Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8869
CASS
Sentenza 28 giugno 2001

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In tema di violazioni di norme del codice della strada, qualora il giudice dell'opposizione (o il prefetto) ragionevolmente ritengano, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata - del cui difetto l'interessato si sia espressamente doluto - sarebbe stata, in concreto, possibile in relazione alla circostanze del caso (e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa), e che tale contestazione non sia stata, ciononostante, effettuata (in violazione dell'obbligo imposto all'agente accertatore dall'art. 200 C.d.S.), possono legittimamente procedere all'annullamento del verbale di accertamento della violazione così contestata (nella specie, la S.C. ha, peraltro, escluso che la mancata contestazione immediata potesse esser causa di annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato, dacché, del verbale di contestazione, risultava espressamente indicata la circostanza che l'apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità consentiva la determinazione dell'illecito soltanto dopo che il veicolo era a distanza dal posto di accertamento, - ricorrendo, per l'effetto, una delle ipotesi di cui all'art. 384 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8869
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8869
    Data del deposito : 28 giugno 2001

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