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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/11/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 5243/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5243 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. STEFANO MUGGIA, presso il cui studio in Roma, Via Cosseria n. 2 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente
e
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al fine di sentire accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la predetta società dal 21.04.2015 all'8.01.2023, con conseguente condanna della stessa al pagamento in proprio favore di €.
108.681,09, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria e straordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti e trattamento di fine rapporto.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato per la società convenuta – avente oggetto la gestione di un ristorante, denominato sito presso la sede di Tivoli, via Ponte CP_1
Gregoriano n.
5 - dal 21.04.2015 all'8.01.2023, data in cui il rapporto è cessato per la chiusura del locale;
- che il rapporto non è mai stato regolarizzato presso i competenti enti previdenziali;
- di aver sempre svolto mansioni di aiuto-cuoca, rientranti nel V livello del
CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, applicando dall'azienda ai propri dipendenti;
- di aver sempre osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 8.00 alle ore
15.00 per 5 giorni alla settimana, dal martedì al sabato;
- di aver osservato, nell'espletamento delle proprie mansioni, le direttive di sorella di uno dei proprietari e successivamente, dal 2020 al 2021, Persona_1
da e da che svolgevano mansioni di Persona_2 Persona_3 cuoche;
- che era tenuta ad avvertire e giustificarsi in caso di assenza, richiedendo appositi permessi;
- di aver percepito, nel corso del rapporto di lavoro, una retribuzione mensile pari ad €. 600.00 mensili, inferiore al dovuto ai sensi dell'art.36 Cost. e 2099 c.c., risultando pertanto creditrice della somma di €. 66.721.00;
- di non aver mai percepito la 13° e la 14° mensilità, l'indennità per ferie e permessi non goduti ed il TFR.
All'udienza del 27.06.2024, verificata la regolarità della notifica, il Giudice ha dichiarato la contumacia della società convenuta. Espletata la prova per testi, la causa, previa concessione di termine intermedio per note difensive finali, è stata discussa e decisa all'udienza del 6.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
La domanda proposta con il ricorso è risultata in buona parte fondata e, per quanto di ragione, deve essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono.
Giova premettere che l'art. 2094 c.c. ha introdotto la nozione di subordinazione identificandola nella collaborazione del prestatore di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Il concetto di "dipendenza" e "direzione" indica che è l'imprenditore a determinare il momento costitutivo del rapporto e che ne può modificare le modalità di esecuzione, in quanto la prestazione lavorativa deve essere idonea a soddisfare un proprio interesse. Più precisamente il contratto di lavoro subordinato consente all'imprenditore di pianificare e coordinare, attraverso l'esercizio del potere direttivo, la prestazione di lavoro dedotta in contratto con le proprie esigenze ed eventualmente con le prestazioni rese da altri lavoratori.
Il criterio fondamentale per distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze (cfr.
Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; 14 aprile 2008, n. 9812; 28 settembre 2006, n.
21028; 20 aprile 2006, n. 9234; 5 aprile 2006, n. 7966; 24 febbraio 2006, n.
4171; 22 febbraio 2006, n. 3858; 8 agosto 2005, n. 16661; 5 aprile 2005, n. 7025;
27 gennaio 2005, n. 1682). In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo della controparte e cioè verificare se l'attività di lavoro sia "eterodiretta", essendo il prestatore di lavoro obbligato a conformarsi alle indicazioni che in qualsiasi momento il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ed essendo costantemente volta tale attività a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua. Per realizzare tale condizione è evidente che, in primo luogo, il datore di lavoro debba poter disporre dell'attività lavorativa nel senso che deve poter concretamente ottenere in primo luogo che la prestazione sia resa con le modalità convenute.
Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (cfr. Cass. 19 aprile 2010, n. 9251).
Tanto premesso, deve osservarsi come nel caso di specie, alla luce delle chiare deposizioni dei testi escussi, sia emerso in maniera sufficientemente chiara come la ricorrente abbia effettivamente lavorato come aiuto-cuoca all'interno del ristorante gestito dalla società convenuta, svolgendo le mansioni descritte in ricorso secondo le direttive che le venivano impartite dai propri superiori ed osservando l'orario ivi indicato.
In particolare, il teste ha dichiarato: “Conosco la ricorrente Testimone_1
perché abbiamo lavorato insieme per la lei è entrata ad Controparte_1 aprile 2015, io a settembre 2014. Io ero addetto alla cucina e poi mi è stata data la responsabilità del banco, la sig.ra lavorava inizialmente solo la Pt_1
mattina dalle 8.30 alle 15 per aiutare nella preparazione, questo per circa 8-9 mesi, poi ha iniziato a lavorare anche il sabato sera e la domenica sera.
Osservava le direttive del responsabile per quanto riguardava Persona_4 gli orari di lavoro, per quanto riguardava i servizi le direttive le davano i responsabili di cucina, inizialmente e poi e Persona_1 Persona_3
. Persona_2
Tali circostanze sono state confermate anche dalla stessa la Persona_2
quale ha riferito: “Conosco la ricorrente perché ha lavorato con me per la
[...]
, io sono entrata a luglio 2015, la ricorrente ad aprile 2015, lo so CP_1
perché mio fratello lavorava già lì. La ricorrente inizialmente si occupava della preparazione dei fritti, poi ha cominciato a preparare anche altri cibi, parmigiane, lasagne ecc. Inizialmente lavorava solo dal martedì al sabato dalle
8 alle 15 /16, poi dal 2018 ha cominciato a venire anche la domenica, la mattina per le produzioni e poi come lavapiatti sempre dalle 8 alle 15, oltre che il venerdì sera e il sabato sera dalle 18 fino alla chiusura. La ricorrente dal 2015 al 2020 prendeva ordini da poi dal 2020 siamo subentrate io e Persona_1
come responsabili di cucina”. Persona_3
Di fronte alle suesposte, univoche risultanze istruttorie, la società convenuta non solo non si è costituita in giudizio e non ha pertanto in alcun modo contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, ma non è neppure comparsa per rendere l'interrogatorio formale ammesso. Tale complessivo comportamento processuale di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, pertanto, non fa che dimostrare la mancanza di interesse o comunque di ragioni da spendere per contrastare la pretesa della ricorrente e, valutato nel complesso degli altri elementi di prova sopra citati secondo i principi stabiliti dagli artt. 116 e 232 c.p.c., consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio e conforta nella decisione di accoglimento della domanda
Quanto alle effettive spettanze di parte ricorrente per l'attività di lavoro subordinato svolta nel complessivo periodo dal 21.04.2015 all'8.01.2023, le stesse sono state correttamente calcolate negli analitici conteggi di parte allegati al ricorso introduttivo, che ben possono essere posti a fondamento dell'odierna decisione – sebbene con le precisazioni che seguono – avendo tenuto in debito conto del C.C.N.L. di riferimento (del settore Turismo – Pubblici Esercizi), delle mansioni svolte (che ben possono essere fatte correttamente rientrare nel 5° livello retributivo, nel quale rientrano i “lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”, tra cui il “secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto”), dell'orario di lavoro effettivamente osservato (part-time all'88,00%) nonché di quanto dovuto alla lavoratrice a titolo di differenze retributive, di 13° e 14° mensilità e di TFR.
Nulla spetta, invece, a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti, non avendo la ricorrente – pur gravata del relativo onere probatorio – articolato né fornito alcuna prova del dedotto espletamento di attività lavorativa anche nei periodi destinati al godimento di ferie e permessi.
Di conseguenza, rielaborando i conteggi sulla base delle suesposte specifiche,
l'odierna ricorrente risulta ancora creditrice, nei confronti di parte convenuta, della complessiva somma di € 93.116,03, al lordo delle trattenute assicurative e previdenziali previste dalla legge.
Al pagamento di quanto sopra deve essere perciò condannata la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Su tali somme, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria, con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo. Parte convenuta va infine condannata al rimborso delle spese processuali in favore del procuratore antistatario della ricorrente che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
- dichiara che tra e la è intercorso un Parte_1 Controparte_1
rapporto di lavoro subordinato, con orario di lavoro part-time 88,00%, dal
21.04.2015 all'8.01.2023, da inquadrarsi nel V livello del C.C.N.L. del settore
Turismo Pubblici Esercizi;
- per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma lorda di € 93.116,03 a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità e
TFR, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 6.699,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Tivoli, 27/11/2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5243 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. STEFANO MUGGIA, presso il cui studio in Roma, Via Cosseria n. 2 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente
e
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al fine di sentire accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la predetta società dal 21.04.2015 all'8.01.2023, con conseguente condanna della stessa al pagamento in proprio favore di €.
