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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 698 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Salvatore Rodinò, con il quale è elettivamente domiciliata in
Locri (RC), Via Garibaldi, n. 234
Ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/02/2022, la ricor rente , come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 17/01/2022, le è stato notificato un decreto ingiuntivo, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore dell' della somma di € 2.271,56, a CP_1
titolo di ratei pensionistici percepiti dal 01/08/2014 al 30/09/2014 dalla IG.ra (C.F. , deceduta in data Persona_1 C.F._2
25/07/2014;
- che, pur essendo cointestataria del libretto postale aperto presso
- Filiale di Portigliola (RC), non è obbligata alla restituzione CP_2
della summenzionata somma;
- che gli eredi della IG.ra unici soggetti legittimati ad Per_1
effettuare le comunicazioni di legge all e a circa CP_1 CP_2
l'avvenuto decesso, sono tenuti alla restituzione;
- che, in ogni caso, il credito vantato manca dei requisiti di certezza, liquidità ed eIGibilità.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.Mo Tribunale adito accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente all' per mancanza di legittimazione CP_1
passiva e dei presupposti di legge e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 169/2021 emesso dal Tribunale di Locri nel proc. civ. n.
3158/2021 R.G.L. con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' sebbene CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura. 3
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, pur CP_1
ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
Parte opponente, nel richiedere la revoca del decreto ingiuntivo n.
169/2021, con un primo motivo di ricorso eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, lamentando che la GN non aveva Parte_1
alcun rapporto con l' in relazione alla vicenda in esame e che l' CP_1 CP_1
avrebbe dovuto chiedere la restituzione agli eredi e non alla cointestataria del libretto postale sul quale sono stati accreditati i ratei di pensione chiesti in restituzione.
Invero, parte ricorrente nulla allega a sostegno della propria posizione in relazione alla GN , sostenendo genericamente che la Persona_1
restituzione avrebbe dovuto essere richiesta agli eredi - che omette di identificare - e non deducendo nulla in ordine alla propria posizione rispetto alla defunta.
Inoltre, l'opponente non nega la circostanza che il conto sul quale veniva accreditata la pensione della defunta fosse cointestato, né contesta o confuta l'effettivo accredito della pensione per il periodo dal 1/08/2014 al
30/09/2014, successivo al decesso dell'avente diritto.
Del resto, tali circostanze appaiono provate dalla documentazione depositata dall' in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, dalla quale CP_1
si evince l'accredito dei ratei di pensione per i mesi di agosto e settembre
2014 e l'individuazione della IG.ra quale “delegata”. Parte_1
Pertanto, appare incontestato che l'odierna opposta, che nulla deduce in ordine ai suoi rapporti con la defunta, fosse titolare di un conto cointestato con la IG. che corrisponde al conto sul quale veniva Per_1
accreditata la pensione di cui quest'ultima era titolare e che, su tale conto, siano state accreditate somme non dovute, a titolo di rati di pensione relativi ad un periodo in cui la titolare del trattamento pensionistico era già 4
deceduta.
Orbene, l'odierna opponente, nella sua posizione di convenuto in senso sostanziale, dinanzi alle allegazioni offerte dall' , nulla deduce, CP_1
non essendo sufficiente, a tal fine, l'eccezione, peraltro generica di difetto di legittimazione.
Inoltre, non contesta l'accredito delle somme sul conto corrente cointestato e la mancata restituzione delle stesse, circostanze che possono considerarsi provate anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ed infatti, anche volendo ammettere, circostanza in nessun modo provata, che la GN non sia erede della GN Parte_1 Per_1
ciò non ha alcuna incidenza in ordine all'incontestata circostanza della contestazione del conto sul quale sono state accreditate somme non dovute, in ragione del sopraggiunto decesso della GN Per_1
Pertanto, quand'anche si volesse ritenere che la GN non Pt_1
avesse alcun obbligo di comunicare all' il decesso della GN CP_1
al fine di impedire l'accredito dei ratei di pensione per i mesi di Per_1
agosto e settembre 2014, certamente la stessa non aveva alcun titolo per trattenere e incassare somme destinate alla GN a maggior Per_1
ragione considerando che la stessa si è proclamata indirettamente non erede della defunta (sostenendo che gli obblighi di comunicazione gravavano sugli eredi ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva).
