CASS
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO AL nato a [...] il [...]
contro
: Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 22/07/2025 della Corte d'appello di Cagliari udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di TO AL in relazione alla privazione della libertà personale subita dall’11 dicembre 2008 al 27 agosto 2009 nella forma della custodia in carcere e sino al 21 ottobre 2010 nella forma degli arresti domiciliari, nell’ambito di un procedimento nel quale era indagato per concorso in rapina a mano armata, tentato omicidio e reati in materia di armi. Il diniego della riparazione si è fondato sui rapporti intrattenuti dal richiedente con uno dei soggetti condannati definitivamente per i su indicati reati. 2. AL TO ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 4 Num. 1419 Anno 2026 Presidente: DO LV Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 18/12/2025 2 Secondo la difesa, la motivazione viola l’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. perchè la condotta tenuta dal ricorrente non può essere qualificata come gravemente colposa in quanto solo uno degli imputati ha cercato di stabilire dei contatti tra il RU e il TO e il colloquio telefonico è avvenuto solo con il RU mentre il TO non ebbe mai a rispondere alle sollecitazioni telefoniche. Non è stata data prova che i colloqui tra RU e UR fossero condivisi anche dal TO e che il colloquio si sia svolto nel pomeriggio dopo la rapina con lo scopo del UR di essere trasportato dal luogo in cui si trovava, ossia il Comune di Buddusò. La presenza del RU e del TO presso tale Comune non depone per la presenza dei due durante la rapina o che il TO fosse connivente. Nulla è stato provato in merito alla consapevolezza da parte del TO della illiceità dei fatti e non si è mai provato il rapporto amicale o il coinvolgimento soggettivo dei tre imputati TO, RU e UR. Circa la mancata tempestività degli elementi a discolpa, si sottolinea come in sede di interrogatorio il TO si sia dichiarato estraneo all’intera vicenda e, per corroborare tale estraneità, abbia fornito un forte elemento di prova mentre era ancora sottoposto alla misura cautelare, indicando numerosi testimoni che lo avevano visto nell’abitato di Orgosolo in occasione della festa locale nelle ore precedenti la rapina. L’ordinanza appare contraddittoria laddove non ha tenuto conto che il TO, prima della chiusura delle indagini, ha provveduto a indicare i nominativi di numerose persone informate sui fatti ma, ciò nonostante, ha continuato a patire la misura cautelare. La Corte territoriale ha attribuito rilievo a circostanze di fatto già ampiamente esaminate ed escluse nel giudizio di merito, fornendo una inesatta ricostruzione del percorso motivazionale della sentenza di assoluzione. L’ordinanza è affetta da difetto di motivazione e contraddittorietà in quanto non ha tenuto conto dei rilievi mossi in ordine agli indizi dalla Corte di Cassazione con riferimento ai rapporti con il Mele e il UR nei giorni precedenti la rapina e in quelli successivi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 3 2. Alle pagg.
6-11 dell’ordinanza sono stati descritti i fatti nel cui contesto si inscrive la condotta che il giudice della riparazione ha ritenuto gravemente colposa e ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. In dettaglio, l’indagine aveva preso origine da una rapina consumata ai danni del titolare di una discoteca mentre si recava dal locale verso la propria abitazione, recando con sé parte dell’incasso della serata;
in quell’occasione, il soggetto era accompagnato, oltre che dalla compagna, anche da un carabiniere che, libero dal servizio, aveva trascorso la serata in discoteca;
nei pressi dell’abitazione il carabiniere aveva notato una persona travisata e armata di fucile che lo aveva colpito sparando alla gamba sinistra;
successivamente, il carabiniere era stato immobilizzato da un altro malvivente, mentre altre due persone armate di fucili si erano fatte consegnare i soldi, allontanandosi a bordo dell’auto del carabiniere. La rapina si era verificata nelle prime ore del mattino del 16 agosto 2009 e i malviventi, abbandonata l’autovettura del militare, si erano poi dati alla fuga a piedi nelle campagne raggiungendo, infine, una località sicura presso l’abitazione di tale IO UD di Buddusò, dove erano stati rintracciati dai carabinieri in serata. In merito al coinvolgimento nella rapina di NZ UR e TI Carta, quali esecutori materiali, era intervenuta condanna definitiva, mentre il TO insieme a IG RU, identificati e perquisiti intorno alle 19 nei pressi dell’abitazione di IO UD, erano stati assolti a seguito di annullamento in sede di legittimità della doppia condanna per prova non sufficientemente univoca del loro coinvolgimento nella rapina. Interpellati in merito alla loro presenza in Buddusò, a pochi metri dalla casa del UD, il RU e il TO, compaesani di UR e suoi intimi amici, non avevano fornito alcuna spiegazione. 3. Sulla base di tali elementi, valutati unitamente al fatto che le intercettazioni telefoniche sull’utenza cellulare in uso a NZ UR avevano rivelato che, nel primo pomeriggio del 16 agosto 2009, quest’ultimo aveva contattato IG RU e aveva ripetutamente tentato di chiamare AL TO, la Corte territoriale ha ritenuto che la sentenza assolutoria non avesse escluso un coinvolgimento non casuale del richiedente, quantomeno nella fase immediatamente seguente la rapina, essendo apparso che sia il RU che il TO fossero stati chiamati in soccorso dal rapinatore UR, tanto è vero che in quel contesto avevano raggiunto dal Comune di Orgosolo, distante più di 80 km, il Comune di Buddusò senza apparenti motivi. Tale condotta, che il giudice della riparazione ha ritenuto logicamente inspiegabile se non nell’ambito di un consapevole contesto di illiceità e quantomeno di favoreggiamento della fuga dei rapinatori, è stata legittimamente qualificata in termini di colpa grave idonea a indurre in errore l’autorità giudiziaria 4 circa il coinvolgimento del TO nel reato;
il Collegio ritiene, in particolare, che la Corte territoriale abbia spiegato puntualmente sulla base di quali elementi la condotta tenuta dal richiedente fosse rivelatrice di un atteggiamento gravemente imprudente. 4. Con una così puntuale e dettagliata motivazione, che prende in esame fatti non esclusi nella sentenza assolutoria, il ricorso omette di confrontarsi, presentando per tale ragione profili di genericità. Quel che rileva e che appare decisivo nel contesto del provvedimento impugnato non è, infatti, l’esatto contenuto dei colloqui telefonici tra il rapinatore UR e il RU ovvero la condivisione di tali colloqui anche da parte del TO, quanto piuttosto la presenza del TO insieme al RU nel pomeriggio del giorno della rapina in prossimità dell’abitazione presso la quale il UR si era rifugiato dopo la fuga nelle campagne. Indipendentemente dal fatto che tale presenza comprovasse il concorso nella rapina, che è stato escluso nel giudizio di cognizione, la motivazione risulta congrua e logica laddove pone l’accento sull’apparente coinvolgimento nell’illecito generato dall’ingiustificata presenza del TO del Comune di Buddusò, ossia proprio nel luogo in cui i rapinatori si erano rifugiati per sfuggire agli inquirenti. Anche ove si volesse valorizzare la tempestività degli elementi a discolpa forniti dalla difesa durante il periodo di custodia cautelare, tanto non escluderebbe la pregnanza delle su indicate valutazioni circa la condotta gravemente colposa posta in essere dal richiedente, di per sé idonee a sostenere la pronuncia di diniego in quanto fondata su dati di fatto che gli elementi a discolpa non avrebbero in alcun modo intaccato. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 18/12/2025 5 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO LV DO
contro
: Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 22/07/2025 della Corte d'appello di Cagliari udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di TO AL in relazione alla privazione della libertà personale subita dall’11 dicembre 2008 al 27 agosto 2009 nella forma della custodia in carcere e sino al 21 ottobre 2010 nella forma degli arresti domiciliari, nell’ambito di un procedimento nel quale era indagato per concorso in rapina a mano armata, tentato omicidio e reati in materia di armi. Il diniego della riparazione si è fondato sui rapporti intrattenuti dal richiedente con uno dei soggetti condannati definitivamente per i su indicati reati. 2. AL TO ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 4 Num. 1419 Anno 2026 Presidente: DO LV Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 18/12/2025 2 Secondo la difesa, la motivazione viola l’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. perchè la condotta tenuta dal ricorrente non può essere qualificata come gravemente colposa in quanto solo uno degli imputati ha cercato di stabilire dei contatti tra il RU e il TO e il colloquio telefonico è avvenuto solo con il RU mentre il TO non ebbe mai a rispondere alle sollecitazioni telefoniche. Non è stata data prova che i colloqui tra RU e UR fossero condivisi anche dal TO e che il colloquio si sia svolto nel pomeriggio dopo la rapina con lo scopo del UR di essere trasportato dal luogo in cui si trovava, ossia il Comune di Buddusò. La presenza del RU e del TO presso tale Comune non depone per la presenza dei due durante la rapina o che il TO fosse connivente. Nulla è stato provato in merito alla consapevolezza da parte del TO della illiceità dei fatti e non si è mai provato il rapporto amicale o il coinvolgimento soggettivo dei tre imputati TO, RU e UR. Circa la mancata tempestività degli elementi a discolpa, si sottolinea come in sede di interrogatorio il TO si sia dichiarato estraneo all’intera vicenda e, per corroborare tale estraneità, abbia fornito un forte elemento di prova mentre era ancora sottoposto alla misura cautelare, indicando numerosi testimoni che lo avevano visto nell’abitato di Orgosolo in occasione della festa locale nelle ore precedenti la rapina. L’ordinanza appare contraddittoria laddove non ha tenuto conto che il TO, prima della chiusura delle indagini, ha provveduto a indicare i nominativi di numerose persone informate sui fatti ma, ciò nonostante, ha continuato a patire la misura cautelare. La Corte territoriale ha attribuito rilievo a circostanze di fatto già ampiamente esaminate ed escluse nel giudizio di merito, fornendo una inesatta ricostruzione del percorso motivazionale della sentenza di assoluzione. L’ordinanza è affetta da difetto di motivazione e contraddittorietà in quanto non ha tenuto conto dei rilievi mossi in ordine agli indizi dalla Corte di Cassazione con riferimento ai rapporti con il Mele e il UR nei giorni precedenti la rapina e in quelli successivi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 3 2. Alle pagg.
6-11 dell’ordinanza sono stati descritti i fatti nel cui contesto si inscrive la condotta che il giudice della riparazione ha ritenuto gravemente colposa e ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. In dettaglio, l’indagine aveva preso origine da una rapina consumata ai danni del titolare di una discoteca mentre si recava dal locale verso la propria abitazione, recando con sé parte dell’incasso della serata;
in quell’occasione, il soggetto era accompagnato, oltre che dalla compagna, anche da un carabiniere che, libero dal servizio, aveva trascorso la serata in discoteca;
nei pressi dell’abitazione il carabiniere aveva notato una persona travisata e armata di fucile che lo aveva colpito sparando alla gamba sinistra;
successivamente, il carabiniere era stato immobilizzato da un altro malvivente, mentre altre due persone armate di fucili si erano fatte consegnare i soldi, allontanandosi a bordo dell’auto del carabiniere. La rapina si era verificata nelle prime ore del mattino del 16 agosto 2009 e i malviventi, abbandonata l’autovettura del militare, si erano poi dati alla fuga a piedi nelle campagne raggiungendo, infine, una località sicura presso l’abitazione di tale IO UD di Buddusò, dove erano stati rintracciati dai carabinieri in serata. In merito al coinvolgimento nella rapina di NZ UR e TI Carta, quali esecutori materiali, era intervenuta condanna definitiva, mentre il TO insieme a IG RU, identificati e perquisiti intorno alle 19 nei pressi dell’abitazione di IO UD, erano stati assolti a seguito di annullamento in sede di legittimità della doppia condanna per prova non sufficientemente univoca del loro coinvolgimento nella rapina. Interpellati in merito alla loro presenza in Buddusò, a pochi metri dalla casa del UD, il RU e il TO, compaesani di UR e suoi intimi amici, non avevano fornito alcuna spiegazione. 3. Sulla base di tali elementi, valutati unitamente al fatto che le intercettazioni telefoniche sull’utenza cellulare in uso a NZ UR avevano rivelato che, nel primo pomeriggio del 16 agosto 2009, quest’ultimo aveva contattato IG RU e aveva ripetutamente tentato di chiamare AL TO, la Corte territoriale ha ritenuto che la sentenza assolutoria non avesse escluso un coinvolgimento non casuale del richiedente, quantomeno nella fase immediatamente seguente la rapina, essendo apparso che sia il RU che il TO fossero stati chiamati in soccorso dal rapinatore UR, tanto è vero che in quel contesto avevano raggiunto dal Comune di Orgosolo, distante più di 80 km, il Comune di Buddusò senza apparenti motivi. Tale condotta, che il giudice della riparazione ha ritenuto logicamente inspiegabile se non nell’ambito di un consapevole contesto di illiceità e quantomeno di favoreggiamento della fuga dei rapinatori, è stata legittimamente qualificata in termini di colpa grave idonea a indurre in errore l’autorità giudiziaria 4 circa il coinvolgimento del TO nel reato;
il Collegio ritiene, in particolare, che la Corte territoriale abbia spiegato puntualmente sulla base di quali elementi la condotta tenuta dal richiedente fosse rivelatrice di un atteggiamento gravemente imprudente. 4. Con una così puntuale e dettagliata motivazione, che prende in esame fatti non esclusi nella sentenza assolutoria, il ricorso omette di confrontarsi, presentando per tale ragione profili di genericità. Quel che rileva e che appare decisivo nel contesto del provvedimento impugnato non è, infatti, l’esatto contenuto dei colloqui telefonici tra il rapinatore UR e il RU ovvero la condivisione di tali colloqui anche da parte del TO, quanto piuttosto la presenza del TO insieme al RU nel pomeriggio del giorno della rapina in prossimità dell’abitazione presso la quale il UR si era rifugiato dopo la fuga nelle campagne. Indipendentemente dal fatto che tale presenza comprovasse il concorso nella rapina, che è stato escluso nel giudizio di cognizione, la motivazione risulta congrua e logica laddove pone l’accento sull’apparente coinvolgimento nell’illecito generato dall’ingiustificata presenza del TO del Comune di Buddusò, ossia proprio nel luogo in cui i rapinatori si erano rifugiati per sfuggire agli inquirenti. Anche ove si volesse valorizzare la tempestività degli elementi a discolpa forniti dalla difesa durante il periodo di custodia cautelare, tanto non escluderebbe la pregnanza delle su indicate valutazioni circa la condotta gravemente colposa posta in essere dal richiedente, di per sé idonee a sostenere la pronuncia di diniego in quanto fondata su dati di fatto che gli elementi a discolpa non avrebbero in alcun modo intaccato. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 18/12/2025 5 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO LV DO