo metrico estimativo del preventivo avente ad oggetto i lavori di ampliamento, evidenziando per ciascuna voce l'eventuale esecuzione totale, parziale ovvero la radicale non esecuzione alla luce dello stato dei luoghi.
Come analiticamente indicato nella relazione, all'esito di tale indagine è emerso che i lavori eseguiti dalla società appaltatrice possono essere quantificati, sulla base del computo metrico estimativo dalla stessa redatto, nella somma di euro 24.634,11, mentre le lavorazioni non eseguite possono essere stimate nell'importo pari ad euro 11.565,92.
___
Con riferimento ai lavori aggiuntivi, le parti hanno prodotto in giudizio un documento attestante le medesime opere extra contratto (doc. 1 di parte attrice e doc. 1 di parte convenuta).
Tuttavia, soltanto nel documento di parte attrice è presente anche una seconda pagina del preventivo, nella quale è indicato il totale pari ad euro
12.850,00.
L'indagine tecnica commissionata dagli attori prima della causa aveva avuto a oggetto anche l'effettiva esecuzione di tali opere e il tecnico incaricato aveva provveduto a confrontare quanto indicato nel preventivo dei lavori aggiuntivi con lo stato effettivo dei luoghi.
8 All'esito di tale analisi, è emerso che soltanto la voce n.5 inerente all'esecuzione della porta presso il locale esterno e la voce n.9 relativa ai portelloni non erano stati eseguiti dalla società convenuta.
Sulla base del totale del preventivo estimativo pari a euro 12.850,00, il tecnico aveva dunque stimato che le opere eseguite potevano essere quantificate in euro 11.527,18, mentre quelle non eseguite nell'importo di euro
1.322,82.
___
Quanto all'analisi del corrispettivo dell'appalto, oggetto di contestazione tra le parti, si osserva quanto segue.
Con riferimento al primo preventivo dei lavori di ampliamento dell'immobile dell'importo originario pari ad euro 36.200,00, è risultata in contestazione la successiva riduzione del prezzo nella minore somma di euro
34.000,00.
In particolare, la società convenuta ha sostenuto che la dicitura apposta a mano, contenuta nel documento prodotto in giudizio dagli attori con le prime memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., non fosse a sé riferibile.
In forza di tale esplicita ed inequivoca contestazione della sottoscrizione, qualificabile nei termini di disconoscimento di cui agli artt. 214 e 215 c.c., spettava alla parte che ha prodotto in giudizio il documento e che intendeva valersene produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216
c.c.
Pertanto, in mancanza di verificazione, non potendo essere utilizzata tale scrittura, si deve ritenere valido il primo preventivo dell'importo pari ad euro
36.200,00.
Con riferimento invece al secondo preventivo inerente ai lavori aggiuntivi, considerato che la parte convenuta ha negato che rispetto a tali lavori fosse stato raggiunto un accordo sul prezzo, si deve evidenziare quanto segue.
La prospettazione dei fatti fornita dalla società convenuta - secondo cui la stessa aveva redatto un riepilogo delle lavorazioni aggiuntive senza indicare il prezzo - appare altamente inverosimile.
9 Nel primo preventivo la parte appaltatrice aveva provveduto non solo ad elencare le opere oggetto di appalto, ma anche il costo dei lavori.
Né risponde all'id quod plerumque accidit che l'impresa appaltatrice rediga un prospetto dei lavori, indicando specificamente materiali e misure, senza precisare il costo degli stessi.
Sotto altro aspetto, nel corso delle indagini peritali commissionate dagli attori, il tecnico ha analizzato alcuni prezzi delle lavorazioni non eseguite in tutto o in parte, confrontandole con il prezziario regionale della Sardegna e con i prezzi di mercato (così per le macchine per la climatizzazione).
Pertanto, le quantificazioni del perito di parte attrice sono state raffrontate con degli indici esterni oggettivi.
Ancora, pur avendo contestato il corrispettivo, ritenendo che il valore delle lavorazioni previste per la sistemazione del giardino fosse superiore, la parte convenuta non ha fornito alcuna diversa quantificazione delle opere.
Per queste ragioni, si deve ritenere valido il corrispettivo indicato nel preventivo pari ad euro 12.850,00.
___
Secondo la prospettazione della parte convenuta, i committenti avevano richiesto l'esecuzione di ulteriori lavori non previsti nel computo metrico, quali la tinteggiatura esterna di tutto il fabbricato (il computo metrico prevedeva la tinteggiatura esterna solo dei locali realizzati in ampliamento), la pulitura di grondaie e cornicioni, lo spostamento di una tettoia in legno, la modifica dello scarico delle grondaie esistenti.
Inoltre, la società convenuta ha dedotto di avere ulteriormente eseguito, su richiesta dei committenti, anche due pozzetti ed un marciapiede esterno, non ricompresi nei precedenti preventivi.
Sul punto, gli attori hanno evidenziato che “la tinteggiatura non è mai stata richiesta, ma è stata eseguita arbitrariamente dall'impresa - peraltro in maniera approssimativa ed incompleta - al solo fine di ingannare il tempo, quando, in cantiere, mancavano i materiali necessari per l'esecuzione delle opere […] Inoltre, la tettoia doveva essere necessariamente eliminata ab origine, per consentire l'esecuzione dell'ampliamento ed è stata, infatti,
10 demolita, mentre cornicioni e grondaie non sono mai stati toccati, tantomeno per essere puliti e, a tutt'oggi, non sono stati forniti né posizionati, pur essendo previsti nel computo metrico e regolarmente pagati, né si è mai intervenuti su alcuno scarico di queste ultime”.
Infine, con riferimento alla realizzazione dei due pozzetti e del marciapiede esterno gli attori hanno negato “da un lato, che la abbia costruito dei CP_1
pozzetti di qualsivoglia genere, dall'altro, che l'opera realizzata, definita marciapiede, era necessaria per collegarsi al perimetro già esistente e doveva essere necessariamente incluso nella progettazione”.
Alla luce della diversa prospettazione delle parti, si è ritenuto opportuno procedere all'assunzione delle prove orali dedotte sul punto.
Nel corso dell'interrogatorio formale gli attori e Parte_1 Parte_2
hanno negato di avere commissionato alla società convenuta i lavori
[...]
aggiuntivi non previsti in contratto, quali la tinteggiatura esterna di tutto il fabbricato (il computo metrico originario prevedeva la tinteggiatura esterna solo dei locali realizzati in ampliamento), la pulitura di grondaie e cornicioni, lo spostamento di una tettoia in legno, la modifica dello scarico delle grondaie esistenti;
hanno sostenuto che i due pozzetti fognari non erano stati realizzati e il marciapiede era già esistente e, come evidenziato nel documento n.1 mostrato alle parti, doveva essere solo piastrellato.
Il testimone ex consulente della società Testimone_1 convenuta, ha confermato che gli attori avevano chiesto l'esecuzione di opere aggiuntive rispetto al mero ampliamento del fabbricato di loro proprietà; quanto all'effettiva esecuzione dei lavori extra da parte della società convenuta, ha genericamente sostenuto che le opere indicate erano state eseguite ma che, quanto più specificamente alla tinteggiatura, non ne avesse avuto conoscenza diretta (avendo cessato la collaborazione con la società convenuta nel mese di giugno 2013) ma solo de relato, avendolo appreso dall'amministratore della società.
Essendo pacifico tra le parti che nel mese di settembre 2014 i lavori presso il fabbricato non si erano ancora conclusi, la dichiarazione del teste Tes_1
11 circa la completa esecuzione dei lavori non appare Testimone_1
attendibile. ed , entrambi operai della società convenuta CP_2 CP_3 all'epoca dei fatti, sentiti in materia di prova contraria, hanno riconosciuto di avere lavorato presso il cantiere in modo parziale e non continuativo e hanno dichiarato di non conoscere il preventivo dei lavori e di non sapere quali opere dovessero essere eseguite presso l'immobile degli attori;
entrambi hanno riferito di essersi occupati di alcune lavorazioni, quali la realizzazione della fondazione, gli intonaci e la tinteggiatura del muro esterno da parte di CP_2
e il posizionamento delle piastrelle nel perimetro esterno della casa da
[...]
parte di . CP_3
Il teste dipendente della società convenuta all'epoca dei fatti e Testimone_2 fino all'anno 2013, ha riferito di avere partecipato all'esecuzione dei lavori di ampliamento presso il fabbricato di proprietà attrice ma ha precisato di non avere eseguito i lavori inerenti alla realizzazione del canale di gronda (n.16 del preventivo), alla apposizione degli infissi (nn.18, 20 - 24), alla posa in opera dell'impianto elettrico (nn.26-27), alla tinteggiatura interna e alla demolizione dei muri interni.
Il teste ha invece riconosciuto di avere eseguito personalmente i lavori di fornitura e posa in opera delle controcasse per interni e degli infissi esterni
(nn.17 e 19).
