Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 2764
TAR
Sentenza 2 settembre 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione della normativa sull'annullamento d'ufficio

    Il Collegio ritiene che l'annullamento d'ufficio sia stato illegittimamente adottato in quanto non ha motivato in ordine all'affidamento riposto dall'impresa sul provvedimento favorevole e ha agito al di fuori dello schema normativo imponendo una serie anomala di adempimenti entro un termine irragionevole.

  • Accolto
    Richiesta di documentazione non prevista dalla normativa vigente

    Il Collegio ritiene che il GSE abbia agito in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede, chiedendo documentazione non prevista dalla normativa vigente all'epoca della presentazione della richiesta.

  • Accolto
    Inapplicabilità retroattiva del D.M. 11 gennaio 2017

    Il Collegio ritiene che il TAR abbia erroneamente applicato retroattivamente il D.M. 11 gennaio 2017, in quanto la normativa transitoria esclude tale applicazione per i progetti approvati in data precedente.

  • Accolto
    Eccesso di potere per sproporzione della richiesta documentale e della sanzione

    Il Collegio ritiene che il GSE abbia agito fuori dallo schema normativo imponendo una serie numericamente anomala in eccesso di adempimenti alla società istante ed entro un termine irragionevole per brevità.

  • Accolto
    Conseguenza dell'annullamento del provvedimento principale

    Poiché il provvedimento di annullamento d'ufficio è stato annullato, anche il conseguente provvedimento di restituzione dei titoli TEE viene annullato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 2764
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2764
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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