Conseguentemente, la richiesta di ripetizione di indebito effettuata dall' trova il suo fondamento nella circostanza che le somme (non CP_1
dovute in ragione dell'intervenuto decesso della GN sono state Per_1
accreditate su un conto corrente del quale l'opponente è cointestataria, della quale la stessa aveva la disponibilità.
Inoltre, quest'ultima, limitandosi a rilevare di non essere erede della GN non ha negato di aver incassato le somme, sostenendo Per_1
soltanto di non essere tenuta alla restituzione in quanto non obbligata a 5
comunicare il decesso della e non ha allegato nulla a sostegno della Per_1
propria posizione, né al fine di confutare l'accredito e l'incasso delle somme sul conto cointestato.
Non avendo, dunque, negato l'opponente la circostanza che il conto sul quale è stato eseguito l'accredito fosse cointestato e non avendo negato di aver trattenuto le somme accreditate sul suo conto, correttamente l CP_1
ha chiesto la restituzione alla IG.ra , non in qualità di erede della Pt_1
GN ma in qualità di cointestataria del conto, unica intestataria Per_1
vivente al momento dell'accredito, che non ha provato di essersi attivata per restituire un accredito di somme a lei non dovute.
In difetto di prova circa il mancato incasso delle somme, che si presumono incassate in quanto accreditate sul conto cointestato, circostanza peraltro non negata, ma in qualche modo confermata dalla ricorrente, l' CP_1
correttamente ha chiesto in restituzione le somme indebitamente erogate al soggetto titolare del conto sul quale sono state accreditate.
Appare, inoltre, inconferente l'eccezione, contenuta nel ricorso introduttivo, secondo cui alcuna responsabilità a titolo di dolo può attribuirsi alla GN , in quanto soltanto gli eredi erano tenuti ad effettuare le Pt_1
comunicazioni di legge all' . CP_1
Infatti la ricorrente, a prescindere dal legame con la GN Per_1
sulla cui natura nulla viene riferito nel ricorso introduttivo, era unica cointestataria (insieme alla defunta) del conto corrente sul quale sono stati accreditati i ratei di pensione non dovuti;
inoltre, la stessa non ha negato di aver incassato tali somme (né ha allegato di essersi attivata per la restituzione all' o che le somme in questione abbiano avuto un'altra CP_1
destinazione o siano state sottratte dagli eredi), per cui non può non attribuirsi responsabilità alla stessa per non aver provveduto alla restituzione di somme non dovute.
Del resto, la GN che, si ribadisce, non ha negato Pt_1 6
l'accredito delle somme né ha eccepito di averle restituite o, ad esempio, consegnate agli eredi, era consapevole dell'erogazione delle rate non dovute: infatti, l' ha provato di aver comunicato all'opponente, con CP_1
raccomandata ar ricevuta in data 21/05/2019, l'accredito delle somme a titolo di ratei della pensione della defunta.
Tuttavia, neanche in quella occasione, l'opponente si è attivata per la restituzione, rimanendo inerte fino alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, pur nella consapevolezza di un accredito di somme non dovute sul suo conto.
Infine, è infondata la contestazione in ordine alla mancanza di certezza liquidità e eIGibilità del credito azionato dall con il CP_1
procedimento monitorio, in quanto l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. Sez I, n. 4103/2002; Cass. Sez I 13085/2008): infatti, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa (Cass. Sez. I, n. 3649/2012).
Nella specie, appaiono fondate le ragioni creditorie dell' , alla CP_1
luce della documentazione allegata al ricorso del decreto ingiuntivo (non confutata dall'opponente in sede di opposizione), dalla quale si evince l'accredito e la mancata restituzione dei ratei di pensione destinati alla GN , relativi ai mesi di agosto e settembre 2014 in cui la Persona_2
stessa era deceduta su un conto cointestato con la GN Parte_1
Di contro, la GN non ha contestato quanto allegato Parte_1
dall' , limitandosi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva, non confutando in alcun modo l'accredito, sul proprio conto 7
corrente (quale unica cointestataria della GN né provando di Per_1
essersi attivata per restituire le somme indebitamente accreditate.
Pertanto, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 169/2021, in ogni sua parte, che acquista efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Nulla si dispone sulle spese di lite con riferimento al giudizio di opposizione, in ragione della mancata costituzione dell' : CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.R.G. 698 / 2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' CP_1
-Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 169/2021;
- Nulla sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione dell' CP_1
Locri, 20/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci