Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6277 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
и ор / 01 с о REPUBBLICA ITA IN NOME DEL POI62 7 7 IT LIANG LA CORTE SUPRÉMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9369/00 Dott. Corrado CARNEVALE Presidente - Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Dott. Walter CELENTANO Consigliere Cron. 13926 Dott. Laura MILANI Consigliere Rep. 2279 Ud. 07/02/2001 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: “IL SOLE 24 ORE- dal Sig. LIGURE MEDITERRANEA SpA, in persona del legale per diritti L. 3000 4 MAG. 2001. امید ہ ے rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CANCELLIERE in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso l'avvocato ALESSANDRO SPERATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA BALESTRA, giusta procura a margine CANCELLERIA del ricorso;
ricorrente
contro
DITTA ED CANALI fu CAMILLO Srl, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Richiesta copia esecutiva 2001 LOSCHIAVO in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso l'avvocato FRANCESCO dal Sig. 24000+4 *344 per diritti CRISCI, che la rappresenta e difende unitamente 4 SET. 2001 IL CANCELLIERE 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE all'avvocato LUCIO LO SCHIAVO, giusta procura a margine UFFICIO COPIE Rilasciata 2ReopiRilasciata copia legale del controricorso;
al Sig. LO SCHIAVO per drit: 24000 th
- controricorrente -
18 SET. 2001
contro
IL CANCELIERS RHONE MEDITERRANEE in liquidazione;
intimata - LIRE 2000 CANCELLERIA avversO la sentenza n. 1597/00 di revocazione della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 14/02/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di BE232826 consiglio il 07/02/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni BE232827 LOSAVIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore LIRE 5000 CANCELLERIAGenerale Dott. Fulvio UCCELLA con le quali si chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso con ogni conseguenza di legge. AW233824 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AW233825 con ri- La società per azioni Ligure Mediterranea, AH233822 corso notificato il 9 e il 12 maggio 2000, ha chiesto AW233823 ex artt. 391 bis e 395, sub 4, c.p.c. - la revocazione della sentenza di questa Corte pubblicata il 14 feb- braio 2000, pronunciata nei confronti della stessa ri- corrente e della società a responsabilità limitata Ed. AL fu CA (costituita in giudizio come rappre- sentante del Groupe d'Assurances Européennes), con la r quale era stato rigettato il ricorso principale della Lusans 2 s.p.a. Ligure Mediterranea e dichiarato inammissibile quello incidentale della soc. a r.l. Ed. AL fu Ca- millo, contro la sentenza 20 luglio 1996 della Corte d'appello di Genova. Afferma la ricorrente che la pronuncia relativa al- la inammissibilità del ricorso incidentale, sul presup- posto che l'atto privo del carattere dell'impugnazione poichè non formula alcuna censura di- retta alla decisione impugnata, postula la validità del controricorso e perciò è l'effetto di un errore di fat- to risultante dagli atti e dai documenti della causa -essendo stata la procura speciale al difensore rila- sciata per atto notarile in tempo successivo alla noti- ficazione del controricorso Il Pubblico Ministero ha richiesto che sia dichia- rata la inammissibilità del ricorso, poichè la domanda di revocazione è nella specie fondata sulla prospetta- zione non già di un errore di fatto, ma di un errore di valutazione. Tali conclusioni sono state condivise dal- la soc. a r.l. Ed. AL fu CA che ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non già come conclude il Pubblico Ministero perchè l'errore nella specie denunciato non corrisponderebbe 3 alla ipotesi di "errore di fatto" contemplata sub 4) dell'art. 395 c.p.c., ma per la diversa ragione che de- ve negarsi l'interesse della s.p.a. Ligure Mediterranea alla pronuncia di revocazione della decisione nel punto in cui la Corte di legittimità ha dichiarato la inam- missibilità del ricorso incidentale proposto dalla SO- cietà a r.
