Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4459
CASS
Sentenza 26 marzo 2003

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Massime1

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in caso di contestazione non immediata, al trasgressore o ai soggetti indicati nell'art. 196 cod. str. deve essere notificato un verbale di contestazione che deve contenere le stesse indicazioni previste dall'art. 385, primo e secondo comma, reg. cod. str. ed inoltre (art. 201 cod. str.) le ragioni per cui non si è proceduto a contestazione immediata. Tale verbale, provenendo dall'ufficio o comando destinatario del verbale di accertamento, è sottoscritto da persona appartenente a tale ufficio o comando, ancorché diversa dalla persona fisica che ha accertato la violazione. Esso potrà consistere, come previsto dalla prima parte del terzo comma dell'art. 385 cit., in uno degli originali, o in copia autentica del verbale di accertamento redatto ai sensi del primo comma, ai quali sia allegata la verbalizzazione, ai sensi del secondo comma, degli elementi ivi mancanti; ovvero in un'autonoma verbalizzazione, conforme al modello previsto dall'art. 383, quarto comma, reg. cit., ma contenente gli elementi necessari per garantire la completezza della contestazione in relazione alle necessità di esercizio del diritto di difesa dell'interessato. In ogni caso, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di detto diritto, al quale è preordinata, e solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza - ingiunzione.

Commentario1

  • 1Il “tutor sicve” tra illegittimità costituzionale del sistema e nullità del relativo verbale “chi controlla il controllore?”
    Chiariello Michelealfredo · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4459
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4459
Data del deposito : 26 marzo 2003

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