Art. 27. Elezione del consiglio dell'ordine nazionale
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169 .
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169 .
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169 .
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Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarita' delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 , ha disposto (con l'art. 50, comma 5) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"".
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169 .
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169 .
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Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarita' delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 , ha disposto (con l'art. 50, comma 5) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"".