1. Ed. AL fu CA (quale asserita rap- presentante in Italia della compagnia di assicurazione francese Groupe d'Assurances Européennes) sull'implicito presupposto della validità del controri- corso che conteneva quella impugnazione. Non è infatti controvertibile che la pronuncia qui censurata, che ha valutato il contenuto dell'atto pro- posto come ricorso incidentale e ha rilevato che esso era privo del carattere proprio della impugnazione (non sviluppando alcuna critica diretta alle statuizioni della sentenza di appello), sia fondata sulla supposi- zione che la procura speciale - conferita per atto se- parato fosse stata rilasciata al difensore prima del- - la notificazione del controricorso, quando invece la prodotta procura notarile contraddiceva "incontrastabilmente" quel fatto supposto (essendo sta- ta rilasciata il 5 dicembre 1997 e dunque undici giorni dopo la notificazione del controricorso contenente il ricorso incidentale). Si deve quindi riconoscere che la 4 pronuncia di inammissibilità del ricorso incidentale (per ragioni intrinseche alla sua formulazione) non po- stula la valutazione -in ipotesi erronea della vali- dità della procura, la cui anteriorità rispetto alla no- tificazione del controricorso è stata invece implicita- mente supposta in testuale contrasto con la risultanza documentale, non fatta oggetto di un diretto riscontro sugli atti. E se pur nella specie ricorre il "caso" astratta- mente contemplato sub 4) dell'art. 395 c.p.c., si deve tuttavia considerare che la società ricorrente non ha alcun interesse a chiedere la revocazione della pronun- cia nel punto (estendendosi il principio enunciato nell'art. 100 c.p.c. ai giudizi di impugnazione e in particolare la stessa formulazione testuale dell'art. 391 c.p.c., con la espressione "parte interessata", esige la sussistenza in concreto di un interesse giuridica- mente rilevante). Non può infatti ravvisarsi un tale interesse nella situazione processuale prospettata al riguardo dalla ricorrente, a dire della quale la specifica pronuncia oggetto della domanda di revocazione implicherebbe l'accertamento della legittimazione della SOC. a r.l. Ed. AL fu CA come rappresentante del Groupe d'Assurances Européennes e dello stesso "Groupe" come 5 asserito cessionario del portafoglio della NE Medi- terranée, legittimazione che la stessa s.p.a. Ligure Mediterranea afferma di avere contestato in sede di esecuzione della sentenza di appello (che ha conseguito efficacia di giudicato a seguito del rigetto delle im- pugnazioni pronunciato con la sentenza di questa Corte oggetto della domanda di revocazione). Basti rilevare al riguardo che la sentenza della Corte d'appello di Genova fu pronunciata nei confronti della società assicuratrice francese NE DI (messa in liquidazione giudiziaria nel corso del giudi- zio di appello) e il tema controverso, come afferma la ricorrente in sede di esecuzione della sentenza della identificazione del soggetto ad essa succeduto (a seguito di cessione del portafoglio) e del suo rappre- sentante in Italia non è in alcun modo pregiudicato dalla statuizione meramente processuale relativa alla inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla società a r.l. Ed AL fu CA contro quella sen- tenza e il riconoscimento implicito della legittimazio- ne della stessa società a partecipare al giudizio di cassazione ha esaurito il suo effetto nell'ambito del medesimo giudizio. Dichiarata la inammissibilità del ricorso, la م ان s.p.a. Ligure Mediterranea è tenuta al rimborso delle امو ر 6 spese di questo giudizio a favore della resistente SO- cietà a r.l. Ed. AL fu CA.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricor- e condanna la ricorrente al rimborso delle spese SO di questo giudizio, a favore della società resi- stente, liquidate in complessive lire. 341000..., di cui lire 3 milioni per ono- rari di avvocato. Roma, 7 febbraio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Corrado Carnevale Giovanni Losavio lour siamwitosava, St. LOANCELLIERS CORTERMAS Depos A M O 1 250.000 R 0 0 E 2 T hoops . A B R A U e L 0 T f I r L 0 N Jun 290000 e r M 0 E a S 4 . O i - A z . P i T 0 i £ 2 E z d P 9 N I i u L e i ) L v I I 2 l t A L I r G a Z N V F i e E a I ) t s I I t t r S O D H O a A V e D a C P N o v I R d i a e i z P r C O E O i ol n z I I i v A T C a r S L S r I e e N A o C F t G s t A I E R 5 I n e a F E l n . e C r i D i F t E 5 g b R s M i a i U a a . r U i s r i A g M 3 z . n D D D e ( a o a n E l r p R I i s s T a s G e . e N . R r D . i p l ( l E I M ( G a I s R s I . D D ( L I 7