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Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 11764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11764 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI ZI, nato a [...] il [...] CO RI CH, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, la quale ha chiesto che: a) il ricorso di ER NU venga rigettato;
b) la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio nei confronti di BO IA AR perché il reato è estinto per prescrizione;
udito l’Avv. RAFFAELE BONSIGNORE, in difesa di ER NU e, in sostituzione dell’Avv. VINCENZO GIAMBRUNO, in difesa di ER NU e di BO IA AR, il quale, dopo la discussione, ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/01/2025, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza del 18/10/2023 del G.u.p. del Tribunale di Palermo, resa in esito a giudizio abbreviato, con la quale NU ER e IA AR BO erano stati condannati alla pena, rispettivamente, di tre anni e sei mesi di reclusione e di due anni di reclusione per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.). Tale reato sarebbe consistito nell’avere NU ER attribuito fittiziamente alla cugina Penale Sent. Sez. 2 Num. 11764 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 12/02/2026 IA AR BO, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la titolarità dell’impresa individuale “Frutti di Mare Cardillo” di BO IA AR.
2. Avverso la suddetta sentenza del 29/01/2025 della Corte d’appello di Palermo, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti a firma dei propri rispettivi difensori, NU ER e IA AR BO.
3. Il ricorso di NU ER, a firma dell’avv. Raffaele Bonsignore, è affidato a due motivi.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 125, 192, 530, 533 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, e all’art. 512-bis cod. pen., la violazione e l’erronea applicazione di norme penali e processuali e l’«incompletezza», la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Dopo avere riportato alcuni stralci della motivazione della sentenza impugnata, il ER denuncia la Corte d’appello di Palermo avrebbe violato: a) l’art. 512-bis cod. pen., con riferimento agli elementi sia oggettivo sia soggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori;
b) la lett. e) del comma 1 dell’art. 546 cod proc. pen., per non avere effettuato «una corretta valutazione delle prove “a discarico”, né avendone compiutamente spiegato le ragioni»; c) il principio, di cui all’art. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen., secondo cui la sentenza di condanna può essere pronunciata solo se l’imputato risulta colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio».
3.2. Quanto alla denunciata violazione dell’art. 512-bis cod. pen., il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Palermo avrebbe erroneamente ritenuto che, ai fini della configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori, sarebbe sufficiente dimostrare che l’interponente (nella specie, il ER) ha amministrato di fatto una società che sarebbe stata intestata a terzi, laddove, per la stessa configurabilità, sarebbe invece «assolutamente necessario provare che le risorse economiche, illecite, impiegate per l’acquisizione del bene (nel caso di specie, la ditta “Frutti di Mare Cardillo”) provengano dall’interponente e, conseguentemente, che questi consegue un guadagno illecito, proporzionale alla quota investita». Contesta, perciò, l’affermazione della Corte d’appello di Palermo secondo cui «il GUP ha correttamente evidenziato come la verifica in punto di conferimenti non costituisca prova imprescindibile della sussistenza di una apparenza penalmente rilevante» (secondo capoverso della pag. 8 della sentenza impugnata), ribadendo che, per provare l’elemento materiale del reato in contestazione, è necessaria, pena la violazione del principio di tassatività, «la dimostrazione della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto, da parte del soggetto che intenda eludere le misure di prevenzione» (il ricorrente invoca in proposito: Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281424-01, e Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, non massimata sul punto). 2 3.3. Posto che, pertanto, la Corte d’appello di Palermo avrebbe dovuto verificare che le risorse economiche che erano state impiegate per la costituzione dell’impresa “Frutti di Mare Cardillo” provenivano, al di là di ogni ragionevole dubbio, dall’imputato, e che, comunque, erano sproporzionate rispetto ai redditi di IA AR BO, il ricorrente contesta che la Corte d’appello di Palermo avrebbe omesso di motivare su tale aspetto, non avendo individuato elementi probatori al riguardo, e avrebbe anche omesso di valutare la consulenza tecnico-contabile (del ragionier Mesia) che era stata prodotta dalla difesa. Da tale consulenza era in particolare emerso che: a) le risorse economiche per costituire l’impresa “Frutti di Mare Cardillo” erano esigue, essendo pari a circa € 3.000,00; b) tale cifra era compatibile con il patrimonio della BO, la quale, in precedenza, era stata impiegata in un’altra attività lavorativa;
c) la gestione dell’impresa era stata possibile grazie alle dilazioni dei pagamenti concesse dai fornitori e agli esigui ricavi dell’attività, avendo peraltro la stessa impresa accumulato ingenti debiti a causa di mancati pagamenti da parte dei propri clienti;
d) per tale ragione, la BO, dovendosi anche sposare, aveva deciso, in totale autonomia, di cessare l’attività.
3.4. Il ER contesta comunque l’attribuzione, da parte della Corte d’appello di Palermo, del ruolo di amministratore di fatto di “Frutti di Mare Cardillo”. Dopo avere richiamato, sulla nozione di amministratore di fatto, Sez. 1, n. 1636 del 12/10/2021, dep. 2022, De Marco (non massimata), contesta che la Corte d’appello di Palermo non avrebbe considerato il fatto che, posta l’operatività dell’impresa per quasi due anni, egli «è il cugino della sig.ra BO e, in virtù di questo rapporto di parentela, ha cercato di contribuire, assieme al fratello EP ER], all’avviamento di tale attività, sfruttando i propri rapporti personali di conoscenza». Nonostante tale suo contributo, l’impresa aveva acquisito pochi clienti, che non avevano neppure pagato puntualmente le forniture, e la sua «presenza» non era valsa a evitare la chiusura anticipata dell’attività, sia a causa dei crediti non soddisfatti sia per la già menzionata decisione personale della BO. Decisione che era peraltro intervenuta in un momento in cui l’imputato era ancora in libertà e avrebbe quindi potuto continuare a lavorare, «a dimostrazione che […] non era affatto quel “dominus” che la sentenza impugnata vorrebbe […] far credere».
3.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, e agli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen., e concerne la ritenuta sussistenza della recidiva (specifica), il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della misura della pena.
3.2.1. Quanto alla ritenuta recidiva (specifica), dopo avere premesso come, ai fini dell’applicazione di tale circostanza aggravante, «il giudice sia tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore», il ER lamenta che la Corte d’appello di Palermo si sarebbe 3 «limitata a valorizzare la circostanza che, nonostante la precedente condanna, il ricorrente abbia continuato a delinquere», cioè una circostanza che non sarebbe idonea e sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante e del relativo, pesante, aumento di pena.
3.2.2. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente denuncia la mancanza assoluta della motivazione in ordine a tale punto.
3.2.3. Quanto alla pena, il ER lamenta che la Corte d’appello di Palermo, nel confermare l’irrogazione di una sanzione «di gran lunga superiore al minimo edittale», avrebbe omesso la necessaria spiegazione del perché della comminazione in una tale particolarmente elevata misura. 4. Il ricorso di IA AR BO, a firma dell’avv. Vincenzo Giambruno Bonsignore, è anch’esso affidato a due motivi.
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 512-bis cod. pen. «poiché nessuna indagine è stata compiuta onde accertare, in funzione della necessaria tipizzazione dell’illecito, la provenienza, piuttosto, dall’odierna ricorrente delle risorse economiche impiegate per la ditta individuale e, sotto il profilo soggettivo della finalità di eludere l’applicazione di misure patrimoniali in favore del BO stesso omettendo, peraltro, ogni considerazione e valutazione in ordine alla documentazione richiamata dalla difesa che dimostrava, invece, che la provvista era stata ricavata dalle provviste economiche della BO».
4.1.1. Quanto all’elemento oggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori, la ricorrente rappresenta che, come aveva evidenziato nel proprio atto di appello: a) dalle effettuate videoriprese e intercettazioni era emerso che ella «si trovava giornalmente, o quasi, nel luogo di lavoro e che fosse la stessa quotidie ad aprire e chiedere l’attività e, quindi, a gestire l’esercizio commerciale»; b) era altresì emerso che ella si recava «in modo costante presso il proprio istituto di credito per effettuare i versamenti in conto corrente ed effettuare i pagamenti dei fornitori, delle tasse e dei contributi». Ciò a dimostrazione del fatto che ella, «lungi dal comportarsi da classico prestanome, […] si era sempre interessat[a] in modo diretto e continuo della attività in esame, elemento questo pienamente coerente nel senso di escludere l’attribuzione fittizia». La Corte d’appello di Palermo avrebbe invece erroneamente ritenuto che le indicate circostanze non fossero rilevanti. La BO deduce poi che, comunque, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., non sarebbe sufficiente la prova che l’imputato riveste la funzione di amministratore di fatto della società di cui si ipotizza la fittizia intestazione, ma è necessario l’accertamento della titolarità sostanziale delle quote, attraverso l’attribuzione della qualifica di socio di fatto. Deduce che, a fronte di un’operatività dell’impresa per quasi due anni, i giudici del merito avevano valorizzato solo cinque episodi dai quali avevano preteso di ricavare la prova che l’impresa le era stata fittiziamente attribuita. In realtà, da tali episodi, non era possibile ricavare che “Frutti di Mare Cardillo” era 4 amministrata di fatto da NU ER ed era a lei fittiziamente intestata, atteso che gli stessi episodi avrebbero solo comprovato che il ER, cugino della BO, «in virtù di questo rapporto di parentela, aveva cercato di contribuire, insieme al fratello nella qualità di dipendente». NU ER aveva infatti prestato attività di lavoro dipendente presso “Frutti di Mare Cardillo” dal 24/02/2018 al 31/12/2018, il che avrebbe smentito gli assunti accusatori, atteso che tale circostanza dimostrerebbe, secondo l’id quod plerumque accidit, che il ER «aveva lavorato, seppure senza la formalizzazione del rapporto e che, dopo, aveva regolarizzato la propria attività lavorativa (riscontrando, quindi, la bontà della tesi difensiva ovverossia che si fosse trattato di un mero dipendente)». Inoltre, se fosse davvero esistita un’intestazione fittizia, il ER, cioè il soggetto che avrebbe cercato di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, «si sarebbe astenuto dal comparire, anche quale mero dipendente, a qualunque titolo nelle società “fittiziamente intestate”». Tutte le «mansioni» che erano state ritenute essere svolte dal ER si dovevano ritenere «compatibili con il ruolo di dipendente che faceva gli interessi dell’azienda (di sua cugina)» e non varrebbero a provare né che il ER gestisse di fatto l’impresa né che la stessa fosse fittiziamente intestata all’imputata. La ricorrente rappresenta che, al fine di ritenere la sussistenza dell’intestazione fittizia, sarebbe stato necessario dimostrare che ella «si fosse prestata – al momento della costituzione della ditta – alla mera intestazione fittizia ovverossia che la stessa avesse illo tempore “accettato di intestarsi la titolarità apparente” della suddetta attività commerciale senza svolgere alcuna attività, con disinteresse alla conduzione dell’azienda». La Corte d’appello di Palermo, al di là di un interessamento alla gestione da parte del ER, non avrebbe indicato «gli elementi sintomatici e paradigmatici (provenienza delle provviste per la costituzione della ditta in capo al ER, assenza della BO nell’esercizio commerciale, disinteresse della stessa per la gestione della azienda, etc. etc.) atti a rendere legittimo il sospetto che l’intestazione fosse fittizia». La BO rammenta come il ER, nel corso del suo esame durante l’udienza del 01/03/2023, avesse spiegato di non avere contribuito economicamente all’attività di cui era titolare la cugina, atteso che, poiché era stato ristretto in carcere per più di dieci anni, al momento della costituzione di “Frutti di Mare Cardillo”, non aveva potuto accumulare risorse economiche. Nel ribadire l’assenza di prove che le risorse economiche per costituire tale impresa provenissero dal ER, la BO deduce che esse erano esigue e pienamente compatibili con le sue sostanze, avendo ella dimostrato di possedere una propria autonoma capacità patrimoniale e che essa era stata impiegata «a realizzare l’acquisto del bene con risorse proprie». In particolare, dalla menzionata consulenza tecnica contabile del rag. Mesia, risultava che: a) l’investimento iniziale per la costituzione di “Frutti di Mare Cardillo” era stato 5 di € 3.000,00; b) l’imputata aveva sostenuto con risorse proprie tale investimento, avendo già svolto un’attività lavorativa e avendone quindi percepito il relativo reddito;
c) la BO, «dopo aver intrapreso e fidelizzato buoni rapporti con i fornitori era riuscita ad ottenere dilazioni nei pagamenti fino a 180 giorni». Ella aveva poi effettuato i pagamenti con le risorse lecite che erano derivate dalle vendite della merce, il che «escludeva l’immissione (successiva alla costituzione della società) di denaro illecito». Tutto ciò comportava comunque l’esclusione che ella avesse «ricevuto illo tempore il valore d’avviamento necessario dal cugino». Inoltre, «l’imputata aveva avviato l’attività d’impresa in un tempo antecedente rispetto all’uscita dal carcere di NU ER». Ancora, nonostante un «monitoraggio continuo», «non vi era alcuna intercettazione di conversazioni tra gli odierni imputati che dimostrasse che le risorse economiche da investire nell’attività fossero state fornite, anche medio tempore, dal NU ER» e non provenissero, invece, dall’imputata, «che fruiva di redditi leciti compatibili». Non era stata quindi fornita la prova né «dei conferimenti illo tempore da parte del soggetto interponente ma neppure la dimostrazione medio tempore del riparto degli utili con lo stesso». Da ciò l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, atteso che, come è stato affermato dalla Corte di cassazione, esso richiede la prova dei conferimenti operati dal soggetto interponente.
