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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 05/12/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1383 /2023 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 5/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LIVIO GIUSEPPE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nell'accoglimento del Parte_1 ricorso, nelle osservazioni alla C.T.U. nelle note di udienza, nelle note di trattazione scritta, nelle udienze di discussione e decisione e nell'acquisizione di tutta la successiva documentazione sanitaria, versata sia con le note di udienza del 14/03/2025, che con le note di trattazione del
26/03/2025 che in quelle del 9/07/2025; in subordine, in caso di rigetto del ricorso, si chiede la compensazione delle spese di lite visto che in atti è depositata la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esonero delle spese di soccombenza (all.) vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
18/10/2023, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, disposto il richiamo sulla base della documentazione prodotta, dopo diversi rinvii, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Esiti di
QSE per K mammario senza evidenza di malattia. Sindrome ansioso depressiva reattiva media.
Artrosi cervico lombare a modesta incidenza funzionale. Rinite allergica. Cardiopatia ipertensiva con FA trattata.
Considerazioni medico legali
Passiamo adesso a considerare quale sia la percentuale di invalidità da assegnare al soggetto a causa delle patologie da questi presentate.
A tal riguardo si deve far riferimento alla “Nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti” approvata con DMS del 5.2.92.
Tali tabelle prevedono 10 fasce di invalidità a partire dalla fascia 91-100% per la prima con successiva discesa di 10% in 10% fino alla decima 1-10%.
Vengono elencate le diverse infermità assegnando ad ognuna di esse una percentuale di invalidità che può essere fissa o variabile nell'ambito di dieci punti percentuali. Per le patologie non contemplate direttamente si deve far ricorso ad un criterio analogico. Analizziamo adesso le patologie presentate dal soggetto al fine della valutazione dell'incidenza sulla capacità lavorativa per ognuna di esse.
Nel caso in esame il soggetto è affetto dalle patologie indicate in diagnosi che devono essere valutate secondo il seguente schema:
Esiti di QSE per K mammario senza evidenza di malattia: Condizione che deve essere considerata come neoplasia a prognosi incerta che attualmente non presenta evidenza di malattia. Tale condizione va inquadrata come previsto dai Codd 9322 (neoplasia a prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale – 11%) e 9323 (neoplasia a prognosi favorevole e grave compromissione funzionale – 70%). Nel nostra caso, considerando la incertezza della prognosi e la modesta compromissione funzionale appare adeguata una percentuale pari al 50%. Sindrome ansioso depressiva reattiva media: la condizione è trattata con zolpidem, farmaco ipnotico, senza utilizzo di antidepressivi e deve essere valutata in misura pari al 25% come previsto dal Cod 2205.
Artrosi cervico lombare a modesta incidenza funzionale: condizione a modesta incidenza funzionale non prevista dalle tabelle ma valutabile con criterio analogico proporzionale facendo riferimento al
Cod 7010 (anchilosi lombare per cui è prevista una valutazione da 31 a 40%). Nel caso di specie trattandosi di una valutazione a modesta incidenza funzionale con incidenza sul rachide cervicale di cui la mobilità è conservata, è adeguato prevedere una percentuale pari al 15%.
Cardiopatia ipertensiva con FA: condizione inquadrabile in I classe NYHA per cui al Cod 6441, è prevista una valutazione da 21 a 30%. Nel caso di specie appare adeguata una percentuale pari al
30%.
Rinite allergica: condizione valutabile facendo riferimento al Cod 6011, rinite cronica allergica per cui è prevista una valutazione fino al 10% e pertanto non computabile
Applicando la formula di TH la valutazione complessiva è pari al 77%.
Risposta alle osservazioni del CTP
IL CTP di parte attrice contesta la valutazione della sindrome depressiva proponendo 40%. È appena il caso di ricordare che il ruolo del consulente tecnico di ufficio non è quello di un collazionatore di certificazioni altrui, ma di valutatore delle condizioni generali del periziato.
