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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza all'udienza del 28.01.2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3999/2022 TRA
, nata a [...], il [...], rappr.to e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Sergio D'Amico, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Loggia dei Pisani n. 13 RICORRENTE E
P.IVA in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Caserta alla Via Caduti sul Lavoro n. 38
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 409 cpc depositato in data 26.04.2021 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere laureata in Scienze Economiche – Aziendali, Laurea Magistrale Codice 77, deduceva: di aver dal 18.05.2020 prestato attività lavorativa di natura subordinata, con rapporto part-time “di fatto” e senza inquadramento, alle dipendenze della società specializzata in European Affairs & Lobbying che CP_1 fornisce supporto tecnico altamente specializzato sull'avvio e l'implementazione di progetti finanziati attraverso i fondi Europei nei processi di sviluppo, di conoscenza di crescita economica sia per Enti Pubblici sia per imprese e privati;
di aver assolto, con pluralità di mansioni ai seguenti compiti: Ricerche di bandi Europei e Nazionali su internet, Sviluppo del progetto europeo “Sport e Disabilità”, Sviluppo ed elaborazione di diversi progetti/bandi sia per Enti Pubblici sia per imprese, consulenza ai cliente dello studio per il bando “Io resto al Sud”; di aver nell'espletamento delle predette mansioni sempre osservato le istruzioni e le direttive impartitele nelle linee
1 generali dall'amministratore della società convenuta pur godendo comunque di ampia autonomia organizzativa e di iniziativa;
di aver osservato un orario di lavoro dalle ore 9.00 alle ore 13.00, distribuito su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì; di essere stata sempre soggetta al potere gerarchico e disciplinare dell'amministratore della società convenuta, cui tra l'altro era ritenuta a rivolgersi per eventuali richieste di permessi e ferie;
di non aver percepito alcunchè a titolo di retribuzione, come pure, per ratei 13ª e 14ª, così come per ratei di ferie, né per festività. Concludeva, quindi chiedendo accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, senza soluzione di continuità dal 18.05.2020 e sino al 22.11.2020, con inquadramento nel livello I° di cui alla contrattazione collettiva commerciale, terziario, distribuzione e servizi;
accertarsi e dichiararsi, altresì, il proprio diritto a percepire, dalla tutte le CP_1 mensilità non corrisposte nonché le competenze a titolo di 13ª e 14ª mensilità, ferie, festività e riposi settimanali non goduti, TFR, indennità sostitutiva del preavviso e, comunque, di tutte le altre spettanze di lavoro come analiticamente indicate e quantificate prospetto contabile allegato al ricorso, sulla base delle mansioni effettivamente svolte, della quantità e qualità del lavoro prestato, in relazione al detto CCNL di riferimento, applicabile al caso di specie, in modo diretto ed, anche, occorrendo, ex art. 36 costituzione, nonché ad ogni norma di legge applicabile;
accertarsi e dichiararsi legittimo il proprio recesso dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con la CP_1
, per giusta causa, dichiarando la risoluzione del rapporto di lavoro, per il
[...] grave inadempimento in cui è incorsa la detta società, e per fatto e colpa di quest'ultima, con condanna della medesima a corrisponderle l'indennità sostitutiva del preavviso, salvo il riconoscimento di ogni altro danno;
condannarsi, per i motivi e le causali tutte espresse, la in CP_1 persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in suo favore della somma complessiva di € 13.464,00, ovvero alla corresponsione della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, come per legge, e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
conseguentemente, condannarsi l' in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali al fine di consentire all' di accertare i relativi versamenti e costituire la Pt_2 corrispondente posizione assicurativa, in suo favore sulla base del periodo di attività alle dipendenze della convenuta. Vinte le spese con attribuzione. Non si costituiva la resistente pur regolarmente evocata in CP_1 giudizio, pertanto va dichiarata la contumacia. Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova orale, all'udienza del 28.01.2025, ribadita la causa veniva discussa, e contestualmente decisa come da sentenza versata in atti.
