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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/10/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 16521/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 16521/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. YLENIA MIGLIORANZO Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. YLENIA MIGLIORANZO;
Controparte_1 C.F._2 RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) L'immobile adibito a residenza coniugale, sita in 25010 Pozzolengo (BS) Via Papa Paolo Vi, 61 di proprietà per la metà a ciascun coniuge, rimarrà assegnato alla Sig.ra la quale vi vivrà unitamente alla figlia. Il Parte_1
Sig. si trasferirà in altro immobile e alla Sig.ra rimarranno in carico le relative Controparte_1 Parte_1 utenze e manutenzione ordinaria.
La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento “quasi” Persona_1 equivalente presso ciascun coniuge come segue:
-Presso la madre nei giorni: lunedì/giovedì/venerdì/domenica
-Presso il padre nei giorni: martedì/mercoledì/sabato
-mantenendo la residenza anagrafica presso la residenza materna. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali
1 e delle aspirazioni di nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; sarà onere dei genitori tenersi Per_1 reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla minore, con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della figlia con ciascun genitore.
2) Salvo diverso accordo tra i genitori, essendo il collocamento settimanale suddiviso in modalità “quasi” paritaria non sarà necessario prevedere un diritto di visita particolare e specifico, da parte di ciascun genitore.
Questa programmazione, infatti, stabilisce momenti regolari di permanenza della figlia con il padre e con la madre.
Durante le festività Natalizie, pasquali, estive i genitori si accorderanno sui periodi di permanenza entro il mese precedente.
3) I coniugi, tenuto conto del collocamento quasi paritario non si riconosceranno reciprocamente alcun mantenimento a favore della minore.
Concorreranno invece nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia di seguito riportato: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) spese mediche:
• tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
• quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
• tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
• acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
• spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
2 • spese per babysitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
• spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre- scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc..
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
4) L'assegno unico universale verrà fruito al 100% da parte della Sig.ra Il Sig. si Parte_1 Controparte_1 obbliga a presentare la documentazione necessaria ed a sottoscrivere la stessa ai fini della fruizione dell'assegno unico da parte della Sig.ra Parte_1
5) I coniugi hanno già provveduto a dividere i beni comuni, hanno tacitato ogni reciproca debenza e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di null'altro avere a pretendere a titolo di assegno di mantenimento né a qualunque altro titolo l'uno dall'altro;
6) I coniugi continueranno ad essere comproprietari dell'abitazione sita in Pozzolengo (BS) Via Papa Paolo VI, 61 mantenendo un conto corrente comune al mero fine di corrispondere le rate del mutuo nella misura della metà presso la Banca BNL- Filiale di Desenzano.
Le opere straordinarie sull'immobile saranno suddivise per la metà in carico a ciascuno coniuge.
7) I genitori di comune accordo dichiarano che i provvedimenti inerenti all'affidamento e al diritto di visita della figlia minore, sono rispondenti al suo interesse;
3 8) I coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio autorizzando sin d'ora il rilascio o il rinnovo dei necessari documenti (passaporto e/o carta d'identità), impegnandosi sin da ora a prestare ciascuno il relativo consenso al rilascio del passaporto della figlia minore;
9) I coniugi concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per l'impugnazione;
10) Le Spese Legali del procedimento saranno corrisposte nella misura del 50% da ciascun coniuge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/06/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
MI (BS) (atto n. 6, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
IC SI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 16521/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. YLENIA MIGLIORANZO Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. YLENIA MIGLIORANZO;
Controparte_1 C.F._2 RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) L'immobile adibito a residenza coniugale, sita in 25010 Pozzolengo (BS) Via Papa Paolo Vi, 61 di proprietà per la metà a ciascun coniuge, rimarrà assegnato alla Sig.ra la quale vi vivrà unitamente alla figlia. Il Parte_1
Sig. si trasferirà in altro immobile e alla Sig.ra rimarranno in carico le relative Controparte_1 Parte_1 utenze e manutenzione ordinaria.
La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento “quasi” Persona_1 equivalente presso ciascun coniuge come segue:
-Presso la madre nei giorni: lunedì/giovedì/venerdì/domenica
-Presso il padre nei giorni: martedì/mercoledì/sabato
-mantenendo la residenza anagrafica presso la residenza materna. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali
1 e delle aspirazioni di nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; sarà onere dei genitori tenersi Per_1 reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla minore, con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della figlia con ciascun genitore.
2) Salvo diverso accordo tra i genitori, essendo il collocamento settimanale suddiviso in modalità “quasi” paritaria non sarà necessario prevedere un diritto di visita particolare e specifico, da parte di ciascun genitore.
Questa programmazione, infatti, stabilisce momenti regolari di permanenza della figlia con il padre e con la madre.
Durante le festività Natalizie, pasquali, estive i genitori si accorderanno sui periodi di permanenza entro il mese precedente.
3) I coniugi, tenuto conto del collocamento quasi paritario non si riconosceranno reciprocamente alcun mantenimento a favore della minore.
Concorreranno invece nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia di seguito riportato: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) spese mediche:
• tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
• quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
• tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
• acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
• spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
2 • spese per babysitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
• spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre- scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc..
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
4) L'assegno unico universale verrà fruito al 100% da parte della Sig.ra Il Sig. si Parte_1 Controparte_1 obbliga a presentare la documentazione necessaria ed a sottoscrivere la stessa ai fini della fruizione dell'assegno unico da parte della Sig.ra Parte_1
5) I coniugi hanno già provveduto a dividere i beni comuni, hanno tacitato ogni reciproca debenza e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di null'altro avere a pretendere a titolo di assegno di mantenimento né a qualunque altro titolo l'uno dall'altro;
6) I coniugi continueranno ad essere comproprietari dell'abitazione sita in Pozzolengo (BS) Via Papa Paolo VI, 61 mantenendo un conto corrente comune al mero fine di corrispondere le rate del mutuo nella misura della metà presso la Banca BNL- Filiale di Desenzano.
Le opere straordinarie sull'immobile saranno suddivise per la metà in carico a ciascuno coniuge.
7) I genitori di comune accordo dichiarano che i provvedimenti inerenti all'affidamento e al diritto di visita della figlia minore, sono rispondenti al suo interesse;
3 8) I coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio autorizzando sin d'ora il rilascio o il rinnovo dei necessari documenti (passaporto e/o carta d'identità), impegnandosi sin da ora a prestare ciascuno il relativo consenso al rilascio del passaporto della figlia minore;
9) I coniugi concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per l'impugnazione;
10) Le Spese Legali del procedimento saranno corrisposte nella misura del 50% da ciascun coniuge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/06/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
MI (BS) (atto n. 6, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
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