Nonostante una certificazione riporti la diagnosi di sindrome depressiva grave, durante la visita non
è stata rilevata sintomatologia di tipo depressivo, ma solo di tipo ansioso. È possibile che la condizione sia mutata in meglio a causa delle terapie seguite per cui la valutazione non può prescindere dal rilievo oggettivo. Peraltro si ribadisce che la terapia seguita dalla periziata
(nonostante quanto asserito dal CTP) è di modesta entità, trattandosi di un farmaco ipnotico non benzodiazepinico, utile nel trattamento della insonnia a breve termine. Si tratta quindi di un farmaco non utilizzabile per il trattamento di condizioni depressive croniche severe che, ove presenti, devono essere trattate con molecole ad effetto antidepressivo. Si ritiene pertanto che non siano rilevabili elementi per giustificare la diagnosi di sindrome depressiva grave e si conferma il giudizio precedentemente espresso.
Il CTP contesta la valutazione della patologia artrosica, anche se conferma che non è rilevabile un quadro anchilotico. Anche in questo caso si deve confermare il giudizio precedentemente espresso stante il fatto che in medicina legale devono essere valutati gli aspetti funzionali delle patologie e non il mero dato anatomico. La presenza di artrosi a carico di più distretti non può di per se aumentare la valutazione in quanto la limitazione funzionale rilevata è comunque di grado molto modesto.
Non condivisibile la richiesta di modifica di valutazione della rinite in quanto il caso di specie è perfettamente sovrapponibile a quanto previsto dal codice citato in questa CTU che si conferma.
Sulla scorta di quanto sopra detto si conferma il giudizio precedentemente espresso.
Ulteriori chiarimenti
È stata presentata documentazione psichiatrica che pone diagnosi di sindrome depressiva endoreattiva grave. Tale condizione è valutabile in misura ari al 40%. Per tale ragione si modifica il giudizio espungendo il 25% relativo alla sindrome depressiva endoreattiva media e sostituendolo con 40% per la sindrome depressiva endoreattiva grave. Con questa modifica la percentuale complessiva è pari al l'82%.
Conclusioni
La sig.ra è affetta da Parte_1
Esiti di QSE per K mammario senza evidenza di malattia. Sindrome ansioso depressiva reattiva media. Artrosi cervico lombare a modesta incidenza funzionale. Rinite allergica. Cardiopatia ipertensiva con FA.
La invalidità correlata al complesso patologico è pari all'82% “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 05/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 5/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LIVIO GIUSEPPE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nell'accoglimento del Parte_1 ricorso, nelle osservazioni alla C.T.U. nelle note di udienza, nelle note di trattazione scritta, nelle udienze di discussione e decisione e nell'acquisizione di tutta la successiva documentazione sanitaria, versata sia con le note di udienza del 14/03/2025, che con le note di trattazione del
26/03/2025 che in quelle del 9/07/2025; in subordine, in caso di rigetto del ricorso, si chiede la compensazione delle spese di lite visto che in atti è depositata la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esonero delle spese di soccombenza (all.) vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
18/10/2023, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, disposto il richiamo sulla base della documentazione prodotta, dopo diversi rinvii, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Esiti di
QSE per K mammario senza evidenza di malattia. Sindrome ansioso depressiva reattiva media.
Artrosi cervico lombare a modesta incidenza funzionale. Rinite allergica. Cardiopatia ipertensiva con FA trattata.
Considerazioni medico legali
Passiamo adesso a considerare quale sia la percentuale di invalidità da assegnare al soggetto a causa delle patologie da questi presentate.
A tal riguardo si deve far riferimento alla “Nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti” approvata con DMS del 5.2.92.
Tali tabelle prevedono 10 fasce di invalidità a partire dalla fascia 91-100% per la prima con successiva discesa di 10% in 10% fino alla decima 1-10%.
Vengono elencate le diverse infermità assegnando ad ognuna di esse una percentuale di invalidità che può essere fissa o variabile nell'ambito di dieci punti percentuali. Per le patologie non contemplate direttamente si deve far ricorso ad un criterio analogico. Analizziamo adesso le patologie presentate dal soggetto al fine della valutazione dell'incidenza sulla capacità lavorativa per ognuna di esse.
Nel caso in esame il soggetto è affetto dalle patologie indicate in diagnosi che devono essere valutate secondo il seguente schema:
Esiti di QSE per K mammario senza evidenza di malattia: Condizione che deve essere considerata come neoplasia a prognosi incerta che attualmente non presenta evidenza di malattia. Tale condizione va inquadrata come previsto dai Codd 9322 (neoplasia a prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale – 11%) e 9323 (neoplasia a prognosi favorevole e grave compromissione funzionale – 70%). Nel nostra caso, considerando la incertezza della prognosi e la modesta compromissione funzionale appare adeguata una percentuale pari al 50%. Sindrome ansioso depressiva reattiva media: la condizione è trattata con zolpidem, farmaco ipnotico, senza utilizzo di antidepressivi e deve essere valutata in misura pari al 25% come previsto dal Cod 2205.
Artrosi cervico lombare a modesta incidenza funzionale: condizione a modesta incidenza funzionale non prevista dalle tabelle ma valutabile con criterio analogico proporzionale facendo riferimento al
Cod 7010 (anchilosi lombare per cui è prevista una valutazione da 31 a 40%). Nel caso di specie trattandosi di una valutazione a modesta incidenza funzionale con incidenza sul rachide cervicale di cui la mobilità è conservata, è adeguato prevedere una percentuale pari al 15%.
Cardiopatia ipertensiva con FA: condizione inquadrabile in I classe NYHA per cui al Cod 6441, è prevista una valutazione da 21 a 30%. Nel caso di specie appare adeguata una percentuale pari al
30%.
Rinite allergica: condizione valutabile facendo riferimento al Cod 6011, rinite cronica allergica per cui è prevista una valutazione fino al 10% e pertanto non computabile
Applicando la formula di TH la valutazione complessiva è pari al 77%.
Risposta alle osservazioni del CTP
IL CTP di parte attrice contesta la valutazione della sindrome depressiva proponendo 40%. È appena il caso di ricordare che il ruolo del consulente tecnico di ufficio non è quello di un collazionatore di certificazioni altrui, ma di valutatore delle condizioni generali del periziato.
Nonostante una certificazione riporti la diagnosi di sindrome depressiva grave, durante la visita non
è stata rilevata sintomatologia di tipo depressivo, ma solo di tipo ansioso. È possibile che la condizione sia mutata in meglio a causa delle terapie seguite per cui la valutazione non può prescindere dal rilievo oggettivo. Peraltro si ribadisce che la terapia seguita dalla periziata
(nonostante quanto asserito dal CTP) è di modesta entità, trattandosi di un farmaco ipnotico non benzodiazepinico, utile nel trattamento della insonnia a breve termine. Si tratta quindi di un farmaco non utilizzabile per il trattamento di condizioni depressive croniche severe che, ove presenti, devono essere trattate con molecole ad effetto antidepressivo. Si ritiene pertanto che non siano rilevabili elementi per giustificare la diagnosi di sindrome depressiva grave e si conferma il giudizio precedentemente espresso.
Il CTP contesta la valutazione della patologia artrosica, anche se conferma che non è rilevabile un quadro anchilotico. Anche in questo caso si deve confermare il giudizio precedentemente espresso stante il fatto che in medicina legale devono essere valutati gli aspetti funzionali delle patologie e non il mero dato anatomico. La presenza di artrosi a carico di più distretti non può di per se aumentare la valutazione in quanto la limitazione funzionale rilevata è comunque di grado molto modesto.
Non condivisibile la richiesta di modifica di valutazione della rinite in quanto il caso di specie è perfettamente sovrapponibile a quanto previsto dal codice citato in questa CTU che si conferma.
Sulla scorta di quanto sopra detto si conferma il giudizio precedentemente espresso.
Ulteriori chiarimenti
È stata presentata documentazione psichiatrica che pone diagnosi di sindrome depressiva endoreattiva grave. Tale condizione è valutabile in misura ari al 40%. Per tale ragione si modifica il giudizio espungendo il 25% relativo alla sindrome depressiva endoreattiva media e sostituendolo con 40% per la sindrome depressiva endoreattiva grave. Con questa modifica la percentuale complessiva è pari al l'82%.
Conclusioni
La sig.ra è affetta da Parte_1
Esiti di QSE per K mammario senza evidenza di malattia. Sindrome ansioso depressiva reattiva media. Artrosi cervico lombare a modesta incidenza funzionale. Rinite allergica. Cardiopatia ipertensiva con FA.
La invalidità correlata al complesso patologico è pari all'82% “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 05/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini