Sentenza 24 novembre 2015
Massime • 1
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen. è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la previsione di diverse soglie di rilevanza penale all'interno della fattispecie tipica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2015, n. 48843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48843 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2015 |
Testo completo
48 84 3/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 2251/2015 - Presidente - N. Dott. CLAUDIO D'ISA - Consigliere - Dott. CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 38262/2015 Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON OM N. IL 21/02/1981 avverso la sentenza n. 1073/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del 18/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eugenio Selveggi che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv quale sustituto dell'on F. Eline Coppell Udiụi difensor Avv. to beneroso Bloise del Foro ok Castrovillon The he concluso for l'eccoglimento del ricon ес гісто N₁ 1 Ritenuto in fatto ON OM ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando in melius quella di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato [è stata esclusa l'aggravante di cui all'articolo 186 bis comma 3, del codice della strada, e conseguentemente ridotta la pena], ne ha confermato peraltro il giudizio di responsabilità relativamente al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica [articolo 186, lettera b), del codice della strada: tasso alcolemico accertato: 1,01 g/l e 1,17 g/l]. Ripropone doglianze già disattese in appello, contestando in particolare, attraverso plurimi motivi connessi, le modalità di effettuazione dell'alcoltest: ciò con specifico riferimento al dato fattuale non controverso [ma ritenuto irrilevante dalla Corte di merito, in punto di attendibilità del riscontro] che le due rilevazioni non presentavano una numerazione progressiva. Il tema [ri]proposto è quello di un eventuale accertamento intermedio in ipotesi effettuato nei confronti di altra persona, che, nella prospettazione del ricorrente, vulnererebbe la valenza dimostrativa. Con il quarto motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione laddove afferma che "i risultati dell'alcoltest e l'alito vinoso precedentemente riscontrato, erano più che sufficienti a giustificare la denuncia, senza che vi fosse bisogno dell'ulteriore notazione dell'andatura barcollante". Sul punto si sostiene la validità solo del primo accertamento tecnico e l'insussistenza di ogni valore probatorio all'elemento sintomatico dell'alito vinoso, che si risolve in meri apprezzamenti del verbalizzante. Si invoca,comunque, con il quinto motivo l'applicabilità della nuova disciplina della particolare tenuità del fatto (articolo 131 bis c.p.). Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto alla doglianza in tema di responsabilità, articolata sotto distinti ma connessi motivi, va osservato che ci si trova di fronte ad una doppia conforme statuizione di responsabilità[tra l'altro la prima decisione è intervenuta in esito a giudizio abbreviato], laddove comunque il giudicante di secondo grado ha affrontato e risolto in modo adeguato l'unico tema rilevante: quello dell'affidabilità dell'alcoltest, caratterizzato da 2 doppia prova con esiti coerenti con la contestazione, affrontando e risolvendo la questione della numerazione progressiva in termini di sostanziale irrilevanza ai fini dell'accertamento penale. E' argomentazione convincente: tutte le opzioni possibili [anche quella dell'effettuazione di un test "intermedio" nei confronti di terza persona] non consentono di eludere il profilo della valenza dimostrativa dell'esame come effettuato nei confronti del prevenuto. Non è in discussione il non funzionamento dell'apparecchio, ma si pone un tema [quello del numero progressivo dello scontrino] di alcun rilievo ai fini del giudizio di riconosciuta attendibilità dell'esame, una volta che risulti riconducibile ad esame effettuato nei confronti dell'imputato stesso, in circostanze coerenti con l'accertamento del fatto e con le indicazioni normative [il punto non è controverso, anche perché lo scontrino prodotto riporta la firma dell'imputato]. Vale allora il principio secondo cui, in tema di circolazione stradale, il superamento delle soglie del tasso alcolemico, rilevante ai fini della valutazione del disvalore del fatto, integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria, considerato che la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ha natura di reato ostativo rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella sua consumazione (Sezione IV, 16 dicembre 2014, Ciarnese). La richiesta afferente l'applicabilità del novum normativo di cui all'articolo 131 bis c.p. non può trovare accoglimento. In proposito, valgono qui i principi già di recente espressi da questa Corte, secondo cui, certamente, nell'assenza di una disciplina transitoria, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore e, quindi, anche a quelli pendenti in Cassazione. In tale evenienza, la Corte di legittimità, deve in primo luogo considerare verificare l'astratta applicabilità dell'istituto, avendo riguardo ai limiti edittali di pena del reato. In secondo luogo, la Corte deve verificare la ricorrenza congiunta della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del reato. Nell'effettuare questo secondo apprezzamento, il giudice di legittimità non potrà che basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito, tenendo conto, in modo particolare, dell'eventuale presenza, nella motivazione del provvedimento impugnato, di giudizi già espressi che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto (Sezione III, 8 aprile 2015, Mazzarotto). In effetti, qui il reato di che trattasi rientra in astratto nell'ambito di operatività dell'istituto vuoi avendo riguardo alla pena edittale, vuoi perché non rientra tra le ipotesi escluse nel comma 2, ultimo parte, dell'articolo 131 bis c.p. Né in senso contrario, trattandosi di reato caratterizzato dalla previsione di soglie di punibilità [qui articolate sulla base del tasso alcol emico], potrebbe sostenersi che il mero superamento di tali soglie sia per sé solo ostativo all'ottenimento del beneficio della particolare tenuità come causa di esclusione della punibilità. A supporto di questa interpretazione, in passato, si è espressa già questa Corte [Sezione IV, 9 luglio 2004, PG in proc. Misantoni], in una vicenda proprio relativa all'articolo 186 del codice della strada, valorizzandosi in senso positivo proprio il modesto superamento della soglia del tasso alcol_emico per desumerne che correttamente il giudice di merito aveva applicata la causa di non punibilità di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000. Anzi, ulteriore conforto lo si può trarre dalla già citata sentenza Mazzarotto, in cui la questione dell'applicabilità della causa di non punibilità si è posta in un caso in cui l'imputato era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000 [la condotta materiale si era concretizzata nella costituzione di un trust al fine di eludere, in tutto o in parte, una procedura di riscossione coattiva di un debito tributario]. La Corte, in effetti, in quella occasione non ha ritenuto di poter accedere alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità, ma certo non per il fatto che per il reato fosse prevista una determinata soglia di punibilità. Peraltro, all'accoglibilità della richiesta ostano alcuni dati emergenti dalla decisione indicativi di un apprezzamento sulla "gravità del fatto" che non consentono di ritenere astrattamente configurabili i presupposti per la non punibilità: vale osservare che il giudicante, in una vicenda in cui, per vero, erano state già concesse le generiche, nel rideterminare in senso più favorevole la pena [per le ragioni dette in premessa], è pur sempre partito da una sanzione affatto prossima al minimo edittale, così dimostrando di avere qualificato implicitamente il fatto come presentante profili che non potrebbero essere letti come compatibili con l' astratta configurabilità della particolare tenuità. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7- 13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende. J
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000 euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Jenue Penelli Picciali Claudio D'Isa 2 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 DIC. 2015 IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO Don Giovanni RUELLO 5