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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 360/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18/06/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 360/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRIO MAURIZIO
ricorrente contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. BAGNASCO FERNANDO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti premesso che:
- con ricorso depositato in data 15/03/2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 6/2024 del 10.1.2024 – R.G. n. 1193/2023 del Tribunale di Asti, con il quale le era stato ingiunto di pagare in restituzione all' la somma di € 600,00 CP_1
ricevuta a titolo di contributo COVID, oltre accessori e spese;
pagina 1 di 4 - a sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto di essere iscritta alla Gestione
Separata in qualità di co.co.co. e di svolgere attività di docenza presso l'associazione di cui è anche presidente;
ha aggiunto di aver richiesto ed ottenuto nel marzo CP_2
2020 l'indennità per emergenza Covid di € 600 prevista per i co.co.co. iscritti alla
Gestione Separata, ricorrendone i presupposti e contestando invece la tesi dell' CP_1
secondo cui tale indennità non può essere riconosciuta ai co.co.co. che rivestano anche la carica di amministratore o legale rappresentante di associazioni o altri enti con o senza personalità giuridica;
- si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1
decreto ingiuntivo, alla luce del disposto di cui all'art. 27 del D.L. 18/2020 come interpretato dal Messaggio del 1.6.2020 e della ratio sottesa alla normativa in CP_1 esame, diretta a fornire un sostegno economico ai collaboratori coordinati e continuativi genuini iscritti alla Gestione Separata e non anche a coloro i quali vi siano iscritti in virtù del carattere residuale e “generalistico” della stessa giacchè, ad esempio, amministratori o legali rappresentanti di enti, associazioni o società;
- istruita documentalmente, la causa è stata discussa all'odierna udienza;
* * * * * ritenuto che:
1. – l'art. 27 del D.L. 18/2020, sotto la rubrica “Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”, prevede, al comma 1, che: “
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917”;
l'allegato 1 del Messaggio n. 2263/2020, nell'interpretare la disposizione in esame, CP_1
ha precisato che “Sono escluse, inoltre, tutte le figure che, pur obbligate alla contribuzione della
pagina 2 di 4 Gestione separata, non sono state richiamate dalla norma stessa, come ad esempio tutte le cariche sociali (uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica), i componenti di collegi e commissione, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali, i venditori porti a porta (queste ultime due figure sono destinatarie di specifica indennità)” (docc. 16 e 17 fascicolo ricorrente);
2. – ai fini della concessione del beneficio in esame, dunque, la norma di legge – con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – annovera tra i requisiti la titolarità del rapporto alla data del 23.2.2020, l'iscrizione alla Gestione
Separata, la mancata titolarità di pensione e la mancata iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria;
2.1. – la precisazione contenuta nel messaggio secondo cui non rientrano nel CP_1
novero dei beneficiari i titolari di cariche sociali indica solamente, a parere del giudice, che alla titolarità di detti rapporti, benchè consegua l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata, non consegue tuttavia il diritto al beneficio, trattandosi a ben vedere di rapporti con caratteristiche proprie e distinte rispetto all'ordinario rapporto del
“lavoratore” titolare di collaborazione coordinata e continuativa richiamato espressamente dalla disposizione di legge;
la diversa tesi dell' secondo cui sarebbe CP_1
escluso dal beneficio colui che, pur essendo titolare di una collaborazione coordinata e continuativa e perciò iscritto alla Gestione Separata, sia iscritto a detta Gestione anche in virtù di una ulteriore carica sociale rivestita presso un ente o una associazione, risulta trascendere i limiti imposti dalla norma di legge che, con riferimento ai requisiti negativi, ha inteso escludere dal beneficio soltanto chi sia iscritto ad “altre” forme di previdenza obbligatoria e non anche chi sia iscritto alla medesima forma di previdenza ma in ragione anche di “altri” rapporti;
3. – nel caso di specie è pacifico e documentalmente provato che la ricorrente sia iscritta alla Gestione Separata giacchè titolare di un rapporto di co.co.co. e non sia titolare di pensione né sia iscritta ad altre forme di previdenza obbligatoria (si veda specialmente il doc. 1 oltre che i docc.
2-14 fascicolo ricorrente), a nulla rilevando, come sopra visto, che la stessa sia iscritta alla Gestione Separata anche in qualità di presidente pagina 3 di 4 della (circostanza ribadita dalla difesa dell' anche in sede Controparte_3 CP_1
di discussione);
4. – da quanto sopra discende l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo;
5. – le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, alla luce del valore della causa, della semplicità delle questioni affrontate e dell'assenza di istruttoria;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 6/2024 del 10.1.2024;
- condanna l' a rifondere all'opponente le spese di lite sostenute per il presente CP_1
giudizio di opposizione che si liquidano in € 251,00 per compensi, oltre € 21,50 per contributo unificato, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, cpa e iva, alle aliquote di legge;
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18/06/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 360/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRIO MAURIZIO
ricorrente contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. BAGNASCO FERNANDO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti premesso che:
- con ricorso depositato in data 15/03/2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 6/2024 del 10.1.2024 – R.G. n. 1193/2023 del Tribunale di Asti, con il quale le era stato ingiunto di pagare in restituzione all' la somma di € 600,00 CP_1
ricevuta a titolo di contributo COVID, oltre accessori e spese;
pagina 1 di 4 - a sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto di essere iscritta alla Gestione
Separata in qualità di co.co.co. e di svolgere attività di docenza presso l'associazione di cui è anche presidente;
ha aggiunto di aver richiesto ed ottenuto nel marzo CP_2
2020 l'indennità per emergenza Covid di € 600 prevista per i co.co.co. iscritti alla
Gestione Separata, ricorrendone i presupposti e contestando invece la tesi dell' CP_1
secondo cui tale indennità non può essere riconosciuta ai co.co.co. che rivestano anche la carica di amministratore o legale rappresentante di associazioni o altri enti con o senza personalità giuridica;
- si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1
decreto ingiuntivo, alla luce del disposto di cui all'art. 27 del D.L. 18/2020 come interpretato dal Messaggio del 1.6.2020 e della ratio sottesa alla normativa in CP_1 esame, diretta a fornire un sostegno economico ai collaboratori coordinati e continuativi genuini iscritti alla Gestione Separata e non anche a coloro i quali vi siano iscritti in virtù del carattere residuale e “generalistico” della stessa giacchè, ad esempio, amministratori o legali rappresentanti di enti, associazioni o società;
- istruita documentalmente, la causa è stata discussa all'odierna udienza;
* * * * * ritenuto che:
1. – l'art. 27 del D.L. 18/2020, sotto la rubrica “Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”, prevede, al comma 1, che: “
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917”;
l'allegato 1 del Messaggio n. 2263/2020, nell'interpretare la disposizione in esame, CP_1
ha precisato che “Sono escluse, inoltre, tutte le figure che, pur obbligate alla contribuzione della
pagina 2 di 4 Gestione separata, non sono state richiamate dalla norma stessa, come ad esempio tutte le cariche sociali (uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica), i componenti di collegi e commissione, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali, i venditori porti a porta (queste ultime due figure sono destinatarie di specifica indennità)” (docc. 16 e 17 fascicolo ricorrente);
2. – ai fini della concessione del beneficio in esame, dunque, la norma di legge – con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – annovera tra i requisiti la titolarità del rapporto alla data del 23.2.2020, l'iscrizione alla Gestione
Separata, la mancata titolarità di pensione e la mancata iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria;
2.1. – la precisazione contenuta nel messaggio secondo cui non rientrano nel CP_1
novero dei beneficiari i titolari di cariche sociali indica solamente, a parere del giudice, che alla titolarità di detti rapporti, benchè consegua l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata, non consegue tuttavia il diritto al beneficio, trattandosi a ben vedere di rapporti con caratteristiche proprie e distinte rispetto all'ordinario rapporto del
“lavoratore” titolare di collaborazione coordinata e continuativa richiamato espressamente dalla disposizione di legge;
la diversa tesi dell' secondo cui sarebbe CP_1
escluso dal beneficio colui che, pur essendo titolare di una collaborazione coordinata e continuativa e perciò iscritto alla Gestione Separata, sia iscritto a detta Gestione anche in virtù di una ulteriore carica sociale rivestita presso un ente o una associazione, risulta trascendere i limiti imposti dalla norma di legge che, con riferimento ai requisiti negativi, ha inteso escludere dal beneficio soltanto chi sia iscritto ad “altre” forme di previdenza obbligatoria e non anche chi sia iscritto alla medesima forma di previdenza ma in ragione anche di “altri” rapporti;
3. – nel caso di specie è pacifico e documentalmente provato che la ricorrente sia iscritta alla Gestione Separata giacchè titolare di un rapporto di co.co.co. e non sia titolare di pensione né sia iscritta ad altre forme di previdenza obbligatoria (si veda specialmente il doc. 1 oltre che i docc.
2-14 fascicolo ricorrente), a nulla rilevando, come sopra visto, che la stessa sia iscritta alla Gestione Separata anche in qualità di presidente pagina 3 di 4 della (circostanza ribadita dalla difesa dell' anche in sede Controparte_3 CP_1
di discussione);
4. – da quanto sopra discende l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo;
5. – le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, alla luce del valore della causa, della semplicità delle questioni affrontate e dell'assenza di istruttoria;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 6/2024 del 10.1.2024;
- condanna l' a rifondere all'opponente le spese di lite sostenute per il presente CP_1
giudizio di opposizione che si liquidano in € 251,00 per compensi, oltre € 21,50 per contributo unificato, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, cpa e iva, alle aliquote di legge;
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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