Sentenza 2 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di esecuzione della pena e delle misure di sicurezza reali, il giudice è tenuto ad interpretare il giudicato e a renderne esplicito il contenuto ed i limiti ricavando dalla decisione irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari ai fini dell'accoglimento o meno dell'istanza. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato con rinvio per nuovo esame l'ordinanza, che, a fronte della deduzione dei ricorrenti sulla non coincidenza dell'area confiscata a seguito di sentenza di patteggiamento rispetto a quella che era stata nel medesimo procedimento sottoposta a sequestro, aveva ritenuto tale materia sottratta alla competenza del giudice penale, trattandosi di controversia di competenza del giudice civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2016, n. 16039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16039 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2016 |
Testo completo
1 60 39/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IA CRISTINA SIOTTO Dott. - Presidente - SENTENZA N. 443/2016 Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI N. 1956/2015 Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO AN N. IL 20/06/1950 IO FR N. IL 10/03/1948 IO OL N. IL 13/08/1958 IO AU N. IL 25/05/1979 RY DE IS IA ER N. IL 30/08/1952 ང avverso l'ordinanza n. 49/2014 TRIBUNALE di RIETI, del 30/09/2014 ། sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F-M. Lacoviello, che he driesto l'el'accoplimento del ricorso;
Udit i difensor Avv.; -1- E IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 30 settembre 2014 il Tribunale di Rieti, quale giudice della esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta da VI LA, VI FR, VI CO, VI NN e De IS IA RE, confermando il provvedimento con cui - inaudita altera parte - era stata disposta la rimessione della controversia sulla proprietà dei fabbricati insistenti sull'area sita in Rieti (foglio n.66 p.lla 217) al giudice civile competente per territorio (art. 263 co.3 e 676 co.2 cod. proc.pen.). A monte della vicenda esecutiva vi è un provvedimento di confisca dell'area in questione emesso in data 2 ottobre 2008 - anch'esso in sede esecutiva - dopo il passaggio in giudicato di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006. Ad avviso del giudice della esecuzione si è venuta a determinare per effetto del provvedimento di confisca (con trasferimento dell'intera area al Comune di Rieti) una controversia sulla proprietà dei fabbricati realizzati sull'area in questione, la cui risoluzione va rimessa al giudice civile, non trattandosi di materia devoluta alle attribuzioni del giudice penale.
2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del RM comune difensore e procuratore speciale VI LA, VI FR, - VI CO, VI NN e De IS IA RE, deducendo erronea applicazione dell'art. 263 co.3 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. I ricorrenti rappresentano che la richiesta, inoltrata al giudice della esecuzione penale, era tesa ad ottenere la interpretazione e ricognizione dei contenuti del provvedimento di confisca, posto che l'area oggetto di sequestro nel procedimento definito con sentenza di applicazione della pena pur ricompresa nell'ambito della particella 217 del foglio 66 non coincideva con l'intera particella e non ricomprendeva i fabbricati. Da ciò sorgeva la necessità di delimitare l'oggetto della confisca, funzionalmente correlata all'illecito penale, atteso che la trascrizione del provvedimento aveva comportato l'ablazione di un quid pluris (porzioni ulteriori di terreno e fabbricati, F peraltro detenuti da terzi estranei al reato) rispetto a quanto, in tesi, consentito. Il provvedimento emesso non tiene conto, pertanto, del reale contenuto della domanda, posto che la ritenuta competenza del giudice civile (correlata a pretesa controversia di natura civile) nega agli istanti l'accesso ad una verifica primaria, concernente l'oggetto del provvedimento di confisca.
3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
3.1 Principio generale in tema di esecuzione penale, sia in tema di esecuzione della pena che in tema di misure di sicurezza reali, è quello per cui il giudice della esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla decisione irrevocabile tutti gli elementi - anche non chiaramente espressi - che siano necessari per finalità esecutive (tra le molte, Sez. I n. 36 del 9.1.1996, ric. Morelli, rv 203816; Sez. VI n. 3127 del 1.7.1994, ric. Marinozzi rv 199543; di recente Sez. I n. 6701 del 22.10.2013 rv 259411). Da ciò deriva che lì dove la prospettazione della parte interessata come nel caso in esame riguardi l'effettivo contenuto del titolo esecutivo (al di là della - fondatezza o meno di siffatta prospettazione e dell'adeguatezza del rimedio in concreto proposto) non può denegarsi l'esame della domanda da parte del giudice della esecuzione.
3.2 Nel caso in esame, pertanto, il provvedimento emesso non considera tale prioritaria esigenza di «accesso» della parte istante al potere ricognitivo dei limiti oggettivi del giudicato, ed impropriamente applica la particolare disposizione di cui all'art. 263 co.3 cod.proc.pen. . Come si è già affermato (Sez. I n. 23333 del 16.4.2014 rv 259918) detta norma RY - l'art. 263 co.3 cod.proc.pen. (richiamato, in sede esecutiva dall'art. 676 co. 2) - è oggetto di diverse interpretazioni maturate nella presente sede di legittimità, proprio in rapporto alla individuazione della particolare ratio sottesa alla medesima ed alla necessità di inserire detta previsione nel delicato sistema codicistico delle questioni pregiudiziali e dei rapporti, in genere, tra procedimento penale e procedimento civile. Ci si confronta, infatti, sul reale significato da attribuire alla espressione utilizzata dal legislatore in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate .. posto che per la prevalente opinione (espressa, tra le molte, da Sez. II n.12445 7 del 18.3.2008 rv 239763, Sez.II n. 29751 del 8.7.2003 rv 226510, Sez. V n.5056 del 21.10.1999 rv 215630 e di recente da Sez. II Civ. n. 4003 del 18.2.2011) con ciò si intende ricomprendere non soltanto il caso di una lite» già insorta e pendente ma anche le ipotesi di controversia potenziale» e non ancora in atto, purchè ne siano chiari i poli del possibile contraddittorio. In tal senso il mantenimento del sequestro (o della confisca) risulterebbe 'servente' non già ad una esigenza del procedimento penale (sia esso in corso o definito) ma ad una esigenza di «mantenimento» del vincolo tesa ad impedire la sottrazione della res in un momento in cui non vi è la necessaria chiarezza circa l'identità dell'avente diritto alla restituzione . Ciò sia nell'ipotesi di conflitto già formalizzato che nell'ipotesi di conflitto da formalizzare, tanto che la norma impone la 'rimessione' della soluzione della controversia al giudice civile del luogo competente in primo grado. In effetti, tale previsione, tende a confermare - data la estrema genericità della locuzione normativa che pone l'onere di individuazione del giudice civile competente non alle parti, quanto all'autorità penale - la bontà dell'orientamento prevalente in punto di controversia anche «potenziale»>, dato che se il legislatore avesse presupposto l'esistenza di una controversia già formalizzata avrebbe utilizzato altra espressione (come, ad esempio, avviene per gli artt. 3 e 479 cod.proc.pen. ove si fa riferimento ad azione civile già in corso a fini di sospensione del procedimento penale per pregiudizialità facoltativa). Ad avviso del Collegio non risulta - pertanto - condivisibile l'orientamento, di recente espresso da Sez. II n. 26914 del 6.6.2013, rv 255747 (ed in precedenza da Sez. III n.41879 del 11.10.2007, rv 237939) per cui la norma in parola andrebbe applicata solo ove sia «già pendente» una causa civile avente ad oggetto la controversia sulla proprietà dei beni. Da ciò deriva una considerazione, esprimibile nei seguenti termini : l'art. 263 co.3 cod.proc.pen. è norma da cui deriva un dovere di «protezione» in capo al giudice penale degli interessi civilistici in tema di diritto di proprietà - correlati - ad un conflitto già manifestatosi tra le parti, anche in assenza di formale を RM pendenza della controversia innanzi al giudice civile. Tuttavia ciò non toglie che nella sua applicazione la norma non va svincolata da alcuni parametri di fondo, inerenti l'ambito applicativo delle questioni pregiudiziali ed il dovere del giudice penale di risolvere ogni questione da cui dipende la decisione, come testualmente recita l'art. 2 co.1 cod.proc.pen.. E ciò in particolare quando il procedimento penale posto 'a monte', come nel caso in esame, sia in realazione alla posizione dell'istante - definito e la - questione venga in rilievo in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 co.2 cod.proc.pen. . Se infatti la collocazione sistematica dell'art. 263 co.3 nell'ambito del titolo III (mezzi di ricerca della prova) del libro III del codice di rito (in tema di prova) implica una connotazione marcatamente incidentale del provvedimento negatorio della restituzione della res in sequestro lì dove il procedimento sia in corso, con possibilità di reiterazione dell'istanza anche in rapporto agli sviluppi della procedura penalistica, diverso è il valore della negazione alla restituzione lì dove il procedimento penale sia definito. Ciò perchè la definizione del procedimento penale, ove si ponga mente a quanto previsto dall'art. 2 cod.proc.pen. è sede tendenzialmente idonea ad ogni - statuizione in tema di mantenimento o meno di vincoli aventi natura cautelare, vincoli che a procedimento definito non hanno ragion d'essere (argomentandosi 4 in tal senso dalle chiare disposizioni dell'art. 300 in punto di cautele personali, dell'art. 323 in punto di sequestro preventivo, dell'art. 262 in tema di sequestro a fini di prova). Da ciò una prima conseguenza, che è opportuno ribadire, in tema di impugnabilità con ricorso per cassazione del provvedimento che nega la restituzione della res a procedimento definito, nell'ipotesi di attivazione della translatio di cui all'art. 263 co.3 e in assenza di lite civilistica formalizzata. In tal caso, infatti, il provvedimento che rimette le parti innanzi al giudice civile va ritenuto impugnabile con ricorso per cassazione in virtù della generale previsione di cui all'art. 666 co.6 cod.proc.pen., non potendosi ritenere preclusiva la pretesa natura interlocutoria della decisione de qua (in difformità dall' orientamento espresso, di recente, da Sez. II n.23662 del 20.5.2010, rv 247412, già contraddetto da Sez. I n. 23333 del 16.4.2014 rv 259918). Tale natura interlocutoria ha infatti reale fondamento soltanto nell'ipotesi di lite civilistica già instaurata (perchè in tal caso l'istante è anche parte di un giudizio ril cognitivo civile nel cui ambito può ricevere tutela) e collide, peraltro, con il preciso dovere del giudice dell'esecuzione di provvedere sull'istanza, nel senso affermato in apertura.
3.3 Prima di affermare, dunque, il potenziale rilievo «esclusivamente civilistico>> della domanda di parte (rilievo che colloca la domanda esclusivamente sul piano dei rapporti tra privati) il giudice della esecuzione penale ha il preciso dovere di verificare se la 'potenziale controversia' trova la sua origine nella indeterminatezza o genericità del provvedimento emesso in sede penale e divenuto irrevocabile (il decreto di confisca) da cui trae origine il fondamento della pretesa di uno dei possibili attori civilistici (qui il Comune di Rieti). In caso di esito positivo di tale verifica, la domanda va esaminata in sede esecutiva penale, potendo essere, come si è detto in apertura, interpretato ed eventualmente delimitato il provvedimento irrevocabile di confisca.
4. Va pertanto ritenuto impugnabile il provvedimento emesso e ne va disposto l'annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rieti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Rieti. 5 Così deciso il 2 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi IA Cris otto Rico. DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1.9 APR 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 16