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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5450 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario AR CA, nella causa iscritta al N. 14372/2023 R.G.L. ______________________
promossa
D A
rappresentato e difeso dagli avv.ti ABBATE Per ___________________ Parte_1
AS e GI TO ed elettivamente domiciliato in via Damiani
Almeyda n. 5, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale ,
CP_1 Il Cancelliere Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 2/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 21.11.2023 il sig. , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento CP_1 del diritto alla pensione per ciechi parziali e per l'indennità speciale (L. 508/1988 e L. 382/70) dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, eventualmente proposta dalla parte ricorrente e l'irrilevanza dei restanti requisiti richiesti dalla legge
(disoccupazione, reddito etc..).
Ciò premesso, la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Le predette infermità lo pongono nelle condizioni di diritto per il riconoscimento delle condizioni di dal NOVEMBRE 2023”. Persona_2
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il sig. è in possesso dei requisiti sanitari richiesti Parte_1 dalla legge per il riconoscimento delle condizioni di cieco parziale a decorrere da novembre 2023.
Poiché l'insorgenza del suddetto requisito sanitario è successiva alla data di proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, disponendone la CP_1 distrazione in favore degli avv.ti Rotolo Giuseppe e TO BA, che si sono dichiarati antistatari.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che il sig. è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento delle condizioni di cieco parziale a decorrere da novembre 2023.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' , CP_1 liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge, ordinandone la distrazione in favore degli avv.ti Rotolo Giuseppe e
TO BA.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 12/12/2025
IL GIUDICE O.
AR CA
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario AR CA, nella causa iscritta al N. 14372/2023 R.G.L. ______________________
promossa
D A
rappresentato e difeso dagli avv.ti ABBATE Per ___________________ Parte_1
AS e GI TO ed elettivamente domiciliato in via Damiani
Almeyda n. 5, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale ,
CP_1 Il Cancelliere Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 2/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 21.11.2023 il sig. , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento CP_1 del diritto alla pensione per ciechi parziali e per l'indennità speciale (L. 508/1988 e L. 382/70) dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, eventualmente proposta dalla parte ricorrente e l'irrilevanza dei restanti requisiti richiesti dalla legge
(disoccupazione, reddito etc..).
Ciò premesso, la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Le predette infermità lo pongono nelle condizioni di diritto per il riconoscimento delle condizioni di dal NOVEMBRE 2023”. Persona_2
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il sig. è in possesso dei requisiti sanitari richiesti Parte_1 dalla legge per il riconoscimento delle condizioni di cieco parziale a decorrere da novembre 2023.
Poiché l'insorgenza del suddetto requisito sanitario è successiva alla data di proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, disponendone la CP_1 distrazione in favore degli avv.ti Rotolo Giuseppe e TO BA, che si sono dichiarati antistatari.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che il sig. è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento delle condizioni di cieco parziale a decorrere da novembre 2023.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' , CP_1 liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge, ordinandone la distrazione in favore degli avv.ti Rotolo Giuseppe e
TO BA.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 12/12/2025
IL GIUDICE O.
AR CA