Sentenza 25 marzo 2015
Massime • 1
Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re ipsa". (Fattispecie in tema di introduzione sul territorio italiano e commercio di prodotti con falso marchio e ricettazione degli stessi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2015, n. 15801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15801 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 25/03/2015
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 650
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 987/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL DA nato il [...];
avverso l'ordinanza del 12/11/2014 del Tribunale del Riesame di Roma;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Brandina Stefano che ha concluso per l'accoglimento.
FATTO
1. Con ordinanza del 12/11/2014, il Tribunale del Riesame di Roma confermava il decreto di sequestro probatorio di merce contraffatta emesso dal Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale a carico di EL AN indagato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p.. 2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
2.1. violazione dell'art. 125 c.p.p., n. 3) per avere il Tribunale ritenuto corretto il decreto per la sola ragione che fosse stato sequestrato l'asserito "corpo del reato" nonostante il suddetto decreto non fosse stato motivato in ordine alle esigenze probatorie;
2.2. violazione degli artt. 474 e 648 c.p.: il ricorrente sostiene che non vi sia la prova in ordine all'avvenuta registrazione dei titoli di privativa asseritamente contraffatti. Infatti, le asserzioni rese dai militari della Guardia di Finanza dovevano ritenersi del tutto generiche e prive di alcun valore probatorio. Anche il reato di cui all'art. 648 c.p. era da ritenersi insussistente.
DIRITTO
1. violazione dell'art. 125 c.p.p., n. 3): la merce è stata sequestrata "in quanto corpo del reato" e, sotto tale profilo, è stato ritenuto legittimo dal Tribunale.
Di conseguenza, poiché manca la motivazione in ordine alle esigenze probatorie, si pone il problema si stabilire se la suddetta motivazione, relativamente al sequestro probatorio, sia o meno necessaria.
Sul punto, com'è noto, la soluzione affermativa è stata sostenuta dalle SSUU con la sentenza n 5876/2004 Rv. 226710-226713, la cui decisione è stata seguita da numerose sentenze (da ultimo, Cass. 19615/2014 Rv. 259647) Sennonché, successivamente, la questione è stata nuovamente rimeditata da questa Corte la quale, con diverse sentenze, ha rilevato che "il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa".
Questa Corte, infatti, ha osservato che "L'art. 245 stabilisce al comma 1 che "l'Autorità Giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessaria per l'accertamento dei fatti". Il comma 2 stabilisce, invece, che "sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo". Già dal testo letterale della legge, risulta, anche da un punto di vista grammaticale, che, in tema di sequestro probatorio, "necessarie per l'accertamento dei fatti", sono solo le cose pertinenti al reato;
in tal caso, solo se ed in quanto necessarie a fini probatori, determinate cose potranno essere qualificate "come pertinenti al reato" e, dunque, essere oggetto del provvedimento di sequestro. Dette valutazioni non sono, al contrario, richieste per il "corpo del reato", e, quindi, per le cose individuate dal legislatore, nell'art. 253 c.p.p., comma 2; per esse, invero, il rapporto con il reato non è mediato dalla finalità della prova, ma è immediato, tante che in via generale ne è prevista la confisca. Può, quindi, affermarsi che "in tema di misure cautelari reali, costituisce sequestro penale obbligatorio quello del corpo del reato che mira a sottrarre all'indagato tutte le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto e il prezzo. Sotto tale aspetto, il sequestro del corpo di reato non ha nulla a che vedere con il sequestro delle cose pertinenti al reato, che è, invece, facoltativo e presuppone la tutela delle esigenze probatorie". Ciò stabilito, va ancora precisato che "In tema di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, se è vero che non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che la esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa, è anche vero che, ai fini della qualificazione come corpo di reato delle cose in sequestro, il provvedimento deve dare concretamente conto della relazione di immediatezza descritta nell'art. 253 c.p.p., comma 2 tra la res e l'illecito penale". Ne consegue che nel provvedimento di sequestro probatorio del corpo di reato non è sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate, ma occorre anche che sia individuato il rapporto diretto tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato, e che, quindi, siano descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto, in modo che siano specificati gli episodi in relazione ai quali si ricercano le cose da sequestrare": Cass. 31950/2013 Rv. 255556; Cass. 43444/2013 Rv. 257302; Cass. 23212/2014
Rv. 259579; Cass. 8662/2010 Rv. 246850. Questa Corte, ritiene di adeguarsi al suddetto orientamento giurisprudenziale, condividendo i nuovi ed ulteriori argomenti evidenziati rispetto a quelli addotti dalle SS.UU cit.. Di conseguenza, poiché non vi è discussione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, la censura, dev'essere disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: "Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa"".
2. violazione degli artt. 474 e 648 c.p.: la motivazione addotta sul punto dal Tribunale deve ritenersi, in considerazione della natura del provvedimento, più che sufficiente in ordine al fumus di entrambi i delitti contestati.
Le censure dedotte dal ricorrente, invero, presuppongono un esame approfondito del merito che non è consentito riguardo al sequestro probatorio.
3. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015