Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
In tema di violazioni di norme del codice della strada, qualora il giudice dell'opposizione (o il prefetto) ragionevolmente ritengano, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata - del cui difetto l'interessato si sia espressamente doluto - sarebbe stata, in concreto, possibile in relazione alla circostanze del caso (e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa), e che tale contestazione non è stata, ciononostante, effettuata, in violazione dell'obbligo imposto all'agente accertatore dall'art. 200 C.d.S., legittimamente provvede all'annullamento del verbale di accertamento della violazione così contestata.
Commentario • 1
- 1. Autovelox - necessaria motivazione se manca contestazione immediataAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2001
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/1999, n. 6123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6123 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI TERNI, in persona del Prefetto in carica p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI SS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 21/96 del Pretore di Terni, emessa il 18/10/1996, depositata il 30/11/96; RG.2028/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/99 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 21 del 1996 il pretore di Terni, sezione distaccata di Amelia, in accoglimento dell'opposizione di SS AL, ha annullato l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 1499/93 emessa nei suoi confronti dal prefetto di Terni per avere, secondo quanto accertato dai vigili urbani, circolato in senso vietato (in Amelia, via Assetati, in data 20.2.1993). Il pretore ha rilevato che, sulla scorta delle risultanze processuali, la violazione avrebbe potuto essere immediatamente contestata (con conseguente chiarimento da parte del trasgressore, che con altro motivo d'opposizione aveva negato il fatto) ed ha ritenuto che fossero state violate le disposizioni di cui agli artt. 14, l. n. 689/81 e 200 del nuovo codice della strada, che impongono la contestazione immediata tutte le volte che essa sia possibile.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il prefetto di Terni sulla base di un unico motivo. L'intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo del ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, per essersi il pretore discostato dal pacifico orientamento secondo il quale l'omissione della immediata contestazione è improduttiva di conseguenze ove il verbale di accertamento sia stato comunque notificato nel rispetto del termine fissato dalla citata disposizione.
2. La censura è infondata.
L'orientamento che, nella vigenza del vecchio codice della strada, ha finora negato effetti invalidanti all'omissione della contestazione immediata, quand'anche essa fosse in ipotesi possibile, ha soprattutto fatto leva sulla lettera dell'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, che impone la notifica degli estremi della violazione ogni qualvolta la contestazione immediata non sia comunque avvenuta ("Se non è avvenuta la contestazione immediata ..."), indipendentemente dal fatto che essa fosse o non fosse possibile. Non si era, peraltro, omesso di rilevare che "la violazione dell'obbligo di contestazione immediata, anche a prescindere dalla sua indubbia rilevanza disciplinare, è idonea ad incidere sull'efficacia probatoria dell'atto di accertamento, nel senso che, nella ipotesi di contestazione immediata, la valutazione dei fatti compiuta dall'agente accertatore potrà ricevere conferma o smentita immediata da parte dell'interessato, mentre le valutazioni effettuate da un agente che a quella contestazione non ha proceduto, pur potendovi (e quindi dovendovi) procedere, dovranno essere apprezzate in sede giudiziaria con maggior cautela e richiederanno più ampi e sicuri elementi di riscontro" (così Cass., n. 6337 del 1996). Nel rapporto tra l'amministrazione ed il cittadino, dunque, la mancanza della contestazione immediata che avrebbe potuto essere (ma che non era stata) effettuata si risolveva in una mera attenuazione della valenza probatoria dell'accertamento.
Sennonché, la nuova formulazione dell'art. 201, primo comma, c.d.s. (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), diversa da quella di cui all'art. 141 del previgente codice della strada (approvato con d.P.R. 15 giugno 1959) ha accentuato il rilievo della contestazione immediata laddove ha stabilito che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale da notificare contenga anche "la indicazione dei motivi" che non l'hanno resa possibile. La prescrizione è funzionalmente collegata alla piena esplicazione del diritto di difesa di colui al quale la violazione è contestata, consentendone la compressione solo in presenza di motivi che rendano impossibile la contestazione immediata (tenuto conto, ovviamente, del contesto e dell'esigenza di economicità dell'azione amministrativa, costituente un riflesso del principio di buona amministrazione posto dall'art. 97 Cost.). E sarebbe sostanzialmente superflua se non fosse poi consentita la valutazione di quei motivi e, più specificamente, se l'apprezzamento negativo della loro congruità non si riverberasse sulla legittimità del procedimento sanzionatorio.
In tale chiave di lettura, la circostanza che l'ultimo comma dell'art. 201 del nuovo codice della strada continui a collegare l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione soltanto alla mancanza della notificazione nei termini e non anche al difetto della (pure in concreto possibile) contestazione immediata, non pare possa più consentire la conclusione che tale seconda violazione rimanga priva di conseguenze sul piano della validità dell'atto di accertamento. Nei casi in cui, dunque, il giudice dell'opposizione (o il prefetto) ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata del cui difetto l'interessato si sia doluto sarebbe stata in concreto possibile, in relazione alle circostanze del caso e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa, e che non è stata tuttavia effettuata in violazione dell'obbligo imposto all'agente accertatore dall'art. 200 c.d.s., legittimamente provvede all'annullamento del verbale di accertamento della violazione del codice della strada.
3. Nel caso che ne occupa il pretore ha motivatamente concluso, sulla scorta delle dichiarazioni di un vigile urbano e dell'apprezzamento delle complessive risultanze di causa, che la contestazione poteva essere effettuata immediatamente e che tanto avrebbe certamente comportato (in relazione alle concrete modalità del fatto) la possibilità di un chiarimento diretto e personale tra il trasgressore e l'agente accertatore (che, secondo il ricorrente, aveva rilevato una violazione insussistente).
Nè la sentenza è, su tali punti, censurata sotto il profilo del vizio di motivazione.
4. Il ricorso va dunque respinto.
In difetto di costituzione dell'intimato non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso.
Roma, 26 marzo 1999 Depositata in cancelleria il 18 giugno 1999.