Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in caso di contestazione non immediata, al trasgressore o ai soggetti indicati nell'art. 196 cod. str. deve essere notificato un verbale di contestazione che deve contenere le stesse indicazioni previste dall'art. 385, primo e secondo comma, reg. cod. str. ed inoltre (art. 201 cod. str.) le ragioni per cui non si è proceduto a contestazione immediata. Tale verbale, provenendo dall'ufficio o comando destinatario del verbale di accertamento, è sottoscritto da persona appartenente a tale ufficio o comando, ancorché diversa dalla persona fisica che ha accertato la violazione. Esso potrà consistere, come previsto dalla prima parte del terzo comma dell'art. 385 cit., in uno degli originali, o in copia autentica del verbale di accertamento redatto ai sensi del primo comma, ai quali sia allegata la verbalizzazione, ai sensi del secondo comma, degli elementi ivi mancanti; ovvero in un'autonoma verbalizzazione, conforme al modello previsto dall'art. 383, quarto comma, reg. cit., ma contenente gli elementi necessari per garantire la completezza della contestazione in relazione alle necessità di esercizio del diritto di difesa dell'interessato. In ogni caso, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di detto diritto, al quale è preordinata, e solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza - ingiunzione.
Commentario • 1
- 1. Il “tutor sicve” tra illegittimità costituzionale del sistema e nullità del relativo verbale “chi controlla il controllore?”Chiariello Michelealfredo · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4459 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI POTENZA, in persona del Prefetto pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CENTRO GIOVANILE SALESIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CHIRILLO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 38/99 del Tribunale di LAGONEGRO, depositata il 24/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza depositata il 24 novembre 1999, ha accolto l'opposizione proposta dal Centro Giovanile Salesiano avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Potenza n. 107/R/99 emessa in data 10 marzo 1999. Ne ha affermato la illegittimità sotto il profilo: a) della violazione dell'art. 385 del d.P.R. n. 495 del 1992, per essere stata notificata all'opponente la sola copia del verbale di contestazione e non anche quella del verbale di accertamento, sottoscritto da un soggetto diverso da quello che aveva rilevato l'illecito; b) della violazione dell'art. 200 del codice della strada, per non essere stata effettuata la contestazione immediata dell'infrazione in quanto il rilevamento della violazione era avvenuto a mezzo di apparecchiatura che consentiva l'accertamento dell'illecito solo quando il veicolo era già a distanza, essendo tale motivazione apodittica e inidonea a giustificare la mancata contestazione immediata. Avverso la sentenza il Prefetto di Potenza ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato al Centro Giovanile Salesiano il 10 febbraio 2000, formulando un unico motivo di impugnazione. La parte intimata resiste con controricorso notificato il 20 marzo 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, 200 e 2001 del Codice della strada, 384 e 385 del Regolamento di attuazione del codice della strada.
Si deduce innanzitutto che la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione anche per un motivo non dedotto, e cioè per un vizio della motivazione dell'ordinanza-ingiunzione. Si deduce che tale vizio, inerente alla giustificazione della mancata contestazione immediata, non sussiste e si invocano i precedenti giurisprudenziali circa la non necessarietà della contestazione immediata. Quanto alla sottoscrizione del verbale notificato da parte di un soggetto diverso da quello che ha proceduto all'accertamento, ritenuto dalla sentenza impugnata motivo di nullità del procedimento, si richiama la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto insussistente tale ragione di invalidità del verbale. Quanto alla mancata notifica, nel corso del procedimento, del verbale di accertamento oltre che del verbale di contestazione, si deduce che il codice della strada non richiede tale duplice notificazione, come risulta dal coordinamento fra gli artt. 200, 201 del codice della strada e dagli artt. 384 e 385 del relativo regolamento.
2. Quanto al profilo del motivo, relativo alla extrapetizione essendo mancata la deduzione nell'atto di opposizione della inidonea motivazione dell'ordinanza-ingiunzione in relazione alla mancata contestazione immediata, esso deve ritenersi infondato, essendo stata tale deduzione effettuata, come risulta dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio, che lamenta sia la mancata contestazione immediata, sia il mero riferimento di stile alla lettera e) dell'art. 384 del regolamento di attuazione del codice della strada. Per gli ulteriori profili il ricorso è fondato.
L'art. 200 del codice della strada prevede, in caso di contestazione immediata, la redazione, da parte dell'"agente accertatore", del verbale di accertamento. L'art. 383 del regolamento di esecuzione del codice della strada ha dettato le disposizioni relative alla compilazione di tale verbale da parte dell'agente accertatore, che "in genere", e quindi non tassativamente, deve essere (comma 4) conforme al modello allegato al regolamento stesso, il quale prevede, come lo stesso art. 383 - fra l'altro - la indicazione nel verbale delle generalità del trasgressore.
L'art. 201 del codice prevede che, ove la contestazione immediata non sia possibile, il verbale, con gli estremi della violazione e l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato entro 150 giorni dall'accertamento al trasgressore, ovvero quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Ricollegandosi tale fattispecie ad ipotesi in cui, normalmente, al momento dell'accertamento dell'infrazione non sono conosciute le generalità del trasgressore o dei soggetti indicati nell'art. 196, va rilevato che l'art. 385 del regolamento prevede, al primo comma, la redazione di un verbale di accertamento diverso da quello previsto dagli artt. 200 del codice e 383 del regolamento. Detto verbale deve essere redatto dall'"organo accertatore" con "gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire, specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata" e trasmesso al comando o ufficio da cui dipende.
L'ufficio o comando (art. 385, comma 2), "acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica ai sensi dell'art. 386".
Dispongono i commi successivi dell'art. 385 che: a) il "verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali debbono essere notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti"; b) "si applicano le disposizioni di cui all'art. 383, commi 3 e 4".
Trattasi di normativa di non facile interpretazione, prevedendo essa, per un verso la notifica degli estremi del verbale redatto dall'organo accertatore, e per altro verso di uno degli originali o di copia autentica di esso, nonché l'applicazione dell'art. 383, comma 4, che a sua volta prevede - di regola - la redazione del verbale secondo il modello allegato al regolamento, identico a quello previsto per il caso di contestazione immediata. Dal complesso delle su dette disposizioni - in relazione alla loro finalità che è quella di rendere l'interessato edotto della contestazione che gli si muove e delle ragioni di essa - deve ritenersi, peraltro, che in caso di contestazione non immediata, al trasgressore o ai soggetti indicati nell'art. 196, deve essere notificato un verbale di contestazione che deve recare le stesse indicazioni previste dall'art. 385, commi 1 e 2, ed inoltre (art. 201 del codice) le ragioni per cui non si è proceduto a contestazione immediata. Tale verbale, provenendo dall'ufficio o comando destinatario del verbale di accertamento, è sottoscritto da persona appartenente a tale ufficio o comando, ancorché diversa dalla persona fisica che ha accertato la violazione. Esso potrà consistere, come previsto dalla prima parte del terzo comma dell'art. 385, da uno degli originali, o da copia autentica del verbale di accertamento redatto ai sensi del primo comma, ai quali sia allegata la verbalizzazione, ai sensi del secondo comma degli elementi ivi mancanti;
ovvero da un autonoma verbalizzazione, conforme al modello previsto dall'art. 383, comma 4, ma contenente gli elementi necessari per garantire la completezza della contestazione in relazione alle necessità di esercizio del diritto di difesa dell'interessato.
In ogni caso, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di detto diritto, al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione. Ne deriva, in relazione al caso di specie, l'accoglimento del ricorso in relazione al profilo del motivo relativo alla mancata notifica all'interessato di un originale o di una copia autentica del verbale di cui al primo comma dell'art. 385 del regolamento di attuazione del codice della strada, in quanto il giudice dell'opposizione, per ritenere viziato il procedimento (e quindi l'ordinanza-ingiunzione), avrebbe dovuto verificare se i dati riportati nel verbale di contestazione erano idonei a garantire all'interessato il diritto di difesa, mentre si è limitato a constatare la mancata notifica del verbale di accertamento e la mancata riproduzione nel verbale di contestazione di quello di accertamento, pur affermando che ne erano stati riportati i dati. 4 Anche il profilo del motivo relativo alla mancata contestazione immediata dell'infrazione deve essere accolto.
Questa Corte, da ultimo con le sentenze 28 giugno 2001, n. 8869 e 21 febbraio, 2001, n. 2494, in conformità di quanto già ritenuto dalle sentenze 2 agosto 2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, n. 6123, ha affermato che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla discliplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice della strada.
L'art. 200 dispone infatti che la violazione "quando è possibile, deve essere immediatamente contestata"; l'art. 201 dispone che la contestazione va fatta mediante notifica del verbale "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" e nel verbale bebbono essere indicati "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata". Diversamente, l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 si limita a prevedere la contestazione a mezzo di notificazione del verbale "se non è avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo. Dalla diversità delle due discipline discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (da ultimo Cass. 11 settembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 1997, n. 5904). Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilite ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicché non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, motivazione nel verbale di contestazione.
Nella citata sentenza n. 2494 del 2001 è stato confermato il principio, già enunciato da questa Corte servizi di vigilanza da parte dell'Autorità amministrativa.
In proposito va peraltro considerato che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata, statuendo, in caso di accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocità, che deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l'apparecchiatura consenta la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
Ne deriva che, ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'Amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile - come sopra evidenziato - alcun sindacato giurisdizionale.
Nel caso di specie il Tribunale, secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, in contrasto con i su detti principi, ha ritenuto necessaria la contestazione immediata, a pena di nullità della successiva ordinanza-ingiunzione, pur risultando dal verbale che l'apparecchiatura autovelox usata consentiva la determinazione dell'illecito solo dopo che il veicolo era già a distanza dal luogo dell'accertamento.
Ne deriva che anche sotto tale profilo il ricorso deve essere accolto.
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Lagonegro - che farà applicazione dei sopra esposti principi di diritto decidendo anche sulle spese del giudizio di Cassazione - essendo stato l'ufficio del Pretore soppresso con il d.lgs. n. 51 del 1998, e le relative competenze essendo state trasferite al
Tribunale, senza che per un verso possa ritenersi applicabile la normativa transitoria dell'art. 42 di tale decreto legislativo, che si riferisce ai giudizi pendenti dinanzi al Pretore alla data della sua entrata in vigore, ne' per altro verso l'art. 98 del d.lgs. n. 507 del 1999, che ha in parte trasferito al Giudice di pace le competenze in materia di sanzioni amministrative, non essendo tale norma applicabile retroattivamente, stante il disposto dell'art. 5 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Lagonegro in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003