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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/10/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO A SEGUITO DI
DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 217 del 2025 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, RGVG avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1 C.F._1
- nata a [...] in data [...], residente in [...]. PASSO CERASO 88040
CONFLENTI, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv.
MA RA - CF - che la rappresenta e difende in giudizio, giusta C.F._2 procura rilasciata in calce al ricorso e sig. - CF – nato a Controparte_1 C.F._3
VE LI (CZ) ed in data 24/11/1977, residente in [...]. PASSO CERASO 88040
CONFLENTI, rappresentato e difeso dall'avv. ARTIBANI EGIDIO LEONE - CF - C.F._4 elettivamente domiciliato presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto e cumulativo in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 21/10/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto e cumulativo in atti, depositato in data 07/03/2025 - che in data 02.08.2003, i ricorrenti hanno contratto matrimonio in
Conflenti (CZ), con rito concordatario in regime di separazione dei beni, regolarmente trascritto nei Registri 2
dello stato civile del medesimo Comune al n. 5 – Parte II – Serie A, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
– che dall'unione coniugale sono nati tre figli: (Lamezia Terme, 15.07.2004) di Per_1 anni 20, (Lamezia Terme 08.04.2009) di anni 16, ( 07.08.2013) di anni 11; Per_2 Per_3 Parte_2
– attualmente , terminata la scuola secondaria di secondo grado, è alla ricerca di un impiego. Per_1
, frequenta l'Istituto Professionale – Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “S. Per_2
Francesco” in Paola (Cs), ed alloggia presso il convitto scolastico, facendo rientro a casa nei fine settimana.
Viaggia in treno dalla stazione di Paola a quella di Lamezia Terme Centrale, dove la madre o il padre, a seconda della disponibilità, vanno a prenderlo. Frequenta la palestra ed attività sportive. frequenta la I^ classe Per_3 della Scuola secondaria di primo grado “P. Ardito” in Frequenta la palestra e l'Oratorio, pure Parte_2
a Conflenti.
– che la dimora coniugale era stata fissata nel Comune di Conflenti (CZ) Loc. Passo Ceraso, di proprietà della
Sig.ra ; Pt_1
– che negli ultimi anni si è dissolta l'affectio maritalis, al punto da rendere non proseguibile la convivenza
(vedi ricorso congiunto e cumulativo in atti).
Tutto ciò premesso, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, Giudice
Delegato alla trattazione della controversia in esame, alla luce del disposto di cui all'art. 473- bis 21 c.p.c., e in esito all'udienza cartolare dell'08/04/2025, TRATTENEVA la causa per la decisione, RISERVANDOSI DI
RIFERIRE AL COLLEGIO per la decisione stessa.
Il Tribunale in composizione collegiale, con parere favorevole del P.M., ed in esito alla relativa procedura, con sentenza emessa in data 08/04/2025, omologa la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il Sig. rimarrà a CP_1 vivere nella casa coniugale di C. da Passo Ceraso, di proprietà della Sig.ra e con il suo consenso, Pt_1 insieme al figlio maggiorenne , mentre la Sig.ra ha stipulato contratto di locazione di un Per_1 Pt_1 immobile in Conflenti (CZ) – Via Nova n. 23, presso il quale trasferirà la propria residenza, unitamente ai figli minori e .
3. I figli minori, sebbene collocati prevalentemente presso la madre, rimarranno Per_2 Per_3 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, e saranno liberi di frequentare il padre, di trascorrere il loro tempo libero o le feste con lui quando lo vorranno.
4. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la CP_1 Pt_1 somma mensile di € 200,00, a titolo di mantenimento per i figli ed , mentre i coniugi, Per_2 Per_3 vicendevolmente contribuiranno al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei tre figli.
5. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione dell'assegno alimentare o di mantenimento, percependo redditi propri.
6. Il Sig. ha già rinunciato a percepire l'assegno unico CP_1 per i figli, in favore della Sig.ra .
7. I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei Pt_1 passaporti e per l'espatrio ove occorra” (vedi sentenza in atti).
Con ordinanza emessa in pari data e nello stesso contesto decisionale – inoltre – così statuiva: ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni
GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
FISSANDO, quale data di udienza figurata di prosecuzione, quella del 21 ottobre 2025, ore 9,00: CONCEDE 3
alle parti i termini l'articolo 127 ter c.p.c. fino alla data del 15 ottobre 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in oggetto, con le quali le parti dovranno altresì con le quali le parti dovranno rendere le seguenti dichiarazioni: a) CONFERMARE di avere letto e di condividere le condizioni già formulate all'atto della separazione consensuale, anche relativamente al divorzio;
b) CONFERMARE di non volersi riconciliare
e se intendano o meno rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.; c) RINUNCIARE alla comparizione personale, e di essere per tale verso rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori costituiti dal comune procuratore costituito;
d) CONFERMARE di non essere intenzionati a conciliarsi;
e)
RINUNCIARE alla formulazione dell'appello avverso la sentenza di divorzio (vedi ordinanza in atti)
Ne deriva che, in previsione della detta udienza cartolare del 21 ottobre 2025 ed in ottemperanza alla citata ordinanza interlocutoria (udienza, come premesso, deputata alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
n.d.r.), le parti depositavano – separatamente rispettivamente in data 10 e 14 ottobre 2025 – sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno per come espressamente richieste e sollecitate, ribadendo di volersi divorziare alle medesime condizioni di cui alla pregressa sentenza di separazione consensuale, di rinunciare (anche stavolta) alla comparizione personale in udienza;
ribadivano – altresì - di non volersi riconciliare e rinunciavano sia al deposito di documentazione a sostegno, che al gravame avverso la sentenza di divorzio.
Ciò posto, il Giudice, all'udienza del 21/10/2025, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire all'uopo al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 02/08/2003 presso il Comune di Conflenti, trascritto nei registri dello stato civile del relativo Comune, atto n. 5, parte II, serie A, anno 2003 (vedi allegato in atti).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati, in maniera figurata, dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 08/04/2025 nella medesima procedura, pendente per entrambe le domande in oggetto e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza (da reputarsi parziale e non definitiva) di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 08/04/2025; data di definizione della presente controversia: 21/10/2025 ) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta anche in questa sede ed in tale fase processuale, per l'accertamento delle domande in rito cumulativamente avanzate. 4
A parte ciò, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente – anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, identiche rispetto a quelle della separazione stessa;
la domanda – all'epoca non ancora procedibile, non essendo decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett.
B, della legge n. 898/70 e succ. mod. – lo è nelle more divenuta ai sensi di legge.
Ed invero, lo scrivente Giudice Delegato, una volta trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza (dunque, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte), ha infatti provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti hanno anche espressamente confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e reso le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale (vedi allegati in atti).
Infatti, come in precedenza precisato, la modifica unilaterale di dette condizioni sarebbe stata ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473-bis. 29, secondo comma,
c.p.c. in tale ipotesi, ove le parti non avessero raggiunto un nuovo accordo che consentisse loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale avrebbe infatti rigettato la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.; circostanza negativa nella specie non verificatasi.
Ed allora, in definitiva, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti formalizzati nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro obbligatoriamente identici – stante la natura cumulativa della domanda - a quelli di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrari a norme imperative ed alle esigenze della famiglia complessivamente considerate.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine – comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – già in data 07/04/2025 e nella precedente procedura – aveva espresso – infatti –parere favorevole al divorzio;
detto parere può senza dubbio essere esteso anche alla fase in oggetto, in costanza delle condizioni concordate, del tutto identiche – come già più volte premesso – a quelle conseguenti la pronuncia di separazione consensuale.
A siffatto accertamento consegue, pertanto, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stipulato dalle parti, da accertarsi con sentenza definitiva.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, relativamente alle distinte domande avanzate, atteso che le spese della prima procedura erano state espressamente rimesse al definitivo per la liquidazione complessiva. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 217/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
- nata a [...] in data [...], residente in [...]. PASSO C.F._1
CERASO 88040 CONFLENTI, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. MA RA - CF - che la rappresenta e difende in giudizio, C.F._2 giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig. - CF – nato a Controparte_1 C.F._3
VE LI (CZ) ed in data 24/11/1977, residente in [...]. PASSO CERASO 88040
CONFLENTI, rappresentato e difeso dall'avv. ARTIBANI EGIDIO LEONE - CF - C.F._4 elettivamente domiciliato presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto e cumulativo in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede–
-interventore ex lege-
Così provvede:
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come sopra già meglio generalizzati, rappresentati e difesi, sig.ra - CF - nata a Parte_1 C.F._1
LAMEZIA TERME (CZ) in data 07/05/1980, e sig. CF – nato Controparte_1 C.F._3
a VE LI (CZ) ed in data 24/11/1977;
CONFERMA
Le condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, in data 08/04/2025, tra i coniugi in oggetto generalizzati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il Sig. rimarrà a vivere nella casa coniugale di C. da Passo Ceraso, di proprietà della Sig.ra CP_1
e con il suo consenso, insieme al figlio maggiorenne , mentre la Sig.ra ha stipulato Pt_1 Per_1 Pt_1 contratto di locazione di un immobile in Conflenti (CZ) – Via Nova n. 23, presso il quale trasferirà la propria residenza, unitamente ai figli minori e . Per_2 Per_3
3. I figli minori, sebbene collocati prevalentemente presso la madre, rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, e saranno liberi di frequentare il padre, di trascorrere il loro tempo libero o le feste con lui quando lo vorranno.
4. Il Sig. orrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di € 200,00, a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1 per i figli ed , mentre i coniugi, vicendevolmente contribuiranno al 50% delle spese Per_2 Per_3 straordinarie sostenute nell'interesse dei tre figli. 6
5. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione dell'assegno alimentare o di mantenimento, percependo redditi propri.
6. Il Sig. ha già rinunciato a percepire l'assegno unico per i figli, in favore della Sig.ra . CP_1 Pt_1
7. I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei passaporti e per l'espatrio ove occorra.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, atto n. 5, parte II, serie A, anno 2003 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO A SEGUITO DI
DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 217 del 2025 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, RGVG avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1 C.F._1
- nata a [...] in data [...], residente in [...]. PASSO CERASO 88040
CONFLENTI, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv.
MA RA - CF - che la rappresenta e difende in giudizio, giusta C.F._2 procura rilasciata in calce al ricorso e sig. - CF – nato a Controparte_1 C.F._3
VE LI (CZ) ed in data 24/11/1977, residente in [...]. PASSO CERASO 88040
CONFLENTI, rappresentato e difeso dall'avv. ARTIBANI EGIDIO LEONE - CF - C.F._4 elettivamente domiciliato presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto e cumulativo in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 21/10/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto e cumulativo in atti, depositato in data 07/03/2025 - che in data 02.08.2003, i ricorrenti hanno contratto matrimonio in
Conflenti (CZ), con rito concordatario in regime di separazione dei beni, regolarmente trascritto nei Registri 2
dello stato civile del medesimo Comune al n. 5 – Parte II – Serie A, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
– che dall'unione coniugale sono nati tre figli: (Lamezia Terme, 15.07.2004) di Per_1 anni 20, (Lamezia Terme 08.04.2009) di anni 16, ( 07.08.2013) di anni 11; Per_2 Per_3 Parte_2
– attualmente , terminata la scuola secondaria di secondo grado, è alla ricerca di un impiego. Per_1
, frequenta l'Istituto Professionale – Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “S. Per_2
Francesco” in Paola (Cs), ed alloggia presso il convitto scolastico, facendo rientro a casa nei fine settimana.
Viaggia in treno dalla stazione di Paola a quella di Lamezia Terme Centrale, dove la madre o il padre, a seconda della disponibilità, vanno a prenderlo. Frequenta la palestra ed attività sportive. frequenta la I^ classe Per_3 della Scuola secondaria di primo grado “P. Ardito” in Frequenta la palestra e l'Oratorio, pure Parte_2
a Conflenti.
– che la dimora coniugale era stata fissata nel Comune di Conflenti (CZ) Loc. Passo Ceraso, di proprietà della
Sig.ra ; Pt_1
– che negli ultimi anni si è dissolta l'affectio maritalis, al punto da rendere non proseguibile la convivenza
(vedi ricorso congiunto e cumulativo in atti).
Tutto ciò premesso, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, Giudice
Delegato alla trattazione della controversia in esame, alla luce del disposto di cui all'art. 473- bis 21 c.p.c., e in esito all'udienza cartolare dell'08/04/2025, TRATTENEVA la causa per la decisione, RISERVANDOSI DI
RIFERIRE AL COLLEGIO per la decisione stessa.
Il Tribunale in composizione collegiale, con parere favorevole del P.M., ed in esito alla relativa procedura, con sentenza emessa in data 08/04/2025, omologa la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il Sig. rimarrà a CP_1 vivere nella casa coniugale di C. da Passo Ceraso, di proprietà della Sig.ra e con il suo consenso, Pt_1 insieme al figlio maggiorenne , mentre la Sig.ra ha stipulato contratto di locazione di un Per_1 Pt_1 immobile in Conflenti (CZ) – Via Nova n. 23, presso il quale trasferirà la propria residenza, unitamente ai figli minori e .
3. I figli minori, sebbene collocati prevalentemente presso la madre, rimarranno Per_2 Per_3 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, e saranno liberi di frequentare il padre, di trascorrere il loro tempo libero o le feste con lui quando lo vorranno.
4. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la CP_1 Pt_1 somma mensile di € 200,00, a titolo di mantenimento per i figli ed , mentre i coniugi, Per_2 Per_3 vicendevolmente contribuiranno al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei tre figli.
5. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione dell'assegno alimentare o di mantenimento, percependo redditi propri.
6. Il Sig. ha già rinunciato a percepire l'assegno unico CP_1 per i figli, in favore della Sig.ra .
7. I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei Pt_1 passaporti e per l'espatrio ove occorra” (vedi sentenza in atti).
Con ordinanza emessa in pari data e nello stesso contesto decisionale – inoltre – così statuiva: ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni
GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
FISSANDO, quale data di udienza figurata di prosecuzione, quella del 21 ottobre 2025, ore 9,00: CONCEDE 3
alle parti i termini l'articolo 127 ter c.p.c. fino alla data del 15 ottobre 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in oggetto, con le quali le parti dovranno altresì con le quali le parti dovranno rendere le seguenti dichiarazioni: a) CONFERMARE di avere letto e di condividere le condizioni già formulate all'atto della separazione consensuale, anche relativamente al divorzio;
b) CONFERMARE di non volersi riconciliare
e se intendano o meno rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.; c) RINUNCIARE alla comparizione personale, e di essere per tale verso rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori costituiti dal comune procuratore costituito;
d) CONFERMARE di non essere intenzionati a conciliarsi;
e)
RINUNCIARE alla formulazione dell'appello avverso la sentenza di divorzio (vedi ordinanza in atti)
Ne deriva che, in previsione della detta udienza cartolare del 21 ottobre 2025 ed in ottemperanza alla citata ordinanza interlocutoria (udienza, come premesso, deputata alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
n.d.r.), le parti depositavano – separatamente rispettivamente in data 10 e 14 ottobre 2025 – sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno per come espressamente richieste e sollecitate, ribadendo di volersi divorziare alle medesime condizioni di cui alla pregressa sentenza di separazione consensuale, di rinunciare (anche stavolta) alla comparizione personale in udienza;
ribadivano – altresì - di non volersi riconciliare e rinunciavano sia al deposito di documentazione a sostegno, che al gravame avverso la sentenza di divorzio.
Ciò posto, il Giudice, all'udienza del 21/10/2025, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire all'uopo al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 02/08/2003 presso il Comune di Conflenti, trascritto nei registri dello stato civile del relativo Comune, atto n. 5, parte II, serie A, anno 2003 (vedi allegato in atti).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati, in maniera figurata, dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 08/04/2025 nella medesima procedura, pendente per entrambe le domande in oggetto e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza (da reputarsi parziale e non definitiva) di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 08/04/2025; data di definizione della presente controversia: 21/10/2025 ) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta anche in questa sede ed in tale fase processuale, per l'accertamento delle domande in rito cumulativamente avanzate. 4
A parte ciò, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente – anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, identiche rispetto a quelle della separazione stessa;
la domanda – all'epoca non ancora procedibile, non essendo decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett.
B, della legge n. 898/70 e succ. mod. – lo è nelle more divenuta ai sensi di legge.
Ed invero, lo scrivente Giudice Delegato, una volta trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza (dunque, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte), ha infatti provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti hanno anche espressamente confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e reso le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale (vedi allegati in atti).
Infatti, come in precedenza precisato, la modifica unilaterale di dette condizioni sarebbe stata ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473-bis. 29, secondo comma,
c.p.c. in tale ipotesi, ove le parti non avessero raggiunto un nuovo accordo che consentisse loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale avrebbe infatti rigettato la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.; circostanza negativa nella specie non verificatasi.
Ed allora, in definitiva, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti formalizzati nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro obbligatoriamente identici – stante la natura cumulativa della domanda - a quelli di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrari a norme imperative ed alle esigenze della famiglia complessivamente considerate.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine – comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – già in data 07/04/2025 e nella precedente procedura – aveva espresso – infatti –parere favorevole al divorzio;
detto parere può senza dubbio essere esteso anche alla fase in oggetto, in costanza delle condizioni concordate, del tutto identiche – come già più volte premesso – a quelle conseguenti la pronuncia di separazione consensuale.
A siffatto accertamento consegue, pertanto, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stipulato dalle parti, da accertarsi con sentenza definitiva.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, relativamente alle distinte domande avanzate, atteso che le spese della prima procedura erano state espressamente rimesse al definitivo per la liquidazione complessiva. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 217/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
- nata a [...] in data [...], residente in [...]. PASSO C.F._1
CERASO 88040 CONFLENTI, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. MA RA - CF - che la rappresenta e difende in giudizio, C.F._2 giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig. - CF – nato a Controparte_1 C.F._3
VE LI (CZ) ed in data 24/11/1977, residente in [...]. PASSO CERASO 88040
CONFLENTI, rappresentato e difeso dall'avv. ARTIBANI EGIDIO LEONE - CF - C.F._4 elettivamente domiciliato presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto e cumulativo in atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede–
-interventore ex lege-
Così provvede:
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come sopra già meglio generalizzati, rappresentati e difesi, sig.ra - CF - nata a Parte_1 C.F._1
LAMEZIA TERME (CZ) in data 07/05/1980, e sig. CF – nato Controparte_1 C.F._3
a VE LI (CZ) ed in data 24/11/1977;
CONFERMA
Le condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, in data 08/04/2025, tra i coniugi in oggetto generalizzati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il Sig. rimarrà a vivere nella casa coniugale di C. da Passo Ceraso, di proprietà della Sig.ra CP_1
e con il suo consenso, insieme al figlio maggiorenne , mentre la Sig.ra ha stipulato Pt_1 Per_1 Pt_1 contratto di locazione di un immobile in Conflenti (CZ) – Via Nova n. 23, presso il quale trasferirà la propria residenza, unitamente ai figli minori e . Per_2 Per_3
3. I figli minori, sebbene collocati prevalentemente presso la madre, rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, e saranno liberi di frequentare il padre, di trascorrere il loro tempo libero o le feste con lui quando lo vorranno.
4. Il Sig. orrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di € 200,00, a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1 per i figli ed , mentre i coniugi, vicendevolmente contribuiranno al 50% delle spese Per_2 Per_3 straordinarie sostenute nell'interesse dei tre figli. 6
5. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione dell'assegno alimentare o di mantenimento, percependo redditi propri.
6. Il Sig. ha già rinunciato a percepire l'assegno unico per i figli, in favore della Sig.ra . CP_1 Pt_1
7. I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei passaporti e per l'espatrio ove occorra.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, atto n. 5, parte II, serie A, anno 2003 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO