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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2890/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Pietro Mascagni, 110 95129 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259019735152000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259019735152000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259019735152000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2976/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29620259019735152000, limitatamente alla cartella n. 29620120056348182000, eccependo l'intervenuta prescrizione decennale del credito erariale (IRPEF anno 2005), notificata il 21/11/2012.
Sostiene che in mancanza della rituale notifica di atti interruttivi, il credito indicato nell'intimazione di pagamento è estinto per essere decorsi i termini di prescrizione decennale entro i quali l'ente impositore avrebbe dovuto esercitare il suo diritto, come previsto dall'art. 2946 c.c.
La più recente giurisprudenza di legittimità si è espressa nuovamente in materia di prescrizione dei crediti erariali. In particolare, la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4385 del 19 febbraio 2025, ha confermato l'orientamento ormai consolidato, ribadendo che il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale.
Pertanto, nel caso di specie, in cui la cartella di pagamento risulta notificata in data 21 novembre 2012, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento de qua risultava ampiamente decorso il termine di prescrizione decennale, anche tenendo conto del periodo di sospensione dei termini connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo la sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale e la regolarità degli atti interruttivi.
richiama:
o la sospensione dei termini ex Legge 147/2013 e normativa emergenziale COVID (D.L. 18/2020, art. 68; D.L. 34/2020);
o la giurisprudenza della Cassazione (es. ord. n. 6436/2025) che conferma la sospensione e il differimento dei termini;
o il principio che la prescrizione decorre dalla consegna del ruolo e che gli atti interruttivi (intimazioni) interrompono il termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione non è fondata.
È pacifico che il termine ordinario di prescrizione per i crediti erariali iscritti a ruolo è decennale (art. 2946
c.c.; Cass. SS.UU. n. 23397 del 17 novembre 2016). Tuttavia, occorre considerare le disposizioni emergenziali emanate a seguito della pandemia da COVID-19, che hanno determinato la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per la riscossione.
In particolare: - l' Art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,
n. 27, ha disposto la sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020;
- l' Art. 12 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha prorogato la sospensione sino al 31 agosto 2020;
- l' Art. 6 del D.L. 129/2020, convertito dalla L. 21 ottobre 2020, n. 176, ha esteso ulteriormente gli effetti sospensivi sino al 31 dicembre 2021, con conseguente slittamento dei termini di prescrizione e decadenza;
La giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 6436 del 10 marzo 2025; Cass. ord. n. 27093 del 14 settembre
2022) ha chiarito che tale sospensione incide sul computo della prescrizione, determinando uno slittamento di 24 mesi.
Pertanto, il termine decennale decorrente dalla notifica della cartella (21/11/2012) non era ancora spirato alla data di notifica dell'intimazione (11/06/2025), tenuto conto della sospensione emergenziale e degli atti interruttivi posti in essere dall'Agente della riscossione.
Sul punto, si richiama anche Cass. ord. n. 4385 del 19 febbraio 2025, che conferma l'applicabilità del termine ordinario decennale e la rilevanza delle sospensioni emergenziali.
In ordine alle spese, per effetto della normativa emergenziale ritiene opportuna la loro compensazione .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo 3.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2890/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Pietro Mascagni, 110 95129 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259019735152000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259019735152000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259019735152000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2976/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29620259019735152000, limitatamente alla cartella n. 29620120056348182000, eccependo l'intervenuta prescrizione decennale del credito erariale (IRPEF anno 2005), notificata il 21/11/2012.
Sostiene che in mancanza della rituale notifica di atti interruttivi, il credito indicato nell'intimazione di pagamento è estinto per essere decorsi i termini di prescrizione decennale entro i quali l'ente impositore avrebbe dovuto esercitare il suo diritto, come previsto dall'art. 2946 c.c.
La più recente giurisprudenza di legittimità si è espressa nuovamente in materia di prescrizione dei crediti erariali. In particolare, la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4385 del 19 febbraio 2025, ha confermato l'orientamento ormai consolidato, ribadendo che il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale.
Pertanto, nel caso di specie, in cui la cartella di pagamento risulta notificata in data 21 novembre 2012, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento de qua risultava ampiamente decorso il termine di prescrizione decennale, anche tenendo conto del periodo di sospensione dei termini connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo la sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale e la regolarità degli atti interruttivi.
richiama:
o la sospensione dei termini ex Legge 147/2013 e normativa emergenziale COVID (D.L. 18/2020, art. 68; D.L. 34/2020);
o la giurisprudenza della Cassazione (es. ord. n. 6436/2025) che conferma la sospensione e il differimento dei termini;
o il principio che la prescrizione decorre dalla consegna del ruolo e che gli atti interruttivi (intimazioni) interrompono il termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione non è fondata.
È pacifico che il termine ordinario di prescrizione per i crediti erariali iscritti a ruolo è decennale (art. 2946
c.c.; Cass. SS.UU. n. 23397 del 17 novembre 2016). Tuttavia, occorre considerare le disposizioni emergenziali emanate a seguito della pandemia da COVID-19, che hanno determinato la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per la riscossione.
In particolare: - l' Art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,
n. 27, ha disposto la sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020;
- l' Art. 12 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha prorogato la sospensione sino al 31 agosto 2020;
- l' Art. 6 del D.L. 129/2020, convertito dalla L. 21 ottobre 2020, n. 176, ha esteso ulteriormente gli effetti sospensivi sino al 31 dicembre 2021, con conseguente slittamento dei termini di prescrizione e decadenza;
La giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 6436 del 10 marzo 2025; Cass. ord. n. 27093 del 14 settembre
2022) ha chiarito che tale sospensione incide sul computo della prescrizione, determinando uno slittamento di 24 mesi.
Pertanto, il termine decennale decorrente dalla notifica della cartella (21/11/2012) non era ancora spirato alla data di notifica dell'intimazione (11/06/2025), tenuto conto della sospensione emergenziale e degli atti interruttivi posti in essere dall'Agente della riscossione.
Sul punto, si richiama anche Cass. ord. n. 4385 del 19 febbraio 2025, che conferma l'applicabilità del termine ordinario decennale e la rilevanza delle sospensioni emergenziali.
In ordine alle spese, per effetto della normativa emergenziale ritiene opportuna la loro compensazione .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo 3.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO