Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2494
CASS
Sentenza 21 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di accertamento, tenuto conto della sua idoneità a divenire titolo esecutivo e in conformità dell'interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale, è assimilato, in relazione ai rimedi giurisdizionali esperibili contro di esso, all'ordinanza - ingiunzione, posto che la disposizione dell'art. 205 del codice della strada deve essere interpretata estensivamente, nella parte in cui richiama e rende operanti gli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 per l'opposizione contro i provvedimenti irrogativi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice medesimo, includendovi l'impugnazione del verbale di accertamento.

La disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice della strada dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice, cui si correlano gli artt. 383 e 384 del regolamento di esecuzione. Dalla diversità delle due normative discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981) secondo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur se possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. La contestazione immediata della violazione alle norme del codice della strada ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. Perciò il giudice, se riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione.

L'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che indica, "di massima", i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, contempla, alla lett. e), non solo il caso dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, ma anche quello in cui esso sia "nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile nei modi regolamentari". Tale impossibilità, che sussiste con riferimento alla pattuglia preposta al funzionamento dell'apparecchiatura autovelox che procede all'accertamento dell'infrazione, non può essere esclusa dal giudice di merito con il rilievo dell'astratta possibilità che al servizio potesse essere preposta una seconda pattuglia con l'esclusivo compito di procedere alla contestazione, non essendogli consentito sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento da parte della pubblica amministrazione in termini di impiego di uomini e mezzi.

Secondo la regola generale stabilita dall'art. 5 cod. proc. civ., in assenza di disposizioni transitorie nel D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, l'art. 98 di questo decreto, attributivo - senza carattere retroattivo - della competenza al giudice di pace in tema di opposizione a sanzione amministrativa, non influisce sulla competenza del Tribunale quale giudice di rinvio, in caso di cassazione di una sentenza del pretore.

Commentario1

  • 1Semafori intelligenti: multe nulle se non notificate immediatamenteAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2494
Data del deposito : 21 febbraio 2001

Testo completo