Sentenza 20 maggio 2010
Massime • 1
È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2010, n. 23662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23662 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/05/2010
Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 732
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 1319/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES DI N. IL 18/02/1947;
avverso l'ordinanza n. 8732/2009 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del 10/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI Vito che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
ES LA ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, in data 10.10.2009, con cui il GIP del Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 3, rimetteva le parti avanti al giudice civile di Brescia, per la risoluzione della controversia sulla proprietà dell'opera pittorica sequestrata di cui il ES aveva chiesto la restituzione in sede di opposizione avverso il provvedimento del P.M. di rigetto di detta richiesta di dissequestro e restituzione avanzata pure dal Vescovo della diocesi di Brescia.
Il ricorrente deduceva:
1) nullità dell'ordinanza in relazione all'art. 157 c.p.; artt. 330, 347, 253, 335, 129 e 408 c.p.p., posto che la intervenuta prescrizione del reato di ricettazione del dipinto in questione, di cui era imputato il ES, rendeva illegittimo il sequestro a suo tempo disposto in relazione a tale reato;
2) nullità dell'ordinanza in relazione agli artt. 263 e 264 c.p.p., avendo il giudice dell'opposizione omesso di motivare sulle ragioni,poste a fondamento dell'opposizione ex art. 263 c.p.p., riguardanti la intervenuta vendita del dipinto al ES sin dal 1944 da parte della Parrocchia di Padernello che, quindi, non poteva vantare alcun diritto sull'opera;
3) vizio di motivazione sulle richieste subordinate proposte con l'atto di opposizione, relative alla restituzione della cornice sequestrata con la relativa tela ed all'affidamento della stessa in custodia al ES. Con memoria difensiva il ricorrente evidenziava che la decisione impugnata risultava emessa nell'ambito di procedimento ex art. 127 c.p.p. sicché era impugnabile in sede di legittimità.
- Il ricorso è inammissibile;
il provvedimento con cui il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, non ha contenuto decisorio, ne' formale ne' sostanziale, ma ha natura interlocutoria e, non pregiudicando l'interesse delle parti che potranno far valere le loro ragioni innanzi al giudice civile, è inoppugnabile, (Cass.n. 4077/99; n. 3724/95; n. 12109/2003). Secondo tale consolidato indirizzo giurisprudenziale deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010