108.681,09, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria e straordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti e trattamento di fine rapporto.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato per la società convenuta – avente oggetto la gestione di un ristorante, denominato sito presso la sede di Tivoli, via Ponte CP_1
Gregoriano n.
5 - dal 21.04.2015 all'8.01.2023, data in cui il rapporto è cessato per la chiusura del locale;
- che il rapporto non è mai stato regolarizzato presso i competenti enti previdenziali;
- di aver sempre svolto mansioni di aiuto-cuoca, rientranti nel V livello del
CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, applicando dall'azienda ai propri dipendenti;
- di aver sempre osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 8.00 alle ore
15.00 per 5 giorni alla settimana, dal martedì al sabato;
- di aver osservato, nell'espletamento delle proprie mansioni, le direttive di sorella di uno dei proprietari e successivamente, dal 2020 al 2021, Persona_1
da e da che svolgevano mansioni di Persona_2 Persona_3 cuoche;
- che era tenuta ad avvertire e giustificarsi in caso di assenza, richiedendo appositi permessi;
- di aver percepito, nel corso del rapporto di lavoro, una retribuzione mensile pari ad €. 600.00 mensili, inferiore al dovuto ai sensi dell'art.36 Cost. e 2099 c.c., risultando pertanto creditrice della somma di €. 66.721.00;
- di non aver mai percepito la 13° e la 14° mensilità, l'indennità per ferie e permessi non goduti ed il TFR.
All'udienza del 27.06.2024, verificata la regolarità della notifica, il Giudice ha dichiarato la contumacia della società convenuta. Espletata la prova per testi, la causa, previa concessione di termine intermedio per note difensive finali, è stata discussa e decisa all'udienza del 6.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
La domanda proposta con il ricorso è risultata in buona parte fondata e, per quanto di ragione, deve essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono.
Giova premettere che l'art. 2094 c.c. ha introdotto la nozione di subordinazione identificandola nella collaborazione del prestatore di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Il concetto di "dipendenza" e "direzione" indica che è l'imprenditore a determinare il momento costitutivo del rapporto e che ne può modificare le modalità di esecuzione, in quanto la prestazione lavorativa deve essere idonea a soddisfare un proprio interesse. Più precisamente il contratto di lavoro subordinato consente all'imprenditore di pianificare e coordinare, attraverso l'esercizio del potere direttivo, la prestazione di lavoro dedotta in contratto con le proprie esigenze ed eventualmente con le prestazioni rese da altri lavoratori.
Il criterio fondamentale per distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze (cfr.
Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; 14 aprile 2008, n. 9812; 28 settembre 2006, n.
21028; 20 aprile 2006, n. 9234; 5 aprile 2006, n. 7966; 24 febbraio 2006, n.
4171; 22 febbraio 2006, n. 3858; 8 agosto 2005, n. 16661; 5 aprile 2005, n. 7025;
27 gennaio 2005, n. 1682). In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo della controparte e cioè verificare se l'attività di lavoro sia "eterodiretta", essendo il prestatore di lavoro obbligato a conformarsi alle indicazioni che in qualsiasi momento il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ed essendo costantemente volta tale attività a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua. Per realizzare tale condizione è evidente che, in primo luogo, il datore di lavoro debba poter disporre dell'attività lavorativa nel senso che deve poter concretamente ottenere in primo luogo che la prestazione sia resa con le modalità convenute.
Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (cfr. Cass. 19 aprile 2010, n. 9251).
Tanto premesso, deve osservarsi come nel caso di specie, alla luce delle chiare deposizioni dei testi escussi, sia emerso in maniera sufficientemente chiara come la ricorrente abbia effettivamente lavorato come aiuto-cuoca all'interno del ristorante gestito dalla società convenuta, svolgendo le mansioni descritte in ricorso secondo le direttive che le venivano impartite dai propri superiori ed osservando l'orario ivi indicato.
In particolare, il teste ha dichiarato: “Conosco la ricorrente Testimone_1
perché abbiamo lavorato insieme per la lei è entrata ad Controparte_1 aprile 2015, io a settembre 2014. Io ero addetto alla cucina e poi mi è stata data la responsabilità del banco, la sig.ra lavorava inizialmente solo la Pt_1
mattina dalle 8.30 alle 15 per aiutare nella preparazione, questo per circa 8-9 mesi, poi ha iniziato a lavorare anche il sabato sera e la domenica sera.
Osservava le direttive del responsabile per quanto riguardava Persona_4 gli orari di lavoro, per quanto riguardava i servizi le direttive le davano i responsabili di cucina, inizialmente e poi e Persona_1 Persona_3
. Persona_2
Tali circostanze sono state confermate anche dalla stessa la Persona_2
quale ha riferito: “Conosco la ricorrente perché ha lavorato con me per la
[...]
, io sono entrata a luglio 2015, la ricorrente ad aprile 2015, lo so CP_1
perché mio fratello lavorava già lì. La ricorrente inizialmente si occupava della preparazione dei fritti, poi ha cominciato a preparare anche altri cibi, parmigiane, lasagne ecc. Inizialmente lavorava solo dal martedì al sabato dalle
8 alle 15 /16, poi dal 2018 ha cominciato a venire anche la domenica, la mattina per le produzioni e poi come lavapiatti sempre dalle 8 alle 15, oltre che il venerdì sera e il sabato sera dalle 18 fino alla chiusura. La ricorrente dal 2015 al 2020 prendeva ordini da poi dal 2020 siamo subentrate io e Persona_1
come responsabili di cucina”. Persona_3
Di fronte alle suesposte, univoche risultanze istruttorie, la società convenuta non solo non si è costituita in giudizio e non ha pertanto in alcun modo contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, ma non è neppure comparsa per rendere l'interrogatorio formale ammesso. Tale complessivo comportamento processuale di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, pertanto, non fa che dimostrare la mancanza di interesse o comunque di ragioni da spendere per contrastare la pretesa della ricorrente e, valutato nel complesso degli altri elementi di prova sopra citati secondo i principi stabiliti dagli artt. 116 e 232 c.p.c., consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio e conforta nella decisione di accoglimento della domanda
Quanto alle effettive spettanze di parte ricorrente per l'attività di lavoro subordinato svolta nel complessivo periodo dal 21.04.2015 all'8.01.2023, le stesse sono state correttamente calcolate negli analitici conteggi di parte allegati al ricorso introduttivo, che ben possono essere posti a fondamento dell'odierna decisione – sebbene con le precisazioni che seguono – avendo tenuto in debito conto del C.C.N.L. di riferimento (del settore Turismo – Pubblici Esercizi), delle mansioni svolte (che ben possono essere fatte correttamente rientrare nel 5° livello retributivo, nel quale rientrano i “lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”, tra cui il “secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto”), dell'orario di lavoro effettivamente osservato (part-time all'88,00%) nonché di quanto dovuto alla lavoratrice a titolo di differenze retributive, di 13° e 14° mensilità e di TFR.
Nulla spetta, invece, a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti, non avendo la ricorrente – pur gravata del relativo onere probatorio – articolato né fornito alcuna prova del dedotto espletamento di attività lavorativa anche nei periodi destinati al godimento di ferie e permessi.
Di conseguenza, rielaborando i conteggi sulla base delle suesposte specifiche,
l'odierna ricorrente risulta ancora creditrice, nei confronti di parte convenuta, della complessiva somma di € 93.116,03, al lordo delle trattenute assicurative e previdenziali previste dalla legge.
Al pagamento di quanto sopra deve essere perciò condannata la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Su tali somme, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria, con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo. Parte convenuta va infine condannata al rimborso delle spese processuali in favore del procuratore antistatario della ricorrente che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
- dichiara che tra e la è intercorso un Parte_1 Controparte_1
rapporto di lavoro subordinato, con orario di lavoro part-time 88,00%, dal
21.04.2015 all'8.01.2023, da inquadrarsi nel V livello del C.C.N.L. del settore
Turismo Pubblici Esercizi;
- per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma lorda di € 93.116,03 a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità e
TFR, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 6.699,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Tivoli, 27/11/2025
Il Giudice
IO Busoli