Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/2001, n. 8974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8974 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
M IN ME DE3974/0 1 REPUBBLICA HA PO TA LANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto (SOCIETA' SEZIONE PRIMA CIVILE COOPERATIVA NULLITA DEU BERAZONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18273/99 CARNEVALE Presidente e Relatore Dott. Corrado Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Dott. Mario ADAMO Consigliere Cron. 20505 Dott. PE Maria BERRUTI Consigliere Rep. 27833163 Dott. Luigi Ud. 26/03/2001 MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: delper diritti L. 3000 COOPERATIVA IL SESTANTE a r.l., in persona 3 LUG. 2001 IL CANCELLIERE proPresidente del Consiglio di Amministrazione tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. 24, MANTEGAZZA presso il signor DI LU, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE SCORZA e ROMANO COLARUSSO, giusta mandato a margine del ricorso;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
SARDONE GIUSEPPE;
- intimato avverso la sentenza n. 173/98 della Corte d'Appello di2001 46 LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 18/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2001 dal Presidente Relatore Dott. + Corrado CARNEVALE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Colarusso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto con-- fermava la sentenza del Tribunale di Taranto con cui - accogliendosi l'opposizione dell'odierna parte intimata era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente dello stesso Tribunale nei confronti dell'opponente per il pagamento della somma di lire 6.000.000 in favore della cooperativa edilizia a r.l. "Il Sestante", in quanto la deliberazione del consiglio di amministrazione della cooperativa adottata nella ri- unione del 31 maggio 1991, in base alla quale era stato posto a carico di ciascuno dei soci il versamento di quella somma, era nulla per illiceità dell'oggetto. La Cooperativa "Il Sestante" ha proposto ricorso per cassazione. La parte intimata non ha notificato controricorso e non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione "t Ai fini dell'accertamento dell'ammissibilità del ricorso, deve essere presa in esame la questione rela- tiva agli effetti, sul presente giudizio di legittimi- tà, del giudicato formatosi, in seguito al rigetto del ricorso della cooperativa "Il Sestante", pronunciato da questa Corte Suprema con la sentenza 5 maggio 1998, n, 4501, contro la sentenza della Corte di appello di Lec- con cui, nel giu- ce sezione distaccata di Taranto ingiuntivo ottenuto dizio di opposizione al decreto dalla cooperativa nei confronti del socio PE Z- * zarro, è stata dichiarata la nullità della medesima de- libera del Consiglio di amministrazione del 31 maggio 1991, posta a base del decreto ingiuntivo opposto nel procedimento in cui è stata emessa la sentenza impugna- ta. Come questa Corte Suprema ha più volte statuito (ex plurimis, v. sent. 14 dicembre 2000, n. 15786) pro- nunciando sui ricorsi proposti dalla cooperativa "Il Sestante" contro analoghe sentenze emesse dalla stessa Corte territoriale nei confronti di altri soci, la di- chiarazione di nullità di una deliberazione del Consi- glio di amministrazione di una società che sia diretta- E 3 " mente lesiva dei diritti dei soci ha effetto nei con- fronti di tutti i soci. Conseguentemente la dichiarazione di nullità della deliberazione 31 maggio 1991 del consiglio di ammini- strazione della cooperativa ricorrente, pronunciata con sentenza passata in giudicato oltre un anno prima la proposizione del ricorso, ha effetto anche nei confron- ti dell'odierna parte intimata ed ha fatto venir meno l'interesse della cooperativa a proporre il ricorso, non potendo la ricorrente conseguire da esso alcun uti- caso di suo le risultato pratico, dal momento che, in accoglimento, il giudice di rinvio non potrebbe far ri- vivere nei confronti dell'odierna parte intimata una delibera del consiglio di amministrazione della coope- rativa già dichiarata nulla, con effetto rispetto a tutti i soci, con sentenza passata in giudicato. Tale difetto di interesse, già sussistente al mo- mento della proposizione del ricorso, rende quest'ultimo inammissibile. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata svolto attivi- tà difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte E 2 Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 26 marzo 2001. Il Presidente estensore 5 lomon Ram mer Corrado Carnevale CANCELLERIA IL CANCELLIERE Marie OfJuss 2001 Maria DI Nuz72 IN DEPOSITATA G LU 3 Oggi, IL CANCELLIERE Maria NUZZO 109T 250.000 455 40000 TOT 290000 600 806 7 5,7 5 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 data Q SEI2004 4 Registrate versata © 155,74 (euro CENTOCONOVANTAR INOVE/7+ ald p. Dirigente Area (Dott.ssa Maria Grazia DIL Responsabile Servizio Al G ar (Dr. M. RACCICHIN A M O 10 R I T D F S 004 T DELLE A R T N E E 5