4.1.2. Quanto all’elemento soggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori e, in particolare, al dolo specifico del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la ricorrente denuncia che la Corte d’appello di Palermo si sarebbe limitata a dimostrare l’asserita fittizietà dell’attribuzione della titolarità dell’impresa “Frutti di Mare Cardillo” – valorizzando, in particolare, la «piena adesione […], in una posizione di subalternità, al programma criminoso del ER» (terzo capoverso della pag. 13 della sentenza impugnata) –, «senza nulla dimostrare […] circa la condivisione della specifica finalità elusiva contestata». La motivazione sarebbe poi illogica là dove la Corte d’appello di Palermo avrebbe ricavato «dalla sussistenza di un mero rapporto parentale e dalla pur asserita conoscenza dello stutus criminale [del ER] la conoscenza […] della assenza di lui redditi leciti e, ancora di più, la di lui asserita volontà di eludere le misure di prevenzione». Anche il fatto di avere informato il ER dell’ordine di pesce che era stato effettuato da NN MI, «a tutto voler concedere, dimostrava l’asserito ruolo di dominus del ER [ma] non era sufficiente ad acclarare anche l’aspetto della volontà elusiva». La ricorrente contesta ancora che la Corte d’appello di Palermo, ai fini della prova del dolo specifico del reato, avrebbe «ritenuto sufficiente la prova dell’asserita consapevolezza circa l’appartenenza del titolare effettivo [il ER] ad un sodalizio criminoso e da ciò ha 6 ricavato la conseguente finalità di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale», ponendosi così in contrasto con l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione (è citata: Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Arduino, Rv. 267705-01). Pertanto, posto che la sua condanna avrebbe richiesto una motivazione in ordine non solo alla fittizietà dell’intestazione dell’impresa ma anche alla condivisione delle finalità elusive che avevano il loro presupposto nella previsione della possibilità dell’adozione di misure di prevenzioni patrimoniali, la BO contesta che, in ordine a quest’ultimo punto del dolo specifico in capo a sé, «la sentenza nulla dice». Dopo avere ribadito che, ai fini della condanna per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., è necessario che siano acquisiti elementi che comprovino il dolo specifico di elusione in capo a entrambi i soggetti che concorrono nello stesso reato, la BO deduce che sarebbe «esclusa perciò qualsivoglia presunzione, anche quella basata sul vincolo parentale». Pertanto, non sarebbero stati individuati elementi dimostrativi della sua specifica finalità di eludere l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, la quale non era emersa da alcuna intercettazione e da alcun altro atto di indagine.
4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche (con riferimento all’art. 62-bis cod. pen.), alla determinazione della misura della pena (con riferimento all’art. 133 cod. pen.) e al diniego della sospensione condizionale di essa e della non menzione della condanna nel certificato del casellario. Diversamente da quanto sarebbe stato ritenuto dalla Corte d’appello di Palermo, «le circostanze indicate nell’appello, […] ovverossia la giovane età della ragazza, ventitré anni all’epoca dei fatti, la incensuratezza della ricorrente, i legami familiari con il di lui [sic] congiunto, la modestia del danno cagionato (avere […] tentato di sottrarre alle MDP una azienda chiusa e decotta), la modestia dei fatturati, la brevità della condotta (considerato che la ditta “Frutti di Mare Cardillo” veniva iscritta alla locale Camera di Commercio in data 17.3.2017, iniziava l’attività in data 7.4.2017 e la cessava in data 6.2.2019), l’assenza di procedimenti penali pendenti», costituivano «elementi che […] deponevano, invece, per la applicazione di una pena base inferiore a quella comminata, per una concessione delle attenuanti generiche, per la concessione della sospensione condizionale e del beneficio della non menzione». La Corte d’appello di Palermo non avrebbe in particolare «sviluppa[to] le ragioni per le quali, nonostante l’età giovanissima, ventitré anni, tale dato anagrafico non avrebbe avuto alcuna incidenza sull’agire». Con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d’appello di Palermo non avrebbe spiegato perché gli indicati elementi favorevoli non abbiano avuto peso nel relativo giudizio. 7 La Corte d’appello non avrebbe in particolare considerato che lo stato di incensurata, pur non essendo da solo sufficiente ai fini della concessione delle invocate circostanze attenuanti, «costituisce, comunque, un elemento positivo di giudizio», e non avrebbe chiarito perché gli asseriti elementi negativi della gravità della condotta, della particolare intensità del dolo e dell’avere recato un contributo a un adepto di un sodalizio mafioso dovessero «prevalere in modo assoluto e con tale nettezza da non permettere un bilanciamento paritario». La motivazione sarebbe viziata anche in punto di determinazione della misura della pena e di diniego della sospensione condizionale di essa e della non menzione della condanna nel certificato del casellario. Nel determinare la misura della pena e nel negare i due benefici invocati, la Corte d’appello di Palermo non avrebbe adeguatamente valorizzato l’accertata sua «posizione di subalternità e di totale subordinazione» rispetto al ER. Infatti, il «suo asserito ruolo di mero esecutore di ordini e la mancanza di autonomia patrimoniale avrebbero dovuto portare a un giudizio di minore gravità del fatto e minore intensità del dolo rispetto al coimputato». La ricorrente contesta ancora che il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario sarebbe stato fondato «sugli stessi elementi ritenuti insufficienti per le attenuanti generiche (gravità della condotta, dolo di particolare intensità) e sulla incesuratezza, l’unico elemento positivo, giudicato non bastevole». Così motivando, tuttavia, la Corte d’appello di Palermo non avrebbe «considerato in modo autonomo il giudizio prognostico sulla futura astensione da condotte delittuose alla luce della giovane età e della incensuratezza di BO IA AR, elementi […] significativi per un giudizio prognostico più favorevole». La Corte d’appello di Palermo avrebbe omesso di valutare il motivo di appello relativo alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario, «limitandosi a ribadire il carattere congruo della pena inflitta invocando le stesse ragioni genericamente a fondamento di tutto». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NU ER.
1.1. Il primo motivo non è fondato.
1.1.1. Con riferimento alla fattispecie legale del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., la Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini dell’integrazione di tale fattispecie, non è sufficiente l’accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l’applicazione di misure di prevenzione (Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419-01). In particolare, ai fini dell’integrazione di tale delitto con riferimento alla costituzione di 8 una nuova attività d’impresa, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423-01, con la quale la Corte ha precisato che non rilevano, perciò, gli apporti diversi da quelli meramente finanziari, quali, ad esempio, il contributo d’opera o lo sfruttamento di relazioni personali, in quanto non suscettibili di divenire oggetto di misure ablative, salvo che assurgano a indici di un contributo concorsuale alla realizzazione dell’altrui condotta di intestazione fraudolenta). Il suddetto delitto può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Delli Carri, Rv. 282645-01). Il delitto si deve ritenere integrato anche in presenza di condotte aventi a oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell’incriminazione che persegue unicamente l’obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 171 del 04/12/2025, dep. 2026, Forgione, Rv. 289103-01; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216-01, con la quale la Corte ha ribadito che il bene deve essere acquistato o realizzato con risorse del soggetto interessato a non fare apparire la sua titolarità).
