Sentenza 10 febbraio 2004
Massime • 2
In tema di arbitraria occupazione del demanio marittimo, sono irrilevanti sia l'acquiescenza degli organi preposti alla sua tutela, sia il preteso consenso dell'avente diritto.
Nei procedimenti di riesame dei provvedimenti di sequestro la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine ai reato oggetto di indagine, ma deve limitarsi a un controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante la valutazione dell'antigiuridicità penale del fatto così come contestato, tenendosi conto, nell'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti", degli elementi dedotti dall'accusa e risultanti dagli atti processuali e delle relative contestazioni difensive.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2004, n. 23214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23214 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo S. - Presidente - del 10/02/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 182
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 42532/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI;
avverso l'ordinanza 17/10/2003 emessa dal Tribunale di NAPOLI;
nei confronti di:
1 - ER OL VI, n. a Napoli il 04/07/1935;
2 - CI AN, n. a Napoli il 25/01/1956;
3 - NAPOLITANO Fernando, n. il 10/07/1967;
4 - AM NA, n. il 05/05/1950;
5 - DE MI NA, n. a Napoli il 05/141/1963;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;
udito il Pubblico Ministero niella persona del Dr. D'Angelo G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Udito il difensore, Avv.to Luigi FERRANTE (per ER OL VI) anche quale sostituto processuale dell'Avv.to FURGIUELE (per DE MI NA), il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 17.10.2003 - in accoglimento delle istanze di riesame proposte nell'interesse di CO IN VI, AN AN, LI IN, MI NA e De CO NA - annullava il decreto 29.7.2003 con cui il G.I.P. di quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di quattro appartamenti dì proprietà degli istanti facenti parte del condominio "Airone" parzialmente insistente sul demanio marittimo (scogliera tra le spiagge di Cava e Citara) nel Comune di OR d'IA (adottato in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt. 54, 55 e 1161 cod. nav.; 20, lett. b, legge n. 47/1985) e revocava il sequestro medesimo, che manteneva - invece -
su una pedana in calcestruzzo asservita ad una scaletta di metallo che consente l'accesso al mare dalle proprietà del LI e della MI.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, per violazione di legge, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale:
a) ha ritenuto anzitutto che, in assenza della procedura ricognitiva dei confini di cui all'art. 32 cod. nav., "allo stato degli atti non è possibile accertare la demanialità o meno dell'area in contestazione" (secondo la prospettazione accusatoria, gli immobili indicati in imputazione sarebbero stati costruiti in parte su suolo demaniale), disattendendo una relazione della Capitaneria di Porto di IA e rilevando che, secondo le risultanze catastali, la parte incriminata delle strutture insisterebbe sulla nuova particella (di natura privata) 1035, la quale non potrebbe essere ricompresa nella particella 853 (di natura demaniale);
b) ha affermato che - nel concorso formale (ex art. 81, 1 comma, cod. pen.) dei reati - non può trovare applicatone l'art. 158 cod. pen. e ciascun reato concorrente si prescrive autonomamente, considerando pertanto prescritti i reati dì cui agli artt. 55 cod. nav. e 20 legge n. 47/1985;
c) ha considerato insussistente il "periculum in mora", poiché gli appartamenti sono già ultimati ed attualmente detenuti da terzi diversi dal costruttore indagato.
2. A fronte delle considerazioni anzidette, però, il Collegio rileva che:
2.1 L'appartenenza al demanio marittimo non può essere stabilita sulla base delle risultanze catastali e, nella fattispecie in esame, la prospettazione accusatoria ipotizza un azionamento catastale fraudolento della originaria particella n. 853 (facente parte del demanio) posto in essere dal costruttore del fabbricato (l'indagato Di Meglio Giovan Battista) per conseguire un'appropriazione ingiustificata di suolo demaniale.
Deve altresì ricordarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questo Corte Suprema - che va qui ribadita - l'art. 35 del R.D. 30.3.1942, n. 327 (Codice della navigazione) esclude ogni possibilità di sdemanializzazione tacita del demanio marittimo, potendosi attuare solamente quella espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo (a differenza dell'atto dichiarativo di cui all'art. 829 cod. civ.) da parte dell'autorità amministrativa competente (vedi Cass.: Sez. 3^, 5.3.2002, ric. Bagnato;
Sez. 3^, 20.1.1995, n. 125, ric. Paparo;
Sez. 3^, 10.11.1994, n. 11257, ric. Ammendolia;
Sez. 2^, 20.1.1989, n. 599, ric. Issi;
Sez. 3^, 7.9.1983, n. 7384, ric. Marsilio.) Irrilevante è la circostanza che la spiaggia si trovi ad una quota inferiore rispetto alla scogliera ove è ubicata la costruzione condominiale. Anche qualora, invero, si consideri tassativa l'elencazione dei beni indicati come facenti parte del demanio marittimo nell'art. 822, 1 comma, cod. civ. e nell'art. 28 cod. nav, va condivisa l'impostazione dottrinaria secondo la quale trattasi di una "tassatività per tipi" che consente l'applicazione analogica della normativa dei beni pubblici a beni non espressamente menzionati che, tuttavia, presentino tutte le caratteristiche dei tipi menzionati, tenendo comunque presente che l'essenza del demanio marittimo, desumibile dall'art. 28, lett. c), cod. nav., è la destinazione necessaria e funzionale del bene a servire ai pubblici usi del mare.
Ne consegue che la interruzione di continuità di una parte rocciosa, per il fenomeno dell'erosione marina, dalla spiaggia sottostante non è idonea a fare perdere il carattere demaniale alla roccia sovrastante protesa verso il mare.
In tema di arbitraria occupazione del demanio marittimo, inoltre, l'irrilevanza delle figure giuridiche dell'acquiescenza degli organi preposti e del conseguente preteso consenso dell'avente diritto è stata già affermata da questa Sezione con la condivisa sentenza 10.1.1996, a 3747. 2.2 Il reato di cui all'art. 54 cod. nav. ha carattere permanente e, nella formale, contestazione, l'accusa prospetta la continuazione (art. 81 cpv. cod. pen.) e non il concorso formale con i connessi reati di cui agli artt. 55 cod. nav. e 20, lett. b), legge n. 47/1985, sicché -ai sensi dell'art. 158 cod. pen. - soltanto la cessazione della continuazione costituisce il termine iniziale della prescrizione per tutti t reati unificati, pur risultando immutato il termine prescrizionale proprio di ciascun reato.
2.3. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, con la sentenza 29, 1. 2003, n. 2, Innocenti, hanno affermato che il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto dì stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato.
Va altresì evidenziato che:
- con l'esecuzione di opere sul demanio marittimo, senza la dovuta autorizzazione della competente autorità compartimentale, si realizza un'offesa potenziale atta sicurezza della navigazione la cui possibilità di rimozione è demandata all'iniziativa volontaria dell'agente;
- nella specie risulta espressamente contestato l'impedimento dell'uso pubblico del demanio;
- configura sicuramente occupazione abusiva, ex art. 1161 cod. nav., il mantenimento senza titolo dell'utilizzazione di spazio demaniale già occupato abusivamente da altri (vedi Cass., Sez. 3^: 27.7.1994, n. 8450; 25.5.1992, n. 6313).
3. Alla stregua di tutte le considerazioni svolte, deve concludersi che il decreto di sequestro preventivo è stato annullato - limitatamente ai quattro appartamenti in oggetto - sulla base di presupposti erronei, sicché si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Napoli per la vantazione della configurabilità del "fitmus" dei reati ipotizzati e dell'esistenza di effettive esigenze di cautela, da effettuarsi alla stregua dei principi di diritto dianzi enunciati.
Il giudice del rinvio dovrà altresì tenere conto che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di Questa Corte Suprema, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro:
- la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione detta questione dì merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutatone prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass., Sez. Un., 7.11.1992, ric. Midolini);
- "l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo mi debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass., Sez. Un., 29.1.1997, n. 23, ric. P.M. in proc. Bassi e altri).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata, in ordine al disposto dissequestro degli appartamenti, con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2004