Sentenza 27 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
O LL 4 ITALIANA 7 O 3 B NY E 1A E BLICA N 6 O 9 1-1 ZI A -1 E R ORTE SUPREMA045 66/ 03 C T 1 IS 2 A P . G I L E D R 39 E A NOME DEL POPOLO ITALIANO IC E D 6 E D E T 4 IU N . EN G T I S T E (IS R ectro A CANONI SEZIO ACQUA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20031/00 Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Ego Riccardo PANEBIANCO Consigliere PLENTEDA Rel. Consigliere - Cron. 10382 Dott. Donato RORDORF Consigliere Rep. Dott. Kenato Ud.26/11/2002 Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA ha pronunciato la seguente SENTENZA י sul ricorso proposto da: CISI CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA, in persona de 1 legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIVIE 24, presso l'avvocato MARIA ANTONELLI, che lo rappresenta է: difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
AL OV IU, elettivamente domiciliato ir ROMA VIA L. ANGELONI 4, presso l'avvocato IU MEGLIO, che 10 rappresenta E difende unitamente all'avvocato PRIMO CELEBRIN, giusta mandato in calce al 2002 2172 centroricorso;
controricorrente - avverso la sen Lerza 11. 93/00 del Giudice di pace di ISCHIA, depositata il 18/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2002 dal Consigliere DO_L. Donato PLENTEDA;
udito il 2.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha conclusc per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo [1 giudice di расе di Ischia, Con sentenza 18.2.2000, affermata la propria giurisdizione, giudicò illegittimi così accogliendo la domanda di AN OV PP gli aumenti praticati dal Consorzio Intercomunale Servizi Ischia sul consumo di acqua pola- bile del trimestre aprile giugno 1998, relativamente inly - alla fornitura idrica in Casamicciola, via Cretaio, in quanto assunti in violazione della delibera C. I.P.E. del 18.12.1997 n. 248 e, pertanto, cccedenti di L. 67.193 quanto dovuto: condanno il Consorzio al rimborso all'attore di tale somma e al pagamento dello spese processuali. Ha ritenuto che la citata delibera CIPE avesse sta- bilito aumenti Lariffari per il1998 non superiori allo 0,70%, tranne che per gli enti locali dissestati, che 19 2 non avesscro ССП tale aumento tariffario raggiunto la percentuale di copertura obbligatoria dei costi di ge- stione del servizio. Era stato altresì previsto un in- cremento ulteriore per certe finalità c a particolari condizioni, ma con la deliberazione19.2.1998 11. 8 il Cisi aveva applicato alle tariffe aumenti superiori a quanto consentito, senza alcuna giustificazione i or- dine ai parametri e ai programmi di riferimento. Peraltro, ha aggiunto il giudice di pace, la de-i- Dera era anche affetta da incompetenza dell'organo che l'aveva emanata, essendo rimesso in via esclusiva al Consiglio Comunale l'adeguamento delle tariffe idriche. Ha proposto ricorso per cassazione 1 Cisi, con un motivo, con il quale ha anche denunziato il difetto di ड्डे giurisdizione del giudice adito. Ia resistito con controricorso AN OV Giu- seppe. Le Sezioni Unite di questa Corte non sentenza 11.4.2002 D. 10691 hanno dichiarato inammissibile la censura relativa alla questione di giurisdizione, .in quanto non era stata impugnata una delle rationcs deci- dondi e cioè quella relativa al potere del giudice or- dinario di disapplicare l'atto amministrativo. La causa è stata quindi rimessa a questa Sezione per le questio- ni di merito. τη 3 Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con l'articolazo motivo il ricorrente, dopo avere lamentato il difetto di giurisdizione, contesta la af- fermazione della sentenza impugnata circa la sua incom- petenza nella adozione delia delibera in questione, avendo il Consorzio, ai sensi degli art 23 e 25 L. 142/1990, autonomia gestionale ed avendo il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella proposta di de- iibera, dato atto dei motivi giustificativi dell'aumento delle tariffc idriche e fognarie, richia- mando dati forniti dal Ministero del Tesoro nel Corso de! 1997 e indicando numerosi fattori determinanti 1' aumento, sicché i criteri applicati per la