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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 703 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1 CodiceFiscale_1
Lisa Chisesi per mandato in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
(p. iva , in persona del procuratore dottor Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dell'Avv. Aurelio Anselmo per mandato in calce alla CP_2
comparsa di costituzione in appello.
Appellato (c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 CodiceFiscale_2
Gioacchino Lupo per mandato in atti
Appellato
, Controparte_4 CP_5
Appellati contumaci
Conclusioni dell'appellante:
rigettare le domande e le argomentazioni tutte degli appellati;
riformare l'appellata sentenza resa tra le parti dal Tribunale civile di Palermo laddove non ha accolto integralmente le domande di e, per l'effetto: Parte_1
1) preliminarmente: rimettere la causa sul ruolo ed ammettere c.t.u. medico legale sull'appellante al fine di determinare il periodo di inabilità temporanea e il grado in percentuale dei postumi invalidanti a carattere permanente, il danno estetico. Valutata
l'evoluzione traumatica successiva al precedente accertamento di danno, pronunciarsi altresì
sulla circostanza per cui un valgo associato a procurvato determina un'alterazione del fisiologico asse anatomico e meccanico dell'arto inferiore e che da questa alterazione discende una condizione di alterata meccanica funzionale che, in base alla conoscenza di meccanismi eziopatogenici noti in ortopedia, determina l'instaurarsi futura di un'artrosi post traumatica, quantificandone in termini percentuali la consistenza di danno;
2 2) confermare l'esclusiva responsabilità di e di Controparte_1 Controparte_3
relativamente al sinistro occorso in data 02.04.2013 ed ai danni da lesione conseguentemente patiti dall'appellante ; Parte_1
3) condannare conseguentemente quest'ultimo e in solido tra loro, al Controparte_6
pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di € 123.906,00 (€ 193.180,00
danno totale - € 69.274,37 liquidati in primo grado) o in quella somma maggiore o minore che il Decidente riterrà conforme a giustizia, oltre gli interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT, come per legge;
4) condannare, in solido, gli appellati al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre I.V.A. e CPA e spese generali ex art 15 TF nelle misure di legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Contr Conclusioni dell'appellata dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c per palese mancanza di probabilità di accoglimento dello stesso;
ritenere e dichiarare infondato in fatto, illegittimo in diritto l'appello proposto rigettandolo conseguentemente, confermando in toto la decisione in 1° grado.
con vittoria di spese di questo grado di giudizio
Conclusioni per l'appellato CP_3
Rigettare integralmente l'appello proposto da;
Parte_1
vinte le spese di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art 93 c.p.c.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto impugnazione parziale avverso la sentenza a verbale n. 4194 Parte_2
emessa dal Tribunale di Palermo il 24.9.2019, che:
- accogliendo solo in parte le domande di risarcimento del danno ex art. 2054 c.c. da questi formulate in relazione al sinistro stradale occorso il giorno 2.4.2013 quando, in qualità di trasportato a bordo del ciclomotore Piaggio condotto da , circolava in viale CP_7
Mazzini a Giardinello (PA), ha accertato la responsabilità esclusiva di Controparte_3
conducente e proprietario dell'autovettura Lancia Y targata AE222MD nella causazione del sinistro e ha condannato quest'ultimo, in solido con la compagnia assicuratrice del veicolo,
al pagamento di 69.274,37, oltre interessi e spese del procedimento;
Controparte_1
- ha respinto analoga domanda proposta dall'attore nei confronti di e Controparte_4
, rispettivamente proprietaria e conducente dell'autovettura targata DF276ES, CP_5
pure coinvolta nel sinistro.
Senza contestare la ricostruzione della dinamica dell'incidente operata in primo grado e l'attribuzione di responsabilità in capo al solo conducente dell'autovettura Lancia Y, si duole l'appellante:
I) della sottostima del danno biologico da invalidità permanente dipendente dall'erronea e supina adesione del primo giudice alle conclusioni esposte dal consulente tecnico medico-
legale, il quale non aveva adeguatamente valutato la progressiva incidenza invalidante delle patologie all'arto inferiore, segnatamente della futura evoluzione -altamente probabile, se non
4 certa, in ragione dell'accreditata criteriologia medico-legale, idonea a fungere da legge di copertura nell'accertamento del nesso di causa- in gonartrosi post-traumatica dell'attuale condizione di valgo associata a procurvato acclarata dal consulente tecnico a carico del ginocchio sinistro;
II) della compensazione parziale delle spese di lite.
Ha dunque chiesto, previa rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, di accertare,
con seria valutazione prognostica, in 30 punti percentuali l'invalidità permanente residuata al sinistro e di commisurare in conseguenza il risarcimento a lui dovuto.
L'impugnazione, che per la sua specificità si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata dall'appellata società di assicurazioni in relazione alla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c.,
non è meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha ritenuto di condividere la stima in 15 punti percentuali (in doverosa applicazione del metodo a scalare per i danni monocromi)
dell'incidenza dei postumi invalidanti reliquati al sinistro sull'integrità psico-fisica della persona espressa dal consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva partitamente considerato in
6 punti i postumi dolorosi con sfumate limitazioni funzionali della frattura pluriframmentaria all'omero sinistro trattata in riduzione cruenta con applicazione di mezzi di sintesi rimossi circa due anni dopo l'apposizione, in 7 punti i postumi –“leggero vizio di consolidazione che
ha determinato apprezzabile accentuazione in valgo e procurvato della coscia sinistra, ben
visibile alla stazione eretta e in considerazione della lieve limitazione funzionale della
5 flessione del ginocchio (comunque rientrante nell'ambito delle “sfumate ripercussioni” citate
dalla voce di riferimento)” (pag. 15 della relazione di c.t.u.)- della frattura del femore sinistro anch'essa trattata in modo cruento con applicazione di mezzi di sintesi rimossi dopo due anni,
e in 3 punti il pregiudizio estetico conseguente alla lunga, slargata e retraente sui piani sottostanti cicatrice iatrogena alla gamba.
Rispondendo alle osservazioni della consulente di parte attrice, la quale evidenziava che “un
valgo associato a procurvato determina un alterazione del normale e fisiologico asse
anatomico e meccanico dell'arto inferiore;
da questa alterazione discende una condizione di
alterata meccanica funzionale che, sulla base della conoscenza di meccanismi
eziopatogenetici ben noti in ortopedia, predispone, con alta probabilità, all'instaurarsi futuro
di una artrosi post-traumatica”, da considerarsi non “danno futuro aleatorio”, ma danno “che
molto probabilmente, se non sicuramente, si determinerà a carico del ginocchio sinistro”
dell'infortunato, in giovanissima età alla data del sinistro, il consulente tecnico aveva persuasivamente argomentato che “una artrosi post-traumatica in senso stretto è difficilmente
ipotizzabile per il mancato coinvolgimento della epifisi distale del femore” (pag. 18 della c.t.u.). Ciò in quanto la lesione ossea diagnosticata all'infortunato era piuttosto quella di frattura pluriframmentaria scomposta al 1/3 distale del femore sinistro. Per tale ragione e in
“assenza di elementi attuali che consentano una ragionevole previsione della entità, delle
modalità di insorgenza e dei tempi di insorgenza di questo ipotetico aggravamento futuro”
6 (pag. 18 della c.t.u.) il consulente tecnico ha ritenuto di non abbraciare la stima di 30 punti percentuali proposta dal consulente di parte attrice.
Ebbene:
-l'argomentata conclusione, che -in ragione della concreta localizzazione della lesione ossea sofferta dall'infortuno- impedisce di configurare proprio la legge scientifica di copertura sottesa alla ricostruzione del nesso causale evocata dall'appellante;
- lo scrupoloso esame clinico dell'infortunato e la compiuta analisi della pur scarna documentazione sanitaria prodotta (disponendo solo dei referti del pronto soccorso il c.t.u.,
per ricostruire al meglio la storia clinica di ha attinto ai documenti Parte_1
menzionati da entrambi i consulenti di parte);
- la chiara esplicazione dei profili di pregiudizio -anatomo-funzionale ed estetico- oggetto di valutazione (con riferimento all'arto inferire sinistro il c.t.u. ha rilevato “cicatrice iatrogena
slargata di cm 21 x 3 (larghezza massima al polo distale della medesima cicatrice) localizzata
sulla faccia laterale del terzo medio distale della coscia sinistra, ben visibile a distanza di
conversazione, che nel suo contesto presenta aderenze con i piani sottocutanei e fasciali, con
conseguente avvallamento cutaneo, accentuato dalla contrazione muscolare. Al quarto
distale della faccia mediale della coscia sinistra presenza di 2 cicatrici nummulari che il pz
riferisce essere secondarie alla scomposizione della frattura. Riferisce di aver rimosso i mezzi
di sintesi a distanza di circa 2 anni dall'intervento di osteosintesi. Alle misurazioni
perimetriche comparative si è rilevato un plus di 1,5 cm al sovrarotuleo e un'eccedenza
7 perimetrica di 1,5 cm al sottorotuleo in assenza di dismetrie in senso longitudinale. Modesto
procurvato e valgizzazione del terzo distale di coscia sinistra. Movimenti di anca sinistra
conservati sino ai gradi estremi sia in flesso-estensione che nelle rotazioni. Ginocchio sinistro
asciutto con una lieve valgizzazione che si apprezza maggiormente in stazione eretta. Assenza
di ballottamento rotuleo e di lassità capsulo-legamentosa. La flessione della gamba sulla
coscia appare ridotta di circa 15° con riferito dolore nell'escursione massima, l'estensione è
completa. Pivot centrale stabile, non alterazioni in varovalgo o valgo-varo. Prove meniscali
negative. La deambulazione è apparsa normale su terreno piano, possibile la deambulazione
taligrada e plantigrada”);
rassicurano della correttezza del parametro assunto dal primo giudice a base della liquidazione del danno non patrimoniale. D'altronde l'inarticolato dissenso sulle conclusioni del c.t.u.
veicolato dall'impugnazione omette di confrontarsi con lo specifico argomento tecnico considerato risolutivo all'ausiliare.
Neppure il secondo motivo di appello merita accoglimento.
In ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c., il giudice di primo grado ha addossato l'onere delle spese giudiziali in capo ai soccombenti, determinandole in “euro 7.485,00, di cui euro
6.715,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfetarie ex art. 2
D.M. 55/2014, nella misura del 15% dei compensi” (pag. 3 della sentenza impugnata).
Dunque, in sentenza le spese non sono state compensate, neppure in parte.
8 Ha inoltre esaustivamente e correttamente motivato la selezione dei parametri di liquidazione rappresentando:
- di essersi attenuto, nella determinazione del valore della causa, al disposto dell'art. 5
comma I del d.m. n. 55/2014 a tenore del quale “nei giudizi per pagamento di somme o
liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice
piuttosto che a quella domandata”;
- così individuato lo scaglione di pertinenza, di aver adottato, nel range prospettato dal decreto ministeriale, i valori medi abbattuti però della metà onde tener conto “del valore
effettivo della lite (prossimo al limite inferiore dello scaglione), della semplicità delle
questioni giuridiche decise e del modesto impegno difensivo richiesto in relazione
all'istruttoria della causa”, co ciò mostrando di aderire alla prescrizione dell'art. 4 comma
I del medesimo d.m. n. 55/2014 che, per l'equa commisurazione del compenso, impone di tener conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni
soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle
questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene
particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della
corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri
soggetti”.
9 La ragionata e argomentata determinazione del Tribunale, solidamente ancorata alle regole che sovrintendono alla liquidazione dei compensi in favore dei difensori, resiste alle doglianze dell'appellante.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore della compagnia di assicurazioni appellata e di in applicazione dei Controparte_3
minimi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro
260.000,00 -onde tener conto, ai sensi dell'art. 4 d.m. n. 55/2014, dell'oggetto circoscritto e della semplicità delle questioni trattate, concernenti essenzialmente apprezzamenti in fatto-
in € 4.997,00, di cui € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, €
2.552,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m.
n. 55/2014, devono essere poste a carico di parte appellante. Deve infine essere disposta la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Gioacchino Lupo, dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando nella contumacia di Controparte_4
e , qui dichiarata;
CP_5
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato a Parte_1 [...]
il 28.5.2020, il 10.9.2020, a il Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
21.12.2020 e a , in rinnovazione, il 30.4.2021, avverso la sentenza del CP_5
Tribunale di Palermo n. 4194 del 24 settembre 2019;
10 condanna parte appellante alla refusione in favore di e Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuno, in € 4.997,00 e CP_3
specificate in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014, disponendo distrarsi in favore dell'avvocato Gioacchino Lupo, dichiaratosi antistatario, quanto liquidato ad . Controparte_3
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 29 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 703 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1 CodiceFiscale_1
Lisa Chisesi per mandato in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
(p. iva , in persona del procuratore dottor Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dell'Avv. Aurelio Anselmo per mandato in calce alla CP_2
comparsa di costituzione in appello.