In conclusione, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali si desume che gli operai avevano lasciato il cantiere quando i lavori non erano ancora ultimati e che gli stessi, comunque, non avevano una piena consapevolezza della situazione sia perché non conoscevano i preventivi, sia perché si erano occupati del cantiere oggetto di causa soltanto per un periodo limitato, essendo poi stati spostati in diversi cantieri della società convenuta o avendo cessato la propria collaborazione professionale con la stessa.
Pertanto, non si può ritenere raggiunta la prova, secondo il criterio causale del più probabile che non, che la società convenuta abbia realizzato compiutamente ulteriori opere non previste nei preventivi e non pagate dalla parte committente.
12 In ogni caso, la società convenuta non ha formulato in questa sede alcuna domanda tesa a ottenere il pagamento del compenso per i lavori extra contratto eseguiti, avendo espressamente sostenuto di essere creditrice di somme di danaro per lavori eseguiti e non pagati ed avendo contestualmente fatto
“riserva di richiederle in separato giudizio” (comparsa di costituzione, pag.7).
___
All'esito dell'istruttoria è risultato che la società convenuta ha eseguito lavori per un importo complessivo pari ad euro 36.161,29.
La società S.G.T. ha espressamente riconosciuto di avere ottenuto il pagamento dai coniugi – di un importo complessivo pari ad Pt_2 Pt_1
euro 36.551,98, di cui alle fatture e ai bonifici prodotti (comparsa di costituzione e risposta, pag. 6).
È invece in contestazione tra le parti il pagamento della somma di euro
12.500,00, asseritamente effettuato dalla parte attrice in contanti “quale totale compenso dovuto per l'esecuzione delle opere esterne per le quali il convenuto non sottoscriveva le ricevute predisposte dalla signora ma che, Pt_1 fortunatamente, venivano consegnati alla presenza di testimoni”.
Anche sul punto, pertanto, sono state assunte prove testimoniali.
I testi , all'epoca dei fatti responsabile amministrativo Testimone_3
presso la e ex Parte_4 Testimone_4
amministratore della stessa società, hanno dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto nel periodo ricompreso tra luglio 2012 e agosto 2013 lavoravano presso gli stessi uffici della parte attrice Parte_1
In particolare, i testi hanno confermato che la sede della società convenuta si trovava presso lo stabile della propria sede lavorativa, e che l'ufficio CP_1 dell'amministratore legale della si trovava accanto alle Controparte_4
loro stanze e a quella di Parte_1
Per tali ragioni di fatto, nel periodo ricompreso tra la primavera e l'estate del 2013 avevano assistito alla consegna da parte di di somme Parte_1
di denaro in contante su richiesta di . Persona_1
Entrambi i testimoni hanno riferito che la dazione del denaro avveniva mediante tranches o acconti sul prezzo presso la stanza di e di Parte_1
13 non avere cognizione della somma totale conferita dalla prima in favore della società convenuta.
I testi hanno precisato di sapere che tali pagamenti avvenivano in ragione dei lavori che l'impresa appaltatrice stava eseguendo e avrebbe dovuto eseguire presso l'immobile di parte attrice.
Inoltre, gli stessi hanno confermato che l'attrice di volta in volta predisponeva delle quietanze, mai firmate dall'amministratore della società convenuta, il quale nel corso di un colloquio con l'attrice aveva sostenuto che avrebbe sottoscritto tutte le ricevute al termine dei lavori, circostanza che non era mai avvenuta.
Pertanto, in ragione degli elementi obiettivi, concordi e precipui emersi dalle dichiarazioni dei testi, è risultata provata, secondo l'ordinario criterio causale della verosimiglianza o del più probabile che non, la dazione del denaro in contante da parte dell'attrice in favore della società convenuta.
In particolare, i testi hanno riferito le medesime circostanze di fatto, con dovizia di dettagli circa il luogo, le modalità e le ragioni per le quali la collega aveva consegnato del denaro in favore dell'amministratore Parte_1
della società convenuta.
Inoltre, la parte attrice ha prodotto in giudizio le ricevute di pagamento prive di firma predisposte per ciascuna dazione di denaro, con indicazione delle date e della causale (doc. 3 di parte attrice).
Per queste ragioni, all'esito dell'istruttoria si deve ritenere dimostrato che la parte attrice avesse corrisposto in favore della società convenuta la somma complessiva pari ad euro 49.051,98.
Considerato che è risultato che i lavori effettivamente eseguiti da CP_1 possono essere quantificati nell'importo pari ad euro 36.161,29, emerge un credito in favore della parte committente pari ad euro Parte_5
12.890,69, indebitamente pagato per lavori mai eseguiti dall'appaltatrice.