1.1.2. Nel caso in esame, i giudici del merito, con le loro conformi sentenze, le quali possono pertanto essere lette congiuntamente, hanno ritenuto che NU ER avesse fittiziamente attribuito a sua cugina IA AR BO la titolarità dell’impresa “Frutti di Mare Cardillo” sulla base dei seguenti elementi di prova (soprattutto intercettiva) e argomentazioni: a) il fatto che il ER era risultato agire, nei rapporti con i clienti, quale dominus di “Frutti di Mare Cardillo”, comportandosi, nel discutere con gli stessi clienti delle forniture e dei debiti che essi avevano verso l’impresa, dei quali era pienamente a conoscenza, come un soggetto che aveva un interesse immediato e diretto nella gestione della stessa;
b) di tale veste di dominus di “Frutti di Mare Cardillo” si mostravano pienamente consapevoli anche i clienti di tale impresa;
c) lo stesso ER, in varie occasioni, aveva riferito a sé stesso (o a sé stesso e al fratello PP ER) la titolarità di “Frutti di Mare Cardillo”, atteso che, nel riferirsi a tale impresa, aveva fatto uso della prima persona singolare o plurale («abbiamo problemi»; «noi ne abbiamo scadenze»; «ora invece chiudiamo noi»; «ora io faccio protestare a mia cugina»; «ora chiudo io per te, ora chiudo per te»); d) la posizione di subordinazione dell’intestataria IA AR BO nei confronti del ER, incompatibile con l’effettività della titolarità dell’impresa in capo alla stessa BO;
9 e) la piena disponibilità dei locali dell’impresa da parte del ER, il quale li aveva anche utilizzati per incontrare, abbassando la saracinesca degli stessi, l’esponente mafioso NT Di Maggio. Il Collegio ritiene che i giudici del merito abbiano del tutto logicamente tratto da tale complesso di elementi, unitariamente considerati, la prova che il ER avesse fittiziamente attribuito a sua cugina IA AR BO la titolarità dell’impresa “Frutti di Mare Cardillo” e la prova indiziaria che le risorse per la costituzione di tale impresa provenissero dallo stesso ER e non, come mirava a dimostrare la consulenza tecnica di parte a firma del ragionier Mesia, dalla BO. Quanto all’elemento psicologico del dolo specifico, i giudici del merito hanno del tutto logicamente ritenuto che, poiché il ER era già stato condannato tre volte per associazione di tipo mafioso (due delle quali in via definitiva) e risultava non avere rescisso i legami con “Cosa Nostra” dopo la sua scarcerazione il 11/11/2016, con la conseguenza che poteva più che fondatamente presumere l’avvio di un procedimento di prevenzione patrimoniale nei suoi confronti, si doveva logicamente ritenere che l’attribuzione fittizia di “Frutti di Mare Cardillo” a IA AR BO fosse diretta a non fare figurare la disponibilità in capo a sé di tale impresa al fine di sottrarla alle misure di prevenzione patrimoniali. Tale motivazione risulta priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, nonché conforme ai principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione in tema di integrazione del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., con la conseguenza che essa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono state avanzate dal ricorrente, le quali appaiono logicamente confutate da quanto è stato adeguatamente argomentato dai giudici del merito.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato nel suo primo e nel suo terzo profilo e non è consentito nel suo secondo profilo.
1.2.1. Quanto al primo profilo del motivo, la Corte di cassazione, con riguardo all’applicazione della recidiva, ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01). 10 Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01). Nel caso di specie, i giudici del merito hanno applicato la recidiva (specifica) sulla considerazione che il fatto che il ER, dopo essere stato condannato per i delitti di estorsione e di associazione di tipo mafioso, aveva commesso il delitto di trasferimento fraudolento di valori sub iudice poco tempo dopo l’espiazione di una lunga pena per il suddetto reato di associazione di tipo mafioso, si doveva ritenere dimostrativo di come le precedenti condanne non avessero sortito alcun effetto rieducativo, e di come, quindi, il suddetto delitto di trasferimento fraudolento di valoricostituisse significativa prosecuzione di un già avviato processo delinquenziale. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.
1.2.2. Il motivo non è consentito nella parte in cui, con il secondo profilo di esso, si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente alle circostanze attenuanti generiche, atteso che, nel proprio atto di appello, come risulta anche dal non contestato riepilogo del contenuto dello stesso atto che figura alla pag. 7 della sentenza impugnata, il ER nulla aveva dedotto con riguardo alle suddette circostanze attenuanti, con le conseguenze che legittimamente la Corte d’appello di Palermo non ha motivato in ordine alla sussistenza delle stesse – già negate dal G.u.p. del Tribunale di Palermo – e che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, non consentito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316- 01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01). Il motivo è, peraltro, anche generico, atteso che il ricorrente ha del tutto omesso di indicare quali sarebbero stati gli elementi favorevoli che avrebbero eventualmente potuto indurre a concedere le invocate circostanze attenuanti.
1.2.3. Quanto al terzo profilo del motivo, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell’affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono 11 impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Con la precisazione che la media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019. Del Papa, Rv. 276288-01). Nel caso di specie, la pena irrogata di tre anni e sei mesi di reclusione è al di sotto della media edittale della pena per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. (che è pari a quattro anni di reclusione), con la conseguenza che l’obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dai giudici del merito mediante la valorizzazione delle modalità insidiose del trasferimento fraudolento, delle particolari modalità decettive impiegate, dell’intensità del dolo e dei precedenti penali del ER, valorizzazione che dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., con la conseguente manifesta infondatezza del presente profilo di censura attinente alla determinazione della misura della pena.
2. Passando al ricorso di IA AR BO, il Collegio reputa che il primo motivo, con particolare riguardo al profilo che attiene all’elemento soggettivo del reato, non si possa ritenere manifestamente infondato, con la conseguenza che, essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, e considerato che dagli atti, e neppure alla luce dello stesso motivo, non risultano con evidenza elementi che possano fondare un proscioglimento nel merito, deve essere rilevata e dichiarata la prescrizione del reato. Questo, commesso il 17/03/2017, si sarebbe prescritto, considerando il termine massimo di cui all’art. 161, secondo comma, cod. pen., il 17/09/2024. Aggiungendo i periodi di sospensione del corso della prescrizione di 374 giorni in primo grado e di 74 giorni in secondo grado, per un totale di 448 giorni, il reato risulta essersi prescritto il 09/12/2025. 3. Pertanto: a) il ricorso di NU ER deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento;
b) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di IA AR BO, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
12 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BO IA AR, perche' il reato e' estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso di ER NU che condanna al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 13
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, la quale ha chiesto che: a) il ricorso di ER NU venga rigettato;
b) la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio nei confronti di BO IA AR perché il reato è estinto per prescrizione;
udito l’Avv. RAFFAELE BONSIGNORE, in difesa di ER NU e, in sostituzione dell’Avv. VINCENZO GIAMBRUNO, in difesa di ER NU e di BO IA AR, il quale, dopo la discussione, ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/01/2025, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza del 18/10/2023 del G.u.p. del Tribunale di Palermo, resa in esito a giudizio abbreviato, con la quale NU ER e IA AR BO erano stati condannati alla pena, rispettivamente, di tre anni e sei mesi di reclusione e di due anni di reclusione per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.). Tale reato sarebbe consistito nell’avere NU ER attribuito fittiziamente alla cugina Penale Sent. Sez. 2 Num. 11764 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 12/02/2026 IA AR BO, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la titolarità dell’impresa individuale “Frutti di Mare Cardillo” di BO IA AR.
2. Avverso la suddetta sentenza del 29/01/2025 della Corte d’appello di Palermo, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti a firma dei propri rispettivi difensori, NU ER e IA AR BO.
3. Il ricorso di NU ER, a firma dell’avv. Raffaele Bonsignore, è affidato a due motivi.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 125, 192, 530, 533 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, e all’art. 512-bis cod. pen., la violazione e l’erronea applicazione di norme penali e processuali e l’«incompletezza», la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Dopo avere riportato alcuni stralci della motivazione della sentenza impugnata, il ER denuncia la Corte d’appello di Palermo avrebbe violato: a) l’art. 512-bis cod. pen., con riferimento agli elementi sia oggettivo sia soggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori;
b) la lett. e) del comma 1 dell’art. 546 cod proc. pen., per non avere effettuato «una corretta valutazione delle prove “a discarico”, né avendone compiutamente spiegato le ragioni»; c) il principio, di cui all’art. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen., secondo cui la sentenza di condanna può essere pronunciata solo se l’imputato risulta colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio».
3.2. Quanto alla denunciata violazione dell’art. 512-bis cod. pen., il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Palermo avrebbe erroneamente ritenuto che, ai fini della configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori, sarebbe sufficiente dimostrare che l’interponente (nella specie, il ER) ha amministrato di fatto una società che sarebbe stata intestata a terzi, laddove, per la stessa configurabilità, sarebbe invece «assolutamente necessario provare che le risorse economiche, illecite, impiegate per l’acquisizione del bene (nel caso di specie, la ditta “Frutti di Mare Cardillo”) provengano dall’interponente e, conseguentemente, che questi consegue un guadagno illecito, proporzionale alla quota investita». Contesta, perciò, l’affermazione della Corte d’appello di Palermo secondo cui «il GUP ha correttamente evidenziato come la verifica in punto di conferimenti non costituisca prova imprescindibile della sussistenza di una apparenza penalmente rilevante» (secondo capoverso della pag. 8 della sentenza impugnata), ribadendo che, per provare l’elemento materiale del reato in contestazione, è necessaria, pena la violazione del principio di tassatività, «la dimostrazione della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto, da parte del soggetto che intenda eludere le misure di prevenzione» (il ricorrente invoca in proposito: Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281424-01, e Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, non massimata sul punto). 2 3.3. Posto che, pertanto, la Corte d’appello di Palermo avrebbe dovuto verificare che le risorse economiche che erano state impiegate per la costituzione dell’impresa “Frutti di Mare Cardillo” provenivano, al di là di ogni ragionevole dubbio, dall’imputato, e che, comunque, erano sproporzionate rispetto ai redditi di IA AR BO, il ricorrente contesta che la Corte d’appello di Palermo avrebbe omesso di motivare su tale aspetto, non avendo individuato elementi probatori al riguardo, e avrebbe anche omesso di valutare la consulenza tecnico-contabile (del ragionier Mesia) che era stata prodotta dalla difesa. Da tale consulenza era in particolare emerso che: a) le risorse economiche per costituire l’impresa “Frutti di Mare Cardillo” erano esigue, essendo pari a circa € 3.000,00; b) tale cifra era compatibile con il patrimonio della BO, la quale, in precedenza, era stata impiegata in un’altra attività lavorativa;
c) la gestione dell’impresa era stata possibile grazie alle dilazioni dei pagamenti concesse dai fornitori e agli esigui ricavi dell’attività, avendo peraltro la stessa impresa accumulato ingenti debiti a causa di mancati pagamenti da parte dei propri clienti;
d) per tale ragione, la BO, dovendosi anche sposare, aveva deciso, in totale autonomia, di cessare l’attività.
3.4. Il ER contesta comunque l’attribuzione, da parte della Corte d’appello di Palermo, del ruolo di amministratore di fatto di “Frutti di Mare Cardillo”. Dopo avere richiamato, sulla nozione di amministratore di fatto, Sez. 1, n. 1636 del 12/10/2021, dep. 2022, De Marco (non massimata), contesta che la Corte d’appello di Palermo non avrebbe considerato il fatto che, posta l’operatività dell’impresa per quasi due anni, egli «è il cugino della sig.ra BO e, in virtù di questo rapporto di parentela, ha cercato di contribuire, assieme al fratello EP ER], all’avviamento di tale attività, sfruttando i propri rapporti personali di conoscenza». Nonostante tale suo contributo, l’impresa aveva acquisito pochi clienti, che non avevano neppure pagato puntualmente le forniture, e la sua «presenza» non era valsa a evitare la chiusura anticipata dell’attività, sia a causa dei crediti non soddisfatti sia per la già menzionata decisione personale della BO. Decisione che era peraltro intervenuta in un momento in cui l’imputato era ancora in libertà e avrebbe quindi potuto continuare a lavorare, «a dimostrazione che […] non era affatto quel “dominus” che la sentenza impugnata vorrebbe […] far credere».
3.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, e agli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen., e concerne la ritenuta sussistenza della recidiva (specifica), il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della misura della pena.
3.2.1. Quanto alla ritenuta recidiva (specifica), dopo avere premesso come, ai fini dell’applicazione di tale circostanza aggravante, «il giudice sia tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore», il ER lamenta che la Corte d’appello di Palermo si sarebbe 3 «limitata a valorizzare la circostanza che, nonostante la precedente condanna, il ricorrente abbia continuato a delinquere», cioè una circostanza che non sarebbe idonea e sufficiente a giustificare l’applicazione dell’aggravante e del relativo, pesante, aumento di pena.
3.2.2. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente denuncia la mancanza assoluta della motivazione in ordine a tale punto.
3.2.3. Quanto alla pena, il ER lamenta che la Corte d’appello di Palermo, nel confermare l’irrogazione di una sanzione «di gran lunga superiore al minimo edittale», avrebbe omesso la necessaria spiegazione del perché della comminazione in una tale particolarmente elevata misura. 4. Il ricorso di IA AR BO, a firma dell’avv. Vincenzo Giambruno Bonsignore, è anch’esso affidato a due motivi.
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 512-bis cod. pen. «poiché nessuna indagine è stata compiuta onde accertare, in funzione della necessaria tipizzazione dell’illecito, la provenienza, piuttosto, dall’odierna ricorrente delle risorse economiche impiegate per la ditta individuale e, sotto il profilo soggettivo della finalità di eludere l’applicazione di misure patrimoniali in favore del BO stesso omettendo, peraltro, ogni considerazione e valutazione in ordine alla documentazione richiamata dalla difesa che dimostrava, invece, che la provvista era stata ricavata dalle provviste economiche della BO».
4.1.1. Quanto all’elemento oggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori, la ricorrente rappresenta che, come aveva evidenziato nel proprio atto di appello: a) dalle effettuate videoriprese e intercettazioni era emerso che ella «si trovava giornalmente, o quasi, nel luogo di lavoro e che fosse la stessa quotidie ad aprire e chiedere l’attività e, quindi, a gestire l’esercizio commerciale»; b) era altresì emerso che ella si recava «in modo costante presso il proprio istituto di credito per effettuare i versamenti in conto corrente ed effettuare i pagamenti dei fornitori, delle tasse e dei contributi». Ciò a dimostrazione del fatto che ella, «lungi dal comportarsi da classico prestanome, […] si era sempre interessat[a] in modo diretto e continuo della attività in esame, elemento questo pienamente coerente nel senso di escludere l’attribuzione fittizia». La Corte d’appello di Palermo avrebbe invece erroneamente ritenuto che le indicate circostanze non fossero rilevanti. La BO deduce poi che, comunque, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., non sarebbe sufficiente la prova che l’imputato riveste la funzione di amministratore di fatto della società di cui si ipotizza la fittizia intestazione, ma è necessario l’accertamento della titolarità sostanziale delle quote, attraverso l’attribuzione della qualifica di socio di fatto. Deduce che, a fronte di un’operatività dell’impresa per quasi due anni, i giudici del merito avevano valorizzato solo cinque episodi dai quali avevano preteso di ricavare la prova che l’impresa le era stata fittiziamente attribuita. In realtà, da tali episodi, non era possibile ricavare che “Frutti di Mare Cardillo” era 4 amministrata di fatto da NU ER ed era a lei fittiziamente intestata, atteso che gli stessi episodi avrebbero solo comprovato che il ER, cugino della BO, «in virtù di questo rapporto di parentela, aveva cercato di contribuire, insieme al fratello nella qualità di dipendente». NU ER aveva infatti prestato attività di lavoro dipendente presso “Frutti di Mare Cardillo” dal 24/02/2018 al 31/12/2018, il che avrebbe smentito gli assunti accusatori, atteso che tale circostanza dimostrerebbe, secondo l’id quod plerumque accidit, che il ER «aveva lavorato, seppure senza la formalizzazione del rapporto e che, dopo, aveva regolarizzato la propria attività lavorativa (riscontrando, quindi, la bontà della tesi difensiva ovverossia che si fosse trattato di un mero dipendente)». Inoltre, se fosse davvero esistita un’intestazione fittizia, il ER, cioè il soggetto che avrebbe cercato di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, «si sarebbe astenuto dal comparire, anche quale mero dipendente, a qualunque titolo nelle società “fittiziamente intestate”». Tutte le «mansioni» che erano state ritenute essere svolte dal ER si dovevano ritenere «compatibili con il ruolo di dipendente che faceva gli interessi dell’azienda (di sua cugina)» e non varrebbero a provare né che il ER gestisse di fatto l’impresa né che la stessa fosse fittiziamente intestata all’imputata. La ricorrente rappresenta che, al fine di ritenere la sussistenza dell’intestazione fittizia, sarebbe stato necessario dimostrare che ella «si fosse prestata – al momento della costituzione della ditta – alla mera intestazione fittizia ovverossia che la stessa avesse illo tempore “accettato di intestarsi la titolarità apparente” della suddetta attività commerciale senza svolgere alcuna attività, con disinteresse alla conduzione dell’azienda». La Corte d’appello di Palermo, al di là di un interessamento alla gestione da parte del ER, non avrebbe indicato «gli elementi sintomatici e paradigmatici (provenienza delle provviste per la costituzione della ditta in capo al ER, assenza della BO nell’esercizio commerciale, disinteresse della stessa per la gestione della azienda, etc. etc.) atti a rendere legittimo il sospetto che l’intestazione fosse fittizia». La BO rammenta come il ER, nel corso del suo esame durante l’udienza del 01/03/2023, avesse spiegato di non avere contribuito economicamente all’attività di cui era titolare la cugina, atteso che, poiché era stato ristretto in carcere per più di dieci anni, al momento della costituzione di “Frutti di Mare Cardillo”, non aveva potuto accumulare risorse economiche. Nel ribadire l’assenza di prove che le risorse economiche per costituire tale impresa provenissero dal ER, la BO deduce che esse erano esigue e pienamente compatibili con le sue sostanze, avendo ella dimostrato di possedere una propria autonoma capacità patrimoniale e che essa era stata impiegata «a realizzare l’acquisto del bene con risorse proprie». In particolare, dalla menzionata consulenza tecnica contabile del rag. Mesia, risultava che: a) l’investimento iniziale per la costituzione di “Frutti di Mare Cardillo” era stato 5 di € 3.000,00; b) l’imputata aveva sostenuto con risorse proprie tale investimento, avendo già svolto un’attività lavorativa e avendone quindi percepito il relativo reddito;
c) la BO, «dopo aver intrapreso e fidelizzato buoni rapporti con i fornitori era riuscita ad ottenere dilazioni nei pagamenti fino a 180 giorni». Ella aveva poi effettuato i pagamenti con le risorse lecite che erano derivate dalle vendite della merce, il che «escludeva l’immissione (successiva alla costituzione della società) di denaro illecito». Tutto ciò comportava comunque l’esclusione che ella avesse «ricevuto illo tempore il valore d’avviamento necessario dal cugino». Inoltre, «l’imputata aveva avviato l’attività d’impresa in un tempo antecedente rispetto all’uscita dal carcere di NU ER». Ancora, nonostante un «monitoraggio continuo», «non vi era alcuna intercettazione di conversazioni tra gli odierni imputati che dimostrasse che le risorse economiche da investire nell’attività fossero state fornite, anche medio tempore, dal NU ER» e non provenissero, invece, dall’imputata, «che fruiva di redditi leciti compatibili». Non era stata quindi fornita la prova né «dei conferimenti illo tempore da parte del soggetto interponente ma neppure la dimostrazione medio tempore del riparto degli utili con lo stesso». Da ciò l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, atteso che, come è stato affermato dalla Corte di cassazione, esso richiede la prova dei conferimenti operati dal soggetto interponente.
4.1.2. Quanto all’elemento soggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori e, in particolare, al dolo specifico del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la ricorrente denuncia che la Corte d’appello di Palermo si sarebbe limitata a dimostrare l’asserita fittizietà dell’attribuzione della titolarità dell’impresa “Frutti di Mare Cardillo” – valorizzando, in particolare, la «piena adesione […], in una posizione di subalternità, al programma criminoso del ER» (terzo capoverso della pag. 13 della sentenza impugnata) –, «senza nulla dimostrare […] circa la condivisione della specifica finalità elusiva contestata». La motivazione sarebbe poi illogica là dove la Corte d’appello di Palermo avrebbe ricavato «dalla sussistenza di un mero rapporto parentale e dalla pur asserita conoscenza dello stutus criminale [del ER] la conoscenza […] della assenza di lui redditi leciti e, ancora di più, la di lui asserita volontà di eludere le misure di prevenzione». Anche il fatto di avere informato il ER dell’ordine di pesce che era stato effettuato da NN MI, «a tutto voler concedere, dimostrava l’asserito ruolo di dominus del ER [ma] non era sufficiente ad acclarare anche l’aspetto della volontà elusiva». La ricorrente contesta ancora che la Corte d’appello di Palermo, ai fini della prova del dolo specifico del reato, avrebbe «ritenuto sufficiente la prova dell’asserita consapevolezza circa l’appartenenza del titolare effettivo [il ER] ad un sodalizio criminoso e da ciò ha 6 ricavato la conseguente finalità di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale», ponendosi così in contrasto con l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione (è citata: Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Arduino, Rv. 267705-01). Pertanto, posto che la sua condanna avrebbe richiesto una motivazione in ordine non solo alla fittizietà dell’intestazione dell’impresa ma anche alla condivisione delle finalità elusive che avevano il loro presupposto nella previsione della possibilità dell’adozione di misure di prevenzioni patrimoniali, la BO contesta che, in ordine a quest’ultimo punto del dolo specifico in capo a sé, «la sentenza nulla dice». Dopo avere ribadito che, ai fini della condanna per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., è necessario che siano acquisiti elementi che comprovino il dolo specifico di elusione in capo a entrambi i soggetti che concorrono nello stesso reato, la BO deduce che sarebbe «esclusa perciò qualsivoglia presunzione, anche quella basata sul vincolo parentale». Pertanto, non sarebbero stati individuati elementi dimostrativi della sua specifica finalità di eludere l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, la quale non era emersa da alcuna intercettazione e da alcun altro atto di indagine.
4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche (con riferimento all’art. 62-bis cod. pen.), alla determinazione della misura della pena (con riferimento all’art. 133 cod. pen.) e al diniego della sospensione condizionale di essa e della non menzione della condanna nel certificato del casellario. Diversamente da quanto sarebbe stato ritenuto dalla Corte d’appello di Palermo, «le circostanze indicate nell’appello, […] ovverossia la giovane età della ragazza, ventitré anni all’epoca dei fatti, la incensuratezza della ricorrente, i legami familiari con il di lui [sic] congiunto, la modestia del danno cagionato (avere […] tentato di sottrarre alle MDP una azienda chiusa e decotta), la modestia dei fatturati, la brevità della condotta (considerato che la ditta “Frutti di Mare Cardillo” veniva iscritta alla locale Camera di Commercio in data 17.3.2017, iniziava l’attività in data 7.4.2017 e la cessava in data 6.2.2019), l’assenza di procedimenti penali pendenti», costituivano «elementi che […] deponevano, invece, per la applicazione di una pena base inferiore a quella comminata, per una concessione delle attenuanti generiche, per la concessione della sospensione condizionale e del beneficio della non menzione». La Corte d’appello di Palermo non avrebbe in particolare «sviluppa[to] le ragioni per le quali, nonostante l’età giovanissima, ventitré anni, tale dato anagrafico non avrebbe avuto alcuna incidenza sull’agire». Con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d’appello di Palermo non avrebbe spiegato perché gli indicati elementi favorevoli non abbiano avuto peso nel relativo giudizio. 7 La Corte d’appello non avrebbe in particolare considerato che lo stato di incensurata, pur non essendo da solo sufficiente ai fini della concessione delle invocate circostanze attenuanti, «costituisce, comunque, un elemento positivo di giudizio», e non avrebbe chiarito perché gli asseriti elementi negativi della gravità della condotta, della particolare intensità del dolo e dell’avere recato un contributo a un adepto di un sodalizio mafioso dovessero «prevalere in modo assoluto e con tale nettezza da non permettere un bilanciamento paritario». La motivazione sarebbe viziata anche in punto di determinazione della misura della pena e di diniego della sospensione condizionale di essa e della non menzione della condanna nel certificato del casellario. Nel determinare la misura della pena e nel negare i due benefici invocati, la Corte d’appello di Palermo non avrebbe adeguatamente valorizzato l’accertata sua «posizione di subalternità e di totale subordinazione» rispetto al ER. Infatti, il «suo asserito ruolo di mero esecutore di ordini e la mancanza di autonomia patrimoniale avrebbero dovuto portare a un giudizio di minore gravità del fatto e minore intensità del dolo rispetto al coimputato». La ricorrente contesta ancora che il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario sarebbe stato fondato «sugli stessi elementi ritenuti insufficienti per le attenuanti generiche (gravità della condotta, dolo di particolare intensità) e sulla incesuratezza, l’unico elemento positivo, giudicato non bastevole». Così motivando, tuttavia, la Corte d’appello di Palermo non avrebbe «considerato in modo autonomo il giudizio prognostico sulla futura astensione da condotte delittuose alla luce della giovane età e della incensuratezza di BO IA AR, elementi […] significativi per un giudizio prognostico più favorevole». La Corte d’appello di Palermo avrebbe omesso di valutare il motivo di appello relativo alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario, «limitandosi a ribadire il carattere congruo della pena inflitta invocando le stesse ragioni genericamente a fondamento di tutto». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NU ER.
1.1. Il primo motivo non è fondato.
1.1.1. Con riferimento alla fattispecie legale del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., la Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini dell’integrazione di tale fattispecie, non è sufficiente l’accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l’applicazione di misure di prevenzione (Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419-01). In particolare, ai fini dell’integrazione di tale delitto con riferimento alla costituzione di 8 una nuova attività d’impresa, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423-01, con la quale la Corte ha precisato che non rilevano, perciò, gli apporti diversi da quelli meramente finanziari, quali, ad esempio, il contributo d’opera o lo sfruttamento di relazioni personali, in quanto non suscettibili di divenire oggetto di misure ablative, salvo che assurgano a indici di un contributo concorsuale alla realizzazione dell’altrui condotta di intestazione fraudolenta). Il suddetto delitto può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Delli Carri, Rv. 282645-01). Il delitto si deve ritenere integrato anche in presenza di condotte aventi a oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell’incriminazione che persegue unicamente l’obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 171 del 04/12/2025, dep. 2026, Forgione, Rv. 289103-01; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216-01, con la quale la Corte ha ribadito che il bene deve essere acquistato o realizzato con risorse del soggetto interessato a non fare apparire la sua titolarità).
1.1.2. Nel caso in esame, i giudici del merito, con le loro conformi sentenze, le quali possono pertanto essere lette congiuntamente, hanno ritenuto che NU ER avesse fittiziamente attribuito a sua cugina IA AR BO la titolarità dell’impresa “Frutti di Mare Cardillo” sulla base dei seguenti elementi di prova (soprattutto intercettiva) e argomentazioni: a) il fatto che il ER era risultato agire, nei rapporti con i clienti, quale dominus di “Frutti di Mare Cardillo”, comportandosi, nel discutere con gli stessi clienti delle forniture e dei debiti che essi avevano verso l’impresa, dei quali era pienamente a conoscenza, come un soggetto che aveva un interesse immediato e diretto nella gestione della stessa;
b) di tale veste di dominus di “Frutti di Mare Cardillo” si mostravano pienamente consapevoli anche i clienti di tale impresa;
c) lo stesso ER, in varie occasioni, aveva riferito a sé stesso (o a sé stesso e al fratello PP ER) la titolarità di “Frutti di Mare Cardillo”, atteso che, nel riferirsi a tale impresa, aveva fatto uso della prima persona singolare o plurale («abbiamo problemi»; «noi ne abbiamo scadenze»; «ora invece chiudiamo noi»; «ora io faccio protestare a mia cugina»; «ora chiudo io per te, ora chiudo per te»); d) la posizione di subordinazione dell’intestataria IA AR BO nei confronti del ER, incompatibile con l’effettività della titolarità dell’impresa in capo alla stessa BO;
9 e) la piena disponibilità dei locali dell’impresa da parte del ER, il quale li aveva anche utilizzati per incontrare, abbassando la saracinesca degli stessi, l’esponente mafioso NT Di Maggio. Il Collegio ritiene che i giudici del merito abbiano del tutto logicamente tratto da tale complesso di elementi, unitariamente considerati, la prova che il ER avesse fittiziamente attribuito a sua cugina IA AR BO la titolarità dell’impresa “Frutti di Mare Cardillo” e la prova indiziaria che le risorse per la costituzione di tale impresa provenissero dallo stesso ER e non, come mirava a dimostrare la consulenza tecnica di parte a firma del ragionier Mesia, dalla BO. Quanto all’elemento psicologico del dolo specifico, i giudici del merito hanno del tutto logicamente ritenuto che, poiché il ER era già stato condannato tre volte per associazione di tipo mafioso (due delle quali in via definitiva) e risultava non avere rescisso i legami con “Cosa Nostra” dopo la sua scarcerazione il 11/11/2016, con la conseguenza che poteva più che fondatamente presumere l’avvio di un procedimento di prevenzione patrimoniale nei suoi confronti, si doveva logicamente ritenere che l’attribuzione fittizia di “Frutti di Mare Cardillo” a IA AR BO fosse diretta a non fare figurare la disponibilità in capo a sé di tale impresa al fine di sottrarla alle misure di prevenzione patrimoniali. Tale motivazione risulta priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, nonché conforme ai principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione in tema di integrazione del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., con la conseguenza che essa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono state avanzate dal ricorrente, le quali appaiono logicamente confutate da quanto è stato adeguatamente argomentato dai giudici del merito.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato nel suo primo e nel suo terzo profilo e non è consentito nel suo secondo profilo.
1.2.1. Quanto al primo profilo del motivo, la Corte di cassazione, con riguardo all’applicazione della recidiva, ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01). 10 Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01). Nel caso di specie, i giudici del merito hanno applicato la recidiva (specifica) sulla considerazione che il fatto che il ER, dopo essere stato condannato per i delitti di estorsione e di associazione di tipo mafioso, aveva commesso il delitto di trasferimento fraudolento di valori sub iudice poco tempo dopo l’espiazione di una lunga pena per il suddetto reato di associazione di tipo mafioso, si doveva ritenere dimostrativo di come le precedenti condanne non avessero sortito alcun effetto rieducativo, e di come, quindi, il suddetto delitto di trasferimento fraudolento di valoricostituisse significativa prosecuzione di un già avviato processo delinquenziale. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.
1.2.2. Il motivo non è consentito nella parte in cui, con il secondo profilo di esso, si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente alle circostanze attenuanti generiche, atteso che, nel proprio atto di appello, come risulta anche dal non contestato riepilogo del contenuto dello stesso atto che figura alla pag. 7 della sentenza impugnata, il ER nulla aveva dedotto con riguardo alle suddette circostanze attenuanti, con le conseguenze che legittimamente la Corte d’appello di Palermo non ha motivato in ordine alla sussistenza delle stesse – già negate dal G.u.p. del Tribunale di Palermo – e che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, non consentito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316- 01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01). Il motivo è, peraltro, anche generico, atteso che il ricorrente ha del tutto omesso di indicare quali sarebbero stati gli elementi favorevoli che avrebbero eventualmente potuto indurre a concedere le invocate circostanze attenuanti.
1.2.3. Quanto al terzo profilo del motivo, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell’affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono 11 impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Con la precisazione che la media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019. Del Papa, Rv. 276288-01). Nel caso di specie, la pena irrogata di tre anni e sei mesi di reclusione è al di sotto della media edittale della pena per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. (che è pari a quattro anni di reclusione), con la conseguenza che l’obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dai giudici del merito mediante la valorizzazione delle modalità insidiose del trasferimento fraudolento, delle particolari modalità decettive impiegate, dell’intensità del dolo e dei precedenti penali del ER, valorizzazione che dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., con la conseguente manifesta infondatezza del presente profilo di censura attinente alla determinazione della misura della pena.
2. Passando al ricorso di IA AR BO, il Collegio reputa che il primo motivo, con particolare riguardo al profilo che attiene all’elemento soggettivo del reato, non si possa ritenere manifestamente infondato, con la conseguenza che, essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, e considerato che dagli atti, e neppure alla luce dello stesso motivo, non risultano con evidenza elementi che possano fondare un proscioglimento nel merito, deve essere rilevata e dichiarata la prescrizione del reato. Questo, commesso il 17/03/2017, si sarebbe prescritto, considerando il termine massimo di cui all’art. 161, secondo comma, cod. pen., il 17/09/2024. Aggiungendo i periodi di sospensione del corso della prescrizione di 374 giorni in primo grado e di 74 giorni in secondo grado, per un totale di 448 giorni, il reato risulta essersi prescritto il 09/12/2025. 3. Pertanto: a) il ricorso di NU ER deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento;
b) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di IA AR BO, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
12 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BO IA AR, perche' il reato e' estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso di ER NU che condanna al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 13