*******
2 Nel merito la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente chiede accertarsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal maggio al novembre 2020 in assenza di formale inquadramento. In ordine al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato è opportuno richiamare alcuni consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti sviluppatisi in ordine agli elementi costitutivi la subordinazione. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Il rapporto di lavoro subordinato si caratterizza, quindi, per la verticalità in quanto trattasi di un rapporto di lavoro reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base del dato normativo sopraesposto è possibile ritenere, conformemente a quanto asserito dal consolidato orientamento giurisprudenziale che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. n. 4500 del 27.02.2007; Cass. lav. 04.06.02 n. 4682; Cass. lav. 10.6.98, n. 5792).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere
3 sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono l'eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
l'assenza di rischio imprenditoriale;
l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
la continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
la retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
l'esclusività della prestazione;
l'infungibilità soggettiva della prestazione;
l'esercizio di mansioni meramente esecutive. Alla luce di quanto esposto vi è rapporto di lavoro subordinato quando il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione - entro l'orario di lavoro o comunque nei limiti temporali del contratto - del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti. Orbene, mutuando le considerazioni sopraesposte al caso di specie, osserva la giudicante che i dati conoscitivi offerti dalla prova orale globalmente valutati risultano univocamente idonei a formare il convincimento circa la sussistenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato così come dedotto nell'atto introduttivo in ordine alla durata e al richiesto inquadramento. In particolare, per quanto qui rileva il teste fratello della Testimone_1 ricorrente, ha dichiarato “Sono barman da circa 4 anni presso il locale Enigmi. Sono il fratello della ricorrente. Non coabitiamo più da circa due anni. Non ho ma lavorato per la resistente. So che mia sorella ha lavorato per
4 la resistente da maggio a novembre del 2020. L'accompagnavo io a lavoro sia all'andata che al ritorno. Ricordo che lavorava dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì. Ricordo che lei si occupava di bandi europei, tanto so per quanto da lei riferito. Non sono mai entrato in ufficio. Ricordo che tra le colleghe vi era
. Non so se a parte lei vi fossero altre colleghe. Non conosco il Persona_1 nome del datore di lavoro. Nulla so in ordine alla retribuzione sia in ordine al percepito che alle modalità dii corresponsione. So che mia sorella decise di andare via perché non era retribuita. Ricordo di averla accompagnata nel mese di luglio mentre non ricordo per agosto. Ricordo che la società si chiama ricordo un cartello fuori, ricordo che era sita in via CP_1
Santoro a Marcianise.” L'altra teste di parte ricorrente, , collega di lavoro della stessa, Persona_1 per quanto qui rileva, dichiarava “Sono assistente amministrativa presso la SABAC di Caserta dal settembre 2023. In precedenza e cioè dal 2017 sino al 2020 sono stata addetta alle vendite presso il negozio Roy RS sito nella Reggia Outlet di Caserta. Con tale datore di lavoro il rapporto è cessato per dimissioni. Successivamente, da inizio ottobre alla prima settimana di novembre, ho lavorato per la resistente . Lì mi occupavo della realizzazione di progetti con fondi UE ma non avevo un contratto. Non ho controversie pendenti. Dopo un mese non andai più perché non ero pagata. Successivamente ho lavorato in un'agenzia per circa un anno. Preciso che per la resistente ho lavorato nel corso dell'anno 2020 e lavoravo part time dalle 9 alle 13. Ho conosciuto la ricorrente presso la resistente, facevamo lo stesso orario di lavoro, lei mi disse che lavorava da maggio. Preciso che lei era in altro ufficio ma ricorso che si occupava della gestione dei progetti facendo colloqui e ne ricercava altri. Ricordo che era da sola a svolgere tali mansioni mentre altre due erano le su segretarie. Le direttive mi venivano impartite dal titolare di cui non ricordo il nome al momento, ricordo che era in uomo. Ricordo che tendenzialmente era sempre presente salvo quando si recava a Strasburgo. Ricordo che la ricorrente mi disse che si sarebbe dimessa anche lei. Ricordo che lei si lamentava per non essere pagata. Personalmente non ho mai lavorato il sabato e non so se fosse aperto. Ricordo che nel periodo in cui ho lavorato è venuto saltuariamente anche un altro ragazzo di cui ricordo il nome.” Quantunque uno dei testimoni sia il fratello della ricorrente la convergenza e sovrapponibilità delle deposizioni in ordine agli elementi fondanti la subordinazione sopra esposti: sia in ordine all'inserimento stabile del prestatore di lavoro nell'organizzazione lavorativa datoriale (presenza stabile sul luogo di lavoro ed espletamento delle mansioni così come dedotte) sia con riferimento all'eterodirezione, inducono la giudicante a considerare raggiunta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto nell'atto introduttivo. Rileva la giudicante come la parzialità temporale della deposizione della collega di lavoro non pregiudica la
