Sentenza 11 settembre 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'Autorità, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione.
Commentario • 1
- 1. Autovelox - necessaria motivazione se manca contestazione immediataAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2001
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/1999, n. 9695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9695 |
| Data del deposito : | 11 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ED ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Francesco AO FIORE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA OL nella qualità di socio amministratore della EDILCONGLOMERATI LUNIGIANA Snc, ER ED, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato VALERIO PISANI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO FLUVIALE DELLA MAGRA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 189/96 della Pretura di LA SPEZIA, Sezione distaccata di SARZANA, depositata il 16/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/04/99 dal Consigliere Dott. Francesco AO FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 8.2.1995, AC AO, nella qualità di socio amministratore della Edilconglomerati Lunigiana s.n.c., e BA ED, in proprio, proponevano opposizione, ai sensi degli artt. 22 e 23, legge n. 689/81, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa il 9.11.1995 dal presidente del Consorzio per la gestione del parco fluviale della Magra, con cui era stato loro ingiunto il pagamento in solido di lire 42.510.000 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 6, comma 3°, lett. A, L.R. n. 43/82 e succ. mod., quale autore materiale -il BA- dell'abusiva discarica di materiale terroso in misura di 420 mc. nella proprietà di SI OB e quale impresa -la Edilconglomerati Lunigiana- datrice di lavoro del BA, obbligata in solido al pagamento della sanzione.
Nella contumacia del Consorzio per la gestione del parco fluviale della Magra, l'adito Pretore della Spezia, addetto alla sezione distaccata di Sarzana, con sentenza depositata il 16.12.1996, rigettava l'opposizione.
Per la cassazione della sentenza AC AO, nella qualità sopraindicata, e BA ED hanno proposto ricorso notificato in data 24.5.1997, svolgendo quattro motivi.
L'intimato Consorzio per la gestione del parco fluviale della Magra non si è costituito.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la "violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 L. 689/81: omessa motivazione su punto decisivo della controversia" per essere stata ignorata dal giudice di merito l'omissione posta in essere dall'autorità amministrativa, che non aveva chiamato a rispondere dell'illecito "de quo" anche il SI OB, ulteriore responsabile, così privandoli del diritto di agire in via di regresso nei suoi confronti, nel caso di loro soccombenza, e così precludendo poi il compiuto accertamento dei fatti.
In effetti, la sentenza impugnata, dopo aver accertato la responsabilità solidale degli odierni ricorrenti con riguardo all'illecito, ha specificamente esposto sul punto in questione che "...giova notare come nel presente giudizio non rilevi la mancata tempestiva contestazione dell'addebito a carico di SI OB, titolare dell'area interessata dallo scarico di terra". Il motivo è infondato.
Esso origina, invero, dall'erroneo presupposto che in ipotesi di concorso di persone nella violazione amministrativa, prevista dall'art. 5, legge n. 689/81, che è ipotesi ricorrente nella specie, e tutt'affatto diversa da quella prevista dal successivo art. 6 (relativa alla solidarietà con l'autore dell'illecito di persone che non hanno concorso alla realizzazione dello stesso illecito, v. Cass. n. 9147/92), la pretesa sanzionatoria dell'Autorità debba indefettibilmente e contestualmente rivolgersi nei confronti di tutti i partecipi-concorrenti della violazione, per i quali sarebbe poi prevista un'azione di regresso con riguardo alla sanzione pecuniaria versata.
Il sistema sull'illecito amministrativo, di cui alla legge n.689/81, che recepisce per l'ipotesi di concorso di persone nella violazione amministrativa i principi fissati in materia dal codice penale (v. Cass. n. 7336/90), non impone punto una necessità
siffatta, che nessun singola disposizione prevede, al pari della prospettata azione di regresso.
Nel solco della giurisprudenza espressa da questa Corte, mette conto qui di precisare che il sindacato giurisdizionale nella materia in esame ha ad oggetto soltanto l'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo o dell'obbligato in solido ex art. 6, che siano effettivi destinatari dell'ordinanza-ingiunzione, con conseguente impossibilità di configurare nel giudizio ex artt. 22 e 23 comunanza di causa o ipotesi di chiamata in garanzia.
Il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa ha ad oggetto il rapporto giuridico di obbligazione e non è quindi ammissibile un giudizio senza che la pubblica amministrazione abbia chiesto il pagamento della sanzione (v. Cass. n. 391/96). Nel procedimento di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è inammissibile l'intervento del terzo, sia autonomo che "ad adiuvandum (v. ex plurimis Cass. n. 3149/96, n. 6212/90), e, qualora più persone siano concorse nella violazione amministrativa, soggiacendo ciascuna di esse alla sanzione disposta, l'eventuale opposizione contro le distinte ordinanze- ingiunzioni dà luogo a diversi procedimenti autonomi, ancorché in eventuale rapporto di continenza o di connessione (v. Cass. n. 286/97).
2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la "violazione e falsa applicazione art. 3 L. 689/81 in riferimento all'art. 47 c.p. ed art. 5 c.p.c. nella nuova formulazione;
omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia" per essere stata esclusa l'incolpevolezza dell'errore sulla liceità del fatto da parte del BA, trascurando i principi vigenti in materia di errore, interpretando erroneamente il provvedimento comunale di assenso al livellamento del fondo del SI, attribuendo al BA la qualità di autotrasportatore, e non già quella propria di autista, come tale non tenuto a conoscere normative estranee al suo campo d'attività.
In effetti, con riguardo all'eccezione sollevata dal BA in ordine alla sua impossibilità -quale autista della società appaltatrice del servizio di riporto di residui terrosi (la Edilconglomerati Lunigiana s.n.c.)- di valutare l'illiceità del fatto, la sentenza impugnata ha specificamente rilevato che "...ogni autotrasportatore, autonomo o dipendente, è in grado di conoscere o comunque, è tenuto a conoscere, usando l'ordinaria diligenza, le disposizioni relative allo scarico di ingenti quantitativi di materiale terroso in zona posta in prossimità del fiume Magra, rivolgendosi alla competente autorità amministrativa, considerato che un onere di conoscenza si impone in quanto l'esistenza di vincoli ambientali posti a tutela delle aree del Magra è nozione conoscibile attraverso le ordinarie forme di pubblicità (quali ad esempio i cartelli di divieto ecc.). Un errore in ordine alla disciplina ambientale relativa all'area nella quale deve essere effettuato lo scarico è incolpevole e, quindi, scusabile, solo se la P.A. abbia dato assicurazioni sulla liceità della condotta. Nella specie non esisteva alcuna indicazione da parte della P.A. atteso che l'autorizzazione del comune di Sarzana del 28.11.1992, che il ricorrente BA ED dichiara di aver visionato prima di compiere lo scarico, si riferisce alla pulizia e al livellamento di un terreno con rimozione di materiale da recapitarsi in idonea discarica e non alla facoltà di realizzare un accumulo di terra in prossimità del fiume Magra." Il motivo è infondato.
L'esposizione "in parte qua" della sentenza impugnata evidenzia che il giudice del merito non ha mancato di accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo della violazione in capo al BA, e senza incorrere nei denunciati vizi logici e giuridici di motivazione.
In vero, questa Corte ha ripetutamente affermato che, essendo sufficiente la semplice colpa per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni di cui all'art. 3 legge n. 689/81, l'errore sulla liceità del fatto, c.d. buona fede, anche derivante da una situazione di psicologica ignoranza del precetto (secondo il principio enunciato in materia penale dalla sentenza C. Cost. n. 363/88), può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando risulti incolpevole, ossia non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (v. ex plurimis Cass. n. 911/96, n. 1873/95, n. 3693/94, n. 8180/92); e, a tal fine, occorre un elemento positivo (come ad esempio, un'assicurazione di liceità da parte della pubblica amministrazione) idoneo ad indurre un errore siffatto (v. in termini Cass. n. 1873/95). La qualità del BA, autista ovvero autotrasportatore (la differenza, nella specie, è soltanto terminologica), dipendente della società appaltatrice del servizio di riporto di residui terrosi, la Edilconglomerati Lunigiana;
la conoscibilità, poi, attraverso le ordinarie forme di pubblicità (quali i cartelli di divieto, richiamati in sentenza, soltanto come esempio) di vincoli ambientali, e, per l'appunto, del divieto di scarico di ingenti quantitativi di materiale terroso in zona posta in prossimità del fiume Magra;
la mancanza, infine, di un'assicurazione di liceità da parte della pubblica amministrazione, tale non presentandosi l'autorizzazione del Comune di Sarzana, che nello stesso ricorso per cassazione non si indica come inequivoca assicurazione di liceità del fatto;
sono elementi -tutti- valutati e logicamente esposti dal giudice del merito, alla stregua delle regole di diritto applicabili, e, segnatamente della disposizione dell'art. 3, legge n. 689/81, relativa all'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo.
3. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano la "violazione e falsa applicazione dell'art. 6 e 14 L. 689/81; omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" per aver mancato il giudice di merito di chiarire il perché non fosse stata possibile la contestazione immediata della violazione alla società Edilconglomerati Lodigiana, responsabile in solido, e, quindi, se fosse stato rispettato il disposto dell'art. 14, legge n.689/81. In effetti, nella sentenza impugnata il giudice di merito ha precisato di non ritenere condivisibile tale censura formale, essendosi provveduto nel termine previsto alla notificazione degli estremi della violazione a quella società.
Il motivo è infondato sotto duplice profilo.
In primo luogo, è infondato siccome la sentenza non è priva di motivazione sul punto, dal momento che ha esposto di non condividere la prospettata violazione invalidante del citato art. 14 per difetto di contestazione immediata della violazione alla persona responsabile in solido.
In secondo luogo, è infondato siccome, giusta la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di art. 14, legge n. 689/81 (v. ex plurimis Cass. n. 377/98, n. 5831/97, n. 6656/96), la mancata contestazione immediata della violazione, anche quando ne sussiste la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa, e non invalida quindi la pretesa punitiva dell'Autorità quando siasi comunque proceduto nel termine prescritto alla notificazione del verbale di accertamento della stessa violazione.
4. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la "omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione" per aver ritenuto il giudice di merito -erroneamente sul piano logico, in presenza di elementi ne' gravi, ne' precisi, ne' concordanti, ed omettendo poi di valutare una fattura prodotta in giudizio- che dovesse confermarsi la contestata entità di 420 mc., accertata dall'Amministrazione con riguardo al materiale terroso abusivamente scaricato, pervenendo in tal modo al rigetto della subordinata domanda di riduzione della misura della sanzione inflitta.
Il motivo è inammissibile.
Le censure si presentano tutt'affatto generiche e lacunose nella misura in cui il ricorso si presenta privo -in violazione del principio di autosufficienza- dell'autonomia necessaria a consentire l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, e senza il sussidio di altre fonti.
I ricorrenti denunciano l'errore logico, in cui il giudice del merito sarebbe caduto nel ritenere provata -in difetto di idonei elementi- la quantificazione operata dall'Autorità in ordine al materiale terroso abusivamente scaricato, prospettando una contradditorietà di motivazione , che postula invece l'insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.
Siffatta denuncia è poi svolta (deve ritenersi sul piano dell'omessa motivazione) anche per il mancato esame di "una fattura, regolarmente registrata nei libri contabili dell'azienda emittente", senza che nel ricorso si specifichi la stessa identità di quel documento, e senza che se ne prospetti in concreto la decisività (che, se fosse stato esaminato, avrebbe potuto comportare una decisione diversa); e ciò, non rendendo alcun apprezzabile chiarimento con riguardo alla correlazione che dovrebbe sussistere tra entità della sanzione inflitta ed entità accertata del materiale terroso, abusivamente scaricato.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto di costituzione dell'intimato.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e nulla per le spese.
Così deciso l'8.4.1999, in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositata in cancelleria l'11 settembre 1999.