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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice TA Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6006/2021 R.G.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Giovanni Bisceglia, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
ricorrente – resistente in via riconvenzionale
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Marco Francesco C.F._3
Ognissanti, che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
resistenti – ricorrenti in via riconvenzionale
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto del 16.7.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, l'udienza è stata celebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza, in sostituzione della lettura prevista dall'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con ricorso notificato il 29.10.2021, ha agito in giudizio contro Parte_1 CP_1
e per ottenere l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di
[...] CP_2
1 comodato d'uso di un'abitazione sita a Manfredonia, in via Beato Angelico n. 21, e censita in catasto comunale al foglio 139 particella 1761/51, con conseguente condanna della controparte al rilascio dell'immobile e al pagamento dell'indennità di occupazione.
Il ricorrente ha riferito di avere concesso l'appartamento in comodato d'uso a CP_1
su richiesta del padre;
che, anche in virtù del proprio rapporto di parentela col
[...] CP_2
, ha stipulato il contratto verbalmente, prevedendo il pagamento di una somma a titolo di CP_1 rimborso spese;
che il rapporto è proseguito per diversi anni, durante i quali ha insistito, in più occasioni, per ottenere la stipula del contratto in forma scritta, sempre rifiutata da CP_1 di avere chiesto bonariamente, nel 2020, la restituzione dell'appartamento senza ottenerla;
di avere inviato la nota del 29.6.2021 con cui ha dichiarato risolto il contratto e chiesto la restituzione dell'appartamento entro e non oltre 30 giorni;
di avere infruttuosamente esperito un tentativo di mediazione;
di avere ricevuto la nota dell'1.9.2021 con cui la resistente ha dedotto l'esistenza di una locazione di fatto e ha chiesto la restituzione di tutti i canoni versati, per un importo complessivo di € 96.000; di avere immediatamente contestato tale ricostruzione con la seguente nota del 15.9.2021.
La parte ha, quindi, rassegnato le proprie conclusioni chiedendo di accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale e, per l'effetto, di condannare alla CP_1 restituzione dell'immobile, libero da persone e cose;
ha altresì chiesto di condannare i resistenti, in solido, al pagamento dell'indennità per occupazione sine titulo dall'1.7.2021 alla data dell'effettivo effettivo rilascio;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione dei canoni asseritamente versati, di accertare e dichiarare il diritto ad essere indennizzato della perdita patrimoniale subita per il godimento di fatto dell'immobile da parte della resistente, pari al valore locatizio di mercato dello stesso immobile, con condanna al pagamento della relativa indennità fino all'effettivo rilascio;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Con memoria difensiva congiunta del 7.2.2022, si sono costituiti in giudizio CP_1
e , impugnando e contestando la ricostruzione in fatto e richieste formulate
[...] CP_2 dal ricorrente.
I resistenti hanno riferito che la conduce l'immobile in locazione a far data dal CP_1
15.5.2001, sulla scorta di un rapporto locatizio di fatto imposto dal per ragioni di carattere Pt_1 fiscale;
di avere versato un deposito cauzionale pari a due mensilità per complessivi € 700; che la resistente, unitamente al marito, ha sempre sostenuto le spese per energia, acqua, rete fissa e revisione caldaia, nonché quelle relative alla quota condominiale;
di aver versato, per i primi due anni, un canone mensile di € 350 presso l'abitazione del ricorrente e, dall'1.1.2003 fino al
2 30.6.2021, il canone mensile di € 400; di avere chiesto, in più occasioni, di formalizzare per iscritto la locazione, ricevendo sempre il rifiuto del ricorrente, e di avervi infine rinunciato per evitare di essere messa nelle condizioni di lasciare l'immobile, nel quale convive con i suoi due figli, dopo essersi separata dal marito;
di avere saputo che il ricorrente è divenuto proprietario effettivo dell'appartamento solo in data 29.9.2006.
La parte resistente ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva di CP_2
, deducendo che l'uomo non ha mai detenuto l'immobile per cui è causa;
ha poi concluso,
[...] nel merito, chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza del contratto di locazione stipulato verbalmente tra e con decorrenza dal 15.5.2001, in violazione CP_1 Parte_1 dell'art. 1 comma 4 l. 431/1998 e, per l'effetto, di rigettare le domande avanzate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto;
ha inoltre formulato domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento di complessivi € 95.800, a titolo di restituzione dei canoni indebitamente versati dal
15.5.2001 al 30.6.2021 oltre € 700 per deposito cauzionale, a fronte di un contratto di locazione non scritto e mai registrato in violazione di legge, oltre al rimborso del deposito cauzionale per € 700; il tutto con vittoria di spese di lite.
Nelle more del giudizio, all'udienza del 26.5.2022, le parti hanno dato atto della riconsegna dell'immobile avvenuta in data 7.4.2022; di conseguenza, il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni rinunciando alla richiesta di condanna alla restituzione dell'immobile.
II.- Rigettate le richieste istruttorie formulate da parte resistente in quanto inammissibili o irrilevanti, la causa, istruita con sole prove documentali, è pervenuta all'udienza di discussione del
9.10.2025, svoltasi in modalità cartolare e, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene decisa con deposito telematico della sentenza in sostituzione della lettura prevista dall'art. 429
c.p.c.
III.- Secondo l'ordine logico giuridico delle questioni sollevate dalle parti, va prioritaria- mente scrutinata l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva di in relazione al- CP_2 la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione formulata dal ricorrente.
L'eccezione è fondata e va accolta.
A tal proposito, è anzitutto necessario rammentare che, per giurisprudenza consolidata, la legittimazione attiva o passiva, in quanto condizione dell'azione, deve essere valutata guardando al- la prospettazione della domanda e non alla effettiva titolarità del diritto controverso, che è questione di merito da accertare nel corso del giudizio;
sul punto, le Sezioni Unite hanno chiarito che “oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale
l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospet-
3 tazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione contraddire, che attiene alla titola- rità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende a dalla prospettazione nella domanda di un sog- getto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio)”
(cfr. Sez. Un. civ., n. 2951/2016; v. altresì Cass. civ. n. 7776/2017).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, si osserva che, nel caso di specie, il ricorrente, fin dal ricorso, ha descritto quale mero intermediario che ha procurato la stipula del CP_2 contratto di comodato, concluso poi da e non quale comodatario od occupante CP_1 dell'immobile, pur avendo formulato domande (nella specie, di condanna al risarcimento del danno da occupazione sine titulo) che possono essere indirizzate solo contro chi si assuma avere tali quali- tà; in particolare, il ha inequivocabilmente riferito, in più occasioni, che il gli ha Pt_1 CP_1 chiesto “la cortesia personale di poter concedere in comodato il citato immobile, per un breve pe- riodo, alla figlia, Sig.ra ” (cfr. pag. 2 del ricorso, nonché verbale di udienza del CP_1
26.5.2022).
, quindi, è stato espressamente rappresentato dal ricorrente non come como- CP_2 datario e/o occupante dell'immobile, bensì quale soggetto terzo che, al più, ha spontaneamente adempiuto, ex art. 1180 c.c., all'obbligazione di rimborso spese gravante sulla figlia in qualità di comodataria.
È evidente, dunque, in virtù delle stesse deduzioni di parte ricorrente, che il CP_2
è privo di legittimazione passiva in relazione alla domanda formulata dal di condanna al Pt_1 pagamento dell'indennità di occupazione (cfr. pagg. 4 e 5 ricorso).
Ciò chiarito, passando al merito, vanno esaminate congiuntamente, in quanto basate su presupposti logicamente incompatibili, la domanda del ricorrente relativa all'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di comodato verbale e quella specularmente opposta, formulata da parte resistente in via riconvenzionale, relativa all'accertamento dell'imposizione di una locazione verbale da parte del in violazione della l. 431/1998; dall'accoglimento Pt_1 dell'una o dell'altra domanda, discenderà, poi, l'esame della richiesta di pagamento dell'indennità per l'occupazione sine titulo, formulata dal ricorrente, o, altrimenti, della domanda di restituzione dei canoni versati in adempimento di contratto di locazione nullo per difetto di forma, formulata dalla resistente.
Ciò che assume rilievo dirimente è, dunque, l'accertamento della natura del contratto per cui
è causa, poiché la sussistenza di un comodato in luogo di una locazione (o viceversa) comporta l'automatico rigetto dell'opposta domanda.
4 Sul piano probatorio, ciò significa che, partendo dalla circostanza pacifica dell'effettiva concessione in godimento dell'immobile e applicando l'art. 2697 c.c., grava sulle parti l'onere di provare rispettivamente che il contratto ha natura di comodato o di locazione: il ricorrente, dal canto suo, deve provare tale circostanza quale elemento costitutivo della domanda di accertamento della intervenuta risoluzione del comodato e della conseguente domanda risarcitoria per occupazione abusiva;
specularmente, la resistente è tenuta a dimostrare l'imposizione della forma verbale da parte del locatore al fine di provare la natura di locazione di fatto ed ottenere, conseguentemente, il rimborso dei canoni versati.
Dall'applicazione delle richiamate coordinate in tema di onus probandi, deve ritenersi provata, nella vicenda per cui si procede, la stipula di un contratto di comodato verbale tra le parti: da un lato, difatti, parte resistente ha dichiarato di aver da sempre corrisposto un canone di locazione, ma non ha provato alcun pagamento, dall'altro lato, parte ricorrente ha allegato di aver stipulato un contratto di comodato verbale con sollecitato dalle richieste dal padre, CP_1
, con cui intercorrevano rapporti di amicizia, che prevedeva a carico del CP_2 comodatario il solo obbligo di rimborso spese, circostanza questa che non solo non è stata smentita dalla controparte, ma che è stata addirittura dalla stessa provata, mediante il deposito in atti delle ricevute di pagamento (all. 6 comparsa di costituzione e risposta).
Ed, invero, il deposito da parte della resistente di queste quietanze di pagamento relative a spese per utenze, manutenzione caldaia e oneri condominiali, rende ancor più credibile la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente, secondo cui le parti avevano previsto il solo obbligo di rimborso spese a carico del comodatario, obbligo del tutto compatibile con la tipologia di contratto asseritamente stipulato (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 3021/2001 e, più di recente, Cass. civ. n.
15699/2018),
Del tutto inverosimile appare, invece, la circostanza che la resistente abbia versato, lungo tutto il corso del rapporto ultraventennale, l'ingente somma di € 95.800 senza premurarsi di ricevere alcuna ricevuta o dichiarazione scritta da parte del presunto locatore.
L'assenza del benché minimo principio di prova scritta in tal senso (che poteva essere fornito, ad esempio, mediante la produzione degli estratti di c/c da cui evincersi il prelievo mensile della somma asseritamente versata a titolo di canone di locazione) ha determinato, quindi, il rigetto delle richieste di prova orale articolate dalla per provare l'esistenza dei pagamenti (e quindi CP_1 della locazione), in quanto vertenti su circostanze inammissibili ex art. 2726 c.c. (cfr. ordinanze del
26.5.2022 e del 23.3.2023, da qui intendersi integralmente richiamate).
5 Né vale a superare il predetto deficit probatorio il deposito da parte della resistente del
“verbale di ricezione esposto orale del 05.08.2021” e della “sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Milano n. 2718 del 24.5.2019”, trattandosi di documenti di data antecedente al ricorso, ma depositati solo con le note del 23.3.2023 (ossia oltre il termine delle preclusioni istruttorie) e, quindi, tardivamente.
L'accertamento dell'esistenza di un contratto di comodato verbale anziché di una locazione, comporta il rigetto di tutte le domande riconvenzionali spiegate da parte resistente volte a provare la nullità del contratto verbale di locazione ed ottenere la condanna alla restituzione dei canoni medio tempore versati.
Passando all'esame della domanda di risoluzione del contratto di comodato formulata dal ricorrente, la stessa è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Secondo il ricorrente, in particolare, il contratto di comodato si è risolto dalla data di ricevimento della lettera racc. a/r del 29.6.2021, con cui il ha manifestato alla resistente Pt_1
l'intenzione di risolvere il rapporto contrattuale.
Ciò premesso, appare opportuno precisare che il comodato – che consiste essenzialmente nel contratto, a titolo gratuito e non soggetto a particolare forma, attraverso cui una parte consegna all'altra un bene affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla (art. 1803 c.c.) – va distinto in “comodato in senso proprio” e in “comodato precario”.
Mentre il primo, che è disciplinato dagli art. 1803 e 1809 c.c., sorge con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza e il comodatario deve restituire la cosa dopo la scadenza del termine ovvero dopo che si è servito della cosa in conformità al contratto (il comodante può esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno), nel comodato precario, disciplinato dall'art. 1810 c.c., manca la pattuizione di un termine ed esso non può essere desunto dall'uso cui la cosa è destinata, tanto che il comodante può richiedere ad nutum il rilascio del bene.
Dal punto di vista dell'onere della prova, grava quindi sul comodante che agisce per la risoluzione ad nutum provare di avere formulato un'apposita dichiarazione di risoluzione indirizzata all'altra parte nell'ambito di un comodato precario, mentre il comodatario, per evitare il rilascio del bene, può contestare la natura precaria del comodato o dimostrare di non avere mai ricevuto la comunicazione di risoluzione.
Orbene, nella vicenda per cui è causa, dovendosi riconoscere al contratto di comodato per cui è causa natura precaria, alla luce dell'assenza di pattuizione del termine o della possibilità di individuarne uno in base all'uso della cosa, è risultato provato che il ricorrente ha dato corso alla
6 risoluzione ad nutum mediante lettera raccomandata a/r del 29.6.2021, regolarmente ricevuta dalla in data 30.6.2021 (all. 2 ricorso). CP_1
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il contratto di comodato precario intercorso tra e deve intendersi risolto a far data dal 30.6.2021. Parte_1 CP_1
Quanto alla connessa domanda di rilascio del bene, deve darsi atto che l'immobile per cui è causa, sito alla via Beato Angelico n. 21, è stato rilasciato dalla Caputo nel corso del giudizio, come pacificamente riconosciuto dalle parti (cfr. verbale di rilascio del 7.4.2022 in atti); sicché questo
Giudice non può che prendere atto del sopravvenuto difetto dei presupposti necessari per pronunciarsi utilmente sulla domanda restitutoria e dichiarare, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti.
Come è noto, infatti, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal
Giudice, anche d'ufficio, allorquando sia sopravvenuta una situazione che, per espresso riconoscimento delle parti, abbia eliminato la posizione di contrasto tra le stesse, così facendo venir meno la necessità di una pronuncia sull'oggetto della controversia (cfr. Cass. civ. n. 1950/2003); in proposito, costituisce jus receptum il principio per cui la cessazione della materia del contendere, che è una fattispecie di estinzione del processo civile di formazione giurisprudenziale, è rilevabile nei casi in cui sopravvenga una situazione che fa venir meno l'interesse ad agire e a contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (v., ex multis, Cass. civ. n. 12310/2007 e Cass. civ. n. 4714/2006). In proposito, vale ribadire che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa neppure dal perdurare di contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, potendo al riguardo il Giudice di merito pronunciarsi secondo il principio della
“soccombenza virtuale” (cfr. Cass. civ. n. 4884/1996; Cass. Civ. n. 4442/2001).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene quindi che né il né la nutrano più Pt_1 CP_1 alcun interesse alla decisione sulla restituzione e che, pertanto, vada dichiarata la cessazione della materia del contendere;
ad ogni buon conto, ai fini dell'applicazione del principio di soccombenza virtuale nella liquidazione delle spese di lite, deve ritenersi che il ove l'immobile non Pt_1 fosse stato spontaneamente rilasciato, sarebbe risultato virtualmente vittorioso in ordine a tale domanda a fronte dell'accertata risoluzione del contratto di comodato.
Deve, invece, essere rigettata la domanda del ricorrente di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo successivo allo scioglimento del comodato.
7 A tal proposito, è utile rammentare che le Sezioni Unite sono intervenute sull'occupazione sine titulo di immobile chiarendo che “il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (Cass. civ.
Sez. Un. n. 33645/2022).
Nella stessa occasione, le Sezioni Unite hanno chiarito che il proprietario che voglia conseguire il risarcimento del danno da occupazione “è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo
o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che
l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”..
Ciò premesso, si rileva che il ricorso è del tutto carente sotto il profilo allegatorio (prima ancora che probatorio), non avendo il ricorrente nemmeno dedotto quale sia lo specifico pregiudizio subito, ritenuto insito nel sol fatto dell'occupazione abusiva (danno in re ipsa).
Non può, quindi, essere riconosciuto alcun risarcimento per un danno che non solo è rimasto del tutto indimostrato, ma che addirittura non è stato neppure compiutamente individuato dalla parte.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
IV.- In ragione del suevidenziato esito del ricorso introduttivo (ossia la parziale reciproca soccombenza, essendo risultata parte ricorrente vittoriosa sull'azione di risoluzione e, ancorché vir- tualmente, su quella di rilascio del bene e, altresì, sulle domande riconvenzionali spiegate da parte resistente, mentre è risultata soccombente in ordine alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione e all'eccezione sul difetto di legittimazione passiva sollevata da Cont
8 , si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione parziale (1/3) delle spese Parte_2 di lite, che per i restanti due terzi seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte resistente.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sen- si del D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione sino ad € 52.000, in ragione del valore indeterminabile della causa com- plessità medio-bassa, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte in via principale e riconvenzionale, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA che il contratto di comodato verbale stipulato tra Parte_3
e , avente ad oggetto l'immobile sito in Manfredonia alla via
[...] CP_1
Beato Angelico n. 21, si è risolto in data 30.6.2021;
2. DICHIARA la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile citato;
3. DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di in ordine alla domanda CP_2 di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo formulata dal ricorrente;
4. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo formulata da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
5. RIGETTA le domande riconvenzionali formulate da parte resistente nei confronti di
[...]
; Parte_4
6. ND parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, di 2/3 delle spese pro- cessuali, liquidando tale parte nella somma complessiva di € 4.838, di cui € 363 per esborsi e €
4.475 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
COMPENSA tra le parti per il restante terzo.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Foggia, 23 Ottobre 2025
Il Giudice – TA Valeriani
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