Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/04/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Pag. 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 158/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SEREMBE MANUELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
C.F. parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 in data 19/10/1973, rappresentata e difesa dall'avv. TRENTO LEONARDO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso in Sede Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 29/01/2024 parte ricorrente ha Parte_1 introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito Controparte_1 deducendo che:
- In data 10.09.2000 le parti hanno contratto matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rossano (CS) – Anno 2001 Numero 11 Parte II Serie C Ufficio 2;
- Dal matrimonio sono nati tre figli, nato a [...] l'[...]; Persona_1 Per_2
nato a [...] l'[...] e nata a [...] il [...];
[...] Per_3
- La casa familiare sita in Corigliano-Rossano, area urbana Rossano, alla C/da Petraro n. 71 è un immobile in locazione con regolare contratto di € 250,00 mensili;
- Il sig. svolge la propria attività lavorativa come bracciante agricolo e percepisce € 1.000,00 Per_1 mensili, mentre la sig.ra allo stato è disoccupata;
Parte_1
- La realtà matrimoniale, si è ben presto rilevata molto diversa da come dovrebbe essere in quanto caratterizzata da una serie di litigi originati dagli atteggiamenti minacciosi e dal comportamento aggressivo del marito. Quest'ultimo ha adottato un atteggiamento ostile e violento con aggressioni sia verbali che fisiche anche in presenza dei propri figli;
- La ricorrente, che in un primo momento ha tentato di mantenere l'unità familiare, si è determinata a richiedere la separazione in quanto i soprusi subiti non permettono alcuna possibilità di recuperare
il rapporto di coniugio ed il comportamento assunto dal marito mette seriamente a rischio l'incolumità della stessa e quella dei propri figli;
- Non sussistono beni patrimoniali in comunione o comproprietà.
Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza:
1. Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi per tutti i motivi indicati in narrativa, autorizzandoli a vivere separatamente.
2. Disporre l'affidamento congiunto dei minori e con dimora stabile presso Per_2 Per_3 la madre nell'abitazione familiare sita in Corigliano-Rossano (CS), area urbana Rossano alla C/da Petraro n. 71.
3. Disporre l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra che la abiterà con i propri Parte_1 figli.
4. Obbligare il resistente alla corresponsione di € 700,00 mensili a titolo di mantenimento in favore dei figli, ovvero, a quella diversa cifra che la S.V. riterrà di ragione e giustizia oltre al 50% delle spese straordinarie documentate oltre alle spese scolastiche rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat. Per_ Per_
5. Il padre avrà diritto a vedere e tenere con sé i minori e ogni martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
In ogni caso il padre potrà tenere con sé i minori durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal
23 al 29 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore o la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo i minori trascorreranno con il padre quindici giorni da stabilirsi concordemente tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno.
6. Disporre che l'assegno unico dovrà essere incassato dalla sig.ra , genitore Parte_1 collocatario.
7. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..”. All'esito della notifica del ricorso introduttivo non si è costituito il resistente. Alla prima udienza del 23.5.2024, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione attesa la mancata costituzione del resistente, all'esito dell'audizione della ricorrente la stessa ha richiesto rinvio per deposito di ulteriore documentazione per la modifica della domanda da condiviso ad esclusivo. Autorizzate le parti a vivere separate e concesso il richiesto rinvio, nelle more si è costituito il resistente, deducendo:
- di aver mai tenuto comportamenti e/o atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti della moglie e dei figlioli, nei confronti dei quali tutti ha sempre serbato grande rispetto e amore;
- che alla fine dell'anno 2023, con sommo stupore, veniva a conoscenza di una relazione extraconiugale da tempo intrattenuta dalla moglie con tale , suo parente e amico Persona_4 fraterno dai tempi dell'infanzia, circostanza questa che comprensibilmente creava una situazione di imbarazzo e di incomprensioni all'interno del nucleo familiare, sfociate dapprima nella lite del gennaio 2024, quando il veniva tratto in arresto per resistenza a danno dei CC intervenuti su Per_1 richiesta della figliola, e, successivamente, nell'arresto del 7 aprile 2024 nell'ambito di un procedimento penale che vede il indagato per il reato di cui all'art. 612bis cp in danno della Per_1 moglie;
- che detti episodi, ancora al vaglio del competente giudice penale, si sono però verificati quando la convivenza tra i coniugi era di fatto già stata interrotta, successivamente alla scoperta da parte del della infedeltà della moglie, infedeltà unica causa della intervenuta crisi coniugale e tale da Per_1 giustificare una richiesta di addebito della separazione a carico della ricorrente;
- che la ricorrente ha violato il dovere di fedeltà emerge dalla querela sporta da nei Persona_4 confronti del querela prodotta in cui il conferma di avere avuto una relazione Per_1 Per_4 Pag. 3 di 6
extraconiugale con la ricorrente, di cui il comparente era venuto a conoscenza solo a dicembre
2023;
- che, contrariamente a quanto ex adverso ritenuto, la crisi coniugale è stata determinata unicamente dalla violazione da parte della ricorrente dei doveri che derivano dal matrimonio e non dal carattere e dai comportamenti tenuti dal men che meno da quanto denunciato nelle querele ex adverso Per_1 allegate, in cui è fatto riferimento a fatti e comportamenti verificatesi quando la convivenza tra i coniugi era già cessata in seguito all'accertato e confessato tradimento da parte della ricorrente;
- il per quanto detto, non si oppone alla richiesta separazione coniugale, chiedendo che la Per_1 stessa venga addebitata alla ricorrente per violazione del dovere di fedeltà e insistendo perché venga disposto l'affido condiviso dei figli, nei cui confronti, si ribadisce, il comparente ha sempre tenuto comportamento amorevole e rispettoso, non facendo mancare loro nulla in termini di assistenza morale e materiale;
- che, in ordine alle richieste economiche, attualmente recluso presso la Casa Parte_2
Circondariale di Castrovillari in stato di custodia cautelare, rappresenta di essere da più tempo disoccupato e di prestare saltuariamente attività lavorativa, impegnato in lavori agricoli e a volte nella vendita di pescato, circostanza per cui nel passato è stato anche sottoposto a procedimenti penali per reati contravvenzionali in materia di pesca del novellamene (oggi depenalizzati);
- che, compatibilmente con le proprie capacità e possidenze economiche, si dichiara disponibile a contribuire al mantenimento dei figli minorenni versando un contributo mensile non superiore complessivamente ad €. 250,00, nonché a consentire alla richiesta ex adverso avanzata che l'assegno unico venga interamente percepito dalla ricorrente. Tanto premesso, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: Per_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1)dichiarare la separazione personale tra i coniugi, addebitandola alla ricorrente per vioalzione dei doveri derivanti dal matrimonio;
2)disporre l'affido condiviso dei figli minori e disciplinare il diritto di visita secondo le esigenze e i desiderata dei figli, in considerazione della età dei medesimi;
3)porre a carico del un assegno di mantenimento, da versare in favore dei figli Per_1 minori, nella misura complessiva son superiore ad €. 250,00 mensili. Spese e competenze di lite in favore dello Stato, stante l'ammissione a gratuito patrocinio del
.”. Per_1
Fissata udienza in presenza per consentire alle parti di instaurare il contraddittorio sulle difese del
(con contestuale richiesta alla Procura della Repubblica in Sede di trasmettere gli atti Per_1 ostensibili del procedimento penale), le parti hanno congiuntamente richiesto rinvio per bonario componimento.
Alla successiva udienza del 21.11.2024, fallite le trattative tra le parti, è stato sentito il resistente.
Con ordinanza del 21.11.2024, in via provvisoria, è stato disposto:
“
1.In relazione ai provvedimenti provvisori ed al corso dell'istruttoria.
• valutate le richieste e deduzioni, nonché la complessiva situazione familiare, come ragionevolmente presumibile sulla base degli elementi assunti;
• evidenziato che i figli della coppia nato a [...] il giorno 1.03.2002 e Persona_1
nato a [...] il giorno 8.09.2006, sono maggiorenni, mentre la sola figlia Per_2 Per_3
, nata a [...] il [...] è ancora minore d'età;
[...]
• ritenuto che, pertanto, nulla vada disposto in relazione all'affido ed al diritto di visita del padre in relazione ai figli maggiorenni;
• ritenuto che, quanto all'affidamento della figlia minore, l'attuale stato di detenzione del resistente e la sentenza di condanna - a seguito del patteggiamento – per delitti commessi tra gli altri nei confronti della resistente, unitamente considerati, sconsiglino l'adozione del regime di base dell'affidamento condiviso, risultando rispondente all'interesse del minore l'affido esclusivo alla madre con collocamento presso la medesima;
• in conseguenza di quanto statuito in punto di affidamento dei figli la casa familiare va assegnata a Parte_1 Pag. 4 di 6
• ritenuto che, attesa l'età della minore (ultradiciasettenne), l'esercizio di visita del padre va lasciato alla libera determinazione degli interessati;
Per_
• ritenuto che, in merito al contributo al mantenimento della minore, nonché del figlio - divenuto maggiorenne nelle more del giudizio -, convivente con la madre e non economicamente autosufficiente, tenuto conto della situazione economica delle parti e della documentazione in atti, nonché della concordi richieste dei difensori sul punto, l'assegno a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, va determinato in € 250,00 mensili (€ 125,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, con versamento in favore della
, come indicato in dispositivo;
Parte_1
• ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ultradodicenne;
P.Q.M.
la figlia minore , nata a Rossano il [...] in [...] esclusivo a Pt_3 Per_3
stabilendo che la frequentazione tra padre e figlia avvenga secondo la libera Parte_1 determinazione degli interessati;
➢ ASSEGNA la casa coniugale a Parte_1
➢ PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_2 ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 250,00, a Parte_1 Per_ Per_ titolo di contributo al mantenimento dei figli ed (€ 125,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
➢ INVITA i coniugi a definire concordemente il contesto sulla base dei provvedimenti presidenziali;
➢ FISSA per l'ascolto della minore l'udienza del 20.02.2025, ore 12:30.”. All'udienza del 20.2.2025, i difensori hanno dato atto del deposito dell'accordo sottoscritto tra le parti e con il quale le stesse hanno chiesto la conferma dei provvedimenti adottati in via provvisoria.
I difensori, quindi, hanno chiesto che la rimessione della causa in decisione con rinuncia ai termini.
La causa è stata, quindi, rimessa in decisione. Non sono pervenute conclusioni difformi del P.M..
2. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse dei figli, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La separazione, poi, va pronunciata senza addebito.
Il resistente, infatti, costituendosi tardivamente in giudizio è decaduto dalla possibilità di formulare la relativa domanda.
3. L'affidamento del figlio minore A livello generale vanno premessi i seguenti principi. L'affidamento condiviso dei figli si pone, ai sensi degli art. 337 ter c.c. e ss., si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione. L'affido condiviso è derogabile laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. L'art. 337 quater co. 1 c.c., difatti, stabilisce che «il giudice può disporre l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore». Pag. 5 di 6
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. Per cui la pronuncia di affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro genitore (Cass., Sez. I, sent. n. 6535/2019; Cass., Sez. VI-1, ord. n. 24526/2010). Giova altresì rammentare che i provvedimenti di affidamento dei figli minori sono adottati rebus sic stantibus e suscettibili di modificazione in relazione a fatti sopravvenuti, tendendo ad identificare nelle condizioni esistenti al momento della decisione, quale sia il miglior interesse del minore.
Giova osservare che le parti hanno chiesto concordemente la conferma dell'affido esclusivo già Per_ disposto in via provvisoria dal Tribunale in relazione alla minore Non essendo emersi mutamenti delle circostanze va confermato quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori. Per_ La minore prossima al compimento di 18 anni, resta dunque affidata in via esclusiva alla madre, rispetto alla quale non sono emersi elementi di inidoneità genitoriale, mentre per il Per_1 non può disconoscersi che la gravità dei reati (atti persecutori e lesioni personali) commessi in danno della moglie e per i quali già era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, oltre che il conseguente stato di detenzione a seguito della sentenza di patteggiamento per tali reati, incida in negativo sull'idoneità del resistente a fornire un modello genitoriale adeguato ad orientare lo sviluppo della minore;
né l'attuale condizione di detenzione è compatibile con il costante e quotidiano monitoraggio sulle esigenze di vita di un minore che l'esercizio di un affido condiviso comporta.
Va altresì confermato il collocamento della minore con la madre, nonché la previsione di incontri Per_ liberi con il padre e rimessi alla volontà degli interessati, in considerazione del fatto che è ormai prossima alla maggiore età.
In conseguenza di quanto previsto in merito all'affidamento e collocamento del minore, va disposta l'assegnazione della casa coniugale alla madre, la quale vi abita unitamente ai figli.
4. Il mantenimento in favore dei figli L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1. Le attuali esigenze del figlio.
2. Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3. I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4. Le risorse economiche di ciascun genitore.
5. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Alla luce del disposto dell'art. 316 bis che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Nel caso di specie, non essendo emersi mutamenti delle circostanze rispetto all'adozione dei provvedimenti provvisori, ed attesa la congiunta richiesta operata dalle parti di conferma del mantenimento previsto in via provvisoria, può essere confermato quanto già stabilito con l'ordinanza del 21.11.2024. Pag. 6 di 6
Per completezza, va osservato che non risulta fornita alcuna prova circa la non autosufficienza del maggiorenne , per il quale non è stato previsto mantenimento, atteso che è stata la stessa Per_1 ricorrente a dichiarare che il figlio lavora, sebbene, a dire della ricorrente, non riesca ancora a mantenersi da solo.
5. Il mantenimento tra i coniugi
Non risulta formulata domanda di mantenimento e, pertanto, nulla va disposto sul punto.
6. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti in ragione dell'accordo tra loro intercorso e dell'eguale interesse alla pronuncia sulla separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I
CONIUGI e come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
B. DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale di;
CP_3
C. la figlia minore nata a Rossano il [...] in [...] esclusivo a Pt_3 Per_3
stabilendo che la frequentazione tra padre e figlia avvenga secondo la Parte_1 libera determinazione degli interessati;
D. ASSEGNA la casa coniugale a Parte_1
E. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in favore Parte_2 della ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile Parte_1 Per_ Per_ di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed (€ 125,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
F. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
G. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano Rossano per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 11, parte II, Serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001); H. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 29.4.2025. Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò