Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 11764
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Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e erronea applicazione di norme penali e processuali

    La Corte di cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano logicamente tratto dagli elementi probatori (intercettazioni, consapevolezza dei clienti, uso della prima persona singolare/plurale da parte del ricorrente, posizione di subordinazione dell'intestataria, disponibilità dei locali) la prova della fittizia attribuzione della titolarità dell'impresa e la prova indiziaria della provenienza delle risorse dal ricorrente. Ha altresì ritenuto logicamente provato il dolo specifico di eludere le misure di prevenzione patrimoniali, considerando i precedenti penali del ricorrente.

  • Rigettato
    Sussistenza della recidiva specifica

    La motivazione dei giudici di merito sull'applicazione della recidiva è stata ritenuta sufficiente, in quanto ha dato conto del fatto che il ricorrente, dopo condanne per associazione mafiosa, ha commesso il reato di trasferimento fraudolento di valori poco dopo l'espiazione di una pena detentiva, ritenendo ciò dimostrativo della mancata efficacia rieducativa delle precedenti condanne e della prosecuzione di un processo delinquenziale.

  • Inammissibile
    Diniego delle circostanze attenuanti generiche

    Il motivo è inammissibile in quanto nuovo, poiché le attenuanti generiche non erano state dedotte nell'atto di appello. È altresì generico per l'omessa indicazione degli elementi favorevoli che avrebbero potuto giustificarne la concessione.

  • Rigettato
    Determinazione della misura della pena

    La pena irrogata è al di sotto della media edittale e la motivazione dei giudici di merito, che ha valorizzato le modalità del trasferimento fraudolento, l'intensità del dolo e i precedenti penali, è ritenuta sufficiente ad assolvere l'obbligo di motivazione sull'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

  • Altro
    Violazione dell'art. 512-bis cod. pen. per mancata indagine sulla provenienza delle risorse e sul dolo specifico

    Il primo motivo del ricorso, con particolare riguardo all'elemento soggettivo del reato, non è ritenuto manifestamente infondato. Pertanto, dovendo annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IA AR BO, si dichiara l'estinzione del reato per prescrizione.

  • Altro
    Diniego delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte d'appello non ha adeguatamente valorizzato la posizione di subalternità e subordinazione della ricorrente rispetto al coimputato, il che avrebbe dovuto portare a un giudizio di minore gravità del fatto e minore intensità del dolo. La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale e della non menzione è ritenuta insufficiente.

  • Altro
    Determinazione della misura della pena

    La Corte d'appello non ha adeguatamente valorizzato la posizione di subalternità e subordinazione della ricorrente rispetto al coimputato, il che avrebbe dovuto portare a un giudizio di minore gravità del fatto e minore intensità del dolo. La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale e della non menzione è ritenuta insufficiente.

  • Altro
    Diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario

    La Corte d'appello non ha adeguatamente valorizzato la posizione di subalternità e subordinazione della ricorrente rispetto al coimputato, il che avrebbe dovuto portare a un giudizio di minore gravità del fatto e minore intensità del dolo. La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale e della non menzione è ritenuta insufficiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 11764
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11764
    Data del deposito : 27 marzo 2026

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