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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2782/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Farmacia Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1353/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LECCE sez. 4
e pubblicata il 31/07/2024
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TVMCR0100246 2023 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto n. TVMCR0100246/2023 Agenzia Entrate procedeva nei confronti di Farmacia Ricorrente_1 snc al recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati.
In particolare, con riferimento al credito d'imposta dichiarato nell'anno 2017 l'Ufficio rilevava: a) che nel costo sostenuto per l'acquisizione di beni agevolabili non doveva essere ricompreso l'importo di euro 41.124,80 relativo ai beni oggetto delle fatture d'acconto n. 11704/2016 e n. 16/2017 emesse da Società_2
srl e da Società_3 srl perché detti beni erano stati poi presi in leasing ed il loro prezzo era stato inglobato nel costo di acquisto sostenuto dalla società di locazione finanziaria, finendo per essere computato due volte ai fini del calcolo del credito d'imposta; b) che non potevano essere ricompresi tra i beni agevolabili i beni acquistati ma non suscettibili di appostazione nell'attivo dello stato patrimoniale come “attrezzature industriali e commerciali” e quindi tutti i beni (porte, allestimenti, colonne, piani, scaffalature espositive, ecc.) acquistati (con contratto di locazione finanziaria) dal fornitore Società_3 srl.
Con ricorso in data 25.3.2024 il contribuente impugnava l'atto di recupero, deducendo: a) la violazione dell'art.6 bis dello Statuto dei diritti del contribuente per difetto di contraddittorio;
b) la violazione dell'art. 1, comma 99, legge 108/2015, rientrando anche i beni acquistati con locazione finanziaria dal fornitore Società_3 srl fra gli investimenti agevolabili, classificabili come “attrezzature commerciali” in base al principio contabile
OIC 16; c) il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'Ufficio, costituitosi in giudizio, resisteva al ricorso.
Con sentenza n. 1353/2024 del 31.7.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce accoglieva per quanto di ragione il ricorso proposto dalla Farmacia Ricorrente_1 snc avverso l'atto di recupero di crediti d'imposta, osservando in motivazione: che l'obbligo motivazionale dell'atto impositivo impugnato era stato correttamente adempiuto e che nella specie non sussisteva alcun obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo;
che, tuttavia, nel merito le ragioni di doglianza erano parzialmente fondate;
che, infatti, erano agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie relativi alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
inoltre, si doveva trattare di beni strumentali, per cui i beni oggetto d'investimento dovevano caratterizzarsi per il requisito dell'asservimento rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta; che nella specie tutti i beni acquistati erano agevolabili, salvo n. 16 porte rivestite in laminato con stipite (prezzo pari ad euro 22.900,00) e due pilastri a muro rivestiti (prezzo pari ad euro 4.400,00), per un totale di euro
27.300,00, per cui l'investimento netto sul quale calcolare il relativo credito d'imposta doveva essere rideterminato in euro 167.700,00, con un corrispondente credito d'imposta del 20%, pari ad euro 33.540,00, somma alla quale rapportare interessi e sanzioni, con conseguente rideterminazione del credito d'imposta del contribuente in euro 32.540,00.
La sentenza veniva appellata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio.
All'odierna udienza gli appelli sono stati discussi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente nell'atto di appello deduce: a) che anche agli atti di recupero dei crediti d'imposta era applicabile l'art. 12, comma 7, della legge 212/2000 relativa allo Statuto dei diritti del contribuente;
b) che le porte rivestite in lamierato con stipite di chiusura del laboratorio galenico, degli antibagni, dei box-cabine per autoanalisi e per la telemedicina rispondevano alle prescrizioni dell'atto dirigenziale n. 417 del 4.7.2016 della Regione
Puglia e dovevano perciò essere ritenute attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attività di farmacia;
analogamente doveva ritenersi che avessero una collocazione funzionale all'interno del processo produttivo dell'impresa i due pilastri a muro rivestiti, che avevano una funzione espositiva dei medicinali;
si trattava, in entrambi i casi, di attrezzature commerciali, definendo il principio contabile OIC 16 come “attrezzature” gli
“strumenti necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale…”. La sentenza conteneva poi un errore materiale nella parte in cui affermava essere il credito d'imposta pari al
20% dell'investimento, mentre era invece pari al 45% dell'investimento: pertanto, ammontando gli investimenti effettuati nell'anno 2017 ad euro 288.324,00, il credito d'imposta spettante era di euro
129.745,80.
L'Ufficio, costituitosi in giudizio, resisteva al gravame e spiegava appello incidentale, osservando: che nell'atto di recupero del credito d'imposta era stato tra l'altro rilevato la non computabilità ai fini della determinazione del credito d'imposta della somma di euro 41.124,80 risultante dalle fatture d'acconto emesse da Società_2 srl e da Società_3 srl, perché tale importo era stato anche ricompreso nel costo della locazione finanziaria e non poteva perciò essere conteggiato due volte;
che in ordine a tale rilievo il contribuente non aveva sollevato alcuna censura, per cui l'eventuale accoglimento del ricorso del contribuente non poteva comunque intaccare il rilievo stesso;
che la sentenza doveva comunque essere riformata nella parte in cui aveva ritenuto taluni dei beni acquistati dal fornitore Società_3 srl agevolabili, ancorchè non strumentali all'attività di farmacia esercitata e perciò non iscrivibili in bilancio fra le attrezzature.
Osserva il collegio che per il principio della ragione più liquida l'esame della controversia può essere limitato al merito e cioè alla agevolabilità o meno dei beni che il contribuente ha acquistato dal fornitore Società_3 srl.
Ebbene, reputa il giudicante che l'appello principale sia fondato e quello incidentale destituito di fondamento, in quanto le porte rivestite in lamierato sono oggettivamente differenti dalle comuni porte in legno presenti in ogni appartamento e rispondono ai requisiti prescritti in sede regolamentare per le farmacie;
le stesse rientrano quindi fra le attrezzature indispensabili al funzionamento di una farmacia e vanno perciò ritenute ricomprese fra i beni agevolabili, così come rientrano fra i beni agevolabili i pilastri a muro rivestiti, avendo chiaramente funzione espositiva ed essendo quindi funzionali alla svolgimento dell' attività.
Analogamente, anche tutti gli altri beni acquistati da Società_3 srl presentano i requisiti prescritti dal regolamento approvato dalla Regione Puglia in ordine alla organizzazione delle farmacie e sono quindi necessari per il funzionamento della farmacia, sono esclusivamente utilizzabili soltanto in una farmacia e devono perciò ritenersi rientranti fra i beni iscrivibili in bilancio alla voce B.II.3 “attrezzature” in base all'art. 2424 c.c. e al principio contabile OIC n. 16.
Il ricorso proposto dal contribuente in prime cure va perciò integralmente accolto, con la precisazione tuttavia che lo stesso non investiva anche il rilievo (pure contenuto nell'atto impugnato) secondo cui non era computabile ai fini della determinazione del credito d'imposta la somma di euro 41.124,80 risultante dalle fatture d'acconto emesse da Società_2 srl e da Società_3 srl, perché tale importo era stato anche ricompreso nel costo della locazione finanziaria e non poteva perciò essere conteggiato due volte.
L'appello va quindi accolto, mentre l'appello incidentale va rigettato, con conseguente condanna dell'Ufficio al rimborso delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale;
per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso proposto dal contribuente in prime cure;
condanna l'Ufficio al rimborso, in favore del contribuente, delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, liquidate – relativamente al giudizio di primo grado – in euro 100,00 per spese e in euro 1.500,00 per onorario e – relativamente a questo grado del giudizio – in euro 100,00 per spese ed euro 1.500,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2782/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Farmacia Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1353/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LECCE sez. 4
e pubblicata il 31/07/2024
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TVMCR0100246 2023 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto n. TVMCR0100246/2023 Agenzia Entrate procedeva nei confronti di Farmacia Ricorrente_1 snc al recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati.
