Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2001, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
E N O I Z A 02 741 /0 1 A R C.C.c./ T S I 2 G E 6 . 8 R .R 9 1 L .P L A D A D . L E E B T D A BLICA I ALIANA T I N S R E 1 I N S T 3 E E R 1 S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . I T A N A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Enrico PAPA R.G.N. 12894/98 Consigliere Cron. 5713 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 09/11/00 Consigliere - Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. -SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 1500 # 7-6 FEB 2001 CS BON CENTRO BACINO SALINE PESCARA, in persona del IL CANCELLIERE Commissario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato BENEDETTO GIUSEPPE, difeso dall'avvocato TENAGLIA DOMENICO, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
IEZZI ERCOLE;
intimato avverso la sentenza n. 42/98 del Giudice di pace di 78/96 FRANCAVILLA AL MARE, depositata il 09/04/98 4° 2000 depositata il 2/10/96, stesso giudice;
1859 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TENAGLIA, che si riporta agli scritti e insiste per l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
assorbito il secondo. 1 -2- Svolgimento del processo Il Giudice di pace di Francavilla al Mare ha dichiarato la sua competenza a conoscere la controversia concernente i contributi richiesti dal Consorzio di Bonifica Centro-Bacino: Saline, Pescara, Alento e Foro, e contestati dalla parte privata;
ha poi accolto la domanda proposta da lezzi RC ed ha condannato il Consorzio a restituire le somme riscosse ed a pagare le spese del giudizio. Avverso tali sentenze ha proposto ricorso il Consorzio deducendo due motivi. La controparte non si è costituita in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Con il primo motivo, riferito alla sentenza non definitiva con la quale è stata dichiarata la competenza del giudice adito, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2 c.p.c., difetto di competenza per materia, violazione e falsa applicazione degli artt. 862 e 864 c.c., 11, 21 e 59 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.l. n. 953/1982, convertito nella 1. n. 53/1983 e 8, comma 1 bis d.l. n. 90/1990, convertito nella 1. n. 165/1990, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360 nn. 2,3,4 e 5 c.p.c.), sul presupposto che la controversia, per la natura tributaria delle somme in discussione, appartiene alla competenza del Tribunale. Con il secondo motivo, riferito alla sentenza definitiva, il ricorrente ha dedotto omesso esame dei punti decisivi prospettati dalle parti, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, motivazione apparente (art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.). Ritiene la Corte che la censura contenuta nel primo motivo è fondata e merita accoglimento. In proposito, è sufficiente rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito (cfr. sent. n. 9493/1998) che i contributi consorziali rientrano nella categoria generale dei tributi poiché le modalità di costituzione dei consorzi di bonifica e le finalità di preminente interesse pubblico che dominano lo svolgimento della loro attività istituzionale non consentono di sostenere che l'obbligo di contribuzione possa derivare da un impegno associativo di carattere contrattuale assunto dai proprietari interessati. In verità, l'obbligo deriva dalla legge che considera essenziale per il conseguimento delle finalità : inerenti alla bonifica la partecipazione alle spese da parte dei titolari dei beni inclusi nel comprensorio, rendendo le somme esigibili mediante ruoli e con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, senza che possa attribuirsi alcun rilievo al fatto che la contribuzione sia commisurata ai benefici derivanti ai proprietari, collettivamente o individualmente, dalle opere di bonifica. L'accoglimento del primo motivo comporta la cassazione delle sentenze, la declaratoria di competenza del Tribunale, nonché l'assorbimento del secondo motivo di gravame. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;
cassa le sentenze impugnate, dichiara la competenza del Tribunale di Chieti;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 9.11.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. rel. Dr. Enrico Papa Dr. Giuseppe Falsome - trico ✓IERE: IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 24 FEB 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 OsvaldoAscanio ATIONE E N 6 O 8 I 9 Z 1 5 / A . 4 R / N T 6 - S 2 I A . B I G .R . E R L .P R L A D A T . A L E B U D D A B I T I E S T A R 1 N I N 3 E T R 1 S E S E I . E A T N A M