determi- nazione delle tariffe erano stati, tra gli altri, ia salvaguardia dei consumi, si da non arrecare costi dif- ficilmente sopportabili alle categorie meno abbienti, e la lotta agli sprechi, con la determinazione delle fa- sce di eccedenza. E' senza fondamento la eccezione di inammissibilită del ricorso per violazione dell'art. 365 c.p.c., propo- sta dal controricorrente in quanto la procura a margine del ricorso sarebbe priva di riferimenti al gludizio di essendo stata concepita in termini di rap- cassazione, C difesa "nel giudizio in ogni stato 2 presentanza grado) o procedura (comprese le fasi di eventuale oppo- sizione), di cui all'atto a margine"; e la circostanza che sia stata rilasciata il giorno precedente il ri- corso svaluterebbe la specificazione di cui all'atto a margine". Esclusa qualunque rilevanza a quest'ultimo dato, poiché non pone in discussione la correlazione del man- dato apposto a margine del foglio ed anzi la conferma, posto che di norma il primo atto precede il secondo ed esprime la stretta funzione di servire al ricorso, an- cor più se si considera la prossimità temporale dell'uno rispetto all'altro, meno ancora rileva la for- mulazione della procura, giacché, соле è consolidat.o orientamento di questa Corte, la procurd a ricorrere per cassazione apposta a margine del ricorso, ancorché fury con espressione generiche, ma che non escludono univo- camente la volontà della parte di ricorrere per cassa- zione, deve ritenersi, nel dubbio, speciale non generi- са, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c. (tra le nume- 2842/1997; rose: Coss. 2659/1999; 10752 € 4357/1998; SS.UU. 11178/1995; Inoltre deve ritenersi soddisfatto il requisito di specialità ogni qualvolta il mandato a margine non CO - 5 на tenga elementi сол esso incompatibili, ma come neil, specie, favorevoli quali l'elezione di domicilio in Ro- me (Cass. 7823/1993; 10209/1996; 5092/1996). Il ricorso è tuttavia inammissibile, in relazione alla natura della controversia. Posto, infatti, che ratione valoris i giudizio di- nanzi al giudice di pace è stato di equità, la censura, che prospetta un vizio di motivazione, riferito sia all'art. 360 n. 5, che all'art. 360 n. 4 c.p.c., in realtà nulla deduce a riguardo, limitandosi a sostenere la competenza del ricorrente ad adottare la delibera di aumenti tariffari, alla luce dell'art. 25 L. 142/1990, e a giustiticarli con specifiche esigenze - in parlico- lare дом i nuovi costi di gestione e manutenzione -dell' mpianto "Serbatoio Montagnone Altc"; con quelli hy per il derivanti dalla applicazione del nuovo C.C.N.L. ristrutturazione de la rete idrica personalo dalla dal completamento della rete fognaria e dalla realizza- zione degli impianti di depurazione pvidenziando criteri sequiti nella rideterminazione delle tariffe, salvaguardia dei consumi;
responsabilizzazione degli imprenditori locali;
lotta agli sprechi). Зе la deduzione a riguardo, per la sua genericità è, di per sé, idonea rendere il ricorso inammissibile, а fronte della ampia esposizione delle regioni della 6 16 decisione;
qucila sottesa, di violazione di legge, ri- ferita alla affermata incompetenza dell'organo delibe- rante e alla correl a determinazione degli aumenti ta- riffari, nor ha possibilità di trovare ingresso in que- sto giudizio (Cass. SS.UU. 15:X.1999 n. 716), in quanto attiene sotto il primo aspetto= a violazioni di nor- me sostanziali, quale è quella della legge 142/1990, in crdine ai poteri del Consorzio di adottare le misure necessarie äl pareggio di bilancio, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi;
е sotto il se- condo a valutazioni di merito, in via generale sot.- tratte al sindacato di legittimità. Le spese del processo seguono la soccombenza о si liquidano in Euro 450,00, di cui per oncrari 350 e per esborsi 100; oltre alle spese generali.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna il ricorrente alle spese processuali in Furo 450, di cui per onorari 350. Roma 26.11.2002. Il Presidente 11 Consigliere estensore 1 Angelo Gr.Grief Donato Plenteda AZIONE Prima e Civile Depositato Cancelleria 27 MAR 2003... BRE Rassingh ||