In particolare, con riferimento al credito d'imposta dichiarato nell'anno 2017 l'Ufficio rilevava: a) che nel costo sostenuto per l'acquisizione di beni agevolabili non doveva essere ricompreso l'importo di euro 41.124,80 relativo ai beni oggetto delle fatture d'acconto n. 11704/2016 e n. 16/2017 emesse da Società_2
srl e da Società_3 srl perché detti beni erano stati poi presi in leasing ed il loro prezzo era stato inglobato nel costo di acquisto sostenuto dalla società di locazione finanziaria, finendo per essere computato due volte ai fini del calcolo del credito d'imposta; b) che non potevano essere ricompresi tra i beni agevolabili i beni acquistati ma non suscettibili di appostazione nell'attivo dello stato patrimoniale come “attrezzature industriali e commerciali” e quindi tutti i beni (porte, allestimenti, colonne, piani, scaffalature espositive, ecc.) acquistati (con contratto di locazione finanziaria) dal fornitore Società_3 srl.
Con ricorso in data 25.3.2024 il contribuente impugnava l'atto di recupero, deducendo: a) la violazione dell'art.6 bis dello Statuto dei diritti del contribuente per difetto di contraddittorio;
b) la violazione dell'art. 1, comma 99, legge 108/2015, rientrando anche i beni acquistati con locazione finanziaria dal fornitore Società_3 srl fra gli investimenti agevolabili, classificabili come “attrezzature commerciali” in base al principio contabile
OIC 16; c) il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'Ufficio, costituitosi in giudizio, resisteva al ricorso.
Con sentenza n. 1353/2024 del 31.7.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce accoglieva per quanto di ragione il ricorso proposto dalla Farmacia Ricorrente_1 snc avverso l'atto di recupero di crediti d'imposta, osservando in motivazione: che l'obbligo motivazionale dell'atto impositivo impugnato era stato correttamente adempiuto e che nella specie non sussisteva alcun obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo;
che, tuttavia, nel merito le ragioni di doglianza erano parzialmente fondate;
che, infatti, erano agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie relativi alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
inoltre, si doveva trattare di beni strumentali, per cui i beni oggetto d'investimento dovevano caratterizzarsi per il requisito dell'asservimento rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta; che nella specie tutti i beni acquistati erano agevolabili, salvo n. 16 porte rivestite in laminato con stipite (prezzo pari ad euro 22.900,00) e due pilastri a muro rivestiti (prezzo pari ad euro 4.400,00), per un totale di euro
27.300,00, per cui l'investimento netto sul quale calcolare il relativo credito d'imposta doveva essere rideterminato in euro 167.700,00, con un corrispondente credito d'imposta del 20%, pari ad euro 33.540,00, somma alla quale rapportare interessi e sanzioni, con conseguente rideterminazione del credito d'imposta del contribuente in euro 32.540,00.
La sentenza veniva appellata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio.
All'odierna udienza gli appelli sono stati discussi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente nell'atto di appello deduce: a) che anche agli atti di recupero dei crediti d'imposta era applicabile l'art. 12, comma 7, della legge 212/2000 relativa allo Statuto dei diritti del contribuente;
b) che le porte rivestite in lamierato con stipite di chiusura del laboratorio galenico, degli antibagni, dei box-cabine per autoanalisi e per la telemedicina rispondevano alle prescrizioni dell'atto dirigenziale n. 417 del 4.7.2016 della Regione
Puglia e dovevano perciò essere ritenute attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attività di farmacia;
analogamente doveva ritenersi che avessero una collocazione funzionale all'interno del processo produttivo dell'impresa i due pilastri a muro rivestiti, che avevano una funzione espositiva dei medicinali;
si trattava, in entrambi i casi, di attrezzature commerciali, definendo il principio contabile OIC 16 come “attrezzature” gli
“strumenti necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale…”. La sentenza conteneva poi un errore materiale nella parte in cui affermava essere il credito d'imposta pari al
20% dell'investimento, mentre era invece pari al 45% dell'investimento: pertanto, ammontando gli investimenti effettuati nell'anno 2017 ad euro 288.324,00, il credito d'imposta spettante era di euro
129.745,80.
L'Ufficio, costituitosi in giudizio, resisteva al gravame e spiegava appello incidentale, osservando: che nell'atto di recupero del credito d'imposta era stato tra l'altro rilevato la non computabilità ai fini della determinazione del credito d'imposta della somma di euro 41.124,80 risultante dalle fatture d'acconto emesse da Società_2 srl e da Società_3 srl, perché tale importo era stato anche ricompreso nel costo della locazione finanziaria e non poteva perciò essere conteggiato due volte;
che in ordine a tale rilievo il contribuente non aveva sollevato alcuna censura, per cui l'eventuale accoglimento del ricorso del contribuente non poteva comunque intaccare il rilievo stesso;
che la sentenza doveva comunque essere riformata nella parte in cui aveva ritenuto taluni dei beni acquistati dal fornitore Società_3 srl agevolabili, ancorchè non strumentali all'attività di farmacia esercitata e perciò non iscrivibili in bilancio fra le attrezzature.
Osserva il collegio che per il principio della ragione più liquida l'esame della controversia può essere limitato al merito e cioè alla agevolabilità o meno dei beni che il contribuente ha acquistato dal fornitore Società_3 srl.
Ebbene, reputa il giudicante che l'appello principale sia fondato e quello incidentale destituito di fondamento, in quanto le porte rivestite in lamierato sono oggettivamente differenti dalle comuni porte in legno presenti in ogni appartamento e rispondono ai requisiti prescritti in sede regolamentare per le farmacie;
le stesse rientrano quindi fra le attrezzature indispensabili al funzionamento di una farmacia e vanno perciò ritenute ricomprese fra i beni agevolabili, così come rientrano fra i beni agevolabili i pilastri a muro rivestiti, avendo chiaramente funzione espositiva ed essendo quindi funzionali alla svolgimento dell' attività.
Analogamente, anche tutti gli altri beni acquistati da Società_3 srl presentano i requisiti prescritti dal regolamento approvato dalla Regione Puglia in ordine alla organizzazione delle farmacie e sono quindi necessari per il funzionamento della farmacia, sono esclusivamente utilizzabili soltanto in una farmacia e devono perciò ritenersi rientranti fra i beni iscrivibili in bilancio alla voce B.II.3 “attrezzature” in base all'art. 2424 c.c. e al principio contabile OIC n. 16.
Il ricorso proposto dal contribuente in prime cure va perciò integralmente accolto, con la precisazione tuttavia che lo stesso non investiva anche il rilievo (pure contenuto nell'atto impugnato) secondo cui non era computabile ai fini della determinazione del credito d'imposta la somma di euro 41.124,80 risultante dalle fatture d'acconto emesse da Società_2 srl e da Società_3 srl, perché tale importo era stato anche ricompreso nel costo della locazione finanziaria e non poteva perciò essere conteggiato due volte.
L'appello va quindi accolto, mentre l'appello incidentale va rigettato, con conseguente condanna dell'Ufficio al rimborso delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale;
per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso proposto dal contribuente in prime cure;
condanna l'Ufficio al rimborso, in favore del contribuente, delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, liquidate – relativamente al giudizio di primo grado – in euro 100,00 per spese e in euro 1.500,00 per onorario e – relativamente a questo grado del giudizio – in euro 100,00 per spese ed euro 1.500,00 per onorario, oltre accessori di legge.