Sentenza 2 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02764/2026REG.PROV.COLL.
N. 00297/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2025, proposto da:
E.S. Company Brescia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierina Buffoli e Andrea Ragni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quinta Stralcio, n. 16033/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione delle parti costituite;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il Cons. RA CO e udito per la parte appellata l’avvocato Stefano Crisci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - In data 6 giugno 2016 la società E.S. Company Brescia s.r.l. prestava al GSE una richiesta di rendicontazione dei risparmi (RVC n. 0357866098116R154), relativa a una serie di interventi di sostituzione vetri, riconducibili alla scheda standardizzata 5T.
Con provvedimento del 28 luglio 2016 il Gestore accoglieva la predetta RVC, con riserva di esercitare i propri poteri di controllo.
Con nota del 27 settembre 2017 il GSE comunicava alla società l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del predetto provvedimento di accoglimento della RVC, chiedendo alla società:
a) di trasmettere « documentazione che consenta di determinare le date di realizzazione degli interventi »;
b) di produrre « documentazione che consenta di verificare che alla data di realizzazione del progetto i clienti partecipati indicati nei file di rendicontazione dei risparmi siano conformi alle prescrizioni di cui all’allegato A, art. 1, delle Linee Guida EEN 9/11 » e in particolar modo di fornire per ogni intervento « l’autodichiarazione sottoscritta dai clienti partecipanti, corredata di un documento di identità in corso di validità, contenente … a) indicazione del tipo di utilizzo del bene (proprietario, affittuario, ecc.); b) impegno a non richiedere/non aver richiesto altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi per il medesimo intervento; c) liberatoria per la richiesta dei TEE al soggetto proponente »;
c) di inviare « documentazione che consenta di verificare la congruenza tra le superfici dell’edificio oggetto dell’intervento e le superfici delle vetrature relativamente alle quali risultano contabilizzati i risparmi »;
d) di inoltrare « documentazione che consenta di verificare che gli interventi rendicontati rientrino nell’ambito di applicazione delle schede tecniche »;
e) di trasmettere « documentazione che consenta di verificare che l’intervento proposto sia conforme alle condizioni di applicabilità delle schede tecniche (relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato con valori delle trasmittanze ante e post intervento, adeguato documentazione fotografica ante e post intervento, adeguato computo metrico )»;
f) di produrre « copia dello statuto societario, come previsto dall’art. 13, comma 1, lettera a) dell’Allegato A alle Linee Guida EEN 9/2011 ».
Detta documentazione avrebbe dovuto essere prodotta entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Con l’impugnato provvedimento del 17 novembre 2017, il GSE - preso atto che l’operatore economico interessato non aveva prodotto la documentazione richiesta e non aveva riscontrato in alcun modo la comunicazione del 27 settembre 2017 - disponeva l’annullamento d’ufficio del precedente provvedimento con cui aveva accolto la RVC 0357866098116R154.
Con successiva nota del 22 febbraio 2018 il GSE intimava alla ricorrente di provvedere alla restituzione dei titoli TEE di Tipo II indebitamente percepiti per un importo di € 19.356,70.
2. - Con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado (pervenuto dinanzi al T.a.r. Lazio ai sensi degli artt. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e 48 cod. proc. amm.) la società E.S. Company Brescia s.r.l. chiedeva l’annullamento sia del provvedimento adottato dal GSE in data 17 novembre 2017, sia del conseguente provvedimento del 22 febbraio 2018 relativo alla richiesta di restituzione dei TEE già percepiti, sulla base di tre motivi in diritto:
« 1. Violazione dell’art. 14 DM 28.12.2012 “certificati bianchi”; eccesso di potere, attività di controllo posta in essere in violazione dei principi di legalità ed imparzialità (art. 97 Cost.).
2. Violazione dell’art. 12 DM 28.12.2012 “certificati bianchi”; eccesso di potere, attività di controllo posta in essere in violazione dei principi di legalità ed imparzialità (art. 97 Cost.).
3. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 Cost.; per violazione e/o falsa applicazione dell’arti. 21-nonies e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 con riferimento al profilo della indicazione dell’interesse pubblico, attuale e concreto all’annullamento e alla mancanza del presupposto dell’illegittimità; per eccesso di potere per contraddittorietà; per violazione dei principi di imparzialità, di buon andamento e di proporzionalità dell’agere amministrativo. ».
3. - L’adito T.a.r., con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso.
4. - Con rituale atto di appello la società E.S. Company Brescia s.r.l. chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« 1. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 Cost.; per violazione e/o falsa applicazione dell’arti. 21-nonies e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 con riferimento al profilo della indicazione dell’interesse pubblico, attuale e concreto all’annullamento e alla mancanza del presupposto dell’illegittimità; per eccesso di potere per contraddittorietà; per violazione dei principi di imparzialità, di buon andamento e di proporzionalità dell’agere amministrativo.
2. Violazione e falsa applicazione art. 14 comma 3 delle Linee guida del 27.10.2011 ENN 9/11; Violazione e falsa applicazione delle norme del D.M. 11.01.2017; Violazione dell’art. 14 DM 28.12.2012 “certificati bianchi”; eccesso di potere, attività di controllo posta in essere in violazione dei principi di legalità ed imparzialità (art. 97 Cost.) e difetto di istruttoria.
3. Violazione dell’art. 12 DM 28.12.2012 “certificati bianchi”; eccesso di potere, attività di controllo posta in essere in violazione dei principi di legalità ed imparzialità (art. 97 Cost.).
4. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità .».
5. - Resisteva al gravame il Gestore Servizi Energetici - GSE s.p.a., chiedendone il rigetto.
6. - All’udienza pubblica del 3 marzo 2026 la causa passava in decisione.
7. - L’appello è fondato.
7.1. - Con il primo motivo di appello la ditta E.S. sostiene che nel caso in esame venga in rilievo, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., un vero e proprio provvedimento di annullamento in autotutela (così del resto qualificato dal GSE), tardivamente adottato in violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
Con il secondo e il terzo motivo di appello la ditta ricorrente evidenzia la circostanza che il GSE ha chiesto la produzione di nuova documentazione non prevista dalla normativa vigente all’epoca della presentazione della domanda.
Con l’ultimo motivo di appello la ditta istante sottolinea il carattere sproporzionato della richiesta documentale del GSE e della sanzione che ne è derivata.
7.2. - I motivi sono suscettibili di disamina unitaria e sono meritevoli di positivo apprezzamento.
7.3. - Il Collegio ritiene preliminarmente di richiamare i più recenti arresti (anche) della Sezione su alcune problematiche di fondo comuni anche al contenzioso in epigrafe (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 16 febbraio 2026, n. 1217).
7.4. - Sebbene non sia in discussione il potere del GSE di svolgere gli approfondimenti istruttori e di chiedere le integrazioni documentali ritenute utili per l’accertamento dei presupposti per l’erogazione degli incentivi pubblici, quale corollario del potere/dovere di controllo e di verifica di cui è titolare, la Sezione ha più volte ritenuto illegittimo il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale che non era previsto al momento della presentazione della richiesta, che anzi si pone in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2- bis , della legge n. 241 del 1990, e della fiducia, che è sancito espressamente nell’ambito dei contratti pubblici dal codice approvato con d.lgs. 31 marzo2023, n. 36, ma che a ben vedere rappresenta una criterio generale di esercizio dell’attività amministrativa discrezionale (in questi termini, Cons. Stato, Sez. II, 16 gennaio 2026 n. 363 e 9 maggio 2025, n. 3981).
7.5. - Nella specie, la contestazione posta alla base dell’impugnato provvedimento di decadenza adottato dal GSE riguarda la pretesa carenza della documentazione presentata a corredo delle RVC, rispetto alla quale non erano stati mossi rilievi in sede di approvazione delle stesse, senza che venga dedotta alcuna falsità o non veridicità delle dichiarazioni rese all’epoca, ovvero alcun inadempimento o sopravvenuta carenza dei requisiti.
7.6. - Questa Sezione ha chiarito (sentenza del 24 aprile 2023, n. 4155) come siano illegittimi i procedimenti di verifica, controllo e decadenza svolti alla stregua del D.M. 11 gennaio 2017, inapplicabile ratione temporis a RVC presentate anteriormente, e che ha assegnato rilievo a profili formali riferiti alla documentazione elencata, a differenza del decreto del 2012.
7.7. - Al riguardo, la sentenza n. 4288 del 2021 della IV Sezione, richiamata nella n. 4155/2023 citata, ha chiarito che:
«… il d.m. 28 dicembre 2012 all’art. 14 prevede che "1. Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi. Allo scopo, verifica a campione la regolare esecuzione delle iniziative, la loro conformità al progetto approvato ed in aderenza alle linee guida in vigore alla presentazione del progetto, la completezza e regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nelle schede tecniche, incluse le eventuali varianti approvate. Possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d’opera e ispezioni nel sito di realizzazione del progetto, durante la realizzazione del progetto stesso o comunque durante la sua vita utile, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento dei certificati.
[...]
3. Nel caso in cui siano rilevate modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto, che incidono sulla quantificazione o l’erogazione degli incentivi, il GSE dispone l’annullamento dei certificati imputabili all’irregolarità riscontrata e applica al soggetto responsabile le misure di cui all’art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, provvedendo, ai sensi dell’art. 42 del medesimo decreto, a darne segnalazione alle autorità competenti, ivi inclusa l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai fini dell’irrogazione delle eventuali sanzioni. [...]."
L’art. 12 del D.M. 11 gennaio 2017 prevede invece che "1. Il GSE svolge il controllo sugli interventi di efficienza energetica mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti per i quali è stato richiesto o concesso l’accesso agli incentivi.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma1, il GSE verifica:
a) la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti originali per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi;
b) la conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data della presentazione del progetto;
c) la congruenza tra l’incentivo erogato e i risparmi energetici derivanti dall’intervento effettuato;
d) la completezza e la regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nei progetti approvati, incluse le eventuali varianti, e dalla normativa al momento dell’approvazione del progetto.
[...] 13. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l’indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate.
14. Costituiscono violazioni rilevanti anche:
a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti,
al fine di avere indebito accesso agli incentivi;
b) l’indisponibilità della documentazione da conservare obbligatoriamente ai sensi del presente decreto, nel caso in cui se ne sia già accertata l’assenza nell’ambito di una precedente attività di controllo;
c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture dell’intervento nella disponibilità del soggetto titolare del progetto ovvero alla documentazione purché’ strettamente connessa all’attività di controllo;
d) l’alterazione della configurazione dell’intervento, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi;
e) l’utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati;
f) l’inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti in esito all’attività di controllo.".
Dal raffronto tra le due menzionate normative è possibile evincere che, ai sensi del d.m. 28 dicembre 2012, il presupposto per l’annullamento dei certificati e l’applicazione delle sanzioni è costituito dal rilevamento di "modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto, che incidono sulla quantificazione o l’erogazione degli incentivi".
Il vigente D.M. 11 gennaio 2017 ha previsto, invece, che qualsiasi violazione, ivi compresa la semplice "incongruenza", comporta la decadenza dagli incentivi e l’applicazione delle sanzioni ("Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l’indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011."). Al comma 14, inoltre, ha previsto un elenco esemplificativo, anche se non tassativo, di fattispecie qualificabili in termini di ‘violazioni rilevanti’. …».
7.8. - Muovendo da tale ricostruzione, questa Sezione (tra le tante cfr. sentenza del 15 maggio 2025, n. 4176) ha ulteriormente (e ripetutamente) affermato come l’art. 14 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (oggi ARERA) EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 preveda che le attività di verifica sulla conformità dei progetti oggetto di emissione dei certificati bianchi debbano svolgersi attraverso « controlli a campione », definiti, dall’art. 1, comma 1, della medesima delibera, come « attività di verifica puntuale orientata a verificare il rispetto della normativa e della regolazione di riferimento su un campione selezionato di progetti tra quelli complessivamente presentati nell’ambito del meccanismo »; precisa la decisione come da tale quadro ordinamentale emerga con chiarezza che i controlli devono essere effettuati:
a) in conformità con i principi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, tra cui risaltano i principi, recati dal suo art. 1, di imparzialità, economicità, trasparenza, nonché, in virtù del richiamo del comma 1 del predetto articolo ai « principi dell’ordinamento comunitario », il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa;
b) con equità e in contraddittorio;
c) sulla singola richiesta di verifica e certificazione e non sull’intera attività di un soggetto istante;
d) a campione;
e) con riferimento alle verifiche documentali, al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica e amministrativa di specifici interventi oppure dei singoli progetti.