5 piattaforma probatoria atteso che è corroborata dalle dichiarazioni del fratello accompagnatore per cui può ritenersi provato il rapporto nel periodo dedotto. Tanto premesso in punto di fatto, osserva la giudicante che certamente alla fattispecie concreta risultano applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria, invocato dalla ricorrente non già in via diretta, non essendo il rapporto di lavoro regolarizzato, ma parametrica. Sul punto va ricordato che una ormai consolidata giurisprudenza riconosce alla contrattazione collettiva una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art. 36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale. Nell'individuare la retribuzione applicabile al lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice tuttavia, pur potendo utilizzare come parametro di raffronto la retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro del settore applicabile, non può attribuire il trattamento normativo ed economico previsto dai tipici istituti della contrattazione collettiva o individuale, dovendo fare riferimento soltanto ai seguenti elementi: quantità e qualità del lavoro prestato, sufficienza e proporzionalità della retribuzione al fine di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, durata massima della giornata lavorativa come stabilita dalla legge con conseguente determinazione dello straordinario maggiorato con la percentuale di legge e quantificato in riferimento alla durata dell'orario legale, riposo settimanale e ferie annuali retribuiti, tredicesima mensilità (vedi in Cass. 8 agosto 2000, n. 10465; Cass. Sez. Un. n. 38/2001; Cass. 17 gennaio 2004, n. 668). Non possono, quindi, essere corrisposti gli istituti della retribuzione di fonte negoziale in assenza di espressa adesione delle parti e, quindi, la 14^ mensilità e l'indennità sostitutiva del preavviso. Parimenti non dovuta è l'indennità sostitutiva delle ferie atteso che i testimoni escussi, le cui dichiarazioni sono sostanzialmente sovrapponibili e poste alla base della piattaforma probatoria ai fini decisori, alcunché sono stati in grado di riferire al riguardo ed il relativo onere probatorio grava in capo alla ricorrente stessa. In ordine al quantum delle differenze retributive dovute questa giudicante condivide integralmente i conteggi sviluppati da parte ricorrente prodotti unitamente al ricorso introduttivo perché conformi ai criteri indicati nel CCNL invocato versato in atti e, al contempo, conformi alle risultanze istruttorie. Ne consegue, quindi, che applicando i parametri contenuti nel CCNL di categoria, epurati delle voci non riconosciute per carenza probatoria e, comunque, per applicazione del CCNL in via parametrica e in attuazione dell'art. 36 cost., anche ai sensi dell'art. 423 c.p.c., parte resistente è tenuta al pagamento di euro 8001,52 di cui euro 616,00 a titolo di TFR. Su tali somme, ai sensi del combinato disposto dell'art.429 c.p.c. e 150 disp.att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonchè gli interessi
6 che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/01) , dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Quando alla richiesta di accertamento della giusta causa di dimissioni ai fini del riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, come innanzi esposto, fermo il riconoscimento della giustezza delle dimissioni perché rese per parzialità nella corresponsione della retribuzione, non può essere riconosciuto il quantum conseguente trattandosi di un istituto di fonte convenzionale nella determinazione e, quindi, non richiamabile in via parametrica. La rinuncia alla domanda di regolarizzazione contributiva implica l'assorbimento di qualsivoglia questione sul punto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La giudice di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione, a) In parziale accoglimento della domanda, previo riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dal 18.05.2020 al 21.11.2020, con inquadramento nel I liv. CCNL Terziario- Commercio – Distribuzione-
Servizi, condanna la convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 8001,52 di cui euro 616,00 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo;
b) rigetta le altre domande per le causali di cui in motivazione;
c) condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi € 2100,00, di cui € 1900,00 per compensi oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 28.01.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza all'udienza del 28.01.2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3999/2022 TRA
, nata a [...], il [...], rappr.to e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Sergio D'Amico, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Loggia dei Pisani n. 13 RICORRENTE E
P.IVA in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Caserta alla Via Caduti sul Lavoro n. 38
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 409 cpc depositato in data 26.04.2021 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere laureata in Scienze Economiche – Aziendali, Laurea Magistrale Codice 77, deduceva: di aver dal 18.05.2020 prestato attività lavorativa di natura subordinata, con rapporto part-time “di fatto” e senza inquadramento, alle dipendenze della società specializzata in European Affairs & Lobbying che CP_1 fornisce supporto tecnico altamente specializzato sull'avvio e l'implementazione di progetti finanziati attraverso i fondi Europei nei processi di sviluppo, di conoscenza di crescita economica sia per Enti Pubblici sia per imprese e privati;
di aver assolto, con pluralità di mansioni ai seguenti compiti: Ricerche di bandi Europei e Nazionali su internet, Sviluppo del progetto europeo “Sport e Disabilità”, Sviluppo ed elaborazione di diversi progetti/bandi sia per Enti Pubblici sia per imprese, consulenza ai cliente dello studio per il bando “Io resto al Sud”; di aver nell'espletamento delle predette mansioni sempre osservato le istruzioni e le direttive impartitele nelle linee
1 generali dall'amministratore della società convenuta pur godendo comunque di ampia autonomia organizzativa e di iniziativa;
di aver osservato un orario di lavoro dalle ore 9.00 alle ore 13.00, distribuito su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì; di essere stata sempre soggetta al potere gerarchico e disciplinare dell'amministratore della società convenuta, cui tra l'altro era ritenuta a rivolgersi per eventuali richieste di permessi e ferie;
di non aver percepito alcunchè a titolo di retribuzione, come pure, per ratei 13ª e 14ª, così come per ratei di ferie, né per festività. Concludeva, quindi chiedendo accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, senza soluzione di continuità dal 18.05.2020 e sino al 22.11.2020, con inquadramento nel livello I° di cui alla contrattazione collettiva commerciale, terziario, distribuzione e servizi;
accertarsi e dichiararsi, altresì, il proprio diritto a percepire, dalla tutte le CP_1 mensilità non corrisposte nonché le competenze a titolo di 13ª e 14ª mensilità, ferie, festività e riposi settimanali non goduti, TFR, indennità sostitutiva del preavviso e, comunque, di tutte le altre spettanze di lavoro come analiticamente indicate e quantificate prospetto contabile allegato al ricorso, sulla base delle mansioni effettivamente svolte, della quantità e qualità del lavoro prestato, in relazione al detto CCNL di riferimento, applicabile al caso di specie, in modo diretto ed, anche, occorrendo, ex art. 36 costituzione, nonché ad ogni norma di legge applicabile;
accertarsi e dichiararsi legittimo il proprio recesso dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con la CP_1
, per giusta causa, dichiarando la risoluzione del rapporto di lavoro, per il
[...] grave inadempimento in cui è incorsa la detta società, e per fatto e colpa di quest'ultima, con condanna della medesima a corrisponderle l'indennità sostitutiva del preavviso, salvo il riconoscimento di ogni altro danno;
condannarsi, per i motivi e le causali tutte espresse, la in CP_1 persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in suo favore della somma complessiva di € 13.464,00, ovvero alla corresponsione della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, come per legge, e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
conseguentemente, condannarsi l' in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali al fine di consentire all' di accertare i relativi versamenti e costituire la Pt_2 corrispondente posizione assicurativa, in suo favore sulla base del periodo di attività alle dipendenze della convenuta. Vinte le spese con attribuzione. Non si costituiva la resistente pur regolarmente evocata in CP_1 giudizio, pertanto va dichiarata la contumacia. Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova orale, all'udienza del 28.01.2025, ribadita la causa veniva discussa, e contestualmente decisa come da sentenza versata in atti.
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2 Nel merito la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente chiede accertarsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal maggio al novembre 2020 in assenza di formale inquadramento. In ordine al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato è opportuno richiamare alcuni consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti sviluppatisi in ordine agli elementi costitutivi la subordinazione. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Il rapporto di lavoro subordinato si caratterizza, quindi, per la verticalità in quanto trattasi di un rapporto di lavoro reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base del dato normativo sopraesposto è possibile ritenere, conformemente a quanto asserito dal consolidato orientamento giurisprudenziale che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. n. 4500 del 27.02.2007; Cass. lav. 04.06.02 n. 4682; Cass. lav. 10.6.98, n. 5792).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere
3 sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono l'eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
l'assenza di rischio imprenditoriale;
l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
la continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
la retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
l'esclusività della prestazione;
l'infungibilità soggettiva della prestazione;
l'esercizio di mansioni meramente esecutive. Alla luce di quanto esposto vi è rapporto di lavoro subordinato quando il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione - entro l'orario di lavoro o comunque nei limiti temporali del contratto - del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti. Orbene, mutuando le considerazioni sopraesposte al caso di specie, osserva la giudicante che i dati conoscitivi offerti dalla prova orale globalmente valutati risultano univocamente idonei a formare il convincimento circa la sussistenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato così come dedotto nell'atto introduttivo in ordine alla durata e al richiesto inquadramento. In particolare, per quanto qui rileva il teste fratello della Testimone_1 ricorrente, ha dichiarato “Sono barman da circa 4 anni presso il locale Enigmi. Sono il fratello della ricorrente. Non coabitiamo più da circa due anni. Non ho ma lavorato per la resistente. So che mia sorella ha lavorato per
4 la resistente da maggio a novembre del 2020. L'accompagnavo io a lavoro sia all'andata che al ritorno. Ricordo che lavorava dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì. Ricordo che lei si occupava di bandi europei, tanto so per quanto da lei riferito. Non sono mai entrato in ufficio. Ricordo che tra le colleghe vi era
. Non so se a parte lei vi fossero altre colleghe. Non conosco il Persona_1 nome del datore di lavoro. Nulla so in ordine alla retribuzione sia in ordine al percepito che alle modalità dii corresponsione. So che mia sorella decise di andare via perché non era retribuita. Ricordo di averla accompagnata nel mese di luglio mentre non ricordo per agosto. Ricordo che la società si chiama ricordo un cartello fuori, ricordo che era sita in via CP_1
Santoro a Marcianise.” L'altra teste di parte ricorrente, , collega di lavoro della stessa, Persona_1 per quanto qui rileva, dichiarava “Sono assistente amministrativa presso la SABAC di Caserta dal settembre 2023. In precedenza e cioè dal 2017 sino al 2020 sono stata addetta alle vendite presso il negozio Roy RS sito nella Reggia Outlet di Caserta. Con tale datore di lavoro il rapporto è cessato per dimissioni. Successivamente, da inizio ottobre alla prima settimana di novembre, ho lavorato per la resistente . Lì mi occupavo della realizzazione di progetti con fondi UE ma non avevo un contratto. Non ho controversie pendenti. Dopo un mese non andai più perché non ero pagata. Successivamente ho lavorato in un'agenzia per circa un anno. Preciso che per la resistente ho lavorato nel corso dell'anno 2020 e lavoravo part time dalle 9 alle 13. Ho conosciuto la ricorrente presso la resistente, facevamo lo stesso orario di lavoro, lei mi disse che lavorava da maggio. Preciso che lei era in altro ufficio ma ricorso che si occupava della gestione dei progetti facendo colloqui e ne ricercava altri. Ricordo che era da sola a svolgere tali mansioni mentre altre due erano le su segretarie. Le direttive mi venivano impartite dal titolare di cui non ricordo il nome al momento, ricordo che era in uomo. Ricordo che tendenzialmente era sempre presente salvo quando si recava a Strasburgo. Ricordo che la ricorrente mi disse che si sarebbe dimessa anche lei. Ricordo che lei si lamentava per non essere pagata. Personalmente non ho mai lavorato il sabato e non so se fosse aperto. Ricordo che nel periodo in cui ho lavorato è venuto saltuariamente anche un altro ragazzo di cui ricordo il nome.” Quantunque uno dei testimoni sia il fratello della ricorrente la convergenza e sovrapponibilità delle deposizioni in ordine agli elementi fondanti la subordinazione sopra esposti: sia in ordine all'inserimento stabile del prestatore di lavoro nell'organizzazione lavorativa datoriale (presenza stabile sul luogo di lavoro ed espletamento delle mansioni così come dedotte) sia con riferimento all'eterodirezione, inducono la giudicante a considerare raggiunta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto nell'atto introduttivo. Rileva la giudicante come la parzialità temporale della deposizione della collega di lavoro non pregiudica la
5 piattaforma probatoria atteso che è corroborata dalle dichiarazioni del fratello accompagnatore per cui può ritenersi provato il rapporto nel periodo dedotto. Tanto premesso in punto di fatto, osserva la giudicante che certamente alla fattispecie concreta risultano applicabili le previsioni contrattuali del contratto collettivo nazionale di categoria, invocato dalla ricorrente non già in via diretta, non essendo il rapporto di lavoro regolarizzato, ma parametrica. Sul punto va ricordato che una ormai consolidata giurisprudenza riconosce alla contrattazione collettiva una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art. 36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale. Nell'individuare la retribuzione applicabile al lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice tuttavia, pur potendo utilizzare come parametro di raffronto la retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro del settore applicabile, non può attribuire il trattamento normativo ed economico previsto dai tipici istituti della contrattazione collettiva o individuale, dovendo fare riferimento soltanto ai seguenti elementi: quantità e qualità del lavoro prestato, sufficienza e proporzionalità della retribuzione al fine di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, durata massima della giornata lavorativa come stabilita dalla legge con conseguente determinazione dello straordinario maggiorato con la percentuale di legge e quantificato in riferimento alla durata dell'orario legale, riposo settimanale e ferie annuali retribuiti, tredicesima mensilità (vedi in Cass. 8 agosto 2000, n. 10465; Cass. Sez. Un. n. 38/2001; Cass. 17 gennaio 2004, n. 668). Non possono, quindi, essere corrisposti gli istituti della retribuzione di fonte negoziale in assenza di espressa adesione delle parti e, quindi, la 14^ mensilità e l'indennità sostitutiva del preavviso. Parimenti non dovuta è l'indennità sostitutiva delle ferie atteso che i testimoni escussi, le cui dichiarazioni sono sostanzialmente sovrapponibili e poste alla base della piattaforma probatoria ai fini decisori, alcunché sono stati in grado di riferire al riguardo ed il relativo onere probatorio grava in capo alla ricorrente stessa. In ordine al quantum delle differenze retributive dovute questa giudicante condivide integralmente i conteggi sviluppati da parte ricorrente prodotti unitamente al ricorso introduttivo perché conformi ai criteri indicati nel CCNL invocato versato in atti e, al contempo, conformi alle risultanze istruttorie. Ne consegue, quindi, che applicando i parametri contenuti nel CCNL di categoria, epurati delle voci non riconosciute per carenza probatoria e, comunque, per applicazione del CCNL in via parametrica e in attuazione dell'art. 36 cost., anche ai sensi dell'art. 423 c.p.c., parte resistente è tenuta al pagamento di euro 8001,52 di cui euro 616,00 a titolo di TFR. Su tali somme, ai sensi del combinato disposto dell'art.429 c.p.c. e 150 disp.att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonchè gli interessi
6 che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/01) , dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Quando alla richiesta di accertamento della giusta causa di dimissioni ai fini del riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, come innanzi esposto, fermo il riconoscimento della giustezza delle dimissioni perché rese per parzialità nella corresponsione della retribuzione, non può essere riconosciuto il quantum conseguente trattandosi di un istituto di fonte convenzionale nella determinazione e, quindi, non richiamabile in via parametrica. La rinuncia alla domanda di regolarizzazione contributiva implica l'assorbimento di qualsivoglia questione sul punto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La giudice di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione, a) In parziale accoglimento della domanda, previo riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dal 18.05.2020 al 21.11.2020, con inquadramento nel I liv. CCNL Terziario- Commercio – Distribuzione-
Servizi, condanna la convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 8001,52 di cui euro 616,00 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo;
b) rigetta le altre domande per le causali di cui in motivazione;
c) condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi € 2100,00, di cui € 1900,00 per compensi oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 28.01.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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