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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice del.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4541/2024, introdotta da:
(ROMA (RM), 19/08/1970), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LONGO PAOLO;
(ROMA (RM), 22/10/1968), con il patrocinio dell'avv. CP_1
LONGO PAOLO;
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1
scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
3. i genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione o lo studio del figlio;
1 4. la casa coniugale, sita in Roma alla via G. Chiasserini n. 12 int. 14/a, con tutto quanto in essa contenuto, è definitivamente assegnata alla Sig.ra che ne è nuda proprietaria Parte_1
e continuerà a risiedervi con il figlio;
5. il padre potrà vedere e tenere con se il figlio ogni volta lo vorrà, tenendo conto Per_1
delle esigenze del minore e in accordo con la madre;
in ogni caso, al fine di garantire il diritto/dovere di visita del padre, questi terrà il figlio: a fine settimana alternati dal venerdì dal termine della scuola e fino alle 21.00 della domenica;
due giorni infrasettimanali e precisamente: il venerdì dal termine della scuola fino alle ore 11.00 del sabato e il lunedì dal termine della scuola fino alle ore 21.00.
I genitori sceglieranno di comune accordo persona che li possa supportare nella cura del figlio ogni qualvolta fossero assenti o impediti per motivi di lavoro, restando a carico di ognuno degli stessi il costo della remunerazione di detta persona nel caso li sostituisca nei giorni e nelle ore di permanenza presso ciascuno di loro.
6. Durante le vacanze estive entrambi i genitori avranno diritto di tenere con se il figlio per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie e di fine anno, il figlio starà, ad anni alternati tra i genitori, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio;
durante il periodo delle vacanze pasquali il figlio starà ad anni alternati con l'uno o l'altro genitore;
7. il sig. verserà alla sig.ra un assegno mensile di € 350,00, a titolo di CP_1 Pt_1
concorso al mantenimento del figlio, da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo l'indice Istat;
8. tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, di formazione etc..), che saranno necessarie per il figlio, da concordarsi previamente, salvo i casi di indifferibile urgenza, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamando a tal fine il
Protocollo del Tribunale di Roma in data 17 dicembre 2014”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 08/07/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4541/2024 R.G.A.C.: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 08/07/2011 tra
[...]
(RM), 19/08/1970) e OMA (RM), 22/10/1968) Parte_2 CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 00288, Parte II , Serie A07,
Anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 17/03/2205
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
La Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice del.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4541/2024, introdotta da:
(ROMA (RM), 19/08/1970), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LONGO PAOLO;
(ROMA (RM), 22/10/1968), con il patrocinio dell'avv. CP_1
LONGO PAOLO;
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1
scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
3. i genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione o lo studio del figlio;
1 4. la casa coniugale, sita in Roma alla via G. Chiasserini n. 12 int. 14/a, con tutto quanto in essa contenuto, è definitivamente assegnata alla Sig.ra che ne è nuda proprietaria Parte_1
e continuerà a risiedervi con il figlio;
5. il padre potrà vedere e tenere con se il figlio ogni volta lo vorrà, tenendo conto Per_1
delle esigenze del minore e in accordo con la madre;
in ogni caso, al fine di garantire il diritto/dovere di visita del padre, questi terrà il figlio: a fine settimana alternati dal venerdì dal termine della scuola e fino alle 21.00 della domenica;
due giorni infrasettimanali e precisamente: il venerdì dal termine della scuola fino alle ore 11.00 del sabato e il lunedì dal termine della scuola fino alle ore 21.00.
I genitori sceglieranno di comune accordo persona che li possa supportare nella cura del figlio ogni qualvolta fossero assenti o impediti per motivi di lavoro, restando a carico di ognuno degli stessi il costo della remunerazione di detta persona nel caso li sostituisca nei giorni e nelle ore di permanenza presso ciascuno di loro.
6. Durante le vacanze estive entrambi i genitori avranno diritto di tenere con se il figlio per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie e di fine anno, il figlio starà, ad anni alternati tra i genitori, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio;
durante il periodo delle vacanze pasquali il figlio starà ad anni alternati con l'uno o l'altro genitore;
7. il sig. verserà alla sig.ra un assegno mensile di € 350,00, a titolo di CP_1 Pt_1
concorso al mantenimento del figlio, da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo l'indice Istat;
8. tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, di formazione etc..), che saranno necessarie per il figlio, da concordarsi previamente, salvo i casi di indifferibile urgenza, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamando a tal fine il
Protocollo del Tribunale di Roma in data 17 dicembre 2014”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 08/07/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4541/2024 R.G.A.C.: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 08/07/2011 tra
[...]
(RM), 19/08/1970) e OMA (RM), 22/10/1968) Parte_2 CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 00288, Parte II , Serie A07,
Anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 17/03/2205
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
La Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
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