Pertanto, S.G.T. deve essere condannata alla restituzione della somma pari ad euro 12.890,69 in favore dei coniugi e Parte_1 Parte_2
oltre interessi in misura legale dalla domanda giudiziale al saldo.
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14 Gli attori hanno inoltre dedotto che a causa dell'inadempimento della società convenuta hanno subito un danno meritevole di risarcimento.
Sul punto, premesso l'accertamento del parziale inadempimento imputabile alla società è stato provato l'esborso relativo alle spese sostenute per CP_1
l'accertamento tecnico effettuato dall'ing. teso a quantificare Persona_2
le opere realizzate e quelle non eseguite.
Dall'esame delle produzioni documentali è risultato che a tale titolo gli attori avevano sostenuto un costo pari a complessivi euro 790,66 (doc. 8 di parte attrice).
Non sono invece emerse altre conseguenze pregiudizievoli patite dagli attori, che si sono limitati a dedurre genericamente di avere subito un danno stimabile nella somma pari ad euro 5.000,00, senza tuttavia fornire dimostrazione della consistenza ed effettiva entità di tale posta risarcitoria.
Pertanto, il danno conseguenza patito dalla parte attrice è pari alla somma di euro 790,66.
Trattandosi di debito di valore compete alla parte danneggiata il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità delle somme indicate fin dal momento in cui la spesa è stata affrontata (Cass., SS.UU., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Il ritardato pagamento rispetto al momento in cui il danno si è verificato deve essere riparato attraverso il ricorso agli interessi c.d. compensativi, che non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione, per l'appunto, compensativa, tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca del prodursi del danno.
La loro attribuzione costituisce, dunque, una mera modalità o tecnica liquidatoria (Cass. sez. 1, sentenza n. 19636 del 07/10/2005; Cass. sez. U, sentenza n. 8520 del 05/04/2007).
Per la determinazione di questo profilo di danno può farsi riferimento ad elementi di carattere presuntivo e a fatti di comune esperienza, con l'applicazione, in via astratta, di diversi parametri.
Attingendo al notorio, e in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza, compresa quella del Tribunale di Cagliari, in mancanza di altri
15 elementi di prova, neanche allegati dalla parte danneggiata, può presumersi che nel periodo in esame il denaro sarebbe stato investito in titoli di Stato o in depositi bancari, o altri tipi di investimento cui di regola ricorrono i risparmiatori, che avrebbero consentito di lucrare un interesse medio annuo che può stimarsi pari al tasso degli interessi legali.
Nell'ambito della valutazione equitativa, imposta dall'art. 2056 c.c., deve inoltre tenersi conto del tasso d'inflazione, cioè del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta determinato sulla base degli indici ISTAT fra la data del fatto e quella dell'esborso, calcolando gli interessi compensativi sul valore delle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate nell'arco del termine del ritardato pagamento (Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712; sez. 3, 10.3.2000 n. 2796).
Applicando tali criteri, il danno da risarcire alla parte attrice, integrato dalla perdita degli interessi che sarebbero via via maturati sulle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate fino alla data della presente decisione, è pari a euro 1.063,92 (somma rivalutata dalla data dell'ultima fattura del 22/12/2014 ad oggi).
Il credito risarcitorio spettante agli attori è pari a complessivi euro 1.063,92.
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In conclusione, all'esito del giudizio è risultato che gli attori Pt_1
e sono titolari di un diritto di credito nei confronti
[...] Parte_2
di pari alla somma di euro 12.890,69 dovuto a Controparte_1
titolo di indebito ex art. 2033 c.c., nonché di un diritto di credito risarcitorio pari alla somma di euro 1.063,92 originato dall'inadempimento di agli CP_1
obblighi contrattuali.
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Le spese processuali seguono il principio della soccombenza per cui, nel caso di specie, considerato che la pretesa della parte attrice è risultata fondata, le stesse devono essere poste a carico della società convenuta, come liquidato in dispositivo.
16 Nel caso di specie, la causa è terminata in vigenza del nuovo D.M. 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. condanna al pagamento in favore degli attori Controparte_1
e della somma pari a euro 12.890,69, oltre Parte_1 Parte_2
interessi in misura legale dalla domanda giudiziale al saldo;
2. condanna al pagamento in favore degli attori Controparte_1
e della somma pari a euro 1.063,92, oltre Parte_1 Parte_2
interessi in misura legale dalla decisione al saldo;
3. rigetta le altre domande;
4. condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali in favore degli attori e che si Parte_1 Parte_2
liquidano in euro 5.077,00 per competenze di avvocato, euro 254,00 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva come dovute per legge.
Cagliari, 15/05/2025
Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
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