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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/10/2025, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3415/2023 cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quinta civile
La corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. FA UR presidente dott. Federico Botta consigliere dott.ssa Antonella Giobellina consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3415/2023, promossa in grado d'appello in data 11.11.2023 da:
nata il [...] a [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Maria Conti, presso il quale studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE nei confronti di
nata il [...] a [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Messina e Mattia Veppo, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata. RESISTENTE
Oggetto: ricorso ex art. 14 D.lgs. 150/2011 per la liquidazione delle competenze di avvocato.
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
“nel merito previo accertamento del credito maturato dall'avv.to per Parte_1 prestazioni professionali nei confronti della signora pari nel complesso ad Controparte_1
€ 2.388,68 condannare la resistente a pagare in favore della ricorrente la predetta somma già comprensiva degli accessori fiscali di fatturazione, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulla sorte capitale dalla data di costituzione in mora fino al saldo effettivo, nonché al compenso maturato per l'attivazione della negoziazione assistita pari ad € 142,00 oltre accessori fiscali di fatturazione e spese postali pari ad € 6,80 ovvero la diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'istruttoria, sempre con
1 di 8 interessi legali dalla data di costituzione in mora al saldo (…) in ogni caso con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie pari al 15% ex art. 2 D.M. 55/14, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”
Per parte resistente:
“previa qualunque formula e/o statuizione, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti (…) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”
FATTO
1. ha proposto ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 chiedendo “…nel merito Parte_1 previo accertamento del credito maturato dall'avv.to per prestazioni Parte_1 professionali nei confronti della signora pari nel complesso ad € 2.388,68 Controparte_1 condannare la resistente a pagare in favore della ricorrente la predetta somma già comprensiva degli accessori fiscali di fatturazione, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulla sorte capitale dalla data di costituzione in mora fino al saldo effettivo, nonché al compenso maturato per l'attivazione della negoziazione assistita pari ad € 142,00 oltre accessori fiscali di fatturazione e spese postali pari ad € 6,80 ovvero la diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'istruttoria, sempre con interessi legali dalla data di costituzione in mora al saldo (…) in ogni caso con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie pari al 15% ex art. 2 D.M. 55/14, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”. Ha esposto che in forza dal mandato conferitole da ha rappresento la stessa Controparte_1 nel procedimento dinnanzi alla corte d'Appello di Milano r.g. n. 221/2022, e nel sub procedimento 221-1/2022; che al momento del conferimento dell'incarico Controparte_1 ha accettato e sottoscritto il preventivo per le spese di causa presentatole dall'odierna ricorrente per un ammontare di € 2.188,68 (vedi doc. 1); che in ragione dell'attività stragiudiziale successivamente svolta in favore della sussiste un'ulteriore debito pari CP_1
a € 200,00; che al termine dell'attività professionale svolta in suo favore, in data 27.6.2023 ha chiesto a il saldo di quanto dovuto;
che alla richiesta di pagamento ha Controparte_1 risposto l'avv.to Veppo Mattia per conto della sig.ra precisando che tutte le spettanze CP_1 professionali risultano già corrisposte esimendo a tal fine il “verbale di riconsegna documenti”. Esso conteneva la produzione documentale relativa ai detti contenziosi;
il verbale recava la data del 26.6.2023 e proveniva dallo ”. Parte_2
2 di 8 Ivi risultava altresì la dicitura “con la precisazione che nulla è più da pretendere nei riguardi della rappresentata” (vedi doc. 14). Affermava l'avv. che il documento era stato redatto e sottoscritto unicamente dalla Pt_1 dott.ssa praticante presso lo studio legale senza alcuna istruzione del Per_1 Pt_1 dominus, né legittimazione a sottoscriverlo “in nome e per conto” dello stesso;
e che la non ha provato la circostanza dell'avvenuto pagamento. CP_1
Da ultimo, ha specificato di aver invitato controparte, come da condizione di Parte_1 procedibilità del presente rito, all'esperimento del tentativo di negoziazione assistita senza ottenere alcun riscontro (vedi doc. 17). 2. In data 4.4.2024 si è costituita chiedendo “previa qualunque formula e/o Controparte_1 statuizione, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti (…) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”. Ha precisato che ha corrisposto all'avv.to la somma di € 500 al momento del Pt_1 conferimento dell'incarico e successivamente € 1.500,00 a mezzo bonifico bancario datato 1.2.2023 con causale “corte D'Appello 221/2022” (doc. 2); che successivamente ha corrisposto l'ulteriore importo di € 500,00 a titolo di saldo del preventivo del 16.1.2023 e a titolo di corrispettivo per l'ulteriore attività stragiudiziale;
che precedentemente aveva effettuato ulteriore bonifico di € 300,00 in favore dell'avv.to per consulenza legale Pt_1
(doc. 4); che le superiori circostanze sono state confermate dalla collaboratrice dello studio legale dott.ssa rilasciando dichiarazione contenente esplicita indicazione Pt_1 Per_1
“…nulla è più da pretendere nei riguardi della rappresentata”. Infine, parte resistente ha chiarito di aver aderito all'invito alla negoziazione in data 19.12.2024 (vedi pec. doc. 6), di fatto non andata a buon fine avendo controparte già depositato il ricorso del presente giudizio in data antecedente (10.12.2024). 3. All'udienza del 7.5.2024, tenutasi avanti al presidente istruttore, sono state sentite le parti separatamente e formulata proposta conciliativa nei seguenti termini: “… il pagamento della somma di € 688,68 a saldo e stralcio della pretesa creditoria…” ed anche nel corso del successivo procedimento caldeggiava una soluzione transattiva. Parte ricorrente ha dichiarato di non accettare la proposta conciliativa, mentre parte resistente ha dichiarato di accettare. Parte ricorrente ha poi affermato che esistevano due preventivi separati, uno relativo al subprocedimento e uno relativo al procedimento portante; che i pagamenti esibiti dalla resistente erano riferiti al procedimento portante e non anche al subprocedimento;
che le somme richieste nel presente procedimento sono relative al subprocedimento. Per le superiori ragioni parte ricorrente ha chiesto termine per produrre i due preventivi firmati da parte reclamante;
parte resistente si è opposta alla produzione documentale ritenendola tardiva, in quanto avrebbe dovuto corredare l'atto introduttivo.
