TAR Milano, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 981
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Accolto
    Illegittima applicazione tariffe convenzionali

    Il Tribunale ritiene che il provvedimento impugnato crei un'illegittima correlazione tra la disciplina convenzionale e la previsione dell'art. 8 DPR 571/82. L'art. 8 DPR 571/82, pur non abrogato dall'art. 214 bis D.lgs. 285/1992, trova applicazione solo nelle fasi di discontinuità del servizio o in assenza di gara, e non giustifica l'estensione delle tariffe convenzionali a soggetti estranei al contratto con l'aggiudicatario. La nota ministeriale dell'8 maggio 2023 ha confermato che le ditte iscritte nell'elenco non sono tenute a corrispondere a richieste dell'affidatario del servizio di cui all'art. 214 bis C.d.s. L'estensione delle tariffe convenzionali a soggetti estranei al rapporto negoziale è priva di base normativa e viola il principio dell'efficacia inter partes degli accordi negoziali.

  • Improcedibile
    Tardività dell'impugnazione

    Il Tribunale accoglie l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, poiché i provvedimenti del 13 e 18 aprile 2023, che intimavano ai custodi iscritti all'albo di ricevere i veicoli sequestrati, erano immediatamente incidenti sulla sfera giuridica della ricorrente e avrebbero dovuto essere impugnati entro il termine di legge. La notifica del ricorso è avvenuta il 07.07.2023, data successiva alla scadenza del termine di impugnazione. La ricorrente ha inoltre dato esecuzione agli ordini impartiti, palesando piena conoscenza delle deliberazioni.

  • Improcedibile
    Tardività dell'impugnazione

    Il Tribunale accoglie l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, poiché i provvedimenti del 13 e 18 aprile 2023, che intimavano ai custodi iscritti all'albo di ricevere i veicoli sequestrati, erano immediatamente incidenti sulla sfera giuridica della ricorrente e avrebbero dovuto essere impugnati entro il termine di legge. La notifica del ricorso è avvenuta il 07.07.2023, data successiva alla scadenza del termine di impugnazione. La ricorrente ha inoltre dato esecuzione agli ordini impartiti, palesando piena conoscenza delle deliberazioni.

  • Inammissibile
    Genericità della domanda

    Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di condanna per genericità, poiché la ricorrente non ha precisato gli importi percepiti e le differenze tariffarie cui ritiene di avere diritto. Gli elementi necessari per specificare la domanda erano nella disponibilità della parte. Non è ammissibile l'istituito di cui all'art. 278 c.p.c. nel processo amministrativo. Tuttavia, l'annullamento della determinazione del 10 maggio 2023 comporta l'obbligo per l'Amministrazione, in sede di ottemperanza, di quantificare il credito della ricorrente applicando i valori tabellari allegati al provvedimento prefettizio di approvazione dell'albo custodi.

  • Inammissibile
    Genericità della domanda

    Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di condanna per genericità, poiché la ricorrente non ha precisato gli importi percepiti e le differenze tariffarie cui ritiene di avere diritto. Gli elementi necessari per specificare la domanda erano nella disponibilità della parte. Non è ammissibile l'istituito di cui all'art. 278 c.p.c. nel processo amministrativo. Tuttavia, l'annullamento della determinazione del 10 maggio 2023 comporta l'obbligo per l'Amministrazione, in sede di ottemperanza, di quantificare il credito della ricorrente applicando i valori tabellari allegati al provvedimento prefettizio di approvazione dell'albo custodi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 981
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 981
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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