Sentenza 28 giugno 2001
Massime • 1
In tema di violazioni di norme del codice della strada, qualora il giudice dell'opposizione (o il prefetto) ragionevolmente ritengano, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata - del cui difetto l'interessato si sia espressamente doluto - sarebbe stata, in concreto, possibile in relazione alla circostanze del caso (e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa), e che tale contestazione non sia stata, ciononostante, effettuata (in violazione dell'obbligo imposto all'agente accertatore dall'art. 200 C.d.S.), possono legittimamente procedere all'annullamento del verbale di accertamento della violazione così contestata (nella specie, la S.C. ha, peraltro, escluso che la mancata contestazione immediata potesse esser causa di annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato, dacché, del verbale di contestazione, risultava espressamente indicata la circostanza che l'apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità consentiva la determinazione dell'illecito soltanto dopo che il veicolo era a distanza dal posto di accertamento, - ricorrendo, per l'effetto, una delle ipotesi di cui all'art. 384 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8869 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. IO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI POTENZA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DE MA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso l'avvocato CONSOLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6/98 del TO di LAGONEGRO, depositata il 06/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
1 La polizia stradale di Potenza accertava, con processo verbale in data 18 dicembre 1996, che il veicolo di proprietà di De AS RI aveva superato, in località Pennarone, nel Comune di Lagonegro, di oltre 40 Km il limite massimo di velocità ivi previsto, violando l'art. 142, comma 9, C.S.: violazione constatata a mezzo di apparecchiatura autovelox, di cui era stato precedentemente verificato l'esatto funzionamento. Notificata al AS l'ordinanza- ingiunzione irrogativa della sanzione pecuniaria, questa veniva opposta dinanzi al TO di Lagonegro,
il quale con sentenza depositata il 6 aprile 1998, accoglieva l'opposizione.
Avverso tale sentenza il Prefetto di Potenza ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato al AS il 6 luglio 1998, con il quale viene formulato un unico, articolato motivo. Il AS resiste con controricorso notificato il giorno 1 settembre 1998 e memorie. Motivi della decisione
1 Con il ricorso si denunciano la violazione dell'art. 113 c.p.c.; la violazione degli artt. 3 e 18 della legge n. 689 del 1981, 383 e 385 del d.P.R. n. 495 del 1992; degli artt. 14 e 23 della legge n. 689 del 1981; nonché vizi motivazionali della sentenza.
Si deduce innanzitutto che il TO ha ritenuto l'ordinanza- ingiunzione illegittima perché carente di motivazione;
per la sottoscrizione del verbale di contestazione da parte di un agente diverso da quello che aveva rilevato l'infrazione; per l'omessa notifica di un verbale di accertamento distinto da quello di contestazione;
per l'omessa contestazione immediata. Si rileva innanzitutto che i primi tre motivi di illegittimità non erano stati allegati nell'opposizione e pertanto il TO non poteva rilevarli di ufficio.
Questa Corte affermato, sin dalla sentenza n. 3271 del 1990 delle SS.UU., che l'opposizione ex art. 22 e segg. della legge n. 689 del 1981 delimita l'ambito dell'accertamento sulla legittimità del l'ordinanza-ingiunzione opposta in relazione ai motivi di opposizione proposti, restando esclusa la rilevabilità di ufficio di motivi di nullità o comunque di illegittimità non proposti (nello stesso senso da ultimo Cass. 12 agosto 2000, n. 10796; 18 febbraio 2000, n. 1857; 12 maggio 1999, n. 4704). Dall'esame dell'atto di opposizione risulta che l'opponente non aveva dedotto ne' un motivo attinente al difetto di motivazione del l'ordinanza-ingiunzione, ne un motivo attinente a vizi di sottoscrizione del verbale, cosicché il motivo va ritenuto fondato relativamente a tali punti, per avere la sentenza impugnata violato l'art. 112 c.p.c. L'opponente aveva dedotto che nel caso di superamento dei limiti di velocità, l'agente accertatore dovrebbe redigere un verbale che certifichi l'avvenuta constatazione dell'illecito, distinto dall'ordinanza ingiunzione: detto verbale non sarebbe stato notificato.
Il TO, nella sentenza impugnata, ha ritenuto in proposito che l'atto di accertamento e l'atto di contestazione sono provvedimenti giuridicamente diversi e che il trasgressore ha diritto alla notifica di entrambi i verbali, mentre nel caso di specie era stato notificato il solo verbale di contestazione.
L'odierno ricorrente deduce la infondatezza dell'assunto ed il motivo va accolto anche sotto tale profilo, prescrivendo l'art. 385 del regolamento di attuazione del codice della strada, in caso di mancata contestazione immediata, la notifica del solo verbale di contestazione.
Quanto alla mancanza di contestazione immediata, il ricorrente ne deduce la non necessarietà, richiamando in proposito la giurisprudenza di questa Corte.
In proposito va considerato che la sentenza ha ritenuto, nel caso di specie, illegittima la mancanza di contestazione immediata, risultando dal verbale di accertamento che "l'apparecchiatura di rilevamento ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari".
Al riguardo questa Corte, da ultimo con la sentenza 21 febbraio 2001, n. 2494, in conformità di quanto già ritenuto dalle sentenze 2 agosto 2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, n. 6123, ha affermato che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice della strada. L'art. 200 dispone infatti che la violazione "quando è possibile, deve essere immediatamente contestata"; l'art. 201 dispone che la contestazione va fatta mediante notifica del verbale "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" e nel verbale debbono essere indicati "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata". Diversamente, l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 si limita a prevedere la contestazione a mezzo di notificazione del verbale "se non è avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo. Dalla diversità delle due discipline discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (da ultimo Cass. 11 settembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 1997, n. 5904). Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilite ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicché non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, congrua motivazione nel verbale di contestazione. Nella citata sentenza n. 2494 del 2001 è stato confermato il principio, già enunciato da questa Corte con la sentenza 18 giugno 1999, n. 6123, secondo il quale in tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice dell'opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento - e con le limitazioni quanto alle ipotesi indicate nell'art. 384 del Regolamento di esecuzione appresso indicate - che la contestazione immediata, del cui difetto l'interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa, deve annullare il verbale di accertamento della violazione.
Il principio è applicabile anche in materia di contestazione di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo ("autovelox") cosicché, in mancanza di contestazione immediata della violazione, è necessario che nel relativo verbale notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 21 marzo 2001, n. 2494; 3 aprile 2000, n. 4010; 5 novembre 1999, n. 12330), ragioni sulla cui esistenza è possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell'Autorità amministrativa.
In proposito va peraltro considerato che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata.
Alcuni di essi sono tipizzati senza lasciare, ove ricorrano, alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata, per cui la loro indicazione nel verbale di contestazione notificato implica di per sè la giustificazione della mancata contestazione immediata, stante l'affermazione "ex lege" della sua impossibilità. Tali sono l'attraversamento di un incrocio con semaforo indicante la luce rossa"; il "sorpasso in curva"; l'accertamento della violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo pubblico di trasporto";
l'accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo".
Parimenti, in materia di "accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento", sono tipizzate senza lasciare alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata, le ipotesi in cui nel verbale sia indicato che l'accertamento è stato effettuato con apparecchiatura che consentiva "la rilevazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento", restando salva, in tali casi solo l'impugnazione - nei modi di legge - del verbale, su tali affermazioni, per difetto di veridicità. Anche in tal caso la indicazione nel verbale del verificarsi di tale ipotesi non richiede ulteriori giustificazioni della mancanza di contestazione immediata.
Nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata che nel verbale di contestazione era espressamente indicato che l'apparecchiatura di rilevamento consentiva la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo era già a distanza dal posto di, accertamento, cosicché ricorreva una delle ipotesi previste dall'art. 384 di impossibilità di contestazione immediata.
Ne consegue che anche sotto tale profilo il TO ha erroneamente ritenuta fondata l'opposizione.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, sussistendo le condizioni previste dall'art. 384, comma 1, c.p.c. perché questa Corte decida nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, l'opposizione va rigettata, con la condanna dell'opponente De AS RI alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidando quelle di primo grado nella misura di lire 150.000 per diritti e di lire 400.000 per onorari e quelle del giudizio di cassazione nella misura di lire 1.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte di cassazione
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'opposizione. Condanna l'opponente De AS RI al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che liquida quanto alle spese del giudizio di primo grado nella misura di lire cinquecentocinquantamila complessive e in lire un milione quanto agli onorari del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 2 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2001