Appellato (c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 CodiceFiscale_2
Gioacchino Lupo per mandato in atti
Appellato
, Controparte_4 CP_5
Appellati contumaci
Conclusioni dell'appellante:
rigettare le domande e le argomentazioni tutte degli appellati;
riformare l'appellata sentenza resa tra le parti dal Tribunale civile di Palermo laddove non ha accolto integralmente le domande di e, per l'effetto: Parte_1
1) preliminarmente: rimettere la causa sul ruolo ed ammettere c.t.u. medico legale sull'appellante al fine di determinare il periodo di inabilità temporanea e il grado in percentuale dei postumi invalidanti a carattere permanente, il danno estetico. Valutata
l'evoluzione traumatica successiva al precedente accertamento di danno, pronunciarsi altresì
sulla circostanza per cui un valgo associato a procurvato determina un'alterazione del fisiologico asse anatomico e meccanico dell'arto inferiore e che da questa alterazione discende una condizione di alterata meccanica funzionale che, in base alla conoscenza di meccanismi eziopatogenici noti in ortopedia, determina l'instaurarsi futura di un'artrosi post traumatica, quantificandone in termini percentuali la consistenza di danno;
2 2) confermare l'esclusiva responsabilità di e di Controparte_1 Controparte_3
relativamente al sinistro occorso in data 02.04.2013 ed ai danni da lesione conseguentemente patiti dall'appellante ; Parte_1
3) condannare conseguentemente quest'ultimo e in solido tra loro, al Controparte_6
pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di € 123.906,00 (€ 193.180,00
danno totale - € 69.274,37 liquidati in primo grado) o in quella somma maggiore o minore che il Decidente riterrà conforme a giustizia, oltre gli interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT, come per legge;
4) condannare, in solido, gli appellati al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre I.V.A. e CPA e spese generali ex art 15 TF nelle misure di legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Contr Conclusioni dell'appellata dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c per palese mancanza di probabilità di accoglimento dello stesso;
ritenere e dichiarare infondato in fatto, illegittimo in diritto l'appello proposto rigettandolo conseguentemente, confermando in toto la decisione in 1° grado.
con vittoria di spese di questo grado di giudizio
Conclusioni per l'appellato CP_3
Rigettare integralmente l'appello proposto da;
Parte_1
vinte le spese di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art 93 c.p.c.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto impugnazione parziale avverso la sentenza a verbale n. 4194 Parte_2
emessa dal Tribunale di Palermo il 24.9.2019, che:
- accogliendo solo in parte le domande di risarcimento del danno ex art. 2054 c.c. da questi formulate in relazione al sinistro stradale occorso il giorno 2.4.2013 quando, in qualità di trasportato a bordo del ciclomotore Piaggio condotto da , circolava in viale CP_7
Mazzini a Giardinello (PA), ha accertato la responsabilità esclusiva di Controparte_3
conducente e proprietario dell'autovettura Lancia Y targata AE222MD nella causazione del sinistro e ha condannato quest'ultimo, in solido con la compagnia assicuratrice del veicolo,
al pagamento di 69.274,37, oltre interessi e spese del procedimento;
Controparte_1
- ha respinto analoga domanda proposta dall'attore nei confronti di e Controparte_4
, rispettivamente proprietaria e conducente dell'autovettura targata DF276ES, CP_5
pure coinvolta nel sinistro.
Senza contestare la ricostruzione della dinamica dell'incidente operata in primo grado e l'attribuzione di responsabilità in capo al solo conducente dell'autovettura Lancia Y, si duole l'appellante:
I) della sottostima del danno biologico da invalidità permanente dipendente dall'erronea e supina adesione del primo giudice alle conclusioni esposte dal consulente tecnico medico-
legale, il quale non aveva adeguatamente valutato la progressiva incidenza invalidante delle patologie all'arto inferiore, segnatamente della futura evoluzione -altamente probabile, se non
4 certa, in ragione dell'accreditata criteriologia medico-legale, idonea a fungere da legge di copertura nell'accertamento del nesso di causa- in gonartrosi post-traumatica dell'attuale condizione di valgo associata a procurvato acclarata dal consulente tecnico a carico del ginocchio sinistro;
II) della compensazione parziale delle spese di lite.
Ha dunque chiesto, previa rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, di accertare,
con seria valutazione prognostica, in 30 punti percentuali l'invalidità permanente residuata al sinistro e di commisurare in conseguenza il risarcimento a lui dovuto.
L'impugnazione, che per la sua specificità si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata dall'appellata società di assicurazioni in relazione alla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c.,
non è meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha ritenuto di condividere la stima in 15 punti percentuali (in doverosa applicazione del metodo a scalare per i danni monocromi)
dell'incidenza dei postumi invalidanti reliquati al sinistro sull'integrità psico-fisica della persona espressa dal consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva partitamente considerato in
6 punti i postumi dolorosi con sfumate limitazioni funzionali della frattura pluriframmentaria all'omero sinistro trattata in riduzione cruenta con applicazione di mezzi di sintesi rimossi circa due anni dopo l'apposizione, in 7 punti i postumi –“leggero vizio di consolidazione che
ha determinato apprezzabile accentuazione in valgo e procurvato della coscia sinistra, ben
visibile alla stazione eretta e in considerazione della lieve limitazione funzionale della
5 flessione del ginocchio (comunque rientrante nell'ambito delle “sfumate ripercussioni” citate
dalla voce di riferimento)” (pag. 15 della relazione di c.t.u.)- della frattura del femore sinistro anch'essa trattata in modo cruento con applicazione di mezzi di sintesi rimossi dopo due anni,
e in 3 punti il pregiudizio estetico conseguente alla lunga, slargata e retraente sui piani sottostanti cicatrice iatrogena alla gamba.
Rispondendo alle osservazioni della consulente di parte attrice, la quale evidenziava che “un
valgo associato a procurvato determina un alterazione del normale e fisiologico asse
anatomico e meccanico dell'arto inferiore;
da questa alterazione discende una condizione di
alterata meccanica funzionale che, sulla base della conoscenza di meccanismi
eziopatogenetici ben noti in ortopedia, predispone, con alta probabilità, all'instaurarsi futuro
di una artrosi post-traumatica”, da considerarsi non “danno futuro aleatorio”, ma danno “che
molto probabilmente, se non sicuramente, si determinerà a carico del ginocchio sinistro”
dell'infortunato, in giovanissima età alla data del sinistro, il consulente tecnico aveva persuasivamente argomentato che “una artrosi post-traumatica in senso stretto è difficilmente
ipotizzabile per il mancato coinvolgimento della epifisi distale del femore” (pag. 18 della c.t.u.). Ciò in quanto la lesione ossea diagnosticata all'infortunato era piuttosto quella di frattura pluriframmentaria scomposta al 1/3 distale del femore sinistro. Per tale ragione e in
“assenza di elementi attuali che consentano una ragionevole previsione della entità, delle
modalità di insorgenza e dei tempi di insorgenza di questo ipotetico aggravamento futuro”
6 (pag. 18 della c.t.u.) il consulente tecnico ha ritenuto di non abbraciare la stima di 30 punti percentuali proposta dal consulente di parte attrice.
Ebbene:
-l'argomentata conclusione, che -in ragione della concreta localizzazione della lesione ossea sofferta dall'infortuno- impedisce di configurare proprio la legge scientifica di copertura sottesa alla ricostruzione del nesso causale evocata dall'appellante;
- lo scrupoloso esame clinico dell'infortunato e la compiuta analisi della pur scarna documentazione sanitaria prodotta (disponendo solo dei referti del pronto soccorso il c.t.u.,
per ricostruire al meglio la storia clinica di ha attinto ai documenti Parte_1
menzionati da entrambi i consulenti di parte);
- la chiara esplicazione dei profili di pregiudizio -anatomo-funzionale ed estetico- oggetto di valutazione (con riferimento all'arto inferire sinistro il c.t.u. ha rilevato “cicatrice iatrogena
slargata di cm 21 x 3 (larghezza massima al polo distale della medesima cicatrice) localizzata
sulla faccia laterale del terzo medio distale della coscia sinistra, ben visibile a distanza di
conversazione, che nel suo contesto presenta aderenze con i piani sottocutanei e fasciali, con
conseguente avvallamento cutaneo, accentuato dalla contrazione muscolare. Al quarto
distale della faccia mediale della coscia sinistra presenza di 2 cicatrici nummulari che il pz
riferisce essere secondarie alla scomposizione della frattura. Riferisce di aver rimosso i mezzi
di sintesi a distanza di circa 2 anni dall'intervento di osteosintesi. Alle misurazioni
perimetriche comparative si è rilevato un plus di 1,5 cm al sovrarotuleo e un'eccedenza
7 perimetrica di 1,5 cm al sottorotuleo in assenza di dismetrie in senso longitudinale. Modesto
procurvato e valgizzazione del terzo distale di coscia sinistra. Movimenti di anca sinistra
conservati sino ai gradi estremi sia in flesso-estensione che nelle rotazioni. Ginocchio sinistro
asciutto con una lieve valgizzazione che si apprezza maggiormente in stazione eretta. Assenza
di ballottamento rotuleo e di lassità capsulo-legamentosa. La flessione della gamba sulla
coscia appare ridotta di circa 15° con riferito dolore nell'escursione massima, l'estensione è
completa. Pivot centrale stabile, non alterazioni in varovalgo o valgo-varo. Prove meniscali
negative. La deambulazione è apparsa normale su terreno piano, possibile la deambulazione
taligrada e plantigrada”);
rassicurano della correttezza del parametro assunto dal primo giudice a base della liquidazione del danno non patrimoniale. D'altronde l'inarticolato dissenso sulle conclusioni del c.t.u.
veicolato dall'impugnazione omette di confrontarsi con lo specifico argomento tecnico considerato risolutivo all'ausiliare.
Neppure il secondo motivo di appello merita accoglimento.
In ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c., il giudice di primo grado ha addossato l'onere delle spese giudiziali in capo ai soccombenti, determinandole in “euro 7.485,00, di cui euro
6.715,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfetarie ex art. 2
D.M. 55/2014, nella misura del 15% dei compensi” (pag. 3 della sentenza impugnata).
Dunque, in sentenza le spese non sono state compensate, neppure in parte.
8 Ha inoltre esaustivamente e correttamente motivato la selezione dei parametri di liquidazione rappresentando:
- di essersi attenuto, nella determinazione del valore della causa, al disposto dell'art. 5
comma I del d.m. n. 55/2014 a tenore del quale “nei giudizi per pagamento di somme o
liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice
piuttosto che a quella domandata”;
- così individuato lo scaglione di pertinenza, di aver adottato, nel range prospettato dal decreto ministeriale, i valori medi abbattuti però della metà onde tener conto “del valore
effettivo della lite (prossimo al limite inferiore dello scaglione), della semplicità delle
questioni giuridiche decise e del modesto impegno difensivo richiesto in relazione
all'istruttoria della causa”, co ciò mostrando di aderire alla prescrizione dell'art. 4 comma
I del medesimo d.m. n. 55/2014 che, per l'equa commisurazione del compenso, impone di tener conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni
soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle
questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene
particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della
corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri
soggetti”.
9 La ragionata e argomentata determinazione del Tribunale, solidamente ancorata alle regole che sovrintendono alla liquidazione dei compensi in favore dei difensori, resiste alle doglianze dell'appellante.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore della compagnia di assicurazioni appellata e di in applicazione dei Controparte_3
minimi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro
260.000,00 -onde tener conto, ai sensi dell'art. 4 d.m. n. 55/2014, dell'oggetto circoscritto e della semplicità delle questioni trattate, concernenti essenzialmente apprezzamenti in fatto-
in € 4.997,00, di cui € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, €
2.552,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m.
n. 55/2014, devono essere poste a carico di parte appellante. Deve infine essere disposta la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Gioacchino Lupo, dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando nella contumacia di Controparte_4
e , qui dichiarata;
CP_5
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato a Parte_1 [...]
il 28.5.2020, il 10.9.2020, a il Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
21.12.2020 e a , in rinnovazione, il 30.4.2021, avverso la sentenza del CP_5
Tribunale di Palermo n. 4194 del 24 settembre 2019;
10 condanna parte appellante alla refusione in favore di e Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuno, in € 4.997,00 e CP_3
specificate in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014, disponendo distrarsi in favore dell'avvocato Gioacchino Lupo, dichiaratosi antistatario, quanto liquidato ad . Controparte_3
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 29 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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