3 di 8 All'esito dell'udienza il presidente istruttore ha rinviato l'udienza al 25.6.2024, sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e ha concesso: termine di 10 giorni a parte ricorrente per il deposito della documentazione di cui sopra e ulteriore termine di 5 giorni a parte resistente per il deposito di eventuale documentazione in replica;
termine anteriore all'udienza di 10 giorni per la precisazione delle conclusione e un ulteriore termine di 5 giorni per note conclusionali. 4. Parte ricorrente con note depositate in data 16.5.2024 ha rappresentato che la presente causa è stata incardinata per il recupero della somma di € 2.188,68 di cui al preventivo firmato dalla il 16.1.2023 (doc. 1), somma relativa all'attività svolta nel sub CP_1 procedimento 221-1/2022; che l'attività di cui al preventivo di € 2.188,68 è stata documentata con i doc.
2 -10 allegati al ricorso introduttivo;
che i pagamenti cui fa riferimento la CP_1 sono afferenti all'attività svolta nel procedimento portante. Ha, altresì, depositato nuova documentazione, specificatamente: il preventivo sottoscritto dalla il 16.1.2023 (doc. 18); atti e verbali di causa relativi al procedimento portante CP_1
(doc. 19-31); corrispondenza tra l'avv. e l'avv. Messina (doc. 32). Pt_1
5. Parte resistente con note depositate il 22.5.2024 ha contestato la documentazione prodotta da controparte di cui ai doc. 19- 31, ritenendo che la stessa dimostra solo come l'attività di difesa nel procedimento portante era stata svolta quasi interamente dal precedente difensore, precisando, altresì, che gli unici documenti ove si rinviene l'attività dell'avv. nel Pt_1 procedimento portante erano la comparsa del nuovo difensore, di cui al doc. 27 e una memoria, di cui al doc. 29, quest'ultima peraltro non autorizzata e ritenuta non esaminabile dalla corte. Quanto al doc. 18 ha esposto che lo stesso si riferiva ad un preventivo denominato
“preventivo per il pocedimento civile pentente dinanzi alla corte d'Appello di Milano rg. 221/2022” contenente medesimo oggetto e refuso del preventivo indicato nel ricorso introduttivo;
che comparando i due preventivi depositati dalla ricorrente si rinvengono incongruenze e anomalie: entrambi i preventivi presentano la medesima data 16.1.2023, riportano il medesimo oggetto con indicata la parola errata “pocedimento”, si riferiscono al medesimo procedimento 221/2022. Ha, ulteriormente, evidenziato l'anomalia nell'esistenza di due preventivi identici, ma differenti solo nell'ammontare. In relazione al doc. 32 ha esposto che prova la pretestuosità del giudizio e l'assenza di qualsiasi volontà conciliativa. Parte resistente ha, inoltre, depositato dichiarazione di disconoscimento sottoscritta dalla (doc. 8) in relazione al doc. 18. CP_1
6. Il Collegio, con ordinanza del 3.9.2024, vista la produzione documentale delle parti del 16 e del 22 maggio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.6.2024, ha disposto la rimessione della causa in istruttoria rinviando all'udienza del 4.2.2025.
4 di 8 7. All'udienza del 4.2.2025 non si è raggiunto l'accordo e il giudice ha riservato la decisione.
8. Il collegio, con provvedimento del 10.4.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 15.4.2025.
9. All'udienza del 15.4.2025 il collegio, viste le conclusioni delle parti depositate l'11 e il 14.4.2025, ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO La corte ritiene il ricorso infondato.
1. Quanto alla disciplina applicabile, il procedimento si inquadra nell'ambito del rito semplificato di cognizione di cui all'art. 14 D.lgs. 150/2011 perché riguarda onorari, competenze e spese spettanti ad un avvocato e maturati in ragione di una prestazione professionale a favore della cliente1.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. citato, l'ufficio giudiziario di merito competente è quello che le parti avevano adito nel procedimento principale. Nel caso in esame, la corte ha competenza in quanto davanti ad essa, medesima sezione, la parte odierna ricorrente aveva patrocinato il procedimento n. R.G. 221/2022, e il sub- procedimento n. R.G. 221-1/2022, in qualità di difensore dell'odierna resistente.
3. Ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/2014, la controversia è soggetta alla condizione di procedibilità del previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Tale condizione risulta sodisfatta nel caso in esame come emerge dalla documentazione prodotta. Infatti, data 16.11.2023, la ricorrente ha ritualmente invitato la resistente a partecipare al procedimento;
la resistente ha risposto positivamente all'invito con adesione in data 19.12.2023 (doc. 6 parte res.). La ricorrente ha depositato l'atto introduttivo del giudizio in data 10.12.2023, cioè in data antecedente alla comunicazione della risposta della resistente, ma ogni caso, e malgrado la previsione di cui all'art. 3, co. 2, d.l. cit., la resistente non ha eccepito l'improcedibilità della causa e le parti hanno entrambe optato per l'introduzione del giudizio avanti alla corte.
4. Nel corso del procedimento è stata svolta attività istruttoria che ha fornito elementi di valutazione quanto all'esistenza e alla consistenza del credito azionato, elementi di cui si viene a dire. In particolare, hanno rilievo le prove documentali prodotte dalle parti ma anche le loro dichiarazioni, In questa sede, vanno altresì richiamati i diversi approcci conciliatori tentati dal collegio,
5 di 8 consigliati per un verso dall'esiguo valore della controversia e per altro verso dall'assenza di fonti di prova decisive in favore dell'una o dell'altra tesi sostenuta da ciascuna delle odierne parti. In esito, la decisione della controversia ha richiesto l'applicazione della regola formale di giudizio della cui osservanza è onerata anzitutto parte attrice. 5. È necessario premettere brevi cenni riguardo al contesto nel quale ha avuto luogo il rapporto professionale tra la ricorrente e la resistente. Innanzitutto, si osserva che non è in contestazione l'attività di patrocinio che l'avv. ha Pt_1 svolto in favore della sig.ra CP_1
Di conseguenza non v'è dubbio che la vicenda vada inquadrata nell'ambito del contratto d'opera professionale. Infine, preme qui evidenziare l'esistenza di un rapporto umano, di natura amicale, esistente (a suo tempo) tra le odierne parti in giudizio, fatto pacifico e non contestato.
6. La vicenda va dunque collocata all'interno di una cornice di conoscenza e frequentazione caratterizzata, per quanto qui interessa, dalla informalità tipica dei rapporti di reciproca fiducia. In questa luce appare plausibile la tesi sostenuta dalla riguardo alle modalità di CP_1 pagamento - in contanti e senza ricevuta – delle competenze professionali maturate dall'avv.
Pt_1
Al proposito si osserva che la resistente ha affermato che il diritto di credito maturato nei suoi confronti dall'avv. in relazione al procedimento (n. R.G. 221/2022) è stato da lei Pt_1 estinto con diversi pagamenti (con bonifico, ma anche in contanti), e la stessa parte ricorrente ha reso plausibile tale circostanziata allegazione stante l'assenza di precise e specifiche contestazioni sul punto. Alla luce della descritta natura della relazione tra le parti, è ragionevole ritenere che nel caso in esame tra avvocato e cliente fossero utilizzate anche modalità informali di pagamento delle competenze professionali, cioè modalità non tracciabili. Detto questo resta il fatto che per il credito azionato, cioè quello residuo, ciò che qui più rileva è l'esistenza di una scrittura privata che attesta l'estinzione totale di ogni credito vantato. In questo senso le ricevute dei bonifici prodotti in giudizio dalla resistente, che ammontano ad un totale di € 1.500, non si pongono in contrasto con la pratica accreditata di pagamenti brevi manu, in contanti. Il documento n. 14) prodotto dalla parte ricorrente appare quindi in linea con le altre risultanze processuali e con quanto fin qui detto;
il documento in parola risulta decisivo per la soluzione della controversia. Si legge nella parte conclusiva di questo documento indirizzato alla che “… nulla è CP_1 più da pretendere nei riguardi della Rappresentata…”, dove le parole …nulla è più a
6 di 8 pretendere… è riferito certamente allo e la Rappresentata è senz'altro e Parte_2 inconfutabilmente la s.ra CP_1
Infine, la carta intestata dello “Studio legale Guida” pone tale documento al riparo dalle contestazioni proposte dalla ricorrente, costituendo una dichiarazione ex ore proprio della creditrice. Si tratta in una forma di liberatoria che non è soggetta ad interpretazione perché copre qualsiasi credito professionale che la ricorrente poteva vantare nei confronti della resistente.
7. Avverso quanto fin qui osservato, non assumono rilievo decisivo le giustificazioni proposte dall'avv. riguardo alla presunta assenza di indicazioni impartite alla praticante- Pt_1 avvocato dello studio (dott.ssa . Per_1
E ciò non solo, e non tanto, perché la dott.ssa non è mai stata convocata a rendere
Per_1 testimonianza su questa circostanza, quanto piuttosto, e definitivamente, in ragione della evidente legittimazione della - in tesi attorea solo apparente – creata dallo studio
Per_1 legale in capo alla collaboratrice. La – che comunque, si noti, appare tra i membri dello studio anche nella carta
Per_1 intestata sulla quale è redatta la dichiarazione de quo [doc.14, cit.] - in quella occasione ha agito con una evidente, ancorché implicita, contemplatio domini. L'accoglimento della tesi della urterebbe quindi contro l'assoluta improbabilità di Pt_1 un'attività condotta in piena iniziativa dalla
Per_1
8. Peraltro, e a tutto concedere, anche in ipotesi di mera apparenza il difetto di rappresentanza non sarebbe comunque imputabile alla resistente in quanto essa non era tenuta a verificare l'esistenza o meno di un potere gestorio in capo alla rappresentante. La era in perfetta buona fede trovandosi di fronte ad un soggetto che è presente nella CP_1 carta intestata dello Studio legale, è una persona con la quale già in precedenza aveva avuto contatto, ed essa agiva all'interno dei locali dello studio, luogo dove ha corso l'attività professionale legale e comunque dove il lavoro è organizzato dal professionista stesso.
9. Le altre circostanze rilevanti ai fini della decisione – significativa è anche la contestuale restituzione di tutta la documentazione inerente le cause della – appaiono CP_1 perfettamente in linea e coerenti con gli assunti di cui ai punti che precedono. Pertanto, in assenza di prova diversa e/o contraria prodotta dall'avv. si deve Pt_1 concludere che ogni credito professionale maturato dallo Studio legale nei confronti della cliente risulta estinto. CP_1
10. Ad ulteriore conforto della soluzione cui si è pervenuti si nota che l'intera vicenda, come si ricava anche dal ricorso introduttivo, faceva riferimento ad un unico rapporto da cui è sorto
7 di 8 un unico credito, che è stato soddisfatto nei modi illustrati. Ed infatti:
- il preventivo di cui al documento n. 18 di parte ricorrente, che in tesi attorea proverebbe l'esistenza di un ulteriore credito, consiste in una scrittura privata che riprende interamente la prima, recando la medesima data di sottoscrizione (16.01.2023) e il medesimo oggetto (“preventivo per pocedimento civile pendente dinanzi alla corte d'appello di milano r.g. 221/2022”) e nell'oggetto reca curiosamente il medesimo errore ortografico ( “pocedimento”), distinguendosi dal primo solo per l'importo indicato.;
- a fronte di tali caratteristiche estrinseche del documento, e in assenza di una diversa spiegazione logica dell'accaduto fornita dalle parti, il prudente apprezzamento del giudice non permette di assegnare al documento rilevanza probatoria autonoma, potendosene al più inferire l'esistenza di un unico originale, forse maldestramente duplicato.
- il tutto senza nemmeno considerare che l'entità del credito residuo asseritamente vantato, in ipotesi superiore a quello soddisfatto, non ha alcun rilievo a fronte di una liberatoria che ha una portata onnicomprensiva, qual è quella di cui al doc. 14) citato.
In questo quadro probatorio, non assume rilevanza ai fini della decisione della causa il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione del preventivo datato 16.01.2023 da parte della CP_1
Infatti, dal punto di vista logico-giuridico, il disconoscimento della sottoscrizione riguarda un documento attestante un credito della cui esistenza e attualità non è stata fornita prova. Dunque, è un documento allo stato inconferente, privo di rilievo ai nostri fini, rispetto al quale, in ossequio al principio di economia processuale, ogni attività processuale risulta ultronea.
In esito, risulta che i crediti azionati appaiono estinti e la mancata soddisfazione dell'onere della prova posto a carico della parte ricorrente quanto all'esistenza di ulteriori crediti depone univocamente per il rigetto della domanda. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.650,00 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura di legge;
IVA e cpa se e nella misura del dovuto. Milano, 28.05.2025 Il presidente
FA UR
8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile , sez. II , 06/12/2024 , n. 31431. Le controversie relative ai compensi dovuti all'avvocato sono soggette al rito speciale, anche se include questioni sull'esistenza della pretesa oltre al mero quantum del compenso, sancendo che tale rito ha prevalenza su quello ordinario e sommario di cognizione previsti dal codice di procedura civile.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quinta civile
La corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. FA UR presidente dott. Federico Botta consigliere dott.ssa Antonella Giobellina consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3415/2023, promossa in grado d'appello in data 11.11.2023 da:
nata il [...] a [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Maria Conti, presso il quale studio è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE nei confronti di
nata il [...] a [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Messina e Mattia Veppo, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata. RESISTENTE
Oggetto: ricorso ex art. 14 D.lgs. 150/2011 per la liquidazione delle competenze di avvocato.
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
“nel merito previo accertamento del credito maturato dall'avv.to per Parte_1 prestazioni professionali nei confronti della signora pari nel complesso ad Controparte_1
€ 2.388,68 condannare la resistente a pagare in favore della ricorrente la predetta somma già comprensiva degli accessori fiscali di fatturazione, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulla sorte capitale dalla data di costituzione in mora fino al saldo effettivo, nonché al compenso maturato per l'attivazione della negoziazione assistita pari ad € 142,00 oltre accessori fiscali di fatturazione e spese postali pari ad € 6,80 ovvero la diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'istruttoria, sempre con
1 di 8 interessi legali dalla data di costituzione in mora al saldo (…) in ogni caso con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie pari al 15% ex art. 2 D.M. 55/14, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”
Per parte resistente:
“previa qualunque formula e/o statuizione, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti (…) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”
FATTO
1. ha proposto ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 chiedendo “…nel merito Parte_1 previo accertamento del credito maturato dall'avv.to per prestazioni Parte_1 professionali nei confronti della signora pari nel complesso ad € 2.388,68 Controparte_1 condannare la resistente a pagare in favore della ricorrente la predetta somma già comprensiva degli accessori fiscali di fatturazione, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulla sorte capitale dalla data di costituzione in mora fino al saldo effettivo, nonché al compenso maturato per l'attivazione della negoziazione assistita pari ad € 142,00 oltre accessori fiscali di fatturazione e spese postali pari ad € 6,80 ovvero la diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia all'esito dell'istruttoria, sempre con interessi legali dalla data di costituzione in mora al saldo (…) in ogni caso con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie pari al 15% ex art. 2 D.M. 55/14, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”. Ha esposto che in forza dal mandato conferitole da ha rappresento la stessa Controparte_1 nel procedimento dinnanzi alla corte d'Appello di Milano r.g. n. 221/2022, e nel sub procedimento 221-1/2022; che al momento del conferimento dell'incarico Controparte_1 ha accettato e sottoscritto il preventivo per le spese di causa presentatole dall'odierna ricorrente per un ammontare di € 2.188,68 (vedi doc. 1); che in ragione dell'attività stragiudiziale successivamente svolta in favore della sussiste un'ulteriore debito pari CP_1
a € 200,00; che al termine dell'attività professionale svolta in suo favore, in data 27.6.2023 ha chiesto a il saldo di quanto dovuto;
che alla richiesta di pagamento ha Controparte_1 risposto l'avv.to Veppo Mattia per conto della sig.ra precisando che tutte le spettanze CP_1 professionali risultano già corrisposte esimendo a tal fine il “verbale di riconsegna documenti”. Esso conteneva la produzione documentale relativa ai detti contenziosi;
il verbale recava la data del 26.6.2023 e proveniva dallo ”. Parte_2
2 di 8 Ivi risultava altresì la dicitura “con la precisazione che nulla è più da pretendere nei riguardi della rappresentata” (vedi doc. 14). Affermava l'avv. che il documento era stato redatto e sottoscritto unicamente dalla Pt_1 dott.ssa praticante presso lo studio legale senza alcuna istruzione del Per_1 Pt_1 dominus, né legittimazione a sottoscriverlo “in nome e per conto” dello stesso;
e che la non ha provato la circostanza dell'avvenuto pagamento. CP_1
Da ultimo, ha specificato di aver invitato controparte, come da condizione di Parte_1 procedibilità del presente rito, all'esperimento del tentativo di negoziazione assistita senza ottenere alcun riscontro (vedi doc. 17). 2. In data 4.4.2024 si è costituita chiedendo “previa qualunque formula e/o Controparte_1 statuizione, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti (…) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”. Ha precisato che ha corrisposto all'avv.to la somma di € 500 al momento del Pt_1 conferimento dell'incarico e successivamente € 1.500,00 a mezzo bonifico bancario datato 1.2.2023 con causale “corte D'Appello 221/2022” (doc. 2); che successivamente ha corrisposto l'ulteriore importo di € 500,00 a titolo di saldo del preventivo del 16.1.2023 e a titolo di corrispettivo per l'ulteriore attività stragiudiziale;
che precedentemente aveva effettuato ulteriore bonifico di € 300,00 in favore dell'avv.to per consulenza legale Pt_1
(doc. 4); che le superiori circostanze sono state confermate dalla collaboratrice dello studio legale dott.ssa rilasciando dichiarazione contenente esplicita indicazione Pt_1 Per_1
“…nulla è più da pretendere nei riguardi della rappresentata”. Infine, parte resistente ha chiarito di aver aderito all'invito alla negoziazione in data 19.12.2024 (vedi pec. doc. 6), di fatto non andata a buon fine avendo controparte già depositato il ricorso del presente giudizio in data antecedente (10.12.2024). 3. All'udienza del 7.5.2024, tenutasi avanti al presidente istruttore, sono state sentite le parti separatamente e formulata proposta conciliativa nei seguenti termini: “… il pagamento della somma di € 688,68 a saldo e stralcio della pretesa creditoria…” ed anche nel corso del successivo procedimento caldeggiava una soluzione transattiva. Parte ricorrente ha dichiarato di non accettare la proposta conciliativa, mentre parte resistente ha dichiarato di accettare. Parte ricorrente ha poi affermato che esistevano due preventivi separati, uno relativo al subprocedimento e uno relativo al procedimento portante; che i pagamenti esibiti dalla resistente erano riferiti al procedimento portante e non anche al subprocedimento;
che le somme richieste nel presente procedimento sono relative al subprocedimento. Per le superiori ragioni parte ricorrente ha chiesto termine per produrre i due preventivi firmati da parte reclamante;
parte resistente si è opposta alla produzione documentale ritenendola tardiva, in quanto avrebbe dovuto corredare l'atto introduttivo.
3 di 8 All'esito dell'udienza il presidente istruttore ha rinviato l'udienza al 25.6.2024, sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e ha concesso: termine di 10 giorni a parte ricorrente per il deposito della documentazione di cui sopra e ulteriore termine di 5 giorni a parte resistente per il deposito di eventuale documentazione in replica;
termine anteriore all'udienza di 10 giorni per la precisazione delle conclusione e un ulteriore termine di 5 giorni per note conclusionali. 4. Parte ricorrente con note depositate in data 16.5.2024 ha rappresentato che la presente causa è stata incardinata per il recupero della somma di € 2.188,68 di cui al preventivo firmato dalla il 16.1.2023 (doc. 1), somma relativa all'attività svolta nel sub CP_1 procedimento 221-1/2022; che l'attività di cui al preventivo di € 2.188,68 è stata documentata con i doc.
2 -10 allegati al ricorso introduttivo;
che i pagamenti cui fa riferimento la CP_1 sono afferenti all'attività svolta nel procedimento portante. Ha, altresì, depositato nuova documentazione, specificatamente: il preventivo sottoscritto dalla il 16.1.2023 (doc. 18); atti e verbali di causa relativi al procedimento portante CP_1
(doc. 19-31); corrispondenza tra l'avv. e l'avv. Messina (doc. 32). Pt_1
5. Parte resistente con note depositate il 22.5.2024 ha contestato la documentazione prodotta da controparte di cui ai doc. 19- 31, ritenendo che la stessa dimostra solo come l'attività di difesa nel procedimento portante era stata svolta quasi interamente dal precedente difensore, precisando, altresì, che gli unici documenti ove si rinviene l'attività dell'avv. nel Pt_1 procedimento portante erano la comparsa del nuovo difensore, di cui al doc. 27 e una memoria, di cui al doc. 29, quest'ultima peraltro non autorizzata e ritenuta non esaminabile dalla corte. Quanto al doc. 18 ha esposto che lo stesso si riferiva ad un preventivo denominato
“preventivo per il pocedimento civile pentente dinanzi alla corte d'Appello di Milano rg. 221/2022” contenente medesimo oggetto e refuso del preventivo indicato nel ricorso introduttivo;
che comparando i due preventivi depositati dalla ricorrente si rinvengono incongruenze e anomalie: entrambi i preventivi presentano la medesima data 16.1.2023, riportano il medesimo oggetto con indicata la parola errata “pocedimento”, si riferiscono al medesimo procedimento 221/2022. Ha, ulteriormente, evidenziato l'anomalia nell'esistenza di due preventivi identici, ma differenti solo nell'ammontare. In relazione al doc. 32 ha esposto che prova la pretestuosità del giudizio e l'assenza di qualsiasi volontà conciliativa. Parte resistente ha, inoltre, depositato dichiarazione di disconoscimento sottoscritta dalla (doc. 8) in relazione al doc. 18. CP_1
6. Il Collegio, con ordinanza del 3.9.2024, vista la produzione documentale delle parti del 16 e del 22 maggio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.6.2024, ha disposto la rimessione della causa in istruttoria rinviando all'udienza del 4.2.2025.
4 di 8 7. All'udienza del 4.2.2025 non si è raggiunto l'accordo e il giudice ha riservato la decisione.
8. Il collegio, con provvedimento del 10.4.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 15.4.2025.
9. All'udienza del 15.4.2025 il collegio, viste le conclusioni delle parti depositate l'11 e il 14.4.2025, ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO La corte ritiene il ricorso infondato.
1. Quanto alla disciplina applicabile, il procedimento si inquadra nell'ambito del rito semplificato di cognizione di cui all'art. 14 D.lgs. 150/2011 perché riguarda onorari, competenze e spese spettanti ad un avvocato e maturati in ragione di una prestazione professionale a favore della cliente1.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. citato, l'ufficio giudiziario di merito competente è quello che le parti avevano adito nel procedimento principale. Nel caso in esame, la corte ha competenza in quanto davanti ad essa, medesima sezione, la parte odierna ricorrente aveva patrocinato il procedimento n. R.G. 221/2022, e il sub- procedimento n. R.G. 221-1/2022, in qualità di difensore dell'odierna resistente.
3. Ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/2014, la controversia è soggetta alla condizione di procedibilità del previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Tale condizione risulta sodisfatta nel caso in esame come emerge dalla documentazione prodotta. Infatti, data 16.11.2023, la ricorrente ha ritualmente invitato la resistente a partecipare al procedimento;
la resistente ha risposto positivamente all'invito con adesione in data 19.12.2023 (doc. 6 parte res.). La ricorrente ha depositato l'atto introduttivo del giudizio in data 10.12.2023, cioè in data antecedente alla comunicazione della risposta della resistente, ma ogni caso, e malgrado la previsione di cui all'art. 3, co. 2, d.l. cit., la resistente non ha eccepito l'improcedibilità della causa e le parti hanno entrambe optato per l'introduzione del giudizio avanti alla corte.
4. Nel corso del procedimento è stata svolta attività istruttoria che ha fornito elementi di valutazione quanto all'esistenza e alla consistenza del credito azionato, elementi di cui si viene a dire. In particolare, hanno rilievo le prove documentali prodotte dalle parti ma anche le loro dichiarazioni, In questa sede, vanno altresì richiamati i diversi approcci conciliatori tentati dal collegio,
5 di 8 consigliati per un verso dall'esiguo valore della controversia e per altro verso dall'assenza di fonti di prova decisive in favore dell'una o dell'altra tesi sostenuta da ciascuna delle odierne parti. In esito, la decisione della controversia ha richiesto l'applicazione della regola formale di giudizio della cui osservanza è onerata anzitutto parte attrice. 5. È necessario premettere brevi cenni riguardo al contesto nel quale ha avuto luogo il rapporto professionale tra la ricorrente e la resistente. Innanzitutto, si osserva che non è in contestazione l'attività di patrocinio che l'avv. ha Pt_1 svolto in favore della sig.ra CP_1
Di conseguenza non v'è dubbio che la vicenda vada inquadrata nell'ambito del contratto d'opera professionale. Infine, preme qui evidenziare l'esistenza di un rapporto umano, di natura amicale, esistente (a suo tempo) tra le odierne parti in giudizio, fatto pacifico e non contestato.
6. La vicenda va dunque collocata all'interno di una cornice di conoscenza e frequentazione caratterizzata, per quanto qui interessa, dalla informalità tipica dei rapporti di reciproca fiducia. In questa luce appare plausibile la tesi sostenuta dalla riguardo alle modalità di CP_1 pagamento - in contanti e senza ricevuta – delle competenze professionali maturate dall'avv.
Pt_1
Al proposito si osserva che la resistente ha affermato che il diritto di credito maturato nei suoi confronti dall'avv. in relazione al procedimento (n. R.G. 221/2022) è stato da lei Pt_1 estinto con diversi pagamenti (con bonifico, ma anche in contanti), e la stessa parte ricorrente ha reso plausibile tale circostanziata allegazione stante l'assenza di precise e specifiche contestazioni sul punto. Alla luce della descritta natura della relazione tra le parti, è ragionevole ritenere che nel caso in esame tra avvocato e cliente fossero utilizzate anche modalità informali di pagamento delle competenze professionali, cioè modalità non tracciabili. Detto questo resta il fatto che per il credito azionato, cioè quello residuo, ciò che qui più rileva è l'esistenza di una scrittura privata che attesta l'estinzione totale di ogni credito vantato. In questo senso le ricevute dei bonifici prodotti in giudizio dalla resistente, che ammontano ad un totale di € 1.500, non si pongono in contrasto con la pratica accreditata di pagamenti brevi manu, in contanti. Il documento n. 14) prodotto dalla parte ricorrente appare quindi in linea con le altre risultanze processuali e con quanto fin qui detto;
il documento in parola risulta decisivo per la soluzione della controversia. Si legge nella parte conclusiva di questo documento indirizzato alla che “… nulla è CP_1 più da pretendere nei riguardi della Rappresentata…”, dove le parole …nulla è più a
6 di 8 pretendere… è riferito certamente allo e la Rappresentata è senz'altro e Parte_2 inconfutabilmente la s.ra CP_1
Infine, la carta intestata dello “Studio legale Guida” pone tale documento al riparo dalle contestazioni proposte dalla ricorrente, costituendo una dichiarazione ex ore proprio della creditrice. Si tratta in una forma di liberatoria che non è soggetta ad interpretazione perché copre qualsiasi credito professionale che la ricorrente poteva vantare nei confronti della resistente.
7. Avverso quanto fin qui osservato, non assumono rilievo decisivo le giustificazioni proposte dall'avv. riguardo alla presunta assenza di indicazioni impartite alla praticante- Pt_1 avvocato dello studio (dott.ssa . Per_1
E ciò non solo, e non tanto, perché la dott.ssa non è mai stata convocata a rendere
Per_1 testimonianza su questa circostanza, quanto piuttosto, e definitivamente, in ragione della evidente legittimazione della - in tesi attorea solo apparente – creata dallo studio
Per_1 legale in capo alla collaboratrice. La – che comunque, si noti, appare tra i membri dello studio anche nella carta
Per_1 intestata sulla quale è redatta la dichiarazione de quo [doc.14, cit.] - in quella occasione ha agito con una evidente, ancorché implicita, contemplatio domini. L'accoglimento della tesi della urterebbe quindi contro l'assoluta improbabilità di Pt_1 un'attività condotta in piena iniziativa dalla
Per_1
8. Peraltro, e a tutto concedere, anche in ipotesi di mera apparenza il difetto di rappresentanza non sarebbe comunque imputabile alla resistente in quanto essa non era tenuta a verificare l'esistenza o meno di un potere gestorio in capo alla rappresentante. La era in perfetta buona fede trovandosi di fronte ad un soggetto che è presente nella CP_1 carta intestata dello Studio legale, è una persona con la quale già in precedenza aveva avuto contatto, ed essa agiva all'interno dei locali dello studio, luogo dove ha corso l'attività professionale legale e comunque dove il lavoro è organizzato dal professionista stesso.
9. Le altre circostanze rilevanti ai fini della decisione – significativa è anche la contestuale restituzione di tutta la documentazione inerente le cause della – appaiono CP_1 perfettamente in linea e coerenti con gli assunti di cui ai punti che precedono. Pertanto, in assenza di prova diversa e/o contraria prodotta dall'avv. si deve Pt_1 concludere che ogni credito professionale maturato dallo Studio legale nei confronti della cliente risulta estinto. CP_1
10. Ad ulteriore conforto della soluzione cui si è pervenuti si nota che l'intera vicenda, come si ricava anche dal ricorso introduttivo, faceva riferimento ad un unico rapporto da cui è sorto
7 di 8 un unico credito, che è stato soddisfatto nei modi illustrati. Ed infatti:
- il preventivo di cui al documento n. 18 di parte ricorrente, che in tesi attorea proverebbe l'esistenza di un ulteriore credito, consiste in una scrittura privata che riprende interamente la prima, recando la medesima data di sottoscrizione (16.01.2023) e il medesimo oggetto (“preventivo per pocedimento civile pendente dinanzi alla corte d'appello di milano r.g. 221/2022”) e nell'oggetto reca curiosamente il medesimo errore ortografico ( “pocedimento”), distinguendosi dal primo solo per l'importo indicato.;
- a fronte di tali caratteristiche estrinseche del documento, e in assenza di una diversa spiegazione logica dell'accaduto fornita dalle parti, il prudente apprezzamento del giudice non permette di assegnare al documento rilevanza probatoria autonoma, potendosene al più inferire l'esistenza di un unico originale, forse maldestramente duplicato.
- il tutto senza nemmeno considerare che l'entità del credito residuo asseritamente vantato, in ipotesi superiore a quello soddisfatto, non ha alcun rilievo a fronte di una liberatoria che ha una portata onnicomprensiva, qual è quella di cui al doc. 14) citato.
In questo quadro probatorio, non assume rilevanza ai fini della decisione della causa il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione del preventivo datato 16.01.2023 da parte della CP_1
Infatti, dal punto di vista logico-giuridico, il disconoscimento della sottoscrizione riguarda un documento attestante un credito della cui esistenza e attualità non è stata fornita prova. Dunque, è un documento allo stato inconferente, privo di rilievo ai nostri fini, rispetto al quale, in ossequio al principio di economia processuale, ogni attività processuale risulta ultronea.
In esito, risulta che i crediti azionati appaiono estinti e la mancata soddisfazione dell'onere della prova posto a carico della parte ricorrente quanto all'esistenza di ulteriori crediti depone univocamente per il rigetto della domanda. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.650,00 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura di legge;
IVA e cpa se e nella misura del dovuto. Milano, 28.05.2025 Il presidente
FA UR
8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile , sez. II , 06/12/2024 , n. 31431. Le controversie relative ai compensi dovuti all'avvocato sono soggette al rito speciale, anche se include questioni sull'esistenza della pretesa oltre al mero quantum del compenso, sancendo che tale rito ha prevalenza su quello ordinario e sommario di cognizione previsti dal codice di procedura civile.