Ne discende che in alcun caso l’attività di accertamento e verifica del Gestore può legittimamente tramutarsi in uno strumento di massivo e invasivo controllo generico e generalizzato sul complesso delle attività poste in essere da un singolo operatore economico.
La verifica documentale deve dunque attenersi al progetto e alla sua corretta esecuzione tecnico-amministrativa, nei limiti della documentazione che l’interessata ha l’obbligo di trasmettere e conservare e segnatamente, in materia di progetti standardizzati, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della delibera EEN 9/11, l’istante è tenuta a conservare soltanto la documentazione « idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nella scheda di rendicontazione », il rispetto dei requisiti previsti nelle schede tecniche di riferimento, il numero delle unità fisiche di riferimento oggetto dell’intervento, il possesso delle eventuali autorizzazioni o permessi richiesti dalla normativa vigente ai sensi dell’art 9, comma 1, della medesima delibera.
L’art. 14, comma 2, della delibera EEN 9/11 (che prevede un generale obbligo di conservazione documentale per favorire riscontri in sede di controlli) non legittima la richiesta di documentazione relativa ad un intervento anche se non prevista dalle norme, facendo derivare dal mancato riscontro la decadenza dagli incentivi ed il recupero di quanto eventualmente erogato. Rientrano in tale caso, documenti e dichiarazioni che, per il Gestore, dovrebbero dimostrare l’attendibilità e la veridicità delle dichiarazioni rese nelle varie “RVC” ma la cui richiesta non trova alcun riscontro normativo.
Pertanto, risulta illegittima la comminatoria di decadenza non sulla base della provata falsità di quanto dichiarato in sede di presentazione delle “RVC”, ma sulla base della mera mancata produzione di documenti (la cui redazione e conservazione non era prevista da norme) che avrebbero potuto, in via d’ipotesi, al massimo dimostrare l’attendibilità e la veridicità di quanto dichiarato.
Il Gestore, inoltre, agisce fuori dallo schema normativo, laddove imponga una serie numericamente anomala in eccesso di adempimenti alla società istante ed entro un termine irragionevole per brevità.
7.9. - Venendo al caso in esame, che va scrutinato alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza richiamata, nei limiti delle censure ritualmente introdotte nel giudizio di primo grado e oggetto di motivi di appello, occorre rilevare come risulti sussistente la violazione delle norme in materia di autotutela, lamentata in primo grado, con censura riproposta in appello.
7.10. - Al riguardo, va richiamata la ricostruzione di cui alla decisione della Sezione n. 5999 del 9 settembre 2025.
Come chiarito dall’Adunanza Plenaria, la decadenza si differenzia dall’autotutela, tra l’altro, " per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto " (in questi termini, Cons. Stato, Ad. Plen., 11 settembre 2020, n. 18).
Se ne deduce che “… quando al privato è stato attribuito un "bene della vita" all’esito di uno specifico procedimento, la decadenza può riguardare tre ipotesi, quella in cui il beneficio sia stato conseguito sulla base di dichiarazioni o documenti non veri (come nel caso che aveva dato origine alla rimessione all’Adunanza Plenaria, nel quale, con riferimento all’attestazione dell’origine dei pannelli fotovoltaici, era stato presentato un documento non conforme a quello che l’Ente di controllo aveva originariamente emesso), quella dell’inadempimento alle condizioni e agli obblighi cui il beneficio è subordinato e quella della sopravvenuta carenza dei requisiti per il suo ottenimento; esorbita invece dall’ambito di applicazione dell’istituto, per ricadere in quello dell’autotutela, la fattispecie in cui l’Amministrazione, dopo aver valutato e ritenuto sussistenti, esplicitamente o implicitamente, i presupposti per la concessione dell’incentivo, così ingenerando nel privato il ragionevole convincimento della sua spettanza, riesamini la situazione e pervenga a una conclusione opposta. L’elemento che consente di distinguere tra decadenza e autotutela, riconducendo la fattispecie concreta all’una o all’altra, è dunque l’affidamento del privato, che non c’è - o comunque non è tutelabile - nella prima (perché questi non vanta alcun affidamento "legittimo", laddove abbia presentato documenti o dichiarazioni false, e perché la violazione delle prescrizioni e la sopravvenuta carenza dei requisiti sono successivi alla concessione del beneficio), mentre può esserci nella seconda . …” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 settembre 2024, n. 7461).
7.11. - In particolare, come affermato dalla Sezione in un caso simile, si ricade nell’ambito dell’autotutela, e non in quello della decadenza, quando il procedimento di secondo grado abbia fatto seguito “… non già al mero controllo di elementi semplicemente dichiarati o autocertificati dalla parte interessata, bensì a un precedente procedimento di verifica "sostanziale" del progetto e delle RVC già esitate, completato dopo complessa attività istruttoria svolta in contraddittorio con la parte interessata …” (Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2025, n. 2433).
7.12. - Venendo pertanto in rilievo un vero e proprio annullamento d’ufficio, il Gestore avrebbe dovuto motivare in ordine all’affidamento riposto dall’impresa sul provvedimento favorevole, cosa che viceversa non è dato rinvenire nell’impugnato provvedimento del 17 novembre 2017.
7.13. - Il Collegio osserva, altresì, come risultino fondati i motivi (cfr. pag. 18 dell’atto di appello) con i quali la ditta ricorrente ha lamentato l’incongruità del termine concesso con la comunicazione di avvio del procedimento del 27 settembre 2017 all’impresa (soli 10 giorni) per reperire la mole di documentazione richiesta (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 16 febbraio 2026, n. 1195).
7.14. - Inoltre erroneamente il T.a.r. ha ritenuto applicabile retroattivamente il D.M. 11 gennaio 2017.
Invero, come evidenziato da Cons. Stato, Sez. II, 20 febbraio 2026, n. 1354 in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio:
«… 15. Erroneamente il T.A.R. ha ritenuto applicabile retroattivamente il DM 11.1.2017, in virtù di quanto previsto dall’art.16 ultimo comma (attualmente comma 5, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 19, comma 1, lett. b), D.M. 21 maggio 2021, a decorrere dal 1° giugno 2021, che ha aggiunto un comma 5 bis) che però è stato riportato nella sentenza non correttamente, in quanto privo dell’ultima parte.
La disposizione completa infatti recita <Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica, con eccezione dell’art. 4 e dell’art. 12, a tutti progetti presentati a decorrere dall’entrata in vigore, fatto salvo quanto previsto al comma 1>, inciso, quest’ultimo, decisivo al fine di escludere la pretesa portata retroattiva della disposizione.
Infatti, il comma 1 ha stabilito:
< 1. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti standardizzati e analitici che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno raggiunto la soglia minima di progetto, come definita dalle linee guida EEN 9/11 o hanno concluso il periodo di monitoraggio, è possibile presentare le rendicontazioni dei risparmi, secondo quanto definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti a consuntivo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in corso di realizzazione, come attestato da idonea documentazione, è possibile presentare l’istanza per la richiesta dei Certificati Bianchi, secondo quanto definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Per i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati in data precedente all’entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto.>.
Sicché, per espressa disposizione transitoria, rimanevano regolati dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012 i progetti che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 (pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 2017, n. 78 ed entrato in vigore il giorno dopo) fossero stati approvati così come risultavano rendicontabili ai sensi del medesimo decreto ministeriale 28 dicembre 2012, fino a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i progetti standardizzati e analitici che alla data di entrata in vigore del decreto avessero raggiunto la “soglia minima di progetto”, e indubbiamente la ricorrente rientrava nel citato regime transitorio, avuto riguardo alla data di approvazione delle RVC . …».
8. - In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della contestata sentenza, il ricorso di primo grado va accolto, con annullamento degli atti impugnati.
Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.
9. - In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della contestata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB EN, Presidente
RA Frigida, Consigliere
RA Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
RA CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA CO | OB EN |
IL SEGRETARIO