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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 7922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7922 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31073/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 31073/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. SALVATORE PASTORE, elettivamente C.F._2 domiciliati in Via Nazionale Torrette n. 138 Mercogliano, presso il difensore
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MA IO con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore Email_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER PARTE APELLANTE
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis rejectis e in accoglimento del presente gravame:
pagina 1 di 5
a) dichiarare la nullità della sentenza 1632/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano, nonché di tutti gli atti del procedimento che vi hanno dato luogo e, per l'effetto, rimettere eventualmente la causa al giudice di I° grado, con ogni conseguenza di legge;
b) in via gradata, atteso l'intervenuto pagamento della sorta capitale e nell'ipotesi in cui il Giudice
d'Appello non volesse disporre l'annullamento del procedimento di primo grado e la rimessione della causa al giudice di prime cure, riformare la sentenza n. 1632/24 per le motivazioni chiaramente espresse nel presente atto di appello, procedendo alla condanna del vettore al pagamento delle spese legali, tanto del primo che del secondo giudizio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio di entrambe i gradi e con attribuzione per anticipo fattone.”
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, così provvedere:
In via principale: rigettare e respingere l'appello proposto dall'appellante in quanto inammissibile e/o infondato e/o comunque inaccoglibile per le ragioni esposte in atti e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori come per legge, del presente grado di giudizio.”
pagina 2 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1632/2024 pubblicata il 28/02/2024 il Giudice di Pace di Milano, nel giudizio
RG n. 45782/2020 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere fra le parti con compensazione delle spese, relativamente al rimborso del voucher emesso, ai sensi dell'art. 88 bis
L.27/2020, dalla compagnia aerea a seguito della cancellazione del Controparte_1 volo aereo AR Milano Linate – Parigi Orly del 27.3.2020 - 2.4.2020, a favore degli attori, sig.ri Pt_1
e
[...] Parte_2
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 6.9.2024 i sig.ri e hanno proposto Parte_2 Pt_1 appello avverso la sentenza di primo grado sostenendo l'erroneità della decisione di primo grado per la violazione e la falsa applicazione del Regolamento CE 261/2004 CE, nonché per la violazione delle normative emesse durante l'emergenza da Covid-19, hanno anche rilevato la violazione dell'art. 116
c.p.c. e il difetto di motivazione della sentenza. In particolare hanno sostenuto che la normativa da applicare al caso di specie è il Reg. CE 261/04 con conseguenziale diritto al rimborso in favore degli appellanti del costo del biglietto del volo cancellato. In particolare, hanno sostenuto l'applicabilità del citato Reg. CE a fronte dell'asserito rifiuto di controparte al rimborso del biglietto e hanno anche ribadito il principio secondo cui, in applicazione della Legge n. 77/2020, il voucher, a fronte della richiesta del passeggero, dovesse essere convertito con il rimborso in denaro alla scadenza dei dodici mesi dall'emissione. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno rilevato l'errore interpretativo in cui sarebbe incorso il primo Giudicante, il quale non si sarebbe avveduto che, nelle more del giudizio (prima della pubblicazione della sentenza), il termine dei dodici mesi per la conversione del voucher in denaro fosse già abbondantemente spirato. Hanno concluso per la riforma della sentenza impugnata con la condanna dalla convenuta alle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.01.2025 si è ritualmente costituita in giudizio
, la quale ha sostenuto la correttezza della decisione del G.d.P. in Controparte_1 virtù della regolare emissione del voucher e dell'effettivo rimborso della somma di € 153,78 prima dell'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione davanti al Giudice di Pace. Dopo una breve disamina relativa alla situazione emergenziale da Covid-19 del 2020, ha ribadito la correttezza del suo CP_1 contegno nel rispetto della normativa vigente (art. 88 bis del D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in
Legge n. 27 del 24.04.2020 e Legge n. 69 del 21.05.2021) che aveva provveduto ad emettere il voucher nei termini stabiliti e, successivamente, aveva offerto il rimborso monetario richiesto;
correlativamente, pagina 3 di 5 ha contestato l'applicabilità del Reg. CE 261/04 nel caso di specie e ribadito la corretta applicabilità del citato art. 88 bis del D.L. n. 18/2020. Ha concluso con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite di questo grado d'appello.
Appare pacifico e incontestato in causa che il voucher emesso in favore degli appellanti è stato pagato in data 16.3.2023, durante il giudizio di primo grado. Pertanto, è evidente l'avvenuta cessazione della materia del contendere, correttamente dichiarata dal G.d.P. nella sentenza pubblicata il 28.2.2024.
E invero la pretesa azionata nei confronti di si è svuotata di contenuto e ciò determina, CP_2 come da giurisprudenza consolidata, il venir meno dell'oggetto della controversia in esame e dunque il venir meno della necessità di una pronuncia nel merito del giudice, imponendo d'ufficio la declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 95/9781 e Cass. 95/4151).
Pertanto, sul punto la sentenza di primo grado è da confermare.
In tema spese di giudizio, alla declaratoria de qua consegue la liquidazione delle spese processuali, come del resto richiesto da entrambe le parti e che a ciò deve procedersi mediante l'applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La tesi espressa dagli appellanti è corretta.
E invero nel caso concreto, in relazione all'annullamento del volo AR Milano Linate – Parigi
Orly del 27.3.2020 - 2.4.2020, acquistato dagli appellanti, da un lato è corretto quanto ha sostenuto l'appellata con riguardo alle modalità di emissione e fruizione del voucher, come sancito ex comma 11 art. 88 bis del decreto cd. Cura Italia che dispone “Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per trenta mesi dall'emissione”, dal comma 12 dell'art. 88 bis che precisa, che: “L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario” e dal comma 12 bis dell'art. 88 bis che prevede anche che: “In ogni caso, decorsi ventiquattro mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è' corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso pagina 4 di 5
dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta”.
Tuttavia, in materia sono intervenuti diversi orientamenti giurisprudenziali interpretativi a livello comunitario della commissione europea che hanno orientato la giurisprudenza nel senso di consentire al passeggero, nel periodo emergenziale della pandemia, la scelta tra la fruizione del voucher e il pagamento della somma del biglietto non fruito.
Pertanto, il contegno della compagnia aerea che ha atteso la scadenza del voucher non appare conforme alla tutela comunitaria offerta ai viaggiatori in concomitanza con la situazione pandemica.
E, in considerazione di quanto esposto, le spese di lite del primo grado di giudizio avrebbero dovuto essere liquidate in favore delle parti appellanti.
Le spese di lite del presente grado devono invece trovare integrale compensazione tra le parti per la sostanziale parziale soccombenza delle stesse nel presente giudizio attesa la correttezza del decisum del primo giudice in tema di cessazione della materia del contendere.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: conferma la sentenza di primo grado in punto declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
riforma la sentenza di primo grado in punto spese di lite che liquida in favore degli appellanti nella misura di 494 euro per compensi pro parte oltre oneri di legge, condannando pertanto l'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere ai medesimi la predetta somma;
dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti in relazione al giudizio di appello.
Milano, 21 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Caterina Centola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 31073/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. SALVATORE PASTORE, elettivamente C.F._2 domiciliati in Via Nazionale Torrette n. 138 Mercogliano, presso il difensore
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MA IO con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore Email_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER PARTE APELLANTE
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis rejectis e in accoglimento del presente gravame:
pagina 1 di 5
a) dichiarare la nullità della sentenza 1632/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano, nonché di tutti gli atti del procedimento che vi hanno dato luogo e, per l'effetto, rimettere eventualmente la causa al giudice di I° grado, con ogni conseguenza di legge;
b) in via gradata, atteso l'intervenuto pagamento della sorta capitale e nell'ipotesi in cui il Giudice
d'Appello non volesse disporre l'annullamento del procedimento di primo grado e la rimessione della causa al giudice di prime cure, riformare la sentenza n. 1632/24 per le motivazioni chiaramente espresse nel presente atto di appello, procedendo alla condanna del vettore al pagamento delle spese legali, tanto del primo che del secondo giudizio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio di entrambe i gradi e con attribuzione per anticipo fattone.”
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, così provvedere:
In via principale: rigettare e respingere l'appello proposto dall'appellante in quanto inammissibile e/o infondato e/o comunque inaccoglibile per le ragioni esposte in atti e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori come per legge, del presente grado di giudizio.”
pagina 2 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1632/2024 pubblicata il 28/02/2024 il Giudice di Pace di Milano, nel giudizio
RG n. 45782/2020 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere fra le parti con compensazione delle spese, relativamente al rimborso del voucher emesso, ai sensi dell'art. 88 bis
L.27/2020, dalla compagnia aerea a seguito della cancellazione del Controparte_1 volo aereo AR Milano Linate – Parigi Orly del 27.3.2020 - 2.4.2020, a favore degli attori, sig.ri Pt_1
e
[...] Parte_2
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 6.9.2024 i sig.ri e hanno proposto Parte_2 Pt_1 appello avverso la sentenza di primo grado sostenendo l'erroneità della decisione di primo grado per la violazione e la falsa applicazione del Regolamento CE 261/2004 CE, nonché per la violazione delle normative emesse durante l'emergenza da Covid-19, hanno anche rilevato la violazione dell'art. 116
c.p.c. e il difetto di motivazione della sentenza. In particolare hanno sostenuto che la normativa da applicare al caso di specie è il Reg. CE 261/04 con conseguenziale diritto al rimborso in favore degli appellanti del costo del biglietto del volo cancellato. In particolare, hanno sostenuto l'applicabilità del citato Reg. CE a fronte dell'asserito rifiuto di controparte al rimborso del biglietto e hanno anche ribadito il principio secondo cui, in applicazione della Legge n. 77/2020, il voucher, a fronte della richiesta del passeggero, dovesse essere convertito con il rimborso in denaro alla scadenza dei dodici mesi dall'emissione. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno rilevato l'errore interpretativo in cui sarebbe incorso il primo Giudicante, il quale non si sarebbe avveduto che, nelle more del giudizio (prima della pubblicazione della sentenza), il termine dei dodici mesi per la conversione del voucher in denaro fosse già abbondantemente spirato. Hanno concluso per la riforma della sentenza impugnata con la condanna dalla convenuta alle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.01.2025 si è ritualmente costituita in giudizio
, la quale ha sostenuto la correttezza della decisione del G.d.P. in Controparte_1 virtù della regolare emissione del voucher e dell'effettivo rimborso della somma di € 153,78 prima dell'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione davanti al Giudice di Pace. Dopo una breve disamina relativa alla situazione emergenziale da Covid-19 del 2020, ha ribadito la correttezza del suo CP_1 contegno nel rispetto della normativa vigente (art. 88 bis del D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in
Legge n. 27 del 24.04.2020 e Legge n. 69 del 21.05.2021) che aveva provveduto ad emettere il voucher nei termini stabiliti e, successivamente, aveva offerto il rimborso monetario richiesto;
correlativamente, pagina 3 di 5 ha contestato l'applicabilità del Reg. CE 261/04 nel caso di specie e ribadito la corretta applicabilità del citato art. 88 bis del D.L. n. 18/2020. Ha concluso con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite di questo grado d'appello.
Appare pacifico e incontestato in causa che il voucher emesso in favore degli appellanti è stato pagato in data 16.3.2023, durante il giudizio di primo grado. Pertanto, è evidente l'avvenuta cessazione della materia del contendere, correttamente dichiarata dal G.d.P. nella sentenza pubblicata il 28.2.2024.
E invero la pretesa azionata nei confronti di si è svuotata di contenuto e ciò determina, CP_2 come da giurisprudenza consolidata, il venir meno dell'oggetto della controversia in esame e dunque il venir meno della necessità di una pronuncia nel merito del giudice, imponendo d'ufficio la declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 95/9781 e Cass. 95/4151).
Pertanto, sul punto la sentenza di primo grado è da confermare.
In tema spese di giudizio, alla declaratoria de qua consegue la liquidazione delle spese processuali, come del resto richiesto da entrambe le parti e che a ciò deve procedersi mediante l'applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La tesi espressa dagli appellanti è corretta.
E invero nel caso concreto, in relazione all'annullamento del volo AR Milano Linate – Parigi
Orly del 27.3.2020 - 2.4.2020, acquistato dagli appellanti, da un lato è corretto quanto ha sostenuto l'appellata con riguardo alle modalità di emissione e fruizione del voucher, come sancito ex comma 11 art. 88 bis del decreto cd. Cura Italia che dispone “Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per trenta mesi dall'emissione”, dal comma 12 dell'art. 88 bis che precisa, che: “L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario” e dal comma 12 bis dell'art. 88 bis che prevede anche che: “In ogni caso, decorsi ventiquattro mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è' corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso pagina 4 di 5
dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta”.
Tuttavia, in materia sono intervenuti diversi orientamenti giurisprudenziali interpretativi a livello comunitario della commissione europea che hanno orientato la giurisprudenza nel senso di consentire al passeggero, nel periodo emergenziale della pandemia, la scelta tra la fruizione del voucher e il pagamento della somma del biglietto non fruito.
Pertanto, il contegno della compagnia aerea che ha atteso la scadenza del voucher non appare conforme alla tutela comunitaria offerta ai viaggiatori in concomitanza con la situazione pandemica.
E, in considerazione di quanto esposto, le spese di lite del primo grado di giudizio avrebbero dovuto essere liquidate in favore delle parti appellanti.
Le spese di lite del presente grado devono invece trovare integrale compensazione tra le parti per la sostanziale parziale soccombenza delle stesse nel presente giudizio attesa la correttezza del decisum del primo giudice in tema di cessazione della materia del contendere.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: conferma la sentenza di primo grado in punto declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
riforma la sentenza di primo grado in punto spese di lite che liquida in favore degli appellanti nella misura di 494 euro per compensi pro parte oltre oneri di legge, condannando pertanto l'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere ai medesimi la predetta somma;
dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti in relazione al giudizio di appello.
Milano, 